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Document 22014A0318(02)
Protocol setting out the fishing opportunities and the financial contribution provided for by the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Mauritius
Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio
Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio
GU L 79 del 18.3.2014, pp. 9–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 27/01/2017; sostituito da 22017A1028(01)
ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2014/146/oj
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18.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 79/9 |
PROTOCOLLO
che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio
Articolo 1
Periodo di applicazione e possibilità di pesca
1. Le possibilità di pesca concesse per un periodo di tre (3) anni a norma dell’articolo 5 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca sono così stabilite:
specie altamente migratorie (specie di cui all’allegato 1 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982)
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a) |
41 tonniere oceaniche con reti a circuizione, e |
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b) |
45 pescherecci con palangari di superficie. |
2. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatti salvi gli articoli 5 e 6 del presente protocollo.
3. A norma dell’articolo 6 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca e dell’articolo 7 del presente protocollo, le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea possono svolgere attività di pesca nelle acque di Maurizio soltanto se sono in possesso di un’autorizzazione di pesca rilasciata a norma del presente protocollo conformemente al relativo allegato.
Articolo 2
Contropartita finanziaria - Modalità di pagamento
1. Per il periodo di cui all’articolo 1, la contropartita finanziaria totale di cui all’articolo 7 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca è pari a 1 980 000 EUR per l’intera durata del presente protocollo.
2. Detta contropartita finanziaria totale comprende:
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a) |
un importo annuo di 357 500 EUR per l’accesso alle acque di Maurizio, corrispondente a un quantitativo di riferimento di 5 500 tonnellate annue, e |
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b) |
un importo specifico annuo di 302 500 EUR destinato al sostegno e all’attuazione della politica settoriale della pesca di Maurizio. |
3. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatti salvi gli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente protocollo.
4. L’Unione europea versa ogni anno l’importo totale di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo (vale a dire 660 000 EUR/anno) durante il periodo di applicazione del presente protocollo. Il pagamento è effettuato entro sessanta (60) giorni dall’entrata in vigore del presente protocollo per il primo anno ed entro la sua ricorrenza anniversaria per gli anni successivi.
5. Se il volume complessivo delle catture di tonno effettuate annualmente dalle navi dell’Unione europea nelle acque di Maurizio supera le 5 500 tonnellate, l’importo totale della contropartita finanziaria annua per i diritti di accesso è aumentato di 65 EUR per tonnellata supplementare catturata. Tuttavia l’importo annuo complessivo versato dall’Unione europea non può superare il doppio dell’importo indicato al paragrafo 2, lettera a) (715 000 EUR). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi dell’Unione europea nelle acque di Maurizio superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell’importo annuo complessivo, l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo conformemente alle disposizioni dell’allegato.
6. L’impiego della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo è di competenza esclusiva di Maurizio.
7. La contropartita finanziaria è versata su un conto unico del Tesoro pubblico di Maurizio aperto presso la Banca centrale di Maurizio. Il numero di conto è indicato dalle autorità di Maurizio.
Articolo 3
Promozione di una pesca sostenibile e responsabile nelle acque di Maurizio
1. All’entrata in vigore del presente protocollo e comunque entro tre mesi da tale data, l’Unione europea e Maurizio concordano, nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione tra cui, in particolare:
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a) |
gli orientamenti annuali e pluriennali per l’utilizzo dell’importo specifico della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b); |
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b) |
gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini dell’instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse da Maurizio nel quadro della politica nazionale in materia di pesca e affari marittimi o di altre politiche atte ad incidere sulla promozione di una pesca responsabile e sostenibile o a questo correlate, ivi comprese le aree marine protette; |
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c) |
i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione dei risultati ottenuti su base annuale. |
2. Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale è approvata dalle parti in sede di commissione mista.
3. Se necessario, Maurizio può assegnare ogni anno un importo supplementare alla contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), ai fini dell’attuazione del programma pluriennale. Tale assegnazione è notificata all’Unione europea.
Articolo 4
Cooperazione scientifica per una pesca responsabile
1. Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque di Maurizio, basata sul principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in tali acque.
2. Nel periodo di applicazione del presente protocollo l’Unione europea e Maurizio si adoperano per monitorare lo stato delle risorse alieutiche nelle acque di Maurizio.
3. Le parti si impegnano a rispettare le risoluzioni, le raccomandazioni e, se del caso, i piani di gestione adottati dalla Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC) in materia di conservazione e di gestione responsabile della pesca.
4. Sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito della IOTC e dei migliori pareri scientifici disponibili nonché, ove opportuno, dei risultati della riunione scientifica congiunta di cui all’articolo 4 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, le parti possono consultarsi reciprocamente nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo e, se necessario, decidere le misure atte a garantire la gestione sostenibile delle risorse alieutiche di Maurizio.
Articolo 5
Adeguamento di comune accordo delle possibilità di pesca
1. Le possibilità di pesca di cui all’articolo 1 possono essere modificate di comune accordo a condizione che le raccomandazioni e le risoluzioni adottate dalla IOTC confermino che tale modifica garantirà la gestione sostenibile di tonnidi e specie affini nell’Oceano Indiano.
2. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è adeguata proporzionalmente, pro rata temporis. Tuttavia, l’importo annuo complessivo versato dall’Unione europea non può superare il doppio dell’importo indicato all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a).
3. Le parti si notificano reciprocamente per iscritto eventuali modifiche delle rispettive politiche e normative nel settore della pesca.
Articolo 6
Nuove possibilità di pesca
1. Nel caso in cui i pescherecci dell’Unione europea siano interessati ad attività di pesca non contemplate dall’articolo 1 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, le parti si consultano reciprocamente prima dell’eventuale concessione della relativa autorizzazione e, se del caso, concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apportano le necessarie modifiche al presente protocollo e al relativo allegato.
2. Le parti incoraggiano la pesca sperimentale, in particolare delle specie di acque profonde insufficientemente sfruttate presenti nelle acque di Maurizio. A tal fine, su richiesta di una parte, le parti si consultano reciprocamente e stabiliscono caso per caso le specie, le condizioni e gli altri parametri pertinenti.
3. Le parti effettuano operazioni di pesca sperimentale conformemente ai parametri da esse concordati, eventualmente nell’ambito di un accordo amministrativo. Le autorizzazioni per la pesca sperimentale sono accordate per un periodo massimo di sei mesi.
4. Qualora le parti ritengano che le campagne sperimentali abbiano dato risultati positivi, il governo di Maurizio può concedere alla flotta dell’Unione europea possibilità di pesca per le nuove specie fino alla scadenza del presente protocollo. La contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del presente protocollo è aumentata di conseguenza. I canoni degli armatori e le condizioni che figurano nell’allegato sono modificati di conseguenza.
Articolo 7
Condizioni per l’esercizio della pesca — clausola di esclusiva
Fatto salvo l’articolo 6 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, i pescherecci dell’Unione europea possono pescare nelle acque di Maurizio soltanto se sono in possesso di una autorizzazione di pesca valida rilasciata da Maurizio nell’ambito del presente protocollo e del relativo allegato.
Articolo 8
Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria
1. In deroga alle disposizioni dell’articolo 9 del presente protocollo, la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), è riveduta o sospesa, previa consultazione tra le parti, a condizione che l’Unione europea abbia versato la totalità degli importi dovuti al momento della sospensione:
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a) |
se circostanze eccezionali, diverse da fenomeni naturali, impediscono l’esercizio della pesca nelle acque di Maurizio; |
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b) |
a seguito di importanti mutamenti negli orientamenti politici di una delle parti che incidono sulle disposizioni pertinenti del presente protocollo; |
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c) |
se l’Unione europea constata una violazione di elementi essenziali e fondamentali in materia di diritti umani stabiliti dall’articolo 9 dell’accordo di Cotonou e in seguito alla procedura di cui agli articoli 8 e 96 dello stesso. In questo caso, tutte le attività di pesca delle navi dell’UE sono sospese. |
2. L’Unione europea si riserva il diritto di sospendere, del tutto o in parte, il pagamento del contributo specifico previsto all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), se dalla valutazione e dalle consultazioni effettuate in sede di commissione mista ai sensi dell’articolo 3 del presente protocollo emerge che i risultati ottenuti nella politica di sostegno settoriale si discostano sostanzialmente dalla programmazione di bilancio.
3. Il pagamento del contributo finanziario e le attività di pesca possono riprendere non appena sia stata ripristinata la situazione precedente gli avvenimenti summenzionati e le parti, dopo essersi consultate, si siano dichiarate d’accordo.
Articolo 9
Sospensione dell’applicazione del protocollo
1. L’applicazione del presente protocollo è sospesa su iniziativa di una delle parti a seguito di consultazioni e di un accordo tra le parti nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo:
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a) |
se circostanze eccezionali, diverse da fenomeni naturali, impediscono l’esercizio della pesca nelle acque di Maurizio; |
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b) |
se l’Unione europea omette di effettuare i pagamenti di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), per ragioni diverse da quelle previste all’articolo 8 del presente protocollo; |
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c) |
se tra le parti sorge una controversia che non può essere risolta, concernente l’interpretazione e l’applicazione del presente protocollo e del relativo allegato; |
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d) |
se una delle parti non rispetta le disposizioni del presente protocollo e del relativo allegato; |
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e) |
a seguito di importanti mutamenti negli orientamenti politici di una delle parti che incidono sulle disposizioni pertinenti del presente protocollo; |
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f) |
se una delle parti constata una violazione di elementi essenziali e fondamentali in materia di diritti umani stabiliti dall’articolo 9 dell’accordo di Cotonou e in seguito alla procedura di cui agli articoli 8 e 96 dello stesso; |
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g) |
in caso di inosservanza della dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, di cui all’articolo 3, paragrafo 5, dell’accordo di partenariato nel settore della pesca. |
2. Ai fini della sospensione dell’applicazione del presente protocollo la parte interessata è tenuta a notificare la propria intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione.
3. In caso di sospensione dell’applicazione, le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un’intesa il protocollo riprende ad essere applicato e l’importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.
Articolo 10
Normativa nazionale
1. Le attività dei pescherecci dell’Unione europea nelle acque di Maurizio sono soggette alle leggi e ai regolamenti di Maurizio, salvo disposizione contraria del presente protocollo e del relativo allegato.
2. Le autorità di Maurizio informano la Commissione europea in merito a eventuali modifiche o a nuove norme di legge attinenti alla politica della pesca.
Articolo 11
Riservatezza
Le parti garantiscono che tutti i dati relativi ai pescherecci dell’UE e alle loro attività di pesca nelle acque di Maurizio siano sempre trattati in modo riservato. Tali dati sono usati esclusivamente per l’applicazione dell’accordo e a fini di gestione, monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca da parte delle autorità competenti.
Articolo 12
Scambi elettronici di dati
Maurizio e l’Unione europea si impegnano ad applicare i sistemi necessari per lo scambio elettronico di tutte le informazioni e dei documenti connessi all’attuazione dell’accordo. I documenti su supporto informatico sono considerati equivalenti a tutti gli effetti ai documenti cartacei.
Le parti si comunicano immediatamente eventuali disfunzioni di un sistema informatico che ostacolino detti scambi. In tali circostanze, le informazioni e i documenti connessi all’attuazione dell’accordo sono automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea secondo le modalità definite in allegato.
Articolo 13
Durata
Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di tre (3) anni a decorrere dalla sua entrata in vigore, salvo denuncia ai sensi dell’articolo 14.
Articolo 14
Denuncia
1. In caso di denuncia del presente protocollo, la parte interessata notifica per iscritto all’altra parte la propria intenzione di denunciare il protocollo con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data alla quale la denuncia prende effetto.
2. L’invio della notifica di cui sopra comporta l’avvio di consultazioni tra le parti.
Articolo 15
Entrata in vigore
Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data alla quale le parti si notificano l’espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
ALLEGATO
CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DI MAURIZIO DA PARTE DELLE NAVI DELL’UNIONE EUROPEA
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Designazione dell’autorità competente
Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all’Unione europea (UE) o a Maurizio in relazione a un’autorità competente designa:
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— |
per l’UE: la Commissione europea, se del caso per il tramite della delegazione dell’UE a Maurizio; |
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— |
per Maurizio: il ministero della Pesca. |
2. Acque di Maurizio
Tutte le disposizioni del protocollo e dei relativi allegati si applicano esclusivamente alle acque di Maurizio, come indicato nell’appendice 2.
3. Conto bancario
Prima dell’entrata in vigore del protocollo, Maurizio comunica all’UE i dati concernenti il conto o i conti bancari su cui devono essere versati gli importi finanziari pagati dalle navi dell’UE ai sensi dell’accordo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli armatori.
CAPO II
AUTORIZZAZIONI PER LA PESCA DEL TONNO
1. Condizioni per ottenere un’autorizzazione per la pesca del tonno — navi ammissibili
Le autorizzazioni per la pesca del tonno di cui all’articolo 6 dell’accordo sono rilasciate a condizione che la nave sia inclusa nel registro dei pescherecci dell’UE e nell’elenco delle navi autorizzate della IOTC e che siano stati soddisfatti tutti gli obblighi anteriori a carico dell’armatore, del comandante o della nave stessa, derivanti da attività di pesca effettuate a Maurizio nell’ambito dell’accordo, nonché le disposizioni legislative in materia di pesca vigenti a Maurizio.
2. Domanda di autorizzazione di pesca
L’UE presenta a Maurizio una domanda di autorizzazione di pesca per ogni nave che intende operare nel quadro dell’accordo almeno venticinque (25) giorni lavorativi prima della data di inizio del periodo di validità richiesto, utilizzando il formulario riportato nell’appendice 1 del presente allegato. La domanda deve essere dattiloscritta o redatta a mano in stampatello in modo leggibile.
Per ciascuna prima domanda di autorizzazione di pesca nell’ambito del protocollo in vigore, o a seguito di una modifica tecnica della nave interessata, la domanda è corredata di:
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i. |
prova del pagamento anticipato del canone per il periodo di validità dell’autorizzazione di pesca richiesta; |
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ii. |
nome, indirizzo e dati di contatto:
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iii. |
una fotografia a colori recente della nave, presa di profilo, della dimensione minima di 15 cm × 10 cm; |
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iv. |
certificato di navigabilità della nave; |
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v. |
cfr. certificato di immatricolazione della nave; |
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vi. |
dati di contatto del peschereccio (fax, e-mail ecc.). |
Ai fini del rinnovo di un’autorizzazione di pesca nell’ambito del protocollo in vigore, per una nave le cui caratteristiche tecniche non sono state modificate, la domanda di rinnovo è corredata della prova di pagamento del canone.
3. Pagamento anticipato del canone
L’importo del pagamento anticipato del canone è stabilito in base al tasso annuo specificato nelle schede tecniche che figurano nell’appendice 2 del presente allegato. Esso include tutte le imposte nazionali e locali, ad eccezione delle tasse portuali, dei canoni di sbarco, dei diritti di trasbordo e delle spese connesse alla prestazione di servizi.
4. Elenco provvisorio delle navi autorizzate a pescare
Una volta ricevute le domande di autorizzazione di pesca, l’organismo nazionale incaricato della supervisione delle attività di pesca stabilisce immediatamente, per ciascuna categoria di navi, l’elenco provvisorio delle navi richiedenti. Le autorità competenti di Maurizio inviano senza indugio detto elenco all’UE.
L’UE trasmette l’elenco provvisorio all’armatore o al raccomandatario. In caso di chiusura degli uffici dell’UE, Maurizio può inviare l’elenco provvisorio direttamente all’armatore o al suo raccomandatario e trasmetterne copia alla delegazione dell’UE a Maurizio.
5. Rilascio dell’autorizzazione di pesca
Per tutte le navi, le autorizzazioni di pesca sono rilasciate agli armatori o ai loro raccomandatari entro venti (20) giorni lavorativi dalla data in cui l’autorità competente ha ricevuto il fascicolo di domanda completo. Una copia di detta autorizzazione è immediatamente inviata alla delegazione dell’UE a Maurizio.
6. Elenco delle navi autorizzate a pescare
Non appena rilasciate le autorizzazioni di pesca, l’organismo nazionale incaricato di assicurare la supervisione delle attività di pesca stabilisce per ciascuna categoria di navi l’elenco definitivo delle navi autorizzate a operare nelle acque di Maurizio. Detto elenco è immediatamente inviato all’UE e sostituisce l’elenco provvisorio summenzionato.
7. Periodo di validità dell’autorizzazione di pesca
Le autorizzazioni di pesca hanno una durata di validità di un anno e sono rinnovabili.
Al fine di determinare l’inizio del periodo di validità, si intende per periodo annuale:
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i. |
nel corso del primo anno di applicazione del protocollo, il periodo compreso fra la data della sua entrata in vigore e il 31 dicembre dello stesso anno; |
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ii. |
in seguito, ogni anno civile completo; |
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iii. |
nel corso dell’ultimo anno di applicazione del protocollo, il periodo compreso fra il 1o gennaio e la data di scadenza del protocollo. |
Per il primo e per l’ultimo anno di applicazione del protocollo, il pagamento anticipato del canone deve essere calcolato pro rata temporis.
8. Documenti da detenere a bordo
Durante la permanenza nelle acque o nel porto di Maurizio, i pescherecci devono sempre detenere a bordo i seguenti documenti:
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a) |
l’autorizzazione di pesca; |
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b) |
i documenti rilasciati da un’autorità competente dello Stato di bandiera del peschereccio di cui trattasi, recanti:
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c) |
disegni e/o descrizioni aggiornati e certificati della progettazione del peschereccio, in particolare il numero di stive e la relativa capacità espressa in metri cubi; |
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d) |
ove siano state apportate modifiche alle caratteristiche del peschereccio per quanto concerne la lunghezza fuori tutto, la stazza lorda registrata, la potenza del motore o dei motori principali o la capacità della stiva, un certificato autenticato da un’autorità competente dello Stato di bandiera del peschereccio che descrive la natura delle modifiche; |
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e) |
se il peschereccio è munito di serbatoi d’acqua marina refrigerata, un documento certificato da un’autorità competente dello Stato di bandiera della nave nel quale è indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi; |
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f) |
una copia della legge di Maurizio del 2007 relativa alla pesca e alle risorse marine (Mauritius Fisheries and Marine Ressources Act). |
9. Trasferimento dell’autorizzazione di pesca
L’autorizzazione è rilasciata per una nave determinata e non è trasferibile.
Tuttavia, in caso di dimostrata forza maggiore e su richiesta dell’UE l’autorizzazione di pesca di una nave può essere sostituita da una nuova autorizzazione, rilasciata a nome di un’altra nave simile o di una nave sostitutiva, senza pagamento di un nuovo anticipo. In tal caso il computo dei canoni per le navi tonniere congelatrici con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie di cui al capo IV tiene conto delle catture complessive delle due navi nelle acque di Maurizio.
Il trasferimento comporta il rinvio dell’autorizzazione di pesca da sostituire da parte dell’armatore o del suo raccomandatario a Maurizio e la preparazione dell’autorizzazione sostitutiva da parte di Maurizio nel più breve tempo possibile. L’autorizzazione sostitutiva è rilasciata senza ulteriori indugi all’armatore o al suo raccomandatario quando l’autorizzazione da sostituire è rinviata. L’autorizzazione sostitutiva prende effetto il giorno della consegna dell’autorizzazione da sostituire.
Maurizio aggiorna quanto prima l’elenco delle navi autorizzate a pescare. Il nuovo elenco è trasmesso senza indugio all’organismo nazionale responsabile del controllo della pesca e all’UE.
CAPO III
MISURE TECNICHE
Le misure tecniche applicabili alle navi titolari di un’autorizzazione di pesca, relative alle acque di Maurizio, agli attrezzi da pesca e alle catture accessorie, sono definite per ciascuna categoria di pesca nelle schede tecniche di cui all’appendice 2 del presente allegato.
Le navi rispettano la nromativa di Maurizio in materia di pesca e le risoluzioni adottate dalla IOTC (Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano).
CAPO IV
DICHIARAZIONE DELLE CATTURE
1. Definizione della bordata di pesca
Ai fini del presente allegato, la durata di una bordata di pesca di una nave dell’UE è così definita:
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— |
il periodo compreso tra un’entrata e un’uscita dalle acque di Maurizio; o |
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— |
il periodo compreso tra un’entrata nelle acque di Maurizio e un trasbordo in porto e/o uno sbarco a Maurizio. |
2. Giornale di pesca
Il comandante di una nave dell’UE operante nell’ambito dell’accordo tiene un giornale di pesca della IOTC, il cui modello per ciascuna categoria di pesca figura all’appendice 3 del presente allegato.
Il giornale di pesca dei pescherecci con palangari di superficie deve essere conforme alla risoluzione 08/04 della IOTC e quello dei pescherecci con reti a circuizione alla risoluzione 10/03.
Il comandante compila il giornale di pesca per ciascun giorno di presenza della nave nelle acque di Maurizio.
Il comandante annota ogni giorno nel giornale di pesca il quantitativo di ciascuna specie, identificata con il rispettivo codice FAO alfa 3, catturata e detenuta a bordo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se necessario, in numero di esemplari. Per ciascuna specie principale, il comandante indica altresì le catture accessorie.
Il giornale di pesca è compilato in modo leggibile, in stampatello, e firmato dal comandante.
Il comandante è responsabile dell’esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca.
3. Dichiarazione delle catture
Il comandante dichiara le catture effettuate dalla nave consegnando a Maurizio i propri giornali di pesca relativi al periodo di presenza nelle acque di Maurizio.
I giornali di pesca sono consegnati secondo le seguenti modalità:
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i. |
in caso di passaggio in un porto di Maurizio, l’originale di ciascun giornale di pesca è consegnato al rappresentante locale di Maurizio, che ne dichiara il ricevimento per iscritto; una copia del giornale è consegnata alla squadra di ispettori di Maurizio; |
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ii. |
in caso di uscita dalle acque di Mauriziosenza passare prima per un porto di Maurizio, l’originale di ciascun giornale di pesca è inviato entro un termine di sette (7) giorni lavorativi a decorrere dall’arrivo in un qualunque altro porto, e in ogni caso nei quindici (15) giorni lavorativi successivi all’uscita dalle acque di Maurizio: |
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a. |
per posta elettronica, all’indirizzo indicato dall’organismo nazionale incaricato del controllo della pesca; o |
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b. |
per fax, al numero indicato dall’organismo nazionale incaricato del controllo della pesca; o |
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c. |
per lettera inviata all’organismo nazionale incaricato del controllo della pesca. |
Il comandante invia copia di tutti i giornali di pesca all’UE e alle autorità competenti del suo Stato di bandiera. Per le navi tonniere e i pescherecci con palangari di superficie, il comandante invia altresì copia di tutti i giornali di pesca a uno degli istituti scientifici seguenti:
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i. |
IRD (Institut de recherche pour le développement); |
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ii. |
IEO (Instituto Español de Oceanografía); |
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iii. |
IPIMAR (Instituto Português de Investigação Maritima). |
Se rientra nelle acque di Maurizio nel periodo di validità della sua autorizzazione di pesca, la nave è tenuta a presentare una nuova dichiarazione delle catture.
In caso di mancato rispetto delle disposizioni relative alla dichiarazione delle catture, Maurizio può sospendere l’autorizzazione di pesca della nave interessata fino al ricevimento della dichiarazione mancante e irrogare all’armatore le sanzioni a tal fine previste dalla legislazione nazionale in vigore. In caso di recidiva, Maurizio può rifiutare il rinnovo dell’autorizzazione di pesca. Maurizio informa senza indugio l’UE di ogni sanzione applicata in questo contesto.
4. Computo finale dei canoni per le navi tonniere e i pescherecci con palangari di superficie
Per ciascuna tonniera oceanica e ciascun peschereccio con palangari di superficie, sulla base delle rispettive dichiarazioni di cattura confermate dagli istituti scientifici summenzionati, l’UE stabilisce un computo finale dei canoni dovuti dalla nave a titolo della campagna annuale da essa condotta nell’anno civile precedente.
L’UE invia questo computo finale a Maurizio e all’armatore anteriormente al 31 luglio dell’anno in corso. Entro un termine di trenta (30) giorni lavorativi a decorrere dalla data di trasmissione, Maurizio può contestare il computo finale sulla base di documenti giustificativi. In caso di disaccordo, le parti si concertano in sede di commissione mista. Se Maurizio non presenta obiezioni entro il termine di trenta (30) giorni lavorativi, il computo finale si considera adottato.
Se il computo finale è superiore all’anticipo di cui al capo II, punto 3, versato per ottenere l’autorizzazione di pesca, l’armatore versa il saldo a Maurizio entro il 30 settembre dell’anno di cui trattasi. Se il computo finale è inferiore al canone forfettario anticipato, l’importo residuo non può essere recuperato dall’armatore.
CAPO V
SBARCHI E TRASBORDI
I trasbordi in mare sono vietati. Il monitoraggio di tutte le operazioni di trasbordo in porto avviene in presenza di ispettori di pesca mauriziani.
Il comandante di una nave dell’UE che intenda effettuare operazioni di sbarco o di trasbordo deve notificare a Maurizio, almeno 72 ore prima dello sbarco o del trasbordo, i seguenti dati:
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a) |
il nome del peschereccio che deve effettuare lo sbarco o il trasbordo nonché il relativo numero nel registro dei pescherecci della IOTC; |
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b) |
il porto di sbarco o di trasbordo; |
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c) |
la data e l’ora prevista per lo sbarco o il trasbordo; |
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d) |
il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie da sbarcare o trasbordare (identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa 3); |
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e) |
in caso di trasbordo, il nome della nave ricevente. |
Con riguardo alle navi riceventi, almeno ventiquattro ore prima dell’inizio nonché al termine del trasbordo il comandante della nave da trasporto ricevente informa le autorità di Maurizio in merito ai quantitativi di tonnidi e specie affini trasbordati sulla sua nave ed entro ventiquattro ore completa e trasmette a dette autorità la dichiarazione di trasbordo.
L’operazione di trasbordo è oggetto di un’autorizzazione preventiva rilasciata da Maurizio al comandante o al suo raccomandatario entro ventiquattro ore dalla suddetta notifica. L’operazione di trasbordo deve essere effettuata in un porto di Maurizio autorizzato a tal fine.
Il porto di pesca in cui sono autorizzate a Maurizio le operazioni di trasbordo è Port Louis (porto dichiarato alla IOTC ai sensi della risoluzione 10/11 e in conformità dei requisiti previsti dalle misure di competenza dello Stato di approdo).
Il mancato rispetto di tali disposizioni comporta l’applicazione delle pertinenti sanzioni previste dalla normativa di Maurizio.
CAPO VI
CONTROLLO
1. Entrata e uscita dalle acque di Maurizio
Ogni entrata o uscita dalle acque di Mauriziodi una nave dell’UE titolare di un’autorizzazione di pesca deve essere notificata a Maurizio nelle ventiquattro ore che precedono l’entrata o l’uscita.
Nel notificare l’entrata o l’uscita, la nave comunica in particolare:
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i. |
la data, l’ora e il punto di passaggio previsti; |
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ii. |
il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie bersaglio detenuta a bordo, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa 3; |
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iii. |
il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie prelevata come cattura accessoria, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa 3. |
La notifica è effettuata di preferenza per posta elettronica o, in mancanza di questa, mediante fax, a un indirizzo di posta elettronica oppure a un numero di telefono o di fax comunicati da Maurizio, utilizzando il modulo riportato nell’appendice 4 dell’allegato. Maurizio ne conferma immediatamente la ricezione rispondendo mediante posta elettronica o fax.
Maurizio notifica immediatamente alle navi interessate e all’UE eventuali modifiche dell’indirizzo elettronico, del numero di chiamata o della frequenza di invio.
Una nave sorpresa a praticare attività di pesca nelle acque di Maurizio senza avere precedentemente notificato la sua presenza è considerata una nave che pesca senza autorizzazione.
Chiunque contravvenga alla presente disposizione incorre nelle ammende e nelle sanzioni previste dalla legge di Maurizio del 2007 relativa alla pesca e alle risorse marine.
I rapporti di entrata/uscita devono essere tenuti a bordo per almeno un anno a decorrere dalla data di trasmissione della dichiarazione.
2. Dichiarazione periodica delle catture
Quando opera nelle acque di Maurizio, il comandante di una nave dell’UE in possesso di un’autorizzazione di pesca deve comunicare ogni tre (3) giorni alle autorità di Maurizio le catture effettuate nelle acque di Maurizio. La prima dichiarazione di cattura è trasmessa tre (3) giorni dopo la data di entrata nelle acque di Maurizio.
Nel trasmettere le dichiarazioni periodiche delle catture, ogni tre (3) giorni la nave comunica in particolare:
|
i. |
la data, l’ora e la posizione al momento della dichiarazione; |
|
ii. |
il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie bersaglio catturata e detenuta a bordo durante il periodo di tre (3) giorni, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa 3; |
|
iii. |
il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie prelevata come cattura accessoria durante il periodo di tre (3) giorni, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa 3; |
|
iv. |
la presentazione dei prodotti; |
|
v. |
cfr. per le tonniere con reti a circuizione:
|
|
vi. |
per le tonniere con palangari:
|
La notifica è effettuata di preferenza per posta elettronica, oppure via fax, a un indirizzo di posta elettronica o a un numero di telefono comunicati da Maurizio, utilizzando il modulo accluso all’allegato quale appendice 5. Maurizio notifica immediatamente alle navi interessate e all’UE eventuali modifiche dell’indirizzo elettronico, del numero di chiamata o della frequenza di invio.
Una nave sorpresa a praticare attività di pesca nelle acque di Mauriziosenza aver trasmesso la dichiarazione periodica di tre (3) giorni sulle catture è considerata una nave che pesca senza autorizzazione. Chiunque contravvenga alla presente disposizione incorre nelle ammende e nelle sanzioni previste dalla legge di Maurizio del 2007 relativa alla pesca e alle risorse marine.
La dichiarazione periodica delle catture deve essere tenuta a bordo per almeno un (1) anno dalla relativa data di trasmissione.
3. Ispezione in mare
Nelle acque di Maurizio, l’ispezione in mare delle navi dell’UE titolari di un’autorizzazione di pesca è effettuata da navi e ispettori di Maurizio chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca.
Prima di salire a bordo, gli ispettori autorizzati comunicano alla nave dell’UE la propria intenzione di effettuare un’ispezione. L’ispezione è condotta da ispettori di pesca, che devono fornire prove della loro identità e della qualifica di ispettori prima di procedere all’ispezione.
Gli ispettori autorizzati restano a bordo della nave dell’UE solo per il tempo necessario a svolgere i compiti connessi all’ispezione. L’ispezione è effettuata in modo da minimizzare l’impatto per la nave, l’attività di pesca e il carico.
Al termine di ciascuna ispezione, gli ispettori autorizzati redigono un rapporto di ispezione nel quale il comandante ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall’ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell’UE.
Prima di lasciare la nave dell’UE, gli ispettori autorizzati consegnano al comandante copia del rapporto di ispezione. In caso di infrazione, una copia della notifica di infrazione è trasmessa anche all’UE, come previsto al capo VIII.
4. Ispezione in porto in caso di sbarco e di trasbordo
L’ispezione in un porto di Mauriziodi navi dell’UE che sbarcano o trasbordano le catture da esse effettuate nelle acque di Maurizioè svolta da ispettori di Maurizio chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca.
Gli ispettori devono fornire prova della loro identità e della qualifica di ispettori prima di procedere all’ispezione. Gli ispettori di Maurizio restano a bordo della nave dell’UE solo il tempo necessario per svolgere i compiti connessi all’ispezione e conducono l’ispezione in modo da minimizzare l’impatto per la nave, l’operazione di sbarco o di trasbordo e il carico.
Al termine di ciascuna ispezione, gli ispettori redigono un rapporto di ispezione nel quale il comandante ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall’ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell’UE.
Al termine dell’ispezione gli ispettori di Maurizio consegnano una copia del rapporto di ispezione al comandante della nave dell’UE.
CAPO VII
SISTEMA DI SORVEGLIANZA VIA SATELLITE (VMS)
1. Messaggi di posizione delle navi — sistema VMS
Le navi dell’UE titolari di un’autorizzazione di pesca devono essere dotate di un sistema di controllo via satellite (Vessel Monitoring System - VMS) che consenta la comunicazione automatica e continua della loro posizione, ogni ora, al centro di controllo della pesca (CCP) del loro Stato di bandiera.
Ciascun messaggio di posizione deve includere le seguenti informazioni:
|
a) |
identificazione della nave; |
|
b) |
ultima posizione geografica della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore ai 500 metri ed un intervallo di confidenza del 99 %; |
|
c) |
data e ora di registrazione della posizione; |
|
d) |
velocità e rotta della nave. |
Ciascun messaggio di posizione deve essere configurato in base al formato indicato nell’appendice 4 del presente allegato.
La prima posizione registrata successivamente all’entrata nelle acque di Maurizio è identificata con il codice «ENT». Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice «POS», ad eccezione della prima posizione registrata dopo l’uscita dalle acque di Maurizio, che è identificata con il codice «EXI». Il CCP dello Stato di bandiera garantisce il trattamento automatico e, se del caso, la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione sono registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre anni.
2. Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS
Il comandante garantisce in ogni momento la piena operatività del sistema VMS della sua nave e la corretta trasmissione dei messaggi di posizione al CCP dello Stato di bandiera.
Le navi dell’UE con sistemi VMS difettosi non sono autorizzate a entrare nelle acque di Maurizio. Se già operanti nelle acque di Maurizio, le navi che subiscono guasti del sistema VMS riparano detto sistema al termine della bordata o lo sostituiscono entro quindici (15) giorni lavorativi. Trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nelle acque di Maurizio.
Le navi operanti nelle acque di Mauriziocon un sistema VMS difettoso sono tenute a comunicare i loro messaggi di posizione mediante posta elettronica o fax al CCP dello Stato di bandiera e a Maurizio, almeno ogni due ore, fornendo tutte le informazioni obbligatorie.
3. Comunicazione sicura dei messaggi di posizione a Maurizio
Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP di Maurizio. I CCP dello Stato di bandiera e di Maurizio si scambiano gli indirizzi elettronici di contatto e si comunicano senza indugio eventuali modifiche di detti indirizzi.
La trasmissione dei messaggi di posizione fra i CCP dello Stato di bandiera e di Maurizio avviene per via elettronica secondo un sistema di comunicazione protetto.
Il CCP di Maurizio informa senza indugio il CCP dello Stato di bandiera e l’UE in merito ad ogni interruzione nella ricezione dei messaggi di posizione consecutivi di una nave titolare di un’autorizzazione di pesca quando la nave in questione non ha notificato la propria uscita dalle acque di Maurizio.
4. Malfunzionamento del sistema di comunicazione
Maurizio verifica la compatibilità del proprio equipaggiamento elettronico con quello del CCP dello Stato di bandiera e informa senza indugio l’Unione europea in merito ad ogni malfunzionamento nella comunicazione e nella ricezione dei messaggi di posizione al fine di trovare quanto prima una soluzione tecnica. Eventuali controversie sono demandate alla commissione mista.
Il comandante è considerato responsabile di ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il funzionamento o a falsificarne i messaggi di posizione. Eventuali infrazioni sono soggette alle sanzioni previste dalla normativa vigente a Maurizio.
5. Revisione della frequenza dei messaggi di posizione
Sulla base di elementi di prova che inducano a ipotizzare un’infrazione, Maurizio può chiedere al CCP dello Stato di bandiera, con copia all’UE, in relazione a un periodo di indagine determinato, di ridurre a trenta minuti l’intervallo di invio dei messaggi di posizione di una nave. Tali elementi di prova devono essere trasmessi da Maurizio al CCP dello Stato di bandiera e all’UE. Il CCP dello Stato di bandiera invia senza indugio a Maurizio i messaggi di posizione secondo la nuova frequenza.
Il CCP di Maurizio notifica immediatamente la conclusione della procedura di ispezione al CCP dello Stato di bandiera e alla Commissione europea.
Al termine del periodo di indagine determinato, Maurizio informa il CCP dello Stato di bandiera e l’UE in merito alle azioni di monitoraggio eventualmente necessarie.
CAPO VIII
INFRAZIONI
Il mancato rispetto delle norme e delle disposizioni del protocollo, delle misure di gestione e di conservazione delle risorse biologiche o della normativa di Maurizio in materia di pesca può comportare l’imposizione di sanzioni nonché la sospensione, la revoca o il mancato rinnovo dell’autorizzazione di pesca della nave.
1. Trattamento delle infrazioni
Qualsiasi infrazione commessa nelle acque di Maurizioda una nave dell’UE titolare di un’autorizzazione di pesca in conformità delle disposizioni del presente allegato deve essere menzionata in un rapporto (di ispezione).
In caso di ispezione a bordo, la firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell’armatore con riguardo all’infrazione denunciata. Se rifiuta di firmare il rapporto di ispezione, il comandante annota in detto rapporto i motivi del suo rifiuto e appone l’indicazione «rifiuto di firma».
Per qualsiasi infrazione commessa nelle acque di Maurizioda una nave dell’UE titolare di un’autorizzazione di pesca, la notifica dell’infrazione di cui trattasi e delle relative sanzioni imposte al comandante o alla società di pesca è trasmessa direttamente agli armatori secondo le procedure previste dalla normativa in materia di pesca di Maurizio. Una copia della notifica è inviata entro settantadue ore allo Stato di bandiera della nave e all’UE.
2. Fermo di una nave
Se la normativa di Maurizio in materia di pesca lo prevede per l’infrazione di cui trattasi, le navi dell’UE in situazione di infrazione possono essere costrette a cessare l’attività di pesca e, se si trovano in mare, a rientrare in un porto di Maurizio.
Maurizio notifica all’UE, entro un termine di ventiquattro ore, ogni fermo di una nave dell’UE titolare di un’autorizzazione di pesca. La notifica indica i motivi del fermo e/o del sequestro.
Prima di adottare misure nei confronti della nave, del comandante, dell’equipaggio o del carico, ad eccezione delle misure destinate alla conservazione delle prove, Maurizio designa un funzionario incaricato delle indagini e organizza su richiesta dell’UE, entro un giorno lavorativo dalla notifica del fermo della nave, una riunione di informazione per chiarire i fatti che hanno condotto al fermo e spiegare le ulteriori misure da adottare. Un rappresentante dello Stato di bandiera e dell’armatore della nave può assistere a questa riunione di informazione.
3. Sanzione dell’infrazione – Procedura transazionale
La sanzione applicabile all’infrazione è stabilita in conformità della vigente normativa di Maurizio.
Nel caso in cui l’armatore non accetti la sanzione, prima di adire le vie legali è avviata una procedura transazionale tra le autorità di Maurizio e la nave dell’UE al fine di dirimere la questione in via amichevole. Alla procedura transazionale può prendere parte un rappresentante dello Stato di bandiera della nave. La procedura transazionale è conclusa al più tardi entro settantadue ore dalla notifica del fermo della nave.
4. Procedimento giudiziario – Cauzione bancaria
Se la summenzionata procedura transazionale non dà esito positivo e l’infrazione è sottoposta all’istanza giudiziaria competente, l’armatore della nave in infrazione deposita presso una banca designata da Maurizio una cauzione bancaria il cui importo, fissato da Maurizio, copre i costi connessi al fermo della nave, all’ammenda stimata e alle eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del procedimento giudiziario.
Dopo la pronuncia della sentenza la cauzione bancaria è svincolata e immediatamente restituita all’armatore:
|
a) |
integralmente, se non è imposta alcuna sanzione; |
|
b) |
a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta un’ammenda inferiore all’importo della cauzione bancaria. |
Maurizio comunica i risultati del procedimento giudiziario all’UE entro otto giorni dalla pronuncia della sentenza.
5. Rilascio della nave e dell’equipaggio
La nave e il suo equipaggio sono autorizzati a lasciare il porto non appena si sia ottemperato agli obblighi derivanti dalla procedura transazionale o al deposito della cauzione bancaria.
CAPO IX
IMBARCO DI MARITTIMI
1. Numero di marittimi da imbarcare
Nel periodo di attività nelle acque di Maurizio la flotta dell’UE imbarca dieci (10) marittimi mauriziani qualificati. Gli armatori delle navi dell’UE si adoperano per imbarcare ulteriori marittimi mauriziani.
In caso di mancato imbarco, gli armatori versano una somma forfettaria equivalente al salario dei marittimi non imbarcati per l’intera durata della campagna di pesca nelle acque di Maurizio. Se la campagna di pesca dura meno di un mese, gli armatori versano il corrispettivo di un mese di stipendio.
2. Contratti dei marittimi
Il contratto di lavoro è concluso tra l’armatore, o il suo accomandatario, e i marittimi, eventualmente rappresentati dal loro sindacato, di concerto con Maurizio. Esso stipula in particolare la data e il porto d’imbarco.
Detto contratto garantisce ai marittimi l’iscrizione al regime di previdenza sociale applicabile a Maurizio, che comprende un’assicurazione su vita, malattia e infortuni.
Una copia del contratto è consegnata ai firmatari.
Ai marittimi mauriziani sono riconosciuti i diritti fondamentali del lavoro, sanciti dalla dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). Ciò riguarda in particolare la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e di professione.
3. Salario dei marittimi
Il salario dei marittimi mauriziani è pagato dall’armatore ed è fissato prima del rilascio dell’autorizzazione di pesca, di comune accordo tra l’armatore e il suo raccomandatario a Maurizio.
Il salario non è inferiore a quello degli equipaggi delle navi nazionali né a quanto previsto dalle norme dell’OIL.
4. Obblighi dei marittimi
I marittimi si presentano al comandante della nave che è stata loro indicata il giorno precedente alla data di imbarco prevista nel loro contratto. Il comandante informa il marittimo della data e dell’ora d’imbarco. Se il marittimo rinuncia o non si presenta alla data e all’ora previste per l’imbarco, il suo contratto si considera privo di oggetto e l’armatore è automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo. In questo caso l’armatore non è tenuto a versare alcun tipo di sanzione pecuniaria o di pagamento compensativo.
CAPO X
1. Osservazione delle attività di pesca
Il programma di osservazione si conforma alle disposizioni previste nelle risoluzioni adottate dalla IOTC (Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano).
2. Navi e osservatori designati
Le autorità di Maurizio adottano l’elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore. Tale elenco è tenuto aggiornato. Esso è trasmesso alla Commissione europea non appena compilato.
Le autorità di Maurizio comunicano agli armatori interessati il nome degli osservatori designati per l’imbarco sulle loro navi con un anticipo di almeno quindici (15) giorni rispetto alla data prevista per l’imbarco dell’osservatore.
La presenza degli osservatori a bordo delle navi è limitata al tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.
3. Retribuzione dell’osservatore
La retribuzione dell’osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico delle autorità di Maurizio.
4. Condizioni d’imbarco
Le condizioni di imbarco dell’osservatore, in particolare il tempo di presenza a bordo, sono stabilite di comune accordo dall’armatore o dal suo raccomandatario e da Maurizio.
Agli osservatori è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Tuttavia, il loro alloggio a bordo tiene conto della struttura tecnica della nave.
Le spese di vitto e alloggio a bordo sono a carico dell’armatore.
Il comandante prende tutte le misure di sua competenza per garantire l’incolumità fisica e il benessere dell’osservatore.
Gli osservatori godono di tutte le agevolazioni necessarie per l’esercizio delle loro funzioni. Essi hanno accesso ai mezzi di comunicazione, a qualsiasi documento a bordo e ai documenti inerenti alle attività di pesca della nave, in particolare il giornale di pesca, il registro di congelazione e il libro di navigazione, nonché alle varie parti della nave direttamente legate allo svolgimento delle loro mansioni.
5. Imbarco e sbarco degli osservatori
L’osservatore è imbarcato in un porto scelto dall’armatore.
L’armatore o il suo rappresentante comunica a Maurizio, con un preavviso di dieci (10) giorni rispetto alla data dell’imbarco, la data, l’ora e il porto d’imbarco dell’osservatore. In caso di imbarco in un paese straniero, le spese di viaggio dell’osservatore verso il porto d’imbarco sono a carico dell’armatore.
Se l’osservatore non si presenta nelle dodici ore che seguono la data e l’ora previste per l’imbarco, l’armatore è automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo.
L’armatore è libero di lasciare il porto e di avviare le operazioni di pesca.
Se l’osservatore non viene sbarcato in un porto di Maurizio, l’armatore si fa carico delle spese di vitto e alloggio dell’osservatore durante l’attesa del volo di rimpatrio.
6. Obblighi dell’osservatore
Per tutta la durata della permanenza a bordo, l’osservatore:
|
a) |
prende tutte le disposizioni opportune per non interrompere o ostacolare le operazioni di pesca; |
|
b) |
rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo; |
|
c) |
rispetta la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave. |
Durante l’attività della nave nelle acque di Maurizio, l’osservatore comunica almeno una volta alla settimana via radio, fax o posta elettronica le proprie osservazioni, con particolare riguardo al quantitativo di catture principali e di catture accessorie detenuto a bordo, e svolge eventuali altri compiti assegnatigli dall’autorità competente.
7. Rapporto dell’osservatore
Prima di lasciare la nave l’osservatore presenta un rapporto delle proprie osservazioni al comandante, il quale ha il diritto di aggiungervi le proprie annotazioni. Il rapporto è firmato dall’osservatore e dal comandante, al quale è consegnata copia del rapporto.
L’osservatore trasmette il suo rapporto a Maurizio, che ne trasmette copia all’UE entro quindici (15) giorni lavorativi dallo sbarco dell’osservatore.
Appendici del presente allegato
1.
Appendice 1 – Formulario di domanda di autorizzazione di pesca
2.
Appendice 2 – Schede tecniche
3.
Appendice 3 – Giornale di pesca
4.
Appendice 4 – Formato del messaggio di posizione VMS
5.
Appendice 5 – Formulario di dichiarazione delle catture
Appendice 1
DOMANDA DI LICENZA PER UN PESCHERECCIO STRANIERO
Nome del richiedente …
Indirizzo del richiedente: …
Nome e indirizzo del noleggiatore della nave, se diverso dal richiedente: …
Nome e indirizzo del raccomandatario a Maurizio: …
Nome della nave: …
Tipo di nave: …
Paese di immatricolazione: …
Porto e numero di immatricolazione: …
Identificazione esterna della nave: …
Indicativo di chiamata e frequenza: …
Numero di fax della nave: …
Lunghezza della nave: …
Larghezza della nave: …
Tipo e potenza del motore: …
Stazza lorda della nave: …
Stazza netta della nave: …
Numero minimo dei membri d’equipaggio: .…
Tipo di pesca praticata: …
Specie ittiche di cui è proposta la cattura:
Periodo di validità richiesto: …
Il sottoscritto certifica che le informazioni di cui sopra sono esatte.
Data: … Firma:
Appendice 2
SCHEDA TECNICA: NAVI TONNIERE CON RETI A CIRCUIZIONE E PESCHERECCI CON PALANGARI DI SUPERFICIE
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Numero di navi autorizzate a pescare: |
— tonniere oceaniche con reti a circuizione: 41 — pescherecci con palangari di superficie: 45 |
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Canone annuo anticipato: |
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|
Canone aggiuntivo: |
35 EUR per tonnellata catturata |
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Appendice 3
FORMULARIO DI DICHIARAZIONE DELLE CATTURE
Statement of catch form for tuna seiners/Fiche de déclaration de captures pour thoniers senneurs
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DEPART/SALIDA/DEPARTURE |
ARRIVEE/LLEGADA/ARRIVAL |
NAVIRE/BARCO/VESSEL |
PATRON/PATRON/MASTER |
FEUILLE |
|
PORT/PUERTO/PORT DATE/FECHA/DATE HEURE/HORA/HOUR LOCH/CORREDERA/LOCH |
PORT/PUERTO/PORT DATE/FECHA/DATE HEURE/HORA/HOUR LOCH/CORREDERA/LOCH |
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HOJA/SHEET No |
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DATE FECHA DATE |
POSITION (chaque calée ou midi) POSICION (cada lance o mediadia) POSITION (each set or midday) |
CALEE LANCE SET |
CAPTURE ESTIMEE ESTIMACION DE LA CAPTURA ESTIMATED CATCH |
ASSOCIATION ASSOCIACION ASSOCIATION |
COMMENTAIRES OBSERVATIONES COMMENTS |
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COURANT CORRIENTE CURRENT |
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AUTRE ESPECE préciser le/les nom(s) OTRA ESPECIE dar el/los nombre(s) OTHER SPECIES give name(s) |
REJETS préciser le/les nom(s) DESCARTES dar el/los nombre(s) DISCARDS give name(s) |
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|
Route/Recherche, problèmes divers, type d’épave (naturelle/artificielle, balisée, bateau), prise accessoire, taille du banc, autres associations, … Ruta/Busca, problemas varios, tipo de objeto (natural/artificial, con baliza, barco), captura accesoria, talla del banco, otras asociaciones, … Steaming/Searching, miscellaneous problems, log type (natural/artificial, with radio beacon, vessel), by catch, school size, other associations, … |
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Taille Talla Size |
Capture Captura Catch |
Taille Talla Size |
Capture Captura Catch |
Taille Talla Size |
Capture Captura Catch |
Nom Nombre Name |
Taille Talla Size |
Capture Captura Catch |
Nom Nombre Name |
Taille Talla Size |
Capture Captura Catch |
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Une calée par ligne/Uno lance cada línea/One set by line |
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DATA FIRMA
GIORNALE DI PESCA (FORMULARI IOTC)
Appendice 4
FORMATO DEL MESSAGGIO DI POSIZIONE VMS
Comunicazione dei messaggi vms rapporto di posizione
|
Dato |
Codice |
Obbligatorio/facoltativo |
Contenuto |
|
Inizio della registrazione |
SR |
O |
Dato relativo al sistema – indica l’inizio della registrazione |
|
Destinatario |
AD |
O |
Dato relativo al messaggio – destinatario. Codice ISO alfa 3 del paese |
|
Mittente |
FR |
O |
Dato relativo al messaggio – mittente. Codice ISO alfa 3 del paese |
|
Stato di bandiera |
FS |
F |
Dato relativo al messaggio – Stato di bandiera |
|
Tipo di messaggio |
TM |
O |
Dato relativo al messaggio – tipo di messaggio [ENT, POS, EXI] |
|
Indicativo di chiamata |
RC |
O |
Dato relativo alla nave – indicativo internazionale di chiamata della nave |
|
Numero di riferimento interno della parte contraente |
IR |
F |
Dato relativo alla nave – numero unico della parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero) |
|
Numero di immatricolazione esterno |
XR |
O |
Dato relativo alla nave – numero riportato sulla fiancata della nave |
|
Latitudine |
LA |
O |
Dato relativo alla posizione della nave – posizione in gradi e primi N/S GGMM (WGS84) |
|
Longitudine |
LO |
O |
Dato relativo alla posizione della nave – posizione in gradi e primi E/O GGMM (WGS84) |
|
Rotta |
CO |
O |
Rotta della nave su scala di 360° |
|
Velocità |
SP |
O |
Velocità della nave in decimi di nodi |
|
Data |
DA |
O |
Dato relativo alla posizione della nave – data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG) |
|
Ora |
TI |
O |
Dato relativo alla posizione della nave – ora di registrazione della posizione UTC (OOMM) |
|
Fine della registrazione |
ER |
O |
Dato relativo al sistema – indica la fine della registrazione |
|
O |
= |
Elemento obbligatorio |
|
F |
= |
Elemento facoltativo |
La trasmissione dei dati è strutturata come segue:
|
1. |
i caratteri sono conformi alla norma ISO 8859,1 |
|
2. |
una doppia barra obliqua (//) e il codice SR indicano l’inizio della trasmissione |
|
3. |
ogni dato è identificato dal suo codice e separato dagli altri dati da una doppia barra obliqua (//) |
|
4. |
un’unica barra obliqua (/) separa il codice dal dato |
|
5. |
il codice ER seguito da una doppia barra (//) indica la fine del messaggio |
|
6. |
i dati facoltativi devono essere inseriti tra l’inizio e la fine del messaggio |
Appendice 5
FORMULARIO DI DICHIARAZIONE DELLE CATTURE
Statement of catch form for tuna seiners/Fiche de déclaration de captures pour thoniers senneurs
|
DEPART/SALIDA/DEPARTURE |
ARRIVEE/LLEGADA/ARRIVAL |
NAVIRE/BARCO/VESSEL |
PATRON/PATRON/MASTER |
FEUILLE |
|
PORT/PUERTO/PORT DATE/FECHA/DATE HEURE/HORA/HOUR LOCH/CORREDERA/LOCH |
PORT/PUERTO/PORT DATE/FECHA/DATE HEURE/HORA/HOUR LOCH/CORREDERA/LOCH |
|
|
HOJA/SHEET No |
|
DATE FECHA DATE |
POSITION (chaque calée ou midi) POSICION (cada lance o mediadia) POSITION (each set or midday) |
CALEE LANCE SET |
CAPTURE ESTIMEE ESTIMACION DE LA CAPTURA ESTIMATED CATCH |
ASSOCIATION ASSOCIACION ASSOCIATION |
COMMENTAIRES OBSERVATIONES COMMENTS |
|
COURANT CORRIENTE CURRENT |
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|
|
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|
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|
|
|
AUTRE ESPECE préciser le/les nom(s) OTRA ESPECIE dar el/los nombre(s) OTHER SPECIES give name(s) |
REJETS préciser le/les nom(s) DESCARTES dar el/los nombre(s) DISCARDS give name(s) |
|
|
|
|
|
|
Route/Recherche, problèmes divers, type d’épave (naturelle/artificielle, balisée, bateau), prise accessoire, taille du banc, autres associations, … Ruta/Busca, problemas varios, tipo de objeto (natural/artificial, con baliza, barco), captura accesoria, talla del banco, otras asociaciones, … Steaming/Searching, miscellaneous problems, log type (natural/artificial, with radio beacon, vessel), by catch, school size, other associations, … |
|
|
|
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|
Taille Talla Size |
Capture Captura Catch |
Taille Talla Size |
Capture Captura Catch |
Taille Talla Size |
Capture Captura Catch |
Nom Nombre Name |
Taille Talla Size |
Capture Captura Catch |
Nom Nombre Name |
Taille Talla Size |
Capture Captura Catch |
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Une calée par ligne/Uno lance cada línea/One set by line |
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