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Document 22020A0609(02)

    Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla facilitazione del rilascio dei visti

    ST/12363/2019/INIT

    GU L 180 del 9.6.2020, p. 3–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2020/752/oj

    Related Council decision

    9.6.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 180/3


    ACCORDO

    tra l’Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla facilitazione del rilascio dei visti

    L’UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «Unione»,

    e

    la REPUBBLICA DI BIELORUSSIA, in seguito denominata «Bielorussia»,

    in seguito denominate «parti»;

    DESIDEROSE di agevolare i contatti diretti tra le persone, quale condizione essenziale per un saldo sviluppo dei legami economici, umanitari, culturali, scientifici e di altro tipo, facilitando il rilascio dei visti ai cittadini dell’Unione e della Bielorussia su una base di reciprocità;

    RICONOSCENDO che la facilitazione del rilascio dei visti non deve agevolare l’immigrazione irregolare e prestando particolare attenzione alla sicurezza e alla riammissione;

    TENENDO PRESENTI i principi fondamentali che disciplinano la cooperazione tra le parti, nonché gli obblighi e le responsabilità, compreso il rispetto dei diritti umani e dei principi democratici, derivanti dai pertinenti strumenti internazionali ad esse applicabili;

    TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegati al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito e all’Irlanda;

    TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno di Danimarca,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Scopo e ambito d’applicazione

    Lo scopo del presente accordo è agevolare, su una base di reciprocità, il rilascio dei visti ai cittadini dell’Unione e della Bielorussia per soggiorni previsti di massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

    Articolo 2

    Clausola generale

    1.   Le facilitazioni del visto previste nel presente accordo si applicano ai cittadini dell’Unione e della Bielorussia solo se questi non sono esenti dai requisiti per l’ottenimento del visto in virtù delle leggi e dei regolamenti della Bielorussia, dell’Unione o degli Stati membri, del presente accordo o di altri accordi internazionali.

    2.   Le questioni non contemplate dal presente accordo, quali il rifiuto di rilasciare un visto, il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, il rifiuto dell’ingresso e i provvedimenti di allontanamento, sono disciplinate dal diritto nazionale della Bielorussia o degli Stati membri o dal diritto dell’Unione.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

    a)

    «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell’Unione, tranne il Regno di Danimarca, l’Irlanda e il Regno Unito;

    b)

    «cittadino dell’Unione»: qualsiasi cittadino di uno Stato membro come definito alla lettera a);

    c)

    «cittadino della Bielorussia»: qualsiasi cittadino della Repubblica di Bielorussia;

    d)

    «visto»: l’autorizzazione rilasciata da uno Stato membro o dalla Bielorussia per consentire il transito o un soggiorno previsto nel territorio degli Stati membri o della Bielorussia, la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;

    e)

    «persona che soggiorna legalmente»:

    per la Bielorussia, qualsiasi cittadino dell’Unione autorizzato o abilitato a soggiornare per più di 90 giorni nel territorio della Bielorussia ai sensi del diritto della Bielorussia;

    per l’Unione, qualsiasi cittadino della Bielorussia autorizzato o abilitato a soggiornare per più di 90 giorni nel territorio di uno Stato membro ai sensi del diritto dell’Unione o della legislazione nazionale;

    f)

    «lasciapassare dell’UE»: il documento rilasciato dall’Unione a certi agenti delle istituzioni dell’Unione a norma del regolamento (UE) n. 1417/2013 del Consiglio (1).

    Articolo 4

    Documenti giustificativi della finalità del viaggio

    1.   Per le categorie seguenti di cittadini dell’Unione e della Bielorussia, i documenti di seguito indicati sono sufficienti per giustificare la finalità del viaggio nel territorio dell’altra parte:

    a)

    per i membri di delegazioni ufficiali compresi i relativi membri permanenti che, su un invito ufficiale rivolto agli Stati membri, all’Unione o alla Bielorussia, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ufficiali o a eventi organizzati da organizzazioni intergovernative nel territorio di uno Stato membro o della Bielorussia:

    una lettera emessa da un’autorità competente dello Stato membro, dell’Unione o della Bielorussia attestante che il richiedente è rispettivamente membro della sua delegazione, o membro permanente della stessa, che si reca nel territorio dell’altra parte per partecipare ai suddetti eventi, corredata di una copia dell’invito ufficiale;

    b)

    per parenti stretti — coniugi, figli, genitori e persone che esercitano l’autorità parentale, nonni e nipoti — che fanno visita a cittadini dell’Unione che soggiornano legalmente nel territorio della Bielorussia, o a cittadini della Bielorussia che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri, o a cittadini dell’Unione che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui sono cittadini, o a cittadini della Bielorussia che risiedono nel territorio della Bielorussia:

    una richiesta scritta della persona ospitante;

    c)

    per le persone che viaggiano per affari e i rappresentanti di organizzazioni di categoria:

    una richiesta scritta della persona giuridica o della società o organizzazione ospitante, di un loro ufficio o filiale, delle autorità statali o locali della Bielorussia o di uno Stato membro, dei comitati organizzatori di fiere commerciali e industriali, conferenze e convegni che si svolgono nel territorio della Bielorussia o di uno degli Stati membri, avallata dalle autorità competenti in conformità della legislazione nazionale;

    d)

    per gli autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e di passeggeri tra i territori della Bielorussia e degli Stati membri con veicoli immatricolati negli Stati membri o in Bielorussia:

    una richiesta scritta della società o dell’associazione (sindacato) nazionale dei trasportatori della Bielorussia o delle associazioni nazionali dei trasportatori degli Stati membri che effettuano servizi di trasporto internazionale su strada, che indichi la finalità, l’itinerario, la durata e la frequenza dei viaggi;

    e)

    per il personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano verso i territori della Bielorussia e degli Stati membri:

    una richiesta scritta dell’organizzazione o dell’azienda ferroviaria competente della Bielorussia o degli Stati membri, indicante la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi;

    f)

    per i giornalisti e per il personale tecnico che li accompagna a titolo professionale:

    un certificato o altro documento rilasciato da un’associazione professionale o dal datore di lavoro del richiedente, in cui si attesti che l’interessato è un giornalista qualificato e la finalità del viaggio è la realizzazione di un lavoro giornalistico, oppure che l’interessato fa parte del personale tecnico che accompagna il giornalista a titolo professionale;

    g)

    per i partecipanti ad attività scientifiche, accademiche, culturali o artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo:

    una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante di partecipare a dette attività;

    h)

    per gli studenti di scuole inferiori e superiori, gli studenti universitari o post-universitari e per i docenti accompagnatori che effettuano viaggi di studio o di formazione, anche nell’ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche o accademiche:

    una richiesta scritta o un certificato di iscrizione dell’università, accademia, istituto, collegio o scuola ospitante, o una carta dello studente o un certificato attestante i corsi che devono frequentare;

    i)

    per i partecipanti a eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale:

    una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante, delle autorità competenti, delle federazioni sportive nazionali degli Stati membri o della Bielorussia, o del comitato olimpico nazionale della Bielorussia o dei comitati olimpici nazionali degli Stati membri;

    j)

    per i partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate e da altri enti municipali:

    una richiesta scritta del capo dell’amministrazione/sindaco di tali città o enti municipali;

    k)

    per le persone in visita a cimiteri militari o civili:

    un documento ufficiale attestante l’esistenza e la conservazione della tomba e il vincolo di parentela o di altro tipo tra il richiedente e il defunto;

    l)

    per familiari in visita per cerimonie funebri:

    un documento ufficiale attestante il decesso e l’esistenza di un vincolo di parentela o di altro tipo tra il richiedente e il defunto;

    m)

    per le persone che viaggiano per motivi di salute e gli accompagnatori necessari:

    un documento ufficiale dell’istituto di cura attestante la necessità di cure mediche presso quell’istituto e di essere accompagnati, e la prova della sufficienza dei mezzi finanziari per sostenere i costi delle cure mediche;

    n)

    per i liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni e seminari internazionali o ad altri eventi analoghi che si svolgono nel territorio della Bielorussia o degli Stati membri:

    una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante che conferma la partecipazione dell’interessato all’evento;

    o)

    per i rappresentanti di organizzazioni della società civile che effettuano il viaggio per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nell’ambito di programmi di scambio:

    una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante, la conferma che l’interessato rappresenta l’organizzazione in questione e il certificato rilasciato da un’autorità statale ai sensi della normativa nazionale che conferma l’esistenza di tale organizzazione;

    p)

    per i partecipanti a programmi ufficiali di cooperazione transfrontaliera dell’UE tra la Bielorussia e l’Unione;

    una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante.

    2.   La richiesta scritta di cui al paragrafo 1 del presente articolo deve indicare:

    a)

    per la persona invitata: nome e cognome, data di nascita, sesso, cittadinanza, numero di passaporto, durata e finalità del viaggio, numero di ingressi e, se del caso, il nome dei figli che la accompagnano;

    b)

    per la persona che invita: nome, cognome e indirizzo;

    c)

    per la persona giuridica, la società o l’organizzazione che invita: denominazione completa e indirizzo, nonché:

    se la richiesta è emessa da un’organizzazione o da un’autorità: nome e funzione della persona che firma la richiesta;

    se la persona che invita è una persona giuridica o una società, un loro ufficio o una filiale avente sede nel territorio di uno Stato membro o in Bielorussia: numero di iscrizione nel registro previsto dal diritto nazionale dello Stato membro interessato o dal diritto bielorusso.

    3.   Per le categorie di persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tutti i tipi di visto sono rilasciati secondo la procedura semplificata, senza che siano necessari altri inviti, convalide o giustificazioni della finalità del viaggio previsti dalla normativa delle parti.

    Articolo 5

    Rilascio di visti per ingressi multipli

    1.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri e della Bielorussia rilasciano visti per ingressi multipli, validi cinque anni, alle categorie di persone seguenti:

    a)

    membri di governi e parlamenti nazionali e regionali e membri di corti costituzionali o di corti supreme, che non sono esenti dall’obbligo di visto ai sensi del presente accordo, nell’esercizio delle loro funzioni;

    b)

    membri permanenti di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto agli Stati membri, all’Unione o alla Bielorussia, sono chiamati a partecipare periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio e ad eventi organizzati da organizzazioni intergovernative nel territorio della Bielorussia o di uno Stato membro;

    c)

    coniugi, figli di età inferiore a 21 anni o a carico, genitori e persone che esercitano l’autorità parentale, nonni e nipoti, in visita a cittadini dell’Unione che soggiornano legalmente nel territorio della Bielorussia o a cittadini della Bielorussia che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri, o a cittadini dell’Unione che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui sono cittadini, o a cittadini della Bielorussia che risiedono nel territorio della Bielorussia;

    d)

    imprenditori e rappresentanti di organizzazioni di categoria che si recano periodicamente in Bielorussia o negli Stati membri.

    In deroga alla prima frase del presente paragrafo, se la necessità o l’intenzione di viaggiare frequentemente o periodicamente è chiaramente limitata a un periodo più breve, la validità del visto per ingressi multipli è limitata a tale periodo, in particolare quando:

    per le persone di cui alla lettera b), il periodo di validità dello status di membro permanente di una delegazione ufficiale è inferiore a cinque anni;

    per le persone di cui alla lettera c), il periodo di validità dell’autorizzazione di soggiorno regolare di cittadini della Bielorussia che soggiornano legalmente in uno degli Stati membri o di cittadini dell’Unione europea che soggiornano legalmente in Bielorussia è inferiore a cinque anni;

    per le persone di cui alla lettera d), il periodo di validità dello status di rappresentante di un’organizzazione di categoria o del contratto di lavoro è inferiore a cinque anni.

    2.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri e della Bielorussia rilasciano visti per ingressi multipli validi un anno alle categorie di persone seguenti, a condizione che nell’anno precedente queste abbiano ottenuto almeno un visto e l’abbiano usato nel rispetto della legislazione che disciplina l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato visitato:

    a)

    membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto allo Stato membro, all’Unione o alla Bielorussia, partecipano periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ufficiali o a eventi organizzati da organizzazioni intergovernative nel territorio della Bielorussia o di uno Stato membro;

    b)

    autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e di passeggeri tra i territori della Bielorussia e degli Stati membri con veicoli immatricolati negli Stati membri o in Bielorussia;

    c)

    il personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggia verso i territori della Bielorussia e degli Stati membri;

    d)

    partecipanti ad attività scientifiche, accademiche, culturali e artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo, che si recano periodicamente in Bielorussia o negli Stati membri;

    e)

    studenti universitari o post-universitari che viaggiano periodicamente per motivi di studio o per partecipare ad attività di formazione, anche nell’ambito di programmi di scambio;

    f)

    partecipanti a eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale;

    g)

    partecipanti a programmi di scambio ufficiali organizzati da città gemellate e da altri enti municipali;

    h)

    persone che hanno necessità di effettuare visite periodiche per motivi di salute e gli accompagnatori necessari;

    i)

    liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altre manifestazioni analoghe;

    j)

    rappresentanti di organizzazioni della società civile che si recano periodicamente in Bielorussia o negli Stati membri per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nell’ambito di programmi di scambio;

    k)

    partecipanti a programmi ufficiali dell’UE di cooperazione transfrontaliera tra la Bielorussia e l’Unione;

    l)

    giornalisti e il personale tecnico che li accompagna a titolo professionale.

    In deroga alla prima frase del presente paragrafo, se la necessità o l’intenzione di viaggiare frequentemente o periodicamente è chiaramente limitata a un periodo più breve, la validità del visto per ingressi multipli è limitata a tale periodo.

    3.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri e della Bielorussia rilasciano visti per ingressi multipli, con validità minima di due anni e massima di cinque anni, alle categorie di persone di cui al paragrafo 2, a condizione che, nel corso dei due anni precedenti alla domanda, queste abbiano utilizzato il visto per ingressi multipli di validità di un anno nel rispetto della legislazione che disciplina l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato visitato, salvo che la necessità o l’intenzione di viaggiare frequentemente o periodicamente sia chiaramente limitata a un periodo più breve, nel qual caso la validità del visto per ingressi multipli è limitata a tale periodo.

    Articolo 6

    Diritti per il trattamento delle domande di visto

    1.   I diritti per il trattamento delle domande di visto ammontano a 35 EUR. Detto importo può essere modificato secondo la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 4, del presente accordo.

    2.   Gli Stati membri e la Bielorussia applicano diritti pari a 70 EUR per il trattamento delle domande di visto qualora il richiedente chieda che la decisione in merito alla sua domanda di visto sia adottata entro due giorni dalla presentazione della domanda e il consolato accetti.

    3.   Fatto salvo il disposto del paragrafo 4, sono esenti dai diritti per il trattamento delle domande di visto le categorie di persone seguenti:

    a)

    membri di governi e parlamenti nazionali e regionali e membri di corti costituzionali o di corti supreme, purché non siano esenti dall’obbligo di visto in virtù del presente accordo;

    b)

    membri di delegazioni ufficiali compresi i relativi membri permanenti che, su invito ufficiale rivolto agli Stati membri, all’Unione o alla Bielorussia, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ufficiali o a eventi organizzati da organizzazioni intergovernative nel territorio della Bielorussia o di uno Stato membro;

    c)

    parenti stretti — coniugi, figli, genitori e persone che esercitano l’autorità parentale, nonni e nipoti — di cittadini dell’Unione che soggiornano legalmente nel territorio della Bielorussia, di cittadini della Bielorussia che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri, di cittadini dell’Unione che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui sono cittadini, e di cittadini della Bielorussia che risiedono nel territorio della Bielorussia;

    d)

    partecipanti ad attività scientifiche, accademiche, culturali e artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo;

    e)

    studenti di scuole inferiori e superiori, studenti universitari e post-universitari e docenti accompagnatori che effettuano viaggi di studio o di formazione, anche nell’ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche o accademiche;

    f)

    partecipanti a eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale;

    g)

    partecipanti a programmi di scambio ufficiali organizzati da città gemellate e da altri enti municipali;

    h)

    rappresentanti di organizzazioni della società civile in viaggio per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nell’ambito di programmi di scambio;

    i)

    partecipanti a programmi ufficiali dell’UE di cooperazione transfrontaliera tra la Bielorussia e l’Unione;

    j)

    persone con disabilità ed eventuali accompagnatori, se necessari;

    k)

    persone che hanno documentato la necessità del viaggio per motivi umanitari, incluse le persone con necessità di ricevere trattamenti medici urgenti e loro accompagnatori, o di partecipare al funerale di un parente stretto o di visitare un parente stretto gravemente malato;

    l)

    minori di età inferiore a 12 anni.

    4.   Se uno Stato membro o la Bielorussia coopera con un fornitore esterno di servizi ai fini del rilascio dei visti, tale fornitore esterno può riscuotere oneri a fronte del servizio prestato. Detti oneri sono proporzionati alle spese sostenute da tale fornitore esterno per assolvere al suo compito e non possono essere superiori a 30 EUR. Laddove possibile, lo Stato membro o la Bielorussia mantiene la possibilità per i richiedenti di presentare la domanda direttamente presso i rispettivi consolati.

    Per l’Unione, il fornitore esterno di servizi svolge le sue attività conformemente al codice dei visti e nel pieno rispetto della legislazione bielorussa.

    Per la Bielorussia, il fornitore esterno di servizi svolge le sue attività conformemente alla legislazione bielorussa e nel pieno rispetto della normativa degli Stati membri.

    Articolo 7

    Termini per il trattamento delle domande di visto

    1.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri e della Bielorussia decidono in merito alla domanda di rilascio del visto entro 10 giorni di calendario dalla data di ricevimento della domanda e della documentazione necessaria per il rilascio del visto.

    2.   In singoli casi il termine può essere prorogato fino a 30 giorni di calendario, segnatamente qualora si debba procedere a un ulteriore esame della domanda.

    3.   In casi urgenti, il termine per decidere sulla domanda di visto può essere ridotto a due giorni lavorativi o a un periodo inferiore.

    Se i richiedenti sono tenuti a ottenere un appuntamento per la presentazione della domanda, tale appuntamento, di norma, ha luogo entro due settimane dalla data in cui è richiesto. Fatta salva la frase precedente, i fornitori esterni di servizi garantiscono che, di norma, la domanda di visto possa essere presentata senza indebito ritardo.

    In giustificati casi d’urgenza, il consolato può autorizzare i richiedenti a presentare la domanda senza chiedere l’appuntamento, o tale appuntamento è dato immediatamente.

    Articolo 8

    Partenza in caso di smarrimento o furto dei documenti

    I cittadini dell’Unione o della Bielorussia che abbiano smarrito o abbiano subito il furto dei documenti di viaggio durante il soggiorno nel territorio della Bielorussia o degli Stati membri possono uscire dal territorio della Bielorussia o degli Stati membri esibendo un documento di viaggio valido, rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari degli Stati membri o della Bielorussia, che li autorizzi ad attraversare la frontiera senza necessità di visto o altre autorizzazioni.

    Articolo 9

    Casi eccezionali di proroga del visto

    Qualora, per motivi di forza maggiore o ragioni umanitarie, i cittadini dell’Unione europea o della Bielorussia non possano uscire dal territorio della Bielorussia o dal territorio degli Stati membri entro il termine stabilito nel visto, il loro visto è prorogato a titolo gratuito conformemente alla normativa applicata dalla Bielorussia o dallo Stato membro ospitante per il tempo necessario al loro ritorno nello Stato di residenza.

    Articolo 10

    Passaporti diplomatici e lasciapassare dell’UE

    1.   I cittadini dell’Unione titolari di un passaporto diplomatico biometrico in corso di validità rilasciato da uno Stato membro e i titolari di un lasciapassare dell’UE valido possono entrare, uscire e transitare nel territorio bielorusso senza visto.

    2.   I cittadini della Bielorussia titolari di un passaporto diplomatico biometrico in corso di validità rilasciato dalla Bielorussia possono entrare, uscire e transitare nei territori degli Stati membri senza visto.

    3.   Le persone di cui ai paragrafi 1 e 2 possono soggiornare nel territorio della Bielorussia o nei territori degli Stati membri per un periodo di massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

    Articolo 11

    Validità territoriale dei visti

    Nel rispetto della normativa nazionale sulla sicurezza nazionale della Bielorussia e degli Stati membri e fatte salve le norme dell’Unione sui visti a validità territoriale limitata, i cittadini dell’Unione e bielorussi possono spostarsi all’interno del territorio della Bielorussia e degli Stati membri alle stesse condizioni dei cittadini bielorussi e dei cittadini dell’Unione.

    Articolo 12

    Comitato misto di gestione dell’accordo

    1.   Le parti istituiscono un comitato misto di esperti («comitato»), composto di rappresentanti dell’Unione e della Bielorussia.

    2.   Il comitato è incaricato in particolare di:

    a)

    controllare l’applicazione del presente accordo;

    b)

    suggerire modifiche o aggiunte al presente accordo;

    c)

    dirimere eventuali controversie in relazione all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni dell’accordo.

    3.   Il comitato si riunisce almeno una volta l’anno e ogniqualvolta necessario, su richiesta di una delle parti.

    4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 13

    Relazione tra il presente accordo e gli accordi bilaterali igenti tra gli Stati membri e la Bielorussia

    A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni ivi contenute prevalgono su quelle di qualsiasi accordo o intesa bilaterale o multilaterale vigente tra i singoli Stati membri e la Bielorussia, nella misura in cui queste ultime disposizioni possano incidere o alterare l’ambito d’applicazione del presente accordo.

    Articolo 14

    Clausole finali

    1.   Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti secondo le rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento di tali procedure.

    2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il presente accordo entra in vigore soltanto alla data di entrata in vigore dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla riammissione delle persone in soggiorno irregolare, se tale data è posteriore a quella di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

    3.   Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo.

    4.   Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti si sono notificate reciprocamente l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.

    5.   Ciascuna parte può sospendere in tutto o in parte il presente accordo. La decisione di sospensione è notificata all’altra parte al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte che ha sospeso l’accordo ne informa immediatamente l’altra parte.

    6.   Ciascuna parte può denunciare il presente accordo dandone notifica scritta all’altra parte. L’accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.

    Fatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e bielorussa, ciascun testo facente ugualmente fede.

    Съставено в Брюксел на осми януари две хиляди и двадесета година.

    Hecho en Bruselas, el ocho de enero de dos mil veinte.

    V Bruselu dne osmého ledna dva tisíce dvacet.

    Udfærdiget i Bruxelles den ottende januar to tusind og tyve.

    Geschehen zu Brüssel am achten Januar zweitausendzwanzig.

    Kahe tuhande kahekümnenda aasta jaanuarikuu kaheksandal päeval Brüsselis.

    Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ Ιανουαρίου δύο χιλιάδες είκοσι.

    Done at Brussels on the eighth day of January in the year two thousand and twenty.

    Fait à Bruxelles, le huit janvier deux mille vingt.

    Sastavljeno u Bruxellesu osmog siječnja godine dvije tisuće dvadesete.

    Fatto a Bruxelles, addì otto gennaio duemilaventi.

    Briselē, divi tūkstoši divdesmitā gada astotajā janvārī.

    Priimta du tūkstančiai dvidešimtų metų sausio aštuntą dieną Briuselyje.

    Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszadik év január havának nyolcadik napján.

    Magħmul fi Brussell, fit-tmien jum ta’ Jannar fis-sena elfejn u għoxrin.

    Gedaan te Brussel, acht januari tweeduizend twintig.

    Sporządzono w Brukseli dnia ósmego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego.

    Feito em Bruxelas, em oito de janeiro de dois mil e vinte.

    Întocmit la Bruxelles la opt ianuarie două mii douăzeci.

    V Bruseli ôsmeho januára dvetisícdvadsať.

    V Bruslju, dne osmega januarja leta dva tisoč dvajset.

    Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä tammikuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentä.

    Som skedde i Bryssel den åttonde januari år tjugohundratjugo.

    Заключана ў горадзе Бруселi восьмага студзеня дзве тысячы дваццатага года.

    Image 1


    (1)  Regolamento (UE) n. 1417/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce la forma dei lasciapassare rilasciati dall’Unione europea (GU L 353 del 28.12.2013, pag. 26).


    PROTOCOLLO DELL’ACCORDO RELATIVO AGLI STATI MEMBRI CHE NON APPLICANO INTEGRALMENTE L’ACQUIS DI SCHENGEN

    Gli Stati membri che sono vincolati dall’acquis di Schengen, ma che non rilasciano ancora i visti Schengen in attesa della pertinente decisione del Consiglio al riguardo, rilasciano visti nazionali validi solo per il loro territorio.

    Conformemente alla decisione n. 565/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), del 15 maggio 2014, che dal 16 giugno 2014 autorizza la Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania a riconoscere unilateralmente i visti uniformi per soggiorni di breve durata validi per due o molteplici ingressi e i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati Schengen, e i visti con validità territoriale limitata rilasciati dagli Stati membri Schengen ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3, prima frase, del codice dei visti, nonché i visti e i permessi di soggiorno nazionali rilasciati dalla Bulgaria, dalla Croazia, da Cipro e dalla Romania come equipollenti ai loro visti nazionali non solo per il transito, ma anche per soggiorni previsti nel loro territorio di massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni, sono state adottate misure armonizzate per semplificare il transito e i soggiorni di breve durata per i titolari di visti Schengen e di permessi di soggiorno Schengen nel territorio degli Stati membri che non applicano ancora integralmente l’acquis di Schengen.


    (1)  Decisione n. 565/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte della Bulgaria, della Croazia, di Cipro e della Romania di determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio e che abroga le decisioni n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE (GU L 157 del 27.5.2014, pag. 23).


    DICHIARAZIONE COMUNE

    relativa alla Danimarca

    Le parti prendono atto che il presente accordo non si applica alle procedure di rilascio dei visti applicate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari della Danimarca.

    Di conseguenza, è opportuno che le autorità della Danimarca e della Bielorussia concludano senza ritardo un accordo bilaterale di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.


    DICHIARAZIONE COMUNE

    relativa al Regno Unito e all’Irlanda

    Le parti prendono atto che il presente accordo non si applica al territorio del Regno Unito e dell’Irlanda.

    Di conseguenza, è opportuno che le autorità del Regno Unito, dell’Irlanda e della Bielorussia concludano accordi bilaterali di facilitazione del rilascio dei visti.


    DICHIARAZIONE COMUNE

    relativa all’Islanda alla Norvegia, alla svizzera e al Liechtenstein

    Le parti prendono atto degli stretti legami che uniscono l’Unione e la Svizzera, l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull’associazione di questi paesi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

    Di conseguenza, è opportuno che le autorità della Svizzera, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia e della Bielorussia concludano senza ritardo accordi bilaterali di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.


    DICHIARAZIONE COMUNE

    sulla cooperazione in materia di documenti di viaggio

    Le parti convengono che, nel controllare l’applicazione dell’accordo, il comitato misto istituito in forza dell’articolo 12 debba valutare in che misura il livello di sicurezza dei rispettivi documenti di viaggio incida sul funzionamento dell’accordo. A tal fine, le parti convengono di scambiarsi regolarmente informazioni sulle misure adottate per evitare la moltiplicazione dei documenti di viaggio e per potenziarne la sicurezza sotto l’aspetto tecnico e sulle misure relative al processo di personalizzazione del rilascio di tali documenti.

    In caso di introduzione di nuovi documenti di viaggio o di modifica dei documenti di viaggio esistenti, gli Stati membri, l’Unione e la Bielorussia ne danno informazione senza indebito ritardo e fanno pervenire i campioni di tali documenti di viaggio e la loro descrizione.


    DICHIARAZIONE COMUNE

    concernente l’armonizzazione delle informazioni riguardanti le procedure di rilascio dei visti per soggiorni di breve durata e la documentazione da allegare alla domanda di visto per soggiorni di breve durata

    Riconoscendo l’importanza della trasparenza per i richiedenti il visto, le parti ritengono che sia opportuno adottare le misure seguenti:

    redigere informazioni di base per i richiedenti il visto sulle procedure e condizioni per presentare domanda di visto e sulla loro validità;

    per l’Unione, dare ampia diffusione all’elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Bielorussia, adottato con decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 2727 del 29 aprile 2014.

    Le suddette informazioni devono essere chiaramente visibili (nelle bacheche dei consolati, su siti web ecc.).


    DICHIARAZIONE COMUNE

    relativa al personale consolare necessario per l’attuazione efficace dell’accordo

    Riconoscendo l’importanza di un’attuazione efficace del presente accordo, le parti sottolineano la necessità che incombe su di loro di mettere a disposizione personale consolare adeguato.

    In tale prospettiva, le parti convengono che il comitato misto, istituito dall’articolo 12 del presente accordo, debba monitorare l’attuazione, ad opera di entrambe le parti, dell’articolo 6, paragrafo 4, e dell’articolo 7 del presente accordo che stabiliscono, rispettivamente, la possibilità per i richiedenti di presentare le domande direttamente al consolato e i termini per il trattamento delle domande di visto.


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