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Document 22010D0125

    Decisione del Comitato misto SEE n. 125/2010, del 10 novembre 2010 , che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

    GU L 58 del 3.3.2011, p. 83–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/125(2)/oj

    3.3.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 58/83


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 125/2010

    del 10 novembre 2010

    che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato XX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 93/2010 del 2 luglio 2010 (1).

    (2)

    Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/967/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai rivestimenti del suolo di materie tessili (2).

    (3)

    Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/18/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai rivestimenti del suolo in legno (3),

    DECIDE:

    Articolo 1

    Dopo il punto 2z (decisione 2009/543/CE della Commissione) dell’allegato XX dell’accordo sono inseriti i punti seguenti:

    «2za.

    32009 D 0967: Decisione 2009/967/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai rivestimenti del suolo di materie tessili (GU L 332 del 17.12.2009, pag. 1).

    2zb.

    32010 D 0018: Decisione 2010/18/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai rivestimenti del suolo in legno (GU L 8 del 13.1.2010, pag. 32).»

    Articolo 2

    I testi delle decisioni 2009/967/CE e 2010/18/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore l’11 novembre 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (4).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2010.

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Stefán Haukur JÓHANNESSON


    (1)  GU L 277 del 21.10.2010, pag. 47.

    (2)  GU L 332 del 17.12.2009, pag. 1.

    (3)  GU L 8 del 13.1.2010, pag. 32.

    (4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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