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Dokumentum 22014A0605(01)
Agreement between the European Union and the Republic of Korea establishing a framework for the participation of the Republic of Korea in European Union crisis management operations
Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica di Corea alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi
Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica di Corea alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi
GU L 166 del 5.6.2014., 3–10. o.
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Még nem lehet tudni, mikor lép hatályba (értesítés folyamatban), vagy még nem lépett hatályba.
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5.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 166/3 |
TRADUZIONE
ACCORDO
tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica di Corea alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi
L'UNIONE EUROPEA («Unione») o («UE»),
da una parte, e
LA REPUBBLICA DI COREA
dall'altra,
in seguito denominate le «parti»,
Considerando quanto segue:
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(1) |
L'Unione può decidere di agire nel settore della gestione delle crisi, comprese le operazioni di mantenimento della pace o le operazioni umanitarie. |
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(2) |
L'Unione deciderà se invitare Stati terzi a partecipare a un'operazione dell'UE di gestione delle crisi. La Repubblica di Corea può accettare l'invito dell'Unione e offrire il suo contributo. In tal caso l'Unione deciderà se accettare il contributo proposto. |
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(3) |
Le condizioni per la partecipazione della Repubblica di Corea alle operazioni dell'UE di gestione delle crisi dovrebbero essere fissate in un accordo che istituisce un quadro per tale possibile partecipazione futura, anziché essere definite caso per caso per ciascuna operazione. |
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(4) |
L'accordo in questione dovrebbe far salva l'autonomia decisionale dell'Unione e la natura specifica delle decisioni della Repubblica di Corea di partecipare ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, conformemente al suo ordinamento giuridico. |
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(5) |
L'accordo in questione dovrebbe riguardare unicamente le future operazioni dell'UE di gestione delle crisi e far salvi eventuali accordi vigenti che disciplinano la partecipazione della Repubblica di Corea a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi già in corso, |
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Decisioni relative alla partecipazione
1. A seguito della decisione dell'Unione di invitare la Repubblica di Corea a partecipare ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, l'Unione mette a disposizione tutte le informazioni pertinenti e le valutazioni relative a tale operazione affinché la Repubblica di Corea possa più agevolmente prendere in esame l'invito dell'Unione.
2. L'Unione fornisce alla Repubblica di Corea una prima indicazione del probabile contributo coreano ai costi comuni o ai costi che figurano nel bilancio operativo, conformemente agli articoli 8 e 12, al fine di assistere la Repubblica di Corea nella formulazione di una proposta di contributo.
3. Una volta che la Repubblica di Corea abbia deciso di proporre un contributo, essa ne stabilisce l'entità e fornisce all'Unione informazioni sul contributo proposto, anche per quanto riguarda la composizione di eventuali contingenti di personale coreano.
4. L'Unione valuta il contributo della Repubblica di Corea in consultazione con la quest'ultima. La Repubblica di Corea può scegliere di rivedere il contributo proposto in qualsiasi momento del processo di consultazione e valutazione.
5. L'Unione comunica per iscritto alla Repubblica di Corea l'esito della sua valutazione e la decisione relativa al contributo proposto dalla Repubblica di Corea al fine di assicurare la partecipazione di quest'ultima conformemente alle disposizioni del presente accordo.
6. La Repubblica di Corea può, di propria iniziativa o su richiesta dell'Unione e previe consultazioni tra le parti, ritirarsi in tutto o in parte in qualsiasi momento dalla partecipazione a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi.
Articolo 2
Contesto
1. La Repubblica di Corea si associa alla decisione del Consiglio con la quale il Consiglio dell'Unione europea decide che l'Unione stessa condurrà l'operazione di gestione della crisi, nonché a qualsiasi altra decisione con la quale il Consiglio dell'Unione europea decide di prorogare l'operazione dell'UE di gestione della crisi, conformemente alle disposizioni del presente accordo e alle modalità di attuazione eventualmente necessarie.
2. Il contributo della Repubblica di Corea ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi non pregiudica l'autonomia decisionale dell'Unione.
Articolo 3
Status del personale e delle forze della Repubblica di Corea
1. Lo status del personale distaccato ad un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi e/o delle forze messe a disposizione di un'operazione militare dell'Unione di gestione di una crisi da parte della Repubblica di Corea è disciplinato dall'accordo sullo status delle forze/della missione, se concluso, tra l'UE e lo/gli Stato/i in cui l'operazione è condotta.
2. Lo status del personale messo a disposizione di comandi o elementi di comando situati al di fuori dello/degli Stato/i in cui si svolge l'operazione dell'UE di gestione della crisi è disciplinato da disposizioni stabilite fra i comandi e gli elementi di comando interessati e le autorità competenti della Repubblica di Corea.
3. Fatto salvo l'accordo sullo status delle forze/della missione di cui al paragrafo 1, la Repubblica di Corea esercita la giurisdizione sul proprio personale partecipante all'operazione dell'UE di gestione della crisi. Qualora le forze della Repubblica di Corea operino a bordo di una nave o di un aeromobile di uno Stato membro dell'Unione europea, quest'ultimo può esercitare la giurisdizione nel rispetto degli accordi vigenti e/o futuri e conformemente alle proprie leggi e ai propri regolamenti nonché al diritto internazionale.
4. La Repubblica di Corea è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla partecipazione ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, formulate da un qualsiasi membro del suo personale ed è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del suo personale, conformemente alle proprie leggi e ai propri regolamenti.
5. Le parti convengono di rinunciare a richieste di indennizzo nei confronti l'una dell'altra, diverse da quelle risultanti dall'applicazione di un contratto, per i danni, la perdita o la distruzione di mezzi di loro proprietà o da esse gestiti, o per le lesioni o il decesso di membri del personale di ciascuna parte, causati nello svolgimento delle funzioni ufficiali loro assegnate nel quadro delle attività previste dal presente accordo, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso.
6. La Repubblica di Corea si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi cui partecipa la Repubblica di Corea e a farlo all'atto della firma del presente accordo.
7. L'Unione si impegna ad assicurare che i suoi Stati membri formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia a richieste di indennizzo per qualsiasi futura partecipazione della Repubblica di Corea ad un'operazione dell'UE di gestione delle crisi e a farlo all'atto della firma del presente accordo.
Articolo 4
Informazioni classificate
1. La Repubblica di Corea adotta misure adeguate per garantire che le informazioni classificate UE siano protette conformemente alle norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea, contenute nella decisione 2013/488/UE del Consiglio (1), e conformemente agli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra cui il comandante dell'operazione dell'UE per le operazioni dell'UE di gestione militare delle crisi, o il capomissione dell'UE per le operazioni dell'UE di gestione civile delle crisi.
2. Qualora le parti concludano un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, tale accordo si applica nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione di una crisi
SEZIONE II
DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI CIVILI DI GESTIONE DELLE CRISI
Articolo 5
Personale distaccato ad un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi
1. La Repubblica di Corea
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a) |
garantisce che il personale da essa distaccato ad un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi effettui la propria missione conformemente:
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b) |
informa a tempo debito il capomissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») di qualsiasi modifica del suo contributo all'operazione civile dell'UE di gestione della crisi. |
2. Il personale distaccato dalla Repubblica di Corea ad un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi è sottoposto ad un esame medico e a vaccinazione, è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all'esercizio delle sue funzioni dalla propria autorità competente e fornisce una copia di tale certificazione.
3. Il personale distaccato dalla Repubblica di Corea conforma l'esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell'operazione civile dell'UE di gestione della crisi.
Articolo 6
Catena di comando
1. Tutto il personale resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.
2. Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo al comandante civile dell'operazione dell'Unione.
3. Il comandante civile dell'operazione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell'operazione civile dell'UE di gestione della crisi a livello strategico.
4. Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell'operazione civile dell'UE di gestione della crisi a livello di teatro operativo e ne assume la gestione quotidiana.
5. La Repubblica di Corea ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, degli Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'operazione, conformemente agli strumenti giuridici di cui all'articolo 2, paragrafo 1.
6. Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare del personale dell'operazione civile dell'UE di gestione della crisi. Se necessario l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale interessata.
7. Un punto di contatto del contingente nazionale («NPC») è nominato dalla Repubblica di Corea per rappresentarne il contingente nazionale in seno all'operazione. L'NPC riferisce al capomissione su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente.
8. La decisione di terminare l'operazione è presa dall'Unione previa consultazione della Repubblica di Corea, se tale Stato contribuisce ancora all'operazione civile dell'UE di gestione della crisi alla data di conclusione dell'operazione.
Articolo 7
Aspetti finanziari
1. Fatto salvo l'articolo 8 la Repubblica di Corea sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione tranne i costi d'esercizio, in base al bilancio operativo dell'operazione.
2. In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello/degli Stato/i in cui è condotta l'operazione, la Repubblica di Corea, una volta accertata la sua responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dall'accordo applicabile sullo status della missione di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
Articolo 8
Contributo al bilancio operativo
1. Fatto salvo il paragrafo 4 la Repubblica di Corea contribuisce al finanziamento del bilancio operativo dell'operazione civile dell'UE di gestione della crisi.
2. Tale contributo al bilancio operativo è calcolato in base alla formula, tra le due seguenti, da cui risulta l'importo inferiore:
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a) |
la quota dell'importo di riferimento che è proporzionale al rapporto tra il reddito nazionale lordo (RNL) della Repubblica di Corea e l'importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono al bilancio operativo dell'operazione; o |
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b) |
la quota dell'importo di riferimento per il bilancio operativo che è proporzionale al rapporto tra il numero dei membri del personale della Repubblica di Corea che partecipano all'operazione e il numero totale dei membri del personale di tutti gli Stati che partecipano all'operazione. |
3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2 la Repubblica di Corea non contribuisce al finanziamento delle indennità giornaliere pagate al personale degli Stati membri dell'Unione europea.
4. Fatto salvo il paragrafo 1 l'Unione esonera in linea di principio la Repubblica di Corea dai contributi finanziari per quanto riguarda una specifica operazione civile dell'UE di gestione di una crisi quando:
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a) |
l'Unione decide che la Repubblica di Corea fornisce un contributo importante che è essenziale per tale operazione; o |
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b) |
la Repubblica di Corea ha un RNL pro capite che non supera quello di alcuno Stato membro dell'Unione. |
5. Fatto salvo il paragrafo 1 le intese relative al pagamento dei contributi della Repubblica di Corea al bilancio operativo dell'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi sono firmate dalle autorità competenti delle parti e comprendono, tra l'altro, le seguenti disposizioni riguardanti:
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a) |
l'importo del contributo finanziario in questione; |
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b) |
le modalità di pagamento del contributo finanziario; e |
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c) |
la procedura di verifica contabile. |
SEZIONE III
DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI MILITARI DI GESTIONE DELLE CRISI
Articolo 9
Partecipazione a un'operazione militare dell'UE di gestione di una crisi
1. La Repubblica di Corea garantisce che le sue forze e il suo personale che partecipano a un'operazione militare dell'UE di gestione delle crisi effettuino la propria missione conformemente:
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a) |
alla decisione del Consiglio e successive modifiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1; |
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b) |
al piano operativo; e |
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c) |
alle misure di attuazione. |
2. La Repubblica di Corea informa a tempo debito il comandante dell'operazione dell'UE di qualsiasi modifica della propria partecipazione all'operazione.
3. Il personale distaccato dalla Repubblica di Corea conforma l'esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell'operazione militare dell'UE di gestione della crisi.
Articolo 10
Catena di comando
1. L'insieme delle forze e del personale che partecipano all'operazione militare dell'UE di gestione della crisi resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.
2. Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo e tattico delle loro forze e del loro personale al comandante dell'operazione dell'UE che può delegare i suoi poteri.
3. La Repubblica di Corea ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, degli Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'operazione, conformemente agli strumenti giuridici di cui all'articolo 2, paragrafo 1.
4. Il comandante dell'operazione dell'UE può richiedere in qualsiasi momento, previa consultazione della Repubblica di Corea, il ritiro del contributo della Repubblica di Corea.
5. Un alto rappresentante militare («SMR») è nominato dalla Repubblica di Corea per rappresentarne il contingente nazionale in seno all'operazione militare dell'UE di gestione della crisi. L'SMR si consulta con il comandante della forza dell'UE su tutte le questioni inerenti all'operazione ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente della Repubblica di Corea.
Articolo 11
Aspetti finanziari
1. Fatto salvo l'articolo 12 del presente accordo, la Repubblica di Corea sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune in base agli strumenti giuridici di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e alla decisione 2011/871/PESC del Consiglio (2).
2. In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello/degli Stato/i in cui è condotta l'operazione, la Repubblica di Corea, una volta accertata la sua responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dall'accordo applicabile sullo status delle forze di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
Articolo 12
Contributo ai costi comuni
1. Fatto salvo il paragrafo 3 la Repubblica di Corea contribuisce al finanziamento dei costi comuni dell'operazione militare dell'UE di gestione della crisi.
2. Tale contributo ai costi comuni è calcolato in base alla formula, tra le due seguenti, da cui risulta l'importo inferiore:
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a) |
la quota dei costi comuni che è proporzionale al rapporto tra l'RNL della Repubblica di Corea e l'importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono ai costi comuni dell'operazione; o |
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b) |
la quota dei costi comuni che è proporzionale al rapporto tra il numero dei membri del personale della Repubblica di Corea che partecipa all'operazione e il numero totale dei membri del personale di tutti gli Stati che partecipano all'operazione. |
Ove si utilizzi la formula di cui alla lettera b) e la Repubblica di Corea fornisca personale soltanto al comando dell'operazione o della forza, il rapporto utilizzato è tra il suo personale e il totale delle persone messe a disposizione dai rispettivi comandi. Altrimenti il rapporto è tra l'insieme del personale fornito dalla Repubblica di Corea e il totale del personale partecipante all'operazione.
3. Fatto salvo il paragrafo 1 l'Unione in linea di principio esonera la Repubblica di Corea dai contributi finanziari per quanto riguarda i costi comuni di una specifica operazione militare dell'UE di gestione di una crisi quando:
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a) |
l'Unione decide che la Repubblica di Corea fornisce un contributo importante che è essenziale per tale operazione; o |
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b) |
la Repubblica di Corea ha un RNL pro capite che non supera quello di alcuno Stato membro dell'Unione. |
4. Fatto salvo il paragrafo 1 le intese relative al pagamento dei contributi della Repubblica di Corea ai costi comuni sono concluse tra le autorità competenti delle parti e comprendono, tra l'altro, le seguenti disposizioni riguardanti:
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a) |
l'importo del contributo finanziario in questione; |
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b) |
le modalità di pagamento del contributo finanziario; e |
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c) |
la procedura di verifica contabile. |
SEZIONE IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 13
Disposizioni di attuazione dell'accordo
Fatti salvi l'articolo 8, paragrafo 5, e l'articolo 12, paragrafo 4, eventuali intese tecniche e amministrative necessarie ai fini dell'attuazione del presente accordo sono concluse tra le autorità competenti delle parti.
Articolo 14
Inadempienze
Qualora una delle parti non adempia agli obblighi di cui al presente accordo, l'altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con preavviso scritto di un mese.
Articolo 15
Composizione delle controversie
Le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.
Articolo 16
Entrata in vigore, durata e denuncia
1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure giuridiche interne necessarie all'entrata in vigore.
2. Il presente accordo è oggetto di regolare revisione.
3. Il presente accordo può essere modificato sulla base di un accordo scritto concluso tra le parti. Le modifiche entrano in vigore in conformità con la procedura di cui al paragrafo 1.
4. Il presente accordo resta in vigore per un periodo iniziale di cinque anni ed è prorogato automaticamente per periodi successivi di cinque anni a condizione che una delle due parti non notifichi all'altra che intende denunciare l'accordo per iscritto al meno sei mesi prima di tale data di scadenza.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti debitamente autorizzati dalle rispettive parti hanno firmato il presente accordo.
Fatto a Seoul, il giorno ventitré maggio dell'anno duemilaquattordici, in due esemplari ciascuno in lingua inglese e coreana, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione prevale il testo in lingua inglese.
Per l'Unione europea
Per la Repubblica di Corea
(1) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).
(2) Decisione 2011/871/PESC del Consiglio, del 19 dicembre 2011, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) (GU L 343 del 23.12.2011, pag. 35).
DICHIARAZIONE DEGLI STATI MEMBRI DELL'UE CHE APPLICANO UNA DECISIONE DEL CONSIGLIO DELL'UE RELATIVA AD UN'OPERAZIONE DELL'UE DI GESTIONE DELLA CRISI CUI PARTECIPA LA REPUBBLICA DI COREA RIGUARDANTE LA RINUNCIA ALLE RICHIESTE DI INDENNIZZO
«Gli Stati membri dell'UE che applicano una decisione del Consiglio dell'UE relativa ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi cui partecipa la Repubblica di Corea cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti della Repubblica di Corea per le lesioni, il decesso dei membri del loro personale, o per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell'operazione dell'UE di gestione della crisi, qualora tali lesioni, decesso, danni o perdita:
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siano stati causati da membri del personale, messo a disposizione dalla Repubblica di Corea per un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, nell'esecuzione delle loro funzioni nel quadro dell'operazione dell'UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso; o |
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— |
risultino dall'uso di mezzi appartenenti alla Repubblica di Corea, purché l'uso di tali mezzi sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale messo a disposizione dalla Repubblica di Corea per un'operazione dell'UE di gestione di una crisi nell'utilizzare detti mezzi.» |
DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA DI COREA RIGUARDANTE LA RINUNCIA ALLE RICHIESTE DI INDENNIZZO NEI CONFRONTI DI QUALSIASI STATO CHE PARTECIPA ALLE OPERAZIONI DELL'UE DI GESTIONE DELLE CRISI
«La Repubblica di Corea, avendo accettato di partecipare a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti di qualsiasi Stato che partecipa all'operazione dell'UE di gestione della crisi per le lesioni, il decesso dei membri del suo personale, o per i danni o la perdita di mezzi di sua proprietà usati nell'operazione dell'UE di gestione della crisi, qualora tali lesioni, decesso, danni o perdita:
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siano stati causati da membri del personale nell'esecuzione delle loro funzioni nel quadro dell'operazione dell'UE di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso; o |
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risultino dall'uso di mezzi appartenenti agli Stati che partecipano all'operazione dell'UE di gestione della crisi, purché l'uso di tali mezzi sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell'operazione dell'UE di gestione della crisi nell'utilizzare detti mezzi.» |