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Document 22020D1180
Decision No 1/2020 of the EU-Mexico Joint Council of 31 July 2020 amending Decision No 2/2000 [2020/1180]
Decisione n. 1/2020 del Consiglio congiunto UE-Messico del 31 luglio 2020 che modifica la decisione n. 2/2000 [2020/1180]
Decisione n. 1/2020 del Consiglio congiunto UE-Messico del 31 luglio 2020 che modifica la decisione n. 2/2000 [2020/1180]
ST/2051/2020/INIT
GU L 259 del 10.8.2020, p. 40–48
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
10.8.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 259/40 |
DECISIONE n. 1/2020 DEL CONSIGLIO CONGIUNTO UE-MESSICO
del 31 luglio 2020
che modifica la decisione n. 2/2000 [2020/1180]
IL CONSIGLIO CONGIUNTO,
visto l’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall’altra (1) («accordo globale»), in particolare gli articoli 5 e 10, in combinato disposto con l’articolo 47,
considerando quanto segue:
(1) |
In seguito all’adesione della Repubblica di Croazia («Croazia») all’Unione europea avvenuta il 1o luglio 2013, il 27 novembre 2018 è stato firmato a Bruxelles il terzo protocollo aggiuntivo dell’accordo globale applicabile dal 1o marzo 2020. |
(2) |
Occorre pertanto adeguare, con effetto dalla data in cui la Croazia ha aderito all’accordo globale, determinate disposizioni della decisione n. 2/2000 (2), modificata dalla decisione n. 3/2004 (3) e dalla decisione n. 2/2008 (4), per quanto riguarda gli scambi di merci, la certificazione dell’origine e gli appalti pubblici. |
(3) |
Gli articoli 5, 6, 7, 10 e 47 dell’accordo globale autorizzano il Consiglio congiunto istituito a norma dell’articolo 45 dell’accordo globale ad adottare decisioni per conseguire gli obiettivi dell’accordo globale e, in particolare, a stabilire le modalità e il calendario per quanto riguarda gli scambi di merci, gli scambi di servizi e gli appalti pubblici, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. L’allegato I della decisione n. 2/2000 è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.
2. Il presente articolo lascia impregiudicato il contenuto della clausola di riesame di cui all’articolo 10 della decisione n. 2/2000.
Articolo 2
L’articolo 17, paragrafo 4, l’articolo 18, paragrafo 2, e l’appendice IV dell’allegato III della decisione n. 2/2000 sono modificati conformemente all’allegato II della presente decisione.
Articolo 3
1. Gli enti della Croazia elencati nell’allegato III della presente decisione sono aggiunti nelle pertinenti sezioni dell’allegato VI, parte B, della decisione n. 2/2000.
2. Le pubblicazioni della Croazia elencate nell’allegato IV della presente decisione sono aggiunte alla parte B dell’allegato XIII della decisione n. 2/2000.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa si applica a decorrere dalla data in cui la Croazia ha aderito all’accordo globale.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2020
Per il Consiglio congiunto
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(1) GU L 276 del 28.10.2000, pag. 45.
(2) Decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000 (GU L 157 del 30.6.2000, pag. 10).
(3) Decisione n. 3/2004 del Consiglio congiunto CE-Messico, del 29 luglio 2004, che modifica la decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto del 23 marzo 2000 (GU L 293 del 16.9.2004, pag. 15).
(4) Decisione n. 2/2008 del Consiglio congiunto UE-Messico, del 25 luglio 2008, che modifica la decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto modificata dalla decisione n. 3/2004 del Consiglio congiunto (GU L 198 del 26.7.2008, pag. 55).
ALLEGATO I
CALENDARIO DI SMANTELLAMENTO TARIFFARIO DELLA COMUNITÀ
Nell’allegato I della decisione n. 2/2000 è inserito quanto segue:
«Codice NC |
Designazione |
Quantità del contingente tariffario annuale |
Dazio del contingente |
0803 00 19 |
Banane, fresche (esclusi i plantani) |
2 010 tonnellate (*1) |
70 EUR/tonnellata |
(*1) Tale contingente tariffario annuale è aperto dal 1o gennaio al 31 dicembre di ciascun anno civile. Tuttavia, si applica per la prima volta a partire dal terzo giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.».
ALLEGATO II
NUOVE VERSIONI LINGUISTICHE DELLE OSSERVAZIONI AMMINISTRATIVE E DELLA «DICHIARAZIONE SU FATTURA» CONTENUTE NELL’ALLEGATO III DELLA DECISIONE n. 2/2000
L’allegato III della decisione n. 2/2000 è modificato come segue:
1. |
l’articolo 17, paragrafo 4, è sostituito dal seguente: «4. I certificati di circolazione EUR. 1 rilasciati a posteriori devono recare una delle diciture seguenti:
|
2. |
l’articolo 18, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: «2. I duplicati rilasciati conformemente al paragrafo 1 devono recare una delle diciture seguenti:
|
3. |
nell’appendice IV, dopo la versione francese, è aggiunto quanto segue: «Versione croata Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom [carinsko ovlaštenje br. ... (1)] izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (2) preferencijalnog podrijetla. (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 21 del presente allegato, il numero dell’autorizzazione dell’esportatore dev’essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco." (2) Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell’articolo 37 del presente allegato, l’esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”.»." |
(1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 21 del presente allegato, il numero dell’autorizzazione dell’esportatore dev’essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.
(2) Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell’articolo 37 del presente allegato, l’esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”.».”
ALLEGATO III
ENTI DEI GOVERNI CENTRALI
1.
Nell’allegato VI, parte B, sezione 1, della decisione n. 2/2000 sono aggiunti gli enti seguenti del governo centrale:«AC — Croazia
1 |
Parlamento croato |
Hrvatski Sabor |
2 |
Presidente della Repubblica di Croazia |
Predsjednik Republike Hrvatske |
3 |
Ufficio del presidente della Repubblica di Croazia |
Ured predsjednika Republike Hrvatske |
4 |
Ufficio del presidente della Repubblica di Croazia dopo la fine del mandato |
Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti |
5 |
Governo della Repubblica di Croazia |
Vlada Republike Hrvatske |
6 |
Uffici del governo della Repubblica di Croazia |
uredi Vlade Republike Hrvatske |
7 |
Ministero dell’Economia |
Ministarstvo gospodarstva |
8 |
Ministero per lo Sviluppo regionale e i fondi UE |
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije |
9 |
Ministero delle Finanze |
Ministarstvo financija |
10 |
Ministero della Difesa |
Ministarstvo obrane |
11 |
Ministero degli Affari esteri ed europei |
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova |
12 |
Ministero dell’Interno |
Ministarstvo unutarnjih poslova |
13 |
Ministero della Giustizia |
Ministarstvo pravosuđa |
14 |
Ministero della Funzione pubblica |
Ministarstvo uprave |
15 |
Ministero dell’Imprenditoria e dell’artigianato |
Ministarstvo poduzetništva i obrta |
16 |
Ministero del Lavoro e del sistema pensionistico |
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava |
17 |
Ministero degli Affari marittimi, dei trasporti e delle infrastrutture |
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture |
18 |
Ministero dell’Agricoltura |
Ministarstvo poljoprivrede |
19 |
Ministero del Turismo |
Ministarstvo turizma |
20 |
Ministero dell’Ambiente e della protezione della natura |
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode |
21 |
Ministero dell’Edilizia e dell’assetto territoriale |
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja |
22 |
Ministero per gli Ex combattenti |
Ministarstvo branitelja |
23 |
Ministero della Politica sociale e della gioventù |
Ministarstvo socijalne politike i mladih |
24 |
Ministero della Sanità |
Ministarstvo zdravlja |
25 |
Ministero della Scienza, dell’istruzione e dello sport |
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta |
26 |
Ministero della Cultura |
Ministarstvo kulture |
27 |
Enti amministrativi pubblici |
državne upravne organizacije |
28 |
Uffici amministrativi pubblici nelle contee |
uredi državne uprave u županijama |
29 |
Corte costituzionale della Repubblica di Croazia |
Ustavni sud Republike Hrvatske |
30 |
Corte suprema della Repubblica di Croazia |
Vrhovni sud Republike Hrvatske |
31 |
Organi giurisdizionali |
sudovi |
32 |
Consiglio della Magistratura di Stato |
Državno sudbeno vijeće |
33 |
Procure di Stato |
državna odvjetništva |
34 |
Consiglio della Procura di Stato |
Državno odvjetničko vijeće |
35 |
Uffici del Mediatore |
pravobraniteljstva |
36 |
Commissione statale di vigilanza per gli appalti pubblici |
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave |
37 |
Banca nazionale croata |
Hrvatska narodna banka |
38 |
Agenzie e uffici statali |
državne agencije i uredi |
39 |
Corte dei conti |
Državni ured za reviziju» |
2.
Gli enti e le categorie di enti seguenti sono aggiunti nell’appendice dell’allegato VI, parte B, sezione 2, della decisione n. 2/2000:
“a) |
ALLEGATO I “PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE”: “CROAZIA Imprese pubbliche che sono enti aggiudicatori di cui all’articolo 6 della Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) (legge sugli appalti pubblici, Gazzetta ufficiale n. 90/11, 83/13, 143/13 e 13/14) e che, conformemente a normative speciali, esercitano attività di costruzione (messa a disposizione) o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, la trasmissione e la distribuzione di acqua potabile e di fornitura di acqua potabile a reti fisse, quali gli enti istituiti dalle autonomie locali che fungono da erogatori pubblici di servizi di approvvigionamento idrico o di drenaggio a norma della legge sulle acque (Gazzetta ufficiale 153/09, 63/11, 130/11, 53/13 e 14/14).”; |
b) |
ALLEGATO II “PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA”: “CROAZIA Imprese pubbliche che sono enti aggiudicatori di cui all’articolo 6 della Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) (legge sugli appalti pubblici, Gazzetta ufficiale n. 90/11, 83/13, 143/13 e 13/14) e che, conformemente a normative speciali, esercitano attività di costruzione (messa a disposizione) o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica e di fornitura di energia elettrica a reti fisse, quali gli enti che esercitano dette attività in base alla licenza per l’esercizio di attività nel settore dell’energia a norma della legge sull’energia (Gazzetta ufficiale 120/12 e 14/14).”; |
c) |
ALLEGATO VII “ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DEI SERVIZI URBANI DI FERROVIE, TRAMVIE, FILOBUS O AUTOBUS”: “CROAZIA Imprese pubbliche che sono enti aggiudicatori di cui all’articolo 6 della Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) (legge sugli appalti pubblici, Gazzetta ufficiale n. 90/11, 83/13, 143/13 e 13/14) e che, conformemente a normative speciali, esercitano attività di messa a disposizione o gestione di reti destinate alla fornitura al pubblico di servizi di trasporto per ferrovia urbana, sistemi automatici, tram, autobus, filobus e funivia (sistema a fune), quali gli enti che esercitano dette attività in qualità di servizio pubblico a norma della legge sui servizi pubblici (Gazzetta ufficiale 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 e 147/14).”; |
d) |
ALLEGATO VIII “ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DELLE ATTREZZATURE AEROPORTUALI”: “CROAZIA Imprese pubbliche che sono enti aggiudicatori di cui all’articolo 6 della Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) (legge sugli appalti pubblici, Gazzetta ufficiale n. 90/11, 83/13, 143/13 e 13/14) e che, conformemente a normative speciali, esercitano attività connesse allo sfruttamento di un’area geografica ai fini della messa a disposizione di aeroporti e altri terminali di trasporto a operatori del trasporto aereo, quali gli enti che esercitano dette attività in base a concessioni, a norma della legge sugli aeroporti (Gazzetta ufficiale 119/98 e 14/11).”; |
e) |
ALLEGATO IX “ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DELLE ATTREZZATURE PER PORTI MARITTIMI, PORTI FLUVIALI O ALTRI TERMINALI”: “CROAZIA Imprese pubbliche che sono enti aggiudicatori di cui all’articolo 6 della Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) (legge sugli appalti pubblici, Gazzetta ufficiale n. 90/11, 83/13, 143/13 e 13/14) e che, conformemente a normative speciali, esercitano attività connesse allo sfruttamento di un’area geografica ai fini della messa a disposizione di porti marittimi, porti fluviali e altri terminali di trasporto a operatori del trasporto marittimo o fluviale, quali gli enti che esercitano dette attività in base alla concessione attribuita a norma della legge sul demanio marittimo e sui porti marittimi (Gazzetta ufficiale 158/03, 100/04, 141/06 e 38/09).” |
ALLEGATO IV
PUBBLICAZIONI
Nell’allegato XIII, parte B della decisione n. 2/2000 è aggiunto quanto segue:
«Croazia
Avvisi:
— |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
— |
Narodne Novine |
— |
Electronic Public Procurement Classifieds della Repubblica di Croazia (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/clanak/electronic-public-procurement-of-the-republic-of-croatia/0/81/)». |