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Document 22011A1029(01)
Air Transport Agreement
Accordo sui trasporti aerei
Accordo sui trasporti aerei
GU L 283 del 29.10.2011, pp. 3–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2011/708(2)/oj
Accordo sui trasporti aerei
Gazzetta ufficiale n. L 283 del 29/10/2011 pag. 0003 - 0015
TRADUZIONE Accordo sui trasporti aerei GLI STATI UNITI D’AMERICA ("gli Stati Uniti"), da un lato, IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L’IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D’AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e Stati membri dell’Unione europea ("gli Stati membri"), e L’UNIONE EUROPEA, d’altro lato, L’ISLANDA, d’altro lato, e IL REGNO DI NORVEGIA (la "Norvegia"), d’altro lato, DESIDERANDO promuovere un sistema internazionale dell’aviazione basato sulla concorrenza tra compagnie aeree nel mercato, con regolamentazioni e interventi governativi minimi; DESIDERANDO ampliare le opportunità del trasporto aereo internazionale, in particolare tramite lo sviluppo di reti di trasporto aereo capaci di soddisfare l’esigenza dei passeggeri e dei trasportatori di disporre di servizi di trasporto aereo adeguati; DESIDERANDO permettere alle compagnie aeree di offrire ai passeggeri e ai trasportatori prezzi competitivi e servizi in mercati aperti; DESIDERANDO provvedere affinché tutti i settori dell’industria del trasporto aereo, compresi i dipendenti delle compagnie aeree, beneficino di un accordo liberalizzato; DESIDERANDO assicurare il più elevato livello di sicurezza e protezione nei trasporti aerei internazionali e riaffermando la loro profonda preoccupazione per atti o minacce diretti contro la sicurezza degli aeromobili, che mettono in pericolo la sicurezza delle persone o dei beni, incidono negativamente sul funzionamento del trasporto aereo e minano la fiducia del pubblico nella sicurezza dell’aviazione civile; PRENDENDO ATTO della convenzione sull’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944; RICONOSCENDO che le sovvenzioni pubbliche possono falsare la concorrenza tra linee aeree e compromettere il conseguimento degli obiettivi fondamentali del presente accordo; AFFERMANDO l’importanza della protezione dell’ambiente nello sviluppo e nell’attuazione della politica dell’aviazione internazionale; PRESO ATTO dell’importanza della tutela dei consumatori, comprese le tutele sancite dalla convenzione per l’unificazione di alcune regole del trasporto aereo internazionale, fatta a Montreal il 28 maggio 1999; INTENZIONATI a dare ulteriore sviluppo al quadro normativo costituito dagli accordi esistenti allo scopo di aprire l’accesso ai mercati e di massimizzare i vantaggi per i consumatori, le compagnie aeree, i lavoratori e le comunità sulle due sponde dell’Atlantico; RICONOSCENDO che, al fine di potenziare la concorrenza e promuovere gli obiettivi del presente accordo, è importante assicurare alle proprie compagnie aeree maggiore accesso ai mercati mondiali dei capitali; INTENZIONATI a stabilire un precedente con un’incidenza a livello mondiale destinato a promuovere i benefici della liberalizzazione in questo settore economico cruciale; RICONOSCENDO che l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea a seguito dell’entrata in vigore il 1o dicembre 2009 del trattato di Lisbona che modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea e che, da quella data, tutti i diritti e gli obblighi e tutti i riferimenti alla Comunità europea nell’accordo sui trasporti aerei firmato dagli Stati Uniti d’America e dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri il 25 e il 30 aprile 2007 si applicano all’Unione europea, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Definizione Per "parte" si intendono gli Stati Uniti, l’Unione europea e i suoi Stati membri, l’Islanda o la Norvegia. Articolo 2 Applicazione dell’accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo e dall’allegato del presente accordo Le disposizioni dell’accordo sui trasporti aerei firmato dagli Stati Uniti d’America e dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri il 25 e il 30 aprile 2007 ("l’accordo sui trasporti aerei"), modificato dal protocollo destinato a modificare l’accordo sui trasporti aerei firmato dagli Stati Uniti d’America e dall’Unione europea e dai suoi Stati membri il 24 giugno 2010"il protocollo"), incorporate per riferimento, si applicano a tutte le parti del presente accordo, fatto salvo l’allegato del presente accordo. Le disposizioni dell’accordo sui trasporti aerei, modificate dal protocollo, si applicano all’Islanda e alla Norvegia come se fossero Stati membri dell’Unione europea, in modo che l’Islanda e la Norvegia abbiano tutti i diritti e gli obblighi degli Stati membri ai sensi dell’accordo in questione. Gli allegati del presente accordo costituiscono parte integrante del medesimo. Articolo 3 Denuncia o cessazione dell’applicazione provvisoria 1. Gli Stati Uniti o l’Unione europea e i suoi Stati membri possono in qualsiasi momento notificare per scritto, attraverso i canali diplomatici, alle altre tre parti di avere deciso di denunciare il presente accordo o di mettere fine all’applicazione provvisoria del presente accordo di cui all’articolo 5. Detto preavviso è trasmesso simultaneamente all’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO). Il presente accordo o l’applicazione provvisoria del presente accordo cessano alla mezzanotte GMT al termine della stagione di traffico dell’Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA) in vigore un anno dopo la data del preavviso scritto, a meno che questo non sia ritirato di comune accordo prima dello scadere del periodo in questione. 2. L’Islanda o la Norvegia possono in qualsiasi momento notificare per iscritto, attraverso i canali diplomatici, alle altre parti di avere deciso di denunciare il presente accordo o di mettere fine all’applicazione provvisoria del presente accordo di cui all’articolo 5. Detto preavviso è trasmesso simultaneamente all’ICAO. La denuncia o la cessazione dell’applicazione provvisoria entrano in vigore alla mezzanotte GMT al termine della stagione di traffico della IATA in vigore un anno dopo la data del preavviso scritto, a meno che questo non sia ritirato con l’accordo della parte che ha trasmesso il preavviso scritto, gli Stati Uniti e l’Unione europea e i suoi Stati membri, prima dello scadere del periodo in questione. 3. Gli Stati Uniti o l’Unione europea e i suoi Stati membri possono in qualsiasi momento notificare per iscritto, attraverso i canali diplomatici, all’Islanda o alla Norvegia di avere deciso di denunciare il presente accordo o di mettere fine all’applicazione provvisoria del presente accordo nei confronti dell’Islanda o della Norvegia. Copie del preavviso sono trasmesse simultaneamente alle altre due parti del presente accordo nonché all’ICAO. La denuncia o la cessazione dell’applicazione provvisoria nei confronti dell’Islanda o della Norvegia entrano in vigore alla mezzanotte GMT al termine della stagione di traffico della IATA in vigore un anno dopo la data del preavviso scritto, a meno che questo non sia ritirato con l’accordo degli Stati Uniti, dell’Unione europea e dei suoi Stati membri e della parte che riceve il preavviso, prima dello scadere del periodo in questione. 4. Per quanto concerne le note diplomatiche di cui al presente articolo, quelle destinate all’Unione europea e ai suoi Stati membri o provenienti da essi sono consegnate all’Unione europea o ricevute da essa, a seconda dei casi. 5. In deroga ad altre eventuali disposizioni del presente articolo, la denuncia dell’accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo comporta la simultanea denuncia del presente accordo. Articolo 4 Registrazione presso l’ICAO Il presente accordo e tutti i suoi emendamenti devono essere registrati presso l’ICAO dal segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea. Articolo 5 Applicazione provvisoria In attesa della sua entrata in vigore, le parti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo, nella misura consentita dal diritto nazionale applicabile, a decorrere dalla data della firma. Se l’accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, è denunciato ai sensi dell’articolo 23 dello stesso o se cessa la sua applicazione provvisoria ai sensi dell’articolo 25 di tale accordo, o l’applicazione provvisoria del protocollo ai sensi dell’articolo 9 del protocollo, l’applicazione provvisoria del presente accordo cessa nello stesso momento. Articolo 6 Entrata in vigore Il presente accordo entra in vigore all’ultima delle seguenti date: 1) la data di entrata in vigore dell’accordo sui trasporti aerei; 2) la data di entrata in vigore del protocollo; e 3) un mese dopo la data dell’ultima nota dello scambio di note diplomatiche fra le parti, che conferma l’avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l’entrata in vigore del presente accordo. Ai fini dello scambio delle note diplomatiche in oggetto, le note diplomatiche dirette all’Unione europea e ai suoi Stati membri o provenienti da essi sono consegnate all’Unione europea o ricevute da essa, a seconda dei casi. La nota o le note diplomatiche dell’Unione europea e dei suoi Stati membri contengono la comunicazione di ciascuno Stato membro che conferma l’avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l’entrata in vigore del presente accordo. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo. Fatto a Lussemburgo e Oslo, in quadruplice esemplare, rispettivamente il sedici e il ventuno giugno duemilaundici. +++++ TIFF +++++ For the United States of America За Европейския съюз Por la Unión Europea Za Evropskou unii For Den Europæiske Union Für die Europäische Union Euroopa Liidu nimel Για την Ευρωπαϊκή Ένωση For the European Union Pour l’Union européenne Per l’Unione europea Eiropas Savienības vārdā – Europos Sąjungos vardu Az Európai Unió részéről Għall-Unjoni Ewropea Voor de Europese Unie W imieniu Unii Europejskiej Pela União Europeia Pentru Uniunea Europeană Za Európsku úniu Za Evropsko unijo Euroopan unionin puolesta För Europeiska unionen +++++ TIFF +++++ +++++ TIFF +++++ Fyrir Ísland +++++ TIFF +++++ For Kongeriket Norge +++++ TIFF +++++ Voor het Koninkrijk België Pour le Royaume de Belgique Für das Königreich Belgien +++++ TIFF +++++ Deze handtekening verbindt eveneens het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. Diese Unterschrift bindet zugleich die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt. За Репyблика Бългaрия +++++ TIFF +++++ Za Českou republiku +++++ TIFF +++++ For Kongeriget Danmark +++++ TIFF +++++ Für die Bundesrepublik Deutschland +++++ TIFF +++++ Eesti Vabariigi nimel +++++ TIFF +++++ Thar cheann Na hÉireann For Ireland +++++ TIFF +++++ Για την Ελληνική Δημοκρατία +++++ TIFF +++++ Por el Reino de España +++++ TIFF +++++ Pour la République française +++++ TIFF +++++ Per la Repubblica italiana +++++ TIFF +++++ Για την Κυπριακή Δημοκρατία +++++ TIFF +++++ Latvijas Republikas vārdā – +++++ TIFF +++++ Lietuvos Respublikos vardu +++++ TIFF +++++ Pour le Grand-Duché de Luxembourg +++++ TIFF +++++ A Magyar Köztársaság részéről +++++ TIFF +++++ Għal Malta +++++ TIFF +++++ Voor het Koninkrijk der Nederlanden +++++ TIFF +++++ Für die Republik Österreich +++++ TIFF +++++ W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej +++++ TIFF +++++ Pela República Portuguesa +++++ TIFF +++++ Pentru România +++++ TIFF +++++ Za Republiko Slovenijo +++++ TIFF +++++ Za Slovenskú republiku +++++ TIFF +++++ Suomen tasavallan puolesta För Republiken Finland +++++ TIFF +++++ För Konungariket Sverige +++++ TIFF +++++ For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland +++++ TIFF +++++ --------------------------------------------------