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Document 22011D0050

Decisione del Comitato misto SEE n. 50/2011, del 20 maggio 2011 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e il protocollo 47 (Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino) dell’accordo SEE

GU L 196 del 28.7.2011, pp. 29–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/50(2)/oj

28.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 196/29


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 50/2011

del 20 maggio 2011

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e il protocollo 47 (Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 30/2011 del 1o aprile 2011 (1).

(2)

Il protocollo 47 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 132/2007 del 26 ottobre 2007 (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (6).

(7)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 238/2010 della Commissione, del 22 marzo 2010, che modifica l’allegato V del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la prescrizione relativa all’etichettatura delle bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume e che contengono determinati coloranti alimentari (7).

(8)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, che istituisce un programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari (8).

(9)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2010/67/UE della Commissione, del 20 ottobre 2010, che modifica la direttiva 2008/84/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici negli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (9).

(10)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2010/69/UE della Commissione, del 22 ottobre 2010, che modifica gli allegati della direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (10).

(11)

Il regolamento (CE) n. 1333/2008 abroga le direttive del Consiglio 62/2645/CEE (11) e 78/663/CEE (12), la direttiva 81/712/CEE della Commissione (13), la direttiva 89/107/CEE del Consiglio (14) e la decisione n. 292/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15), che sono integrate nell’accordo e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.

(12)

Il regolamento (CE) n. 1334/2008 abroga la direttiva 88/388/CEE del Consiglio (16), la decisione 91/71/CEE della Commissione (17) e la decisione 88/389/CEE del Consiglio (18), che sono integrate nell’accordo e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.

(13)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo è così modificato:

1)

il testo dei punti 1 (direttiva del Consiglio del 23 ottobre 1962), 16 (direttiva 78/663/CEE del Consiglio), 29 (direttiva 81/712/CEE della Commissione), 44 (direttiva 88/388/CEE del Consiglio), 45 (decisione 88/389/CEE del Consiglio), 46 (direttiva 89/107/CEE del Consiglio) e 54u (decisione 292/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso;

2)

al punto 18 (direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) vengono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32008 R 1332: Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7),

32008 R 1334: Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).»;

3)

al punto 32 (direttiva 83/417/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32008 R 1332: Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7).»;

4)

al punto 54 q [regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio] viene aggiunto il seguente testo:

«, modificato da:

32008 R 1334: Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).»;

5)

al punto 54zb (direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 L 0069: Direttiva 2010/69/UE della Commissione, del 22 ottobre 2010 (GU L 279 del 23.10.2010, pag. 22).»;

6)

al punto 54zq (direttiva 2001/112/CE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32008 R 1332: Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7).»;

7)

al punto 54zzzzg (direttiva 2008/84/CE della Commissione) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 L 0067: Direttiva 2010/67/UE della Commissione, del 20 ottobre 2010 (GU L 277 del 21.10.2010, pag. 17).»;

8)

dopo il punto 15zzzzo [regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione] è inserito il testo seguente:

«54zzzzp.

32008 R 1331: Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1),

54zzzzq.

32008 R 1332: Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7),

54zzzzr.

32008 R 1333: Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16), modificato da:

32010 R 0238: Regolamento (UE) n. 238/2010 della Commissione del 22 marzo 2010 (GU L 75 del 23.3.2010, pag. 17).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

all’allegato IV è aggiunto il testo seguente:

Norvegia

“Saft” e “Sirup” di frutta tradizionali norvegesi

Coloranti (ad esclusione del betacarotene nel “Saft” di agrumi)

Norvegia

“Kjøttboller/Kjøttkaker/Kjøttpudding” tradizionali norvegesi

Conservanti (ad esclusione del nitrito di sodio) e coloranti

Norvegia

“Leverpostei” tradizionali norvegesi

Conservanti (ad esclusione del nitrito di sodio) e coloranti

54zzzzs.

32008 R 1334: Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34),

54zzzzt.

32010 R 0257: Regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, che istituisce un programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari (GU L 80 del 26.3.2010, pag. 19).»

Articolo 2

Al punto 3 [regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio] del capitolo XXVII dell’allegato II dell’accordo è aggiunto il seguente trattino:

«—

32008 R 1334: Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).»

Articolo 3

Al punto 2 [regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio] dell’appendice 1 del protocollo 47 dell’accordo è aggiunto il seguente trattino:

«—

32008 R 1332: Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7).»

Articolo 4

I testi dei regolamenti (CE) n. 1331/2008, (CE) n. 1332/2008, (CE) n. 1333/2008, (CE) n. 1334/2008, (UE) n. 238/2010 e (UE) n. 257/2010 e delle direttive 2010/67/UE e 2010/69/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il 21 maggio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1 dell’accordo SEE (*1).

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2011.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente f.f.

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 171 del 30.6.2011, pag. 30.

(2)   GU L 100 del 10.4.2008, pag. 1.

(3)   GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(4)   GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7.

(5)   GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(6)   GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.

(7)   GU L 75 del 23.3.2010, pag. 17.

(8)   GU L 80 del 26.3.2010, pag. 19.

(9)   GU L 277 del 21.10.2010, pag. 17.

(10)   GU L 279 del 23.10.2010, pag. 22.

(11)   GU 115 dell’11.11.1962, pag. 2645/62.

(12)   GU L 223 del 14.8.1978, pag. 7.

(13)   GU L 257 del 10.9.1981, pag. 1.

(14)   GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 27.

(15)   GU L 48 del 19.2.1997, pag. 13.

(16)   GU L 184 del 15.7.1988, pag. 61.

(17)   GU L 42 del 15.2.1991, pag. 25.

(18)   GU L 184 del 15.7.1988, pag. 67.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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