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Document 22013D0121

Decisione del Comitato misto SEE n. 121/2013, del 14 giugno 2013 , che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

GU L 318 del 28.11.2013, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 318 del 28.11.2013, p. 20–20 (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/121(2)/oj

28.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/23


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 121/2013

del 14 giugno 2013

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6 ottobre 2009, sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 18b (direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XIII dell’accordo SEE è aggiunto il seguente punto:

«18ba.

32009 D 0750: Decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6 ottobre 2009, sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici (GU L 268 del 13.10.2009, pag. 11).»

Articolo 2

I testi della decisione 2009/750/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 giugno 2013, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 268 del 13.10.2009, pag. 11.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


Dichiarazione comune delle parti contraenti

relativa alla decisione del Comitato misto SEE n. 121/2013 del 14 giugno 2013 che integra la decisione 2009/750/CE della Commissione nell’accordo SEE

«Le parti contraenti riconoscono che, in considerazione della situazione specifica del Liechtenstein, dell’estensione molto limitata della sua rete stradale e del fatto che il 1o gennaio 2001 il Liechtenstein ha introdotto, a norma di un accordo bilaterale tra il Liechtenstein e la Svizzera, un pedaggio per i veicoli commerciali pesanti da riscuotersi ai posti di frontiera comuni a norma del suo trattato di unione doganale con la Svizzera, le questioni relative all’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nel Liechtenstein vengono gestite in stretta cooperazione con la Svizzera.»


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