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Document 22013D0109

Decisione del Comitato misto SEE n. 109/2013, del 14 giugno 2013 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

GU L 318 del 28.11.2013, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 318 del 28.11.2013, p. 8–8 (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/109(2)/oj

28.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/10


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 109/2013

del 14 giugno 2013

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 1166/2012 della Commissione, del 7 dicembre 2012, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’impiego di dimetildicarbonato (E 242) in determinate bevande alcoliche (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 54zzzzr [regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 R 1166: Regolamento (UE) n. 1166/2012 della Commissione, del 7 dicembre 2012 (GU L 336 dell’8.12.2012, pag. 75).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1166/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 giugno 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 336 dell’8.12.2012, pag. 75.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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