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Document 22012D0061

Decisione del Comitato misto SEE n. 61/2012, del 30 marzo 2012 , che modifica l’allegato XIII (Trasporti) e il protocollo 37 dell’accordo SEE

GU L 207 del 2.8.2012, p. 41–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

⏵Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/61(2)/oj

2.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 207/41


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 61/2012

del 30 marzo 2012

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) e il protocollo 37 dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare gli articoli 98 e 101,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 27/2012 del 10 febbraio 2012 (1).

(2)

Il protocollo 37 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 104/2011 del 30 settembre 2011 (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/584/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che istituisce il gruppo di esperti di alto livello per SafeSeaNet (3).

(4)

Per il buon funzionamento dell’accordo è necessario estendere il suo protocollo 37 in modo tale che questo comprenda il gruppo di esperti di alto livello per SafeSeaNet istituito con decisione 2009/584/CE e modificare l’allegato XIII al fine di precisare le procedure di associazione a tale gruppo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 55aa (soppresso) dell’allegato XIII dell’accordo è inserito il seguente punto:

«55ab.

32009 D 0584: Decisione 2009/584/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che istituisce il gruppo di esperti di alto livello per SafeSeaNet (GU L 201 dell’1.8.2009, pag. 63).

Modalità per l’associazione degli Stati EFTA in conformità dell’articolo 101 dell’accordo:

In conformità dell’articolo 3 della decisione 2009/584/CE della Commissione, ogni Stato EFTA può designare una persona incaricata di partecipare come osservatore alle riunioni del gruppo di esperti di alto livello per SafeSeaNet.»

Articolo 2

Nel protocollo 37 dell’accordo (che contiene l’elenco di cui all’articolo 101) è aggiunto il seguente punto:

«34.

Gruppo di esperti di alto livello per SafeSeaNet (Decisione 2009/584/CE della Commissione).»

Articolo 3

I testi della decisione 2009/584/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1o maggio 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 59/2012 del 30 marzo 2012 (4).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 161 del 21.6.2012, pag. 33.

(2)   GU L 318 dell’1.12.2011, pag. 42.

(3)   GU L 201 dell’1.8.2009, pag. 63.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(4)  Cfr. pag. 39 della presente Gazzetta ufficiale.


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