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Document 22011D0054

Decisione del Comitato misto SEE n. 54/2011, del 20 maggio 2011 , che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

GU L 196 del 28.7.2011, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/54(2)/oj

28.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 196/35


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 54/2011

del 20 maggio 2011

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 38/2011 del 1o aprile 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/164/CE della Commissione, del 21 dicembre 2007, relativa ad una specifica tecnica di interoperabilità concernente le persone a mobilità ridotta nel sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità (2),

DECIDE:

Articolo 1

Nell’allegato XIII dell’accordo, dopo il punto 37 l (decisione 2006/861/CE della Commissione), viene aggiunto il punto seguente:

«37 m.

32008 D 0164: Decisione 2008/164/CE della Commissione, del 21 dicembre 2007, relativa ad una specifica tecnica di interoperabilità concernente le persone a mobilità ridotta nel sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità (GU L 64 del 7.3.2008, pag. 72).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come segue.

Alla fine della sezione 7.4.1.2 (Distanza marciapiede-treno) dell’allegato è aggiunto quanto segue:

Norvegia “P”

Formula

Formula

Articolo 2

I testi della decisione 2008/164/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 21 maggio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2011.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente f.f.

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 171 del 30.6.2011, pag. 39.

(2)  GU L 64 del 7.3.2008, pag. 72.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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