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Document 22016A0319(01)

Accordo tra il Consiglio dei ministri della Repubblica d'Albania e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate

GU L 74 del 19.3.2016, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

19.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 74/3


TRADUZIONE

ACCORDO

tra il Consiglio dei ministri della Repubblica d'Albania e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate

il Consiglio dei ministri della Repubblica d'Albania, in prosieguo «Albania»

e

l'Unione europea, in prosieguo «l'UE»,

in prosieguo «le parti»,

CONSIDERANDO che le parti condividono gli obiettivi di rafforzare in tutti i modi la propria sicurezza;

CONSIDERANDO che le parti convengono che è opportuno sviluppare la cooperazione fra loro su questioni di interesse comune in materia di sicurezza;

CONSIDERANDO che, in questo contesto, esiste pertanto una necessità costante di scambiare informazioni classificate fra le parti;

RICONOSCENDO che una cooperazione e una consultazione piene ed efficaci possono richiedere l'accesso alle informazioni classificate e relativo materiale delle parti, nonché lo scambio di tali informazioni e materiale;

CONSAPEVOLI che detti accesso e scambio di informazioni classificate e del relativo materiale richiedono l'adozione di adeguate misure di sicurezza,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1.   Al fine di soddisfare gli obiettivi di rafforzare in tutti i modi la sicurezza di ciascuna delle parti, il presente accordo tra l'Albania e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate («accordo») si applica alle informazioni o al materiale classificati, in qualsiasi forma, forniti dalle parti o tra esse scambiati.

2.   Ciascuna parte protegge le informazioni classificate ricevute dall'altra parte dalla perdita o dalla divulgazione non autorizzata, conformemente ai termini di cui al presente accordo e alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari delle parti.

Articolo 2

Ai fini del presente accordo, per «informazioni classificate» si intende qualunque informazione o qualsiasi materiale, in qualsiasi forma:

a)

di cui una delle parti consideri necessaria la protezione, in quanto la perdita o la divulgazione non autorizzata potrebbe danneggiare o ledere in varia misura gli interessi dell'Albania o dell'UE o di uno o più dei suoi Stati membri; e

b)

che reca un contrassegno di classifica di sicurezza di cui all'articolo 7.

Articolo 3

1.   Le istituzioni e gli organi dell'UE cui si applica il presente accordo sono: il Consiglio europeo, il Consiglio dell'Unione europea («Consiglio»), il segretariato generale del Consiglio, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il servizio europeo per l'azione esterna («SEAE») e la Commissione europea. Ai fini del presente accordo tali istituzioni e organi sono in prosieguo denominati «UE».

2.   Tali istituzioni e organi dell'UE possono condividere le informazioni classificate ricevute ai sensi del presente accordo con altre istituzioni e organi dell'UE, previo consenso scritto della parte fornitrice e fatte salve appropriate garanzie che l'organo ricevente proteggerà le informazioni in maniera adeguata.

Articolo 4

Ciascuna delle parti provvede a predisporre sistemi e misure di sicurezza appropriati, basati sui principi fondamentali e sulle norme minime di sicurezza definite nelle loro rispettive disposizioni legislative o regolamentari e rispecchiati nelle disposizioni di sicurezza da stabilire ai sensi dell'articolo 12, per assicurare che alle informazioni classificate oggetto del presente accordo sia applicato un livello di protezione equivalente.

Articolo 5

Ciascuna delle parti:

a)

accorda alle informazioni classificate fornite dall'altra parte o con essa scambiate a norma del presente accordo un livello di protezione almeno equivalente a quello accordato dalla parte fornitrice;

b)

assicura che le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo mantengano il contrassegno di classifica di sicurezza a esse attribuito dalla parte fornitrice e non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto della parte fornitrice. La parte ricevente protegge le informazioni classificate conformemente alle disposizioni previste nelle proprie norme in materia di sicurezza per le informazioni cui è attribuita una classifica di sicurezza equivalente ai sensi dell'articolo 7;

c)

si astiene dall'utilizzare tali informazioni classificate a fini diversi da quelli stabiliti dall'originatore o da quelli per i quali le informazioni sono fornite o scambiate;

d)

non divulga dette informazioni classificate a terzi senza il previo consenso scritto della parte fornitrice;

e)

non consente accesso a tali informazioni classificate alle persone a meno che queste non abbiano una necessità di conoscere, non siano in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili della parte ricevente;

f)

garantisce che gli impianti in cui le informazioni classificate sono trattate e conservate abbiano la opportuna certificazione di sicurezza; e

g)

assicura che tutte le persone con accesso a informazioni classificate siano informate della loro responsabilità per quanto riguarda la protezione delle stesse conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

Articolo 6

1.   Le informazioni classificate sono divulgate o comunicate conformemente al principio del consenso dell'originatore.

2.   Per la comunicazione a destinatari diversi dalle parti, la parte ricevente deciderà caso per caso in merito alla divulgazione o alla comunicazione di informazioni classificate, previo consenso scritto della parte fornitrice e conformemente al principio del consenso dell'originatore.

3.   Non è consentita alcuna comunicazione generica, a meno che le parti non abbiano concordato procedure relative a talune categorie di informazioni, che sono pertinenti alle loro specifiche necessità.

4.   Nessuna disposizione del presente accordo costituisce una base per la comunicazione obbligatoria di informazioni classificate tra le parti.

5.   Le informazioni classificate oggetto del presente accordo possono essere fornite a un contraente o potenziale contraente solo previo consenso scritto della parte fornitrice. Prima di tale comunicazione, la parte ricevente garantisce che il contraente o potenziale contraente, nonché i suoi impianti, sono in grado di proteggere le informazioni e dispongono di un nulla osta di sicurezza appropriato.

Articolo 7

Al fine di stabilire un livello equivalente di protezione delle informazioni classificate fornite o scambiate tra le parti, le corrispondenza tra le classifiche di sicurezza è la seguente:

UE

Albania

TRES SECRET UE/EU TOP SECRET

TEPËR SEKRET

SECRET UE/EU SECRET

SEKRET

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL

KONFIDENCIAL

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

I KUFIZUAR

Articolo 8

1.   Le parti assicurano che tutte le persone che, nel compimento delle loro funzioni ufficiali, debbono avere accesso oppure le cui mansioni o funzioni possono consentire loro l'accesso a informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o KONFIDENCIAL o a un livello superiore, fornite o scambiate a norma del presente accordo, siano in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza prima di essere autorizzate ad accedere a tali informazioni in aggiunta al requisito della necessità di conoscere di cui all'articolo 5, lettera e).

2.   Le procedure per il rilascio del nulla osta di sicurezza sono destinate a determinare se una persona, in considerazione della sua lealtà, serietà e affidabilità, può avere accesso a informazioni classificate.

Articolo 9

Le parti si prestano reciproca assistenza per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni classificate oggetto del presente accordo e le questioni di sicurezza di interesse comune. Le autorità di cui all'articolo 12 effettuano consultazioni e visite di valutazione reciproche sulla sicurezza per valutare l'efficacia delle disposizioni di sicurezza che rientrano nelle rispettive competenze, da stabilire ai sensi di detto articolo.

Articolo 10

1.   Ai fini del presente accordo:

a)

per quanto riguarda l'UE, tutta la corrispondenza è inviata attraverso il Chief Registry Officer del Consiglio e inoltrata dal medesimo agli Stati membri e alle istituzioni o agli organi di cui all'articolo 3, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo;

b)

per quanto riguarda l'Albania, tutta la corrispondenza è inviata all'ufficio centrale di registrazione della direzione per la sicurezza delle informazioni classificate tramite la delegazione dell'UE in Albania.

2.   Eccezionalmente, la corrispondenza proveniente da una parte e accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici di quella parte può, per ragioni operative, essere indirizzata ed essere accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici dell'altra parte, specificamente indicati come destinatari, tenendo conto delle loro competenze e conformemente al principio della necessità di conoscere. Per quanto riguarda l'UE, tale corrispondenza è inviata, secondo i casi, attraverso il Chief Registry Officer del Consiglio, il Chief Registry Officer del SEAE o il Chief Registry Officer della Commissione europea. Per quanto riguarda l'Albania, tale corrispondenza è inviata attraverso l'ufficio centrale di registrazione della direzione per la sicurezza delle informazioni classificate.

Articolo 11

La direzione per la sicurezza delle informazioni classificate, il segretario generale del Consiglio, il membro della Commissione europea responsabile delle questioni inerenti alla sicurezza e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza vigilano sull'applicazione del presente accordo.

Articolo 12

1.   Ai fini dell'applicazione del presente accordo, le competenti autorità di sicurezza qui di seguito designate, sotto la direzione e a nome dei rispettivi superiori gerarchici, stabiliscono le disposizioni di sicurezza allo scopo di definire le norme per la protezione reciproca delle informazioni classificate a norma del presente accordo:

da un lato, la direzione per la sicurezza delle informazioni classificate dell'Albania,

e, dall'altro,

i)

il servizio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio;

ii)

direzione HR.DS — la direzione della sicurezza della Commissione europea; e

iii)

il dipartimento della sicurezza del SEAE.

2.   Prima della fornitura o dello scambio tra le parti di informazioni classificate a norma del presente accordo, le competenti autorità di sicurezza di cui al paragrafo 1 convengono che la parte ricevente è in grado di proteggere le informazioni in maniera conforme alle modalità di sicurezza da stabilire ai sensi di tale paragrafo.

Articolo 13

1.   L'autorità competente di ciascuna delle parti di cui all'articolo 12 informa immediatamente l'autorità competente dell'altra parte di eventuali casi provati o sospetti di divulgazione non autorizzata o di perdita di informazioni classificate fornite da tale parte. L'autorità competente conduce indagini, se necessario con l'assistenza dell'altra parte, e ne riferisce i risultati all'altra parte.

2.   Le autorità di cui all'articolo 12 stabiliscono le procedure da seguire in tali casi.

Articolo 14

Ciascuna parte si fa carico delle spese che le derivano dall'applicazione del presente accordo.

Articolo 15

Nessuna disposizione del presente accordo modifica gli accordi o i regimi in vigore tra le parti, né gli accordi tra l'Albania e gli Stati membri dell'UE. Il presente accordo non impedisce alle parti di concludere altri accordi relativi alla fornitura o allo scambio di informazioni classificate oggetto del presente accordo, a condizione che essi non siano incompatibili con gli obblighi derivanti dal presente accordo.

Articolo 16

Eventuali controversie tra le parti relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono trattate per via negoziale tra le parti. Nel corso dei negoziati entrambe le parti continuano ad assolvere tutti i rispettivi obblighi a norma del presente accordo.

Articolo 17

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.

2.   Ciascuna parte notifica all'altra parte eventuali modifiche delle proprie disposizioni legislative e regolamentari che potrebbero incidere sulla protezione delle informazioni classificate di cui al presente accordo.

3.   Il presente accordo può essere riesaminato al fine di valutare eventuali modifiche a richiesta di una delle parti.

4.   Qualsiasi modifica del presente accordo è apportata solo per iscritto e con l'assenso comune delle parti. Essa entra in vigore in seguito a notifica reciproca come previsto dal paragrafo 1.

Articolo 18

Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica scritta di denuncia all'altra parte. Tale denuncia prende effetto sei mesi dopo il ricevimento della notifica dall'altra parte, ma non riguarda gli obblighi già contratti conformemente al presente accordo. In particolare, tutte le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente accordo continuano a essere protette conformemente alle disposizioni in esso contenute.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Tirana, addì tre marzo duemilasedici, in due copie: una in lingua inglese e una in lingua albanese. In caso di controversia, il testo in lingua inglese prevale.

Per l'Unione europea

Per il Consiglio dei ministri della Repubblica d'Albania


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