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Document 22014A0617(01)

Accordo tra l'Unione europea e lo Stato di Israele sulla partecipazione dello Stato di Israele al programma dell'Unione «Orizzonte 2020 — programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)»

GU L 177 del 17.6.2014, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/617/oj

17.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 177/1


ACCORDO

tra l'Unione europea e lo Stato di Israele sulla partecipazione dello Stato di Israele al programma dell'Unione «Orizzonte 2020 — programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)»

La COMMISSIONE EUROPEA, in appresso «la Commissione», a nome dell'Unione europea,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE, in appresso «Israele»,

dall'altra, in appresso denominate «le parti»,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo (1) all'accordo euromediterraneo (2) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra la Comunità europea e lo Stato di Israele sui principi generali della partecipazione dello Stato di Israele ai programmi comunitari, in appresso denominato il «protocollo», stabilisce i principi generali della partecipazione di Israele ai programmi dell'Unione, lasciando alla Commissione e alle autorità competenti di Israele l'incarico di stabilire le modalità e le condizioni specifiche, compresi i contributi finanziari, per quanto riguarda tale partecipazione a ciascun programma specifico.

(2)

Il programma Orizzonte 2020 è stato istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(3)

Orizzonte 2020 deve contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca.

(4)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1291/2013, le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione di paesi associati a Orizzonte 2020, compreso il contributo finanziario basato sul prodotto interno lordo del paese associato, sono determinate per mezzo di un accordo internazionale fra l'Unione e il paese associato,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Campo d'applicazione

Israele partecipa a «Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)» (in appresso il «programma»), conformemente alle condizioni stabilite nel protocollo e nel rispetto dei termini e delle condizioni stabiliti nel presente accordo.

Articolo 2

Termini e condizioni di partecipazione al programma

1.   Israele partecipa alle attività del programma conformemente agli obiettivi, ai criteri e alle procedure di cui al regolamento (UE) n. 1291/2013, al regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), ivi compresi gli atti delegati e altre regole successive, e alla decisione 2013/743/UE del Consiglio (5) e qualsiasi altra regola relativa all'attuazione del programma.

Il regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), modificato dal regolamento (UE) n. 1292/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), si applica alla partecipazione di soggetti giuridici israeliani alle comunità della conoscenza e dell'innovazione.

Qualora l'Unione fissi delle disposizioni per l'attuazione degli articoli 185 e 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, Israele sarà autorizzata a partecipare alle strutture giuridiche create in virtù di dette disposizioni, in conformità con le decisioni ed i regolamenti che sono stati o saranno adottati per istituire tali strutture.

2.   I soggetti giuridici israeliani ammissibili partecipano alle azioni dirette del Centro comune di ricerca e alle azioni indirette del programma alle stesse condizioni che si applicano ai soggetti giuridici degli Stati membri dell'Unione europea.

3.   In relazione ai soggetti israeliani ammissibili i termini e le condizioni applicabili per la valutazione delle proposte, per la conclusione delle convenzioni di sovvenzione e la notifica delle decisioni di sovvenzione sono identici a quelli applicabili per le convenzioni e decisioni di sovvenzione riguardanti gli organismi di ricerca stabiliti nell'Unione.

4.   Per le procedure relative alle domande, alla conclusione delle convenzioni di sovvenzione e alle relazioni, nonché per altri aspetti giuridici e amministrativi del programma, sarà utilizzata una delle lingue ufficiali dell'Unione, in questo caso l'inglese.

5.   I rappresentanti di Israele sono autorizzati a partecipare, in qualità di osservatori, ai comitati incaricati di monitorare le misure del programma cui Israele contribuisce finanziariamente e in relazione ai punti all'ordine del giorno riguardanti misure cui Israele partecipa.

Detti comitati si riuniscono senza i rappresentanti israeliani solo durante le votazioni. Israele viene informato del risultato di dette votazioni.

La partecipazione di cui al presente paragrafo avviene secondo le stesse modalità, comprese quelle relative al ricevimento di informazioni e documenti, applicabili ai partecipanti degli Stati membri dell'Unione europea.

6.   I rappresentanti di Israele partecipano in qualità di osservatori al consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca. La partecipazione di cui al presente paragrafo avviene secondo le stesse modalità, comprese quelle relative al ricevimento di informazioni e documenti, applicabili ai partecipanti degli Stati membri dell'Unione europea.

7.   Le spese di viaggio e di soggiorno, sostenute dai rappresentanti e dagli esperti israeliani nel quadro della loro partecipazione in qualità di osservatori ai lavori del comitato di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della decisione 2013/743/UE che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma Orizzonte 2020 o ad altre riunioni nel quadro dell'attuazione del programma, sono rimborsate dalla Commissione in base e conformemente alle procedure attualmente applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea.

Articolo 3

Contributo finanziario

Per partecipare al programma, Israele versa ogni anno un contributo finanziario al bilancio generale dell'Unione europea, in conformità dell'allegato I del presente accordo.

Il contributo finanziario di Israele in relazione alla sua partecipazione e attuazione del programma viene aggiunto all'importo globale degli stanziamenti d'impegno iscritti ogni anno nel bilancio generale dell'Unione europea per far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle varie misure necessarie ai fini dell'attuazione, della gestione e dell'esecuzione del programma.

Articolo 4

Relazioni e valutazione

Le norme che disciplinano le relazioni e le valutazioni concernenti la partecipazione di Israele al programma sono stabilite nell'allegato II del presente accordo.

Articolo 5

Comitato comune UE-Israele

1.   Il comitato comune UE-Israele composto da rappresentanti della Commissione europea e Israele è istituito dalla presente decisione.

2.   Il comitato espleta, tra l'altro, le seguenti funzioni:

a)

garantisce, valuta e controlla l'attuazione del presente accordo;

b)

garantisce e agevola la tempestiva e continua comunicazione di informazioni sull'attuazione delle attività nell'ambito del programma Orizzonte 2020.

3.   I lavori del comitato sono complementari e coerenti con i lavori dei pertinenti organi incaricati del dialogo e della cooperazione bilaterali istituiti dal consiglio di associazione UE-Israele.

4.   Il comitato si riunisce su richiesta di una delle parti. Il comitato lavora su base continuativa mediante scambio di documenti, e-mail e altri mezzi di comunicazione. Esso adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 6

Disposizioni finali

1.   In linea con la politica UE, il presente accordo non si applica alle zone geografiche passate sotto l'amministrazione della Stato di Israele dopo il 5 giugno 1967. Tale posizione non deve essere interpretata come recante pregiudizio alla posizione di principio di Israele in materia. Di conseguenza, le parti convengono che l'applicazione del presente accordo non pregiudica lo status di tali zone.

2.   L'accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne per l'entrata in vigore dell'accordo. L'accordo è applicabile dal 1o gennaio 2014. La partecipazione di Israele al prossimo programma pluriennale di ricerca dell'Unione, se Israele lo richiede, può essere oggetto di un nuovo accordo che sarà concordato tra le parti.

3.   Il presente accordo può essere denunciato dalle parti in qualsiasi momento nel corso della durata del programma, mediante notifica scritta che informa dell'intenzione di porre fine alla partecipazione al programma.

In deroga a quanto precede, qualora il protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra la Comunità europea e lo Stato di Israele sui principi generali della partecipazione dello Stato di Israele ai programmi comunitari cessi di applicarsi, il presente accordo cessa di essere applicabile il giorno stesso, senza l'obbligo di un preavviso scritto.

4.   Fatte salve le disposizioni elencate qui di seguito, l'accordo cessa di essere in vigore tre mesi dopo la data in cui il destinatario riceve il preavviso scritto.

La scadenza e/o la risoluzione e/o la cessazione dell'applicazione del presente accordo non pregiudica:

a)

i progetti o le attività in corso;

b)

l'attuazione degli accordi contrattuali applicabili a tali progetti e attività di cui al precedente paragrafo 4, lettera a).

5.   Se l'accordo viene denunciato o cessa di applicarsi:

a)

per l'anno nel corso del quale l'accordo cessa di applicarsi, Israele versa il corrispettivo finanziario proporzionalmente al numero di mesi della sua partecipazione al programma nel corso di quell'anno. Ai fini del calcolo di tale contributo, il mese in corso alla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 3, prima frase, o il mese in cui l'accordo cessa di applicarsi a norma del paragrafo 3, seconda frase, è computato come un mese intero;

b)

l'Unione rimborsa a Israele la parte del suo contributo, già versato al bilancio generale dell'Unione europea, che non sarà speso vista la denuncia e/o la cessazione dell'applicazione del presente accordo.

6.   Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.

7.   Il presente accordo può essere modificato solo previo consenso scritto delle parti. Le modifiche entrano in vigore conformemente alla procedura stabilita al paragrafo 2 del presente articolo.

Fatto a Gerusalemme l'8 giugno dell'anno duemilaquattordici, che corrisponde al giorno 10 di Sivan dell'anno cinquemilasettecentosettantaquattro del calendario ebraico in due originali, in lingua inglese e ebraica, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per il governo di Israele

Yaakov PERRY

Per la Commissione,

a nome dell'Unione europea

Lars FAABORG-ANDERSEN


(1)  GU L 129 del 17.5.2008, pag. 40.

(2)  GU L 147 del 21.6.2000, pag. 3.

(3)  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

(4)  Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

(5)  Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

(6)  Regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 1292/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (GU L 347 del 20.12.2013, pag 174).


ALLEGATO I

REGOLE RELATIVE AL CONTRIBUTO FINANZIARIO DI ISRAELE A FAVORE DI «ORIZZONTE 2020 — PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E INNOVAZIONE (2014-2020)»

I.   Calcolo del contributo finanziario di Israele

1.

Il contributo finanziario di Israele al programma è stabilito su base annua in proporzione o in aggiunta all'importo disponibile ogni anno nel bilancio generale dell'Unione europea per gli stanziamenti di impegno necessari per l'attuazione, la gestione e l'esecuzione del programma.

2.

Il fattore di proporzionalità in base al quale viene determinato il contributo finanziario di Israele si ottiene calcolando il rapporto tra il prodotto interno lordo di Israele, a prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi, a prezzi di mercato, degli Stati membri dell'Unione europea. Tale rapporto va calcolato in base ai più recenti dati statistici riguardanti lo stesso anno della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, disponibili alla data della pubblicazione del progetto di bilancio dell'Unione europea.

3.

La Commissione comunica ad Israele, quanto prima e comunque entro il 1o settembre dell'anno che precede ogni esercizio finanziario, le seguenti informazioni e la relativa documentazione:

gli importi degli stanziamenti di impegno che figurano nello stato delle spese del progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea corrispondenti al programma,

l'importo stimato dei contributi finanziari ricavato dal progetto di bilancio corrispondente alla partecipazione di Israele al programma conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3.

Dopo l'approvazione definitiva del bilancio generale, la Commissione comunica a Israele, nello stato delle spese corrispondenti alla partecipazione di Israele, gli importi definitivi menzionati al primo trattino.

4.

Nel quarto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, le parti riesaminano il fattore di proporzionalità che regola il contributo finanziario di Israele, sulla base dei dati relativi alla partecipazione dei soggetti giuridici israeliani alle azioni dirette e indirette nell'ambito del programma nel periodo 2014-2016.

II.   Versamento del contributo finanziario di Israele

1.

Entro al più tardi gennaio e giugno di ogni esercizio finanziario, la Commissione rivolge a Israele una richiesta di fondi per i contributi dovuti ai sensi del presente accordo. Tali richieste di contributi hanno per oggetto, rispettivamente, il pagamento dei sei dodicesimi del contributo di Israele entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di contributi. Tuttavia, i sei dodicesimi da versare entro 90 giorni dalla richiesta inviata in gennaio sono calcolati in base agli importi previsti nello stato delle entrate del progetto preliminare di bilancio: il conguaglio dell'importo versato avverrà in coincidenza con il versamento dei sei dodicesimi da versare entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta inviata al più tardi in giugno.

Per il primo anno di attuazione del presente accordo, la Commissione presenta la prima richiesta di fondi entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore. Se tale richiesta viene presentata dopo il 15 giugno, essa prevede il versamento, entro 90 giorni, dei dodici dodicesimi del contributo di Israele, calcolato in base all'importo indicato nello stato delle entrate di bilancio.

2.

Il contributo israeliano è espresso e versato in euro. I versamenti di Israele sono accreditati ai programmi dell'Unione in quanto entrate di bilancio assegnate alla voce di bilancio adeguata nello stato delle entrate del bilancio generale dell'Unione europea. Alla gestione degli stanziamenti si applica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento e del Consiglio (1), in appresso definito «regolamento finanziario» applicabile al bilancio generale dell'Unione europea.

3.

Il contributo dovuto da Israele in virtù del presente accordo deve essere versato nei tempi di cui al punto 1. Ogni eventuale ritardo nel pagamento del contributo dà origine, a partire dalla data di scadenza, al pagamento di interessi di mora sull'importo restante, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in euro, alla data di scadenza, maggiorato dell'1,5 %.

Se il ritardo del pagamento del contributo è tale da compromettere significativamente l'attuazione e la gestione del programma, la Commissione sospende la partecipazione di Israele al programma per l'esercizio finanziario considerato, in caso di mancato pagamento entro 20 giorni feriali a decorrere dall'invio ad Israele di una lettera di sollecito ufficiale, fatti salvi gli obblighi che incombono all'Unione in virtù delle convenzioni di sovvenzione e/o dei contratti già conclusi relativi all'esecuzione di determinate azioni indirette.

4.

Entro il 30 giugno dell'anno che segue ciascun esercizio finanziario, la Commissione prepara e invia a Israele, a fini informativi, un prospetto dello stato delle risorse assegnate al programma per il precedente esercizio finanziario, compilato secondo il modello del conto di gestione della Commissione.

5.

Al momento della chiusura dei conti di ogni esercizio finanziario, nello stabilire il conto di gestione, la Commissione provvede a regolarizzare i conti relativi alla partecipazione di Israele. Detta regolarizzazione tiene conto delle modifiche avvenute, in seguito a trasferimenti, annullamenti, disimpegni, riporti o bilanci rettificativi e suppletivi nel corso dell'esercizio finanziario. Il conguaglio avviene al momento del secondo versamento per l'esercizio finanziario successivo, e in luglio 2021 per l'ultimo esercizio finanziario. Le regolarizzazioni successive sono effettuate ogni anno fino al luglio 2023.


(1)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).


ALLEGATO II

CONTROLLO FINANZIARIO DEI PARTECIPANTI ISRAELIANI AI PROGRAMMI DI CUI AL PRESENTE ACCORDO

I.   Comunicazione diretta

La Commissione comunica direttamente con i partecipanti al programma stabiliti in Israele e con i loro subcontraenti, i quali possono inoltrare direttamente alla Commissione tutte le informazioni e la documentazione pertinenti che sono tenuti a presentare sulla base degli strumenti di cui al presente accordo e delle convenzioni di sovvenzione e/o dei contratti conclusi per darvi attuazione.

II.   Audit

1.

In osservanza del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (in appresso il «regolamento finanziario») e del regolamento delegato (UE, Euratom) n. 1268/2012 della Commissione (1), (in appresso «modalità di applicazione») nonché delle altre disposizioni indicate nel presente accordo, gli accordi di sovvenzione e/o i contratti conclusi con i partecipanti al programma stabiliti in Israele possono contenere disposizioni per consentire ai funzionari della Commissione, o a qualsiasi altra persona incaricata all'uopo dalla Commissione, di eseguire in ogni momento audit di tipo scientifico, finanziario, tecnologico o di altro tipo nelle sedi dei partecipanti o dei loro subcontraenti.

2.

Il personale della Commissione, della Corte dei conti europea e altro personale incaricato dalla Commissione deve avere adeguato accesso ai siti, ai lavori e ai documenti (sia su supporto elettronico che in formato cartaceo), nonché a tutte le informazioni necessarie per realizzare tali controlli in loco, a condizione che tale diritto di accesso sia stato concordato e sia indicato esplicitamente nelle convenzioni di sovvenzione e/o contratti conclusi per dare attuazione agli strumenti indicati nel presente accordo che vedono la partecipazione di soggetti israeliani. Il fatto di non accordare questo accesso sarebbe considerato come una violazione dell'obbligo di giustificare i costi e, di conseguenza, una violazione potenziale delle convenzioni di sovvenzione.

3.

I controlli possono essere effettuati dopo la scadenza del programma o del presente accordo, secondo le modalità indicate nelle convenzioni di sovvenzione e/o nei contratti in questione. Gli audit effettuati dopo la scadenza del programma o del presente accordo si svolgono conformemente ai termini stabiliti nel presente allegato.

III.   Controlli in loco da parte dell'OLAF

1.

Nell'ambito del presente accordo, la Commissione (OLAF) è autorizzata a effettuare controlli e ispezioni in loco presso le sedi dei partecipanti e dei loro subcontraenti israeliani, conformemente ai termini e alle condizioni di cui al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (2).

2.

I controlli e le ispezioni in loco sono preparati e effettuati dalla Commissione in stretta cooperazione con l'autorità competente israeliana designata dal governo di Israele.

Ai fini del presente paragrafo di questo allegato II, per quanto concerne le questioni di natura civile o amministrativa, l'autorità israeliana designata è l'«Office of the Chief Scientist» presso il ministero dell'Economia. Tuttavia le richieste per l'esecuzione di investigazioni ispezioni e l'ottenimento di documenti in connessione con una questione o un indagine di carattere penale sono effettuate conformemente alle disposizioni della legge 5758-1998 relativa all'assistenza giuridica internazionale. Per le questioni relative a tali richieste, l'autorità israeliana designata è il dipartimento degli Affari internazionali dell'avvocatura dello Stato presso il ministero israeliano della Giustizia. L'autorità designata deve essere informata con ragionevole anticipo dell'oggetto, delle ragioni e del fondamento giuridico dei controlli e delle ispezioni così da poterne coadiuvare lo svolgimento. A tal fine, gli agenti delle autorità israeliane competenti possono partecipare ai controlli e alle ispezioni in loco.

3.

Se le autorità israeliane interessate lo desiderano, i controlli e le ispezioni in loco sono effettuati congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità.

4.

Qualora i soggetti partecipanti al programma oppongano resistenza ai controlli o alle ispezioni in loco, le autorità israeliane, operando in conformità con le norme e i regolamenti nazionali, prestano assistenza agli ispettori della Commissione nella misura ragionevolmente necessaria per consentire loro di portare a termine i controlli o le ispezioni in loco.

5.

La Commissione informa prima possibile le autorità competenti israeliane di eventuali casi o sospetti di irregolarità emersi nel corso dei controlli o delle ispezioni in loco. La Commissione è comunque tenuta a informare dette autorità dei risultati dei controlli e delle ispezioni.

IV.   Informazione e consultazione

1.

Ai fini di un'adeguata applicazione del presente allegato, le autorità competenti di Israele e della Comunità si scambiano regolarmente informazioni, ad esclusione di quelle proibite o non autorizzate dalle norme e regolamenti nazionali, e effettuano consultazioni su richiesta di una delle due parti.

2.

Le autorità competenti israeliane informano la Commissione in tempi ragionevoli di casi o sospetti di irregolarità di cui sono venute a conoscenza in relazione alla conclusione o attuazione delle convenzioni di sovvenzione e/o contratti conclusi per dare attuazione agli strumenti di cui al presente accordo.

V.   Riservatezza

Le informazioni trasmesse o acquisite in qualsiasi forma nell'ambito del presente allegato sono coperte dal segreto professionale e protette allo stesso modo in cui informazioni analoghe sono protette dalla legge israeliana e dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle istituzioni dell'Unione. Dette informazioni non possono essere comunicate a persone che non siano quelle delle istituzioni dell'Unione o degli Stati membri o di Israele, le cui funzioni impongano legalmente che ne siano a conoscenza, né possono essere utilizzate per altri fini che non siano quelli di garantire una protezione efficace degli interessi finanziari delle parti (3).

VI.   Misure e sanzioni amministrative

Fatta salva l'applicazione del diritto penale israeliano, la Commissione può adottare misure o sanzioni amministrative conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 e al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (4).

VII.   Riscossione e esecuzione

Le decisioni adottate dalla Commissione nell'ambito di applicazione del presente accordo che comportino un obbligo pecuniario a carico di soggetti diversi dagli Stati costituiscono titolo esecutivo in Israele. Se la Commissione lo richiede, l'autorità designata dal governo dello Stato di Israele avvia una procedura di esecuzione della decisione per conto della Commissione. In tal caso, la formula esecutiva è trasmessa al tribunale israeliano, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità designata dal governo dello Stato di Israele, che ne informa la Commissione. L'esecuzione forzata avviene nell'osservanza del diritto e delle disposizioni procedurali israeliane. Le pertinenti disposizioni di esecuzione sono inserite nelle convenzioni di sovvenzione che vedono la partecipazione di soggetti israeliani. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente per l'esame della legittimità della decisione della Commissione e per l'eventuale sospensione dell'esecuzione. Inoltre, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni nazionali.


(1)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

(2)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(3)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(4)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).


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