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Document 22019D1599
Decision No 1/2019 of the EU-Ukraine Association Council of 8 July 2019 as regards the amendment of Annex XXVII to the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part [2019/1599]
Decisione n. 1/2019 del Consiglio di associazione UE-Ucraina, dell'8 luglio 2019, riguardo alla modifica dell'allegato XXVII dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra [2019/1599]
Decisione n. 1/2019 del Consiglio di associazione UE-Ucraina, dell'8 luglio 2019, riguardo alla modifica dell'allegato XXVII dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra [2019/1599]
ST/1051/2019/INIT
GU L 248 del 27.9.2019, p. 88–98
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
27.9.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 248/88 |
DECISIONE N. 1/2019 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA
dell'8 luglio 2019
riguardo alla modifica dell'allegato XXVII dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra [2019/1599]
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA,
visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in particolare l'articolo 463,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (1) («accordo»), è stato firmato il 21 marzo e il 27 giugno 2014 ed è entrato in vigore il 1o settembre 2017. |
(2) |
Il preambolo dell'accordo riconosce il desiderio delle parti di far progredire il processo di riforma e ravvicinamento dell'Ucraina e di contribuire così alla graduale integrazione economica, all'approfondimento dell'associazione politica e alla realizzazione dell'integrazione economica mediante un ampio ravvicinamento normativo. Il preambolo fa anche riferimento all'impegno delle parti di rafforzare la sicurezza energetica anche mediante il miglioramento dell'integrazione dei mercati e il ravvicinamento normativo su elementi chiave dell'acquis dell'UE. |
(3) |
Inoltre, il memorandum di intesa su un partenariato strategico nel settore dell'energia tra l'Unione europea e l'Ucraina del 24 novembre 2016 riconosce che l'obiettivo dell'intensificazione della cooperazione e della riforma del settore dell'energia è la piena integrazione dei mercati dell'energia dell'Unione e dell'Ucraina. |
(4) |
L'articolo 1 dell'accordo fa riferimento all'obiettivo di sostenere gli sforzi dell'Ucraina finalizzati a portare a termine il passaggio a un'economia di mercato funzionante mediante, tra l'altro, il progressivo ravvicinamento della sua legislazione a quella dell'Unione. |
(5) |
A norma dell'articolo 273 dell'accordo, le parti devono adeguare la loro legislazione richiamata nell'allegato XXVII dell'accordo, al fine di garantire che tutte le condizioni per il trasporto di elettricità e gas siano obiettive, ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie. |
(6) |
Inoltre, al fine di compiere progressi verso l'integrazione dei mercati, l'articolo 337 dell'accordo prevede che le parti proseguano e intensifichino la loro cooperazione nel campo dell'energia, anche attraverso il graduale ravvicinamento nel settore dell'energia. |
(7) |
L'articolo 341 dell'accordo stabilisce che il graduale ravvicinamento nel settore dell'energia deve avvenire secondo il calendario stabilito di cui all'allegato XXVII dell'accordo. |
(8) |
L'articolo 474 dell'accordo ribadisce l'impegno generale dell'Ucraina di procedere al graduale ravvicinamento della sua legislazione al diritto dell'Unione, anche nel settore dell'energia. |
(9) |
L'acquis dell'UE nel settore dell'energia ha avuto una notevole evoluzione dopo la conclusione dei negoziati sull'accordo, come anche gli obblighi dell'Ucraina derivanti dall'attuazione dell'accordo e dalla sua adesione al trattato che istituisce la Comunità dell'energia. Al fine di tener conto di tale evoluzione, occorre pertanto aggiornare l'allegato XXVII dell'accordo. |
(10) |
L'articolo 475 dell'accordo definisce in termini generali il monitoraggio dei progressi compiuti nel ravvicinamento del diritto ucraino al diritto dell'Unione, anche per quanto riguarda gli aspetti relativi all'attuazione e all'applicazione delle norme. Stabilisce che il processo di comunicazione e di valutazione terrà conto delle modalità specifiche definite nell'accordo o nelle decisioni degli organi istituzionali creati a norma dell'accordo. |
(11) |
Al fine di garantire un'attuazione più efficace delle riforme da parte dell'Ucraina, è necessario rafforzare il meccanismo di monitoraggio per la riforma del settore dell'energia, in modo che le riforme intraprese siano di natura irreversibile e contribuiscano in modo duraturo alla modernizzazione del settore energetico. |
(12) |
Ai sensi dell'articolo 463, paragrafi 1 e 3, dell'accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo. In particolare, può aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo, tenendo conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione e delle norme applicabili contenute negli strumenti internazionali che le parti ritengono pertinenti. |
(13) |
Il Consiglio di associazione deve pertanto modificare l'allegato XXVII dell'accordo, al fine di stabilire norme più dettagliate sul monitoraggio del processo di ravvicinamento della legislazione ucraina alla legislazione dell'Unione nel settore dell'energia. A tal fine occorre includere nell'allegato XXVII dell'accordo disposizioni adeguate per rafforzare tale processo di monitoraggio, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato XXVII dell'accordo è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nella Gazzetta ufficiale dell'Ucraina.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2019
Per il Consiglio di associazione
Il presidente
V. GROYSMAN
ALLEGATO
«ALLEGATO XXVII DEL CAPO 1
COOPERAZIONE IN MATERIA DI ENERGIA, INCLUSE LE QUESTIONI NUCLEARI
ALLEGATO XXVII-A
MONITORAGGIO DEL RAVVICINAMENTO NEL SETTORE DELL'ENERGIA
Con l'obiettivo di rafforzare il monitoraggio del ravvicinamento del diritto interno dell'Ucraina all'acquis dell'UE in materia di energia e di modernizzare in maniera duratura il settore dell'energia del paese, le parti applicano le seguenti misure supplementari, in conformità dell'articolo 475, paragrafo 2, dell'accordo. Tali misure non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dalla loro adesione al trattato che istituisce la Comunità dell'energia.
Efficace attuazione dell'acquis dell'UE
1. |
La Commissione europea informa immediatamente l'Ucraina in merito a qualsiasi proposta della Commissione europea relativa all'adozione o alla modifica di qualsiasi atto dell'Unione che modifichi l'acquis dell'UE di cui al presente allegato. |
2. |
L'Ucraina provvede a un'efficace attuazione degli atti interni oggetto del ravvicinamento legislativo e adotta le misure necessarie per tener conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione nel diritto nazionale nel settore dell'energia, come elencato nell'allegato XXVII-B. In particolare, qualsiasi atto corrispondente a:
|
3. |
L'Ucraina si astiene da qualsiasi azione che possa compromettere gli obiettivi o i risultati del ravvicinamento della sua legislazione nazionale all'acquis dell'UE nel settore dell'energia, come elencato nell'allegato XXVII-B. |
4. |
L'Ucraina abroga le disposizioni della sua legislazione nazionale o pone fine alle pratiche interne incompatibili con il diritto dell'Unione o con sua legislazione nazionale ravvicinata al diritto dell'Unione nel settore dell'energia, come elencato nell'allegato XXVII-B. |
Consultazioni
5. |
L'Ucraina consulta la Commissione europea per quanto riguarda la compatibilità con l'acquis dell'UE di qualsiasi proposta legislativa nei settori oggetto del ravvicinamento agli atti giuridici dell'Unione elencati nell'allegato XXVII-B, prima della sua entrata in vigore. L'obbligo di consultazione include le proposte di modifica dell'atto legislativo interno che è già stato oggetto di ravvicinamento, indipendentemente dalla forma giuridica della proposta. |
6. |
Il governo dell'Ucraina può consultare la Commissione europea per quanto riguarda la compatibilità con l'acquis dell'UE di qualsiasi proposta di un atto di attuazione della legislazione nel settore dell'energia, che sia stato o che debba essere oggetto di ravvicinamento all'acquis dell'UE di cui all'elenco contenuto nell'allegato XXVII-B. Se il governo dell'Ucraina decide di consultare la Commissione europea su un atto di questo tipo, si applica il punto 7. |
7. |
L'Ucraina si astiene dal dare attuazione ad atti oggetto della consultazione di cui ai punti 5 e 6 prima che la Commissione europea abbia valutato la compatibilità dell'atto proposto con l'acquis pertinente dell'UE e qualora la Commissione europea sia giunta alla conclusione che l'atto proposto è incompatibile con l'acquis dell'UE. |
8. |
La valutazione di compatibilità da parte della Commissione europea può contenere raccomandazioni riguardo all'atto proposto, o a una parte di esso, che la Commissione ritiene incompatibile con l'acquis dell'UE. Ai fini della valutazione, la Commissione può consultare il segretariato della Comunità dell'energia o organizzare missioni di esperti, qualora lo ritenga opportuno. La valutazione della compatibilità deve essere conclusa entro tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della versione inglese dell'atto proposto o entro un periodo più lungo concordato tra la Commissione europea e l'Ucraina. In assenza di una risposta da parte della Commissione europea entro tale termine, l'Ucraina può dare attuazione all'atto proposto. La mancanza di risposta entro tale termine non implica che la Commissione europea ritenga che l'atto proposto sia compatibile con l'acquis dell'UE. |
9. |
L'Ucraina comunica alla Commissione europea la versione finale di ogni atto che riguardi i settori che devono essere oggetto di ravvicinamento all'acquis dell'UE elencato nell'allegato XXVII-B o che modifichi una legge nazionale ravvicinata in tali settori. |
10. |
Il governo dell'Ucraina può sottoporre all'attenzione della Commissione europea qualunque altro atto o proposta relativi ai settori dell'energia contemplati dal presente accordo al fine di richiedere un parere non vincolante sulla compatibilità dell'atto con l'acquis dell'UE di cui all'allegato XXVII-B. |
11. |
Le parti si scambiano informazioni come previsto nel presente allegato tramite i segretari del comitato di associazione. |
Comunicazione con il Consiglio di associazione
12. |
La Commissione europea informa il Consiglio di associazione, prima della sua riunione annuale, di tutti i pareri richiesti dall'Ucraina e rilasciati all'Ucraina a norma del presente allegato per quanto riguarda la conformità degli atti nazionali dell'Ucraina con l'acquis dell'UE. |
13. |
L'Ucraina comunica per iscritto al Consiglio di associazione, tre mesi prima della sua riunione annuale, i progressi compiuti nell'attuazione della riforma del settore dell'energia, sulla base dell'acquis dell'UE di cui all'allegato XXVII-B. Tale relazione esamina in dettaglio il modo in cui l'Ucraina ha tenuto conto, negli atti adottati, dei pareri e delle raccomandazioni formulati dalla Commissione europea e fornisce informazioni sull'applicazione effettiva delle leggi adottate. |
14. |
I risultati delle attività di monitoraggio sono presentati per essere discussi in tutti gli organi competenti istituiti a norma del presente accordo, anche al fine delle raccomandazioni di cui all'articolo 475, paragrafo 4, dell'accordo. |
ALLEGATO XXVII-B
OBBLIGHI IN MATERIA DI RAVVICINAMENTO NORMATIVO DELL'UCRAINA NEL SETTORE DELL'ENERGIA
L'Ucraina provvede nei termini convenuti ad avvicinare progressivamente la propria legislazione alla seguente normativa dell'Unione.
1. |
Acquis dell'UE che l'Ucraina si è impegnata ad attuare nell'ambito del trattato che istituisce la Comunità dell'energia. I termini ivi concordati si applicano al presente allegato: Energia elettrica Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso Direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture Regolamento (UE) n. 838/2010 della Commissione, del 23 settembre 2010, che adotta orientamenti relativi ai meccanismi di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione e ad un'impostazione di regolamentazione comune dei corrispettivi di trasmissione Regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, sulla presentazione e pubblicazione dei dati sui mercati dell'energia elettrica e recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio Regolamento (UE) 2016/1388 della Commissione, del 17 agosto 2016, che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori alla rete Regolamento (UE) 2016/631 della Commissione, del 14 aprile 2016, che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori alla rete Regolamento (UE) 2016/1447 della Commissione del 26 agosto 2016 che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione alla rete dei sistemi in corrente continua ad alta tensione e dei parchi di generazione connessi in corrente continua Regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE Gas Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 Direttiva 2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale Regolamento (UE) 2015/703 della Commissione, del 30 aprile 2015, che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto Regolamento (UE) 2017/459 della Commissione, del 16 marzo 2017 che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di assegnazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che integra il regolamento (UE) n. 984/2013 Regolamento (UE) 2017/460 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas Fonti energetiche rinnovabili Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE Petrolio Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi Infrastruttura energetica Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 Efficienza energetica Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE Regolamenti di esecuzione:
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2. |
Acquis dell'UE che l'Ucraina deve attuare, oltre agli obblighi dell'Ucraina nell'ambito del trattato che istituisce la Comunità dell'energia. Gas Regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro il 31 dicembre 2019. Prospezione e ricerca di idrocarburi Direttiva 94/22/CE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tenendo presenti gli articoli (279 e 280) sulle disposizioni riguardanti gli aspetti commerciali dell'energia di cui al capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali). Efficienza energetica e prestazione energetica nell'edilizia Regolamento delegato (UE) n. 244/2012 della Commissione, del 16 gennaio 2012, che integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia istituendo un quadro metodologico comparativo per calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro il 30 giugno 2019. Efficienza energetica — progettazione ecocompatibile Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/125/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Regolamenti di esecuzione:
Energia nucleare Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che stabilisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo. |