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Document 22014D0867
2014/867/EU: Decision No 1/2014 of the EU-PLO Joint Committee of 8 May 2014 amending Article 15(7) of Protocol No 3 to the Euro-Mediterranean Interim Association Agreement on trade and cooperation between the European Community, of the one part, and the Palestine Liberation Organisation (PLO) for the benefit of the Palestinian Authority of the West Bank and the Gaza Strip, of the other part, concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation
2014/867/UE: Decisione n. 1/2014 del Comitato misto UE-OLP, dell' 8 maggio 2014 , recante modifica dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
2014/867/UE: Decisione n. 1/2014 del Comitato misto UE-OLP, dell' 8 maggio 2014 , recante modifica dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
GU L 347 del 3.12.2014, pp. 42–43
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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3.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 347/42 |
DECISIONE N. 1/2014 DEL COMITATO MISTO UE-OLP
dell'8 maggio 2014
recante modifica dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
(2014/867/UE)
IL COMITATO MISTO,
visto l'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, in particolare l'articolo 39 del protocollo n. 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra (1), di seguito «l'accordo», modificato dalla decisione n. 1/2009 del Comitato misto UE-OLP del 24 giugno 2009 (2), consente a determinate condizioni la restituzione dei dazi doganali o degli oneri di effetto equivalente o l'esenzione parziale dagli stessi fino al 31 dicembre 2009. |
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(2) |
Su richiesta dell'OLP, la Commissione nel 2010 ha proposto di prorogare la durata di applicazione dell'articolo 15 del protocollo n. 3 dell'accordo fino al 31 dicembre 2012. Il Comitato misto UE-OLP non ha tuttavia mai adottato questa decisione. |
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(3) |
Per garantire agli operatori economici la chiarezza, la prevedibilità economica a lungo termine e la certezza del diritto e regolarizzare altresì il periodo oggetto della proposta della Commissione, le parti dell'accordo hanno convenuto di prorogare di sei anni l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 3 dell'accordo a decorrere dal 1o gennaio 2010. |
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(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo n. 3 dell'accordo. |
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(5) |
Poiché l'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 3 dell'accordo ha cessato di essere applicato il 31 dicembre 2009, la presente decisione deve applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2010, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 15, paragrafo 7, ultimo comma, del protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo seguente:
«Il presente paragrafo si applica fino al 31 dicembre 2015 e può essere riveduto di comune accordo.»
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.
Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2014
Per il Comitato misto
Il presidente
H. MINGARELLI