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Document 22015D2154

Decisione del Comitato misto SEE n. 287/2014 del 12 dicembre 2014 che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2015/2154]

GU L 311 del 26.11.2015, p. 40–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2154/oj

26.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 311/40


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 287/2014

del 12 dicembre 2014

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE [2015/2154]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 598/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell’Unione, nell’ambito di un approccio equilibrato, e abroga la direttiva 2002/30/CE (1).

(2)

Il regolamento (UE) n. 598/2014 abroga, a decorrere dal 13 giugno 2016, la direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo a decorrere dal 13 giugno 2016.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 66f (direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XIII dell’accordo è sostituito, a decorrere dal 13 giugno 2016, dal testo seguente:

« 32014 R 0598: Regolamento (UE) n. 598/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell’Unione, nell’ambito di un approccio equilibrato, e abroga la direttiva 2002/30/CE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 65).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 598/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 dicembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 135/2014 del 27 giugno 2014 (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)   GU L 173 del 12.6.2014, pag. 65.

(2)   GU L 85 del 28.3.2002, pag. 40.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(3)   GU L 342 del 27.11.2014, pag. 42.


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