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Document 22013D0109
Decision of the EEA Joint Committee No 109/2013 of 14 June 2013 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 109/2013, del 14 giugno 2013 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 109/2013, del 14 giugno 2013 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
GU L 318 del 28.11.2013, p. 10–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 318 del 28.11.2013, p. 8–8
(HR)
In force
|
28.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 318/10 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 109/2013
del 14 giugno 2013
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 1166/2012 della Commissione, del 7 dicembre 2012, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’impiego di dimetildicarbonato (E 242) in determinate bevande alcoliche (1). |
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(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
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(3) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 54zzzzr [regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
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«— |
32012 R 1166: Regolamento (UE) n. 1166/2012 della Commissione, del 7 dicembre 2012 (GU L 336 dell’8.12.2012, pag. 75).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 1166/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 15 giugno 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 336 dell’8.12.2012, pag. 75.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.