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Document 22009D0606

    2009/606/CE: Decisione n. 1/2009 del Comitato misto CE-EFTA Transito comune , del 31 luglio 2009 , che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

    GU L 207 del 11.8.2009, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/606/oj

    11.8.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 207/12


    DECISIONE N. 1/2009 DEL COMITATO MISTO CE-EFTA TRANSITO COMUNE

    del 31 luglio 2009

    che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

    (2009/606/CE)

    IL COMITATO MISTO,

    vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (1) («la convenzione»), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La convenzione stabilisce misure specifiche, in particolare in merito alle garanzie da fornire, riguardo alle merci che presentano ingenti rischi di frode nel corso di un’operazione di transito. L’allegato I dell’appendice I della convenzione contiene un elenco di tali merci.

    (2)

    Il riesame regolare dell’elenco di cui all’allegato I dell’appendice I della convenzione, condotto ai sensi dell’articolo 1 di tale appendice sulla base delle informazioni fornite dalle parti contraenti, ha dimostrato che, per quanto riguarda talune merci che compaiono in tale elenco, non si ritiene più che presentino ingenti rischi di frode. Altri prodotti, per contro, dovrebbero essere aggiunti all'elenco. È opportuno pertanto adeguare di conseguenza l'elenco,

    DECIDE:

    Articolo 1

    L’allegato I dell'appendice della convenzione è sostituito dal testo che figura nell’allegato alla presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

    Fatto a Oslo, il 31 luglio 2009.

    Per il comitato misto

    Il presidente

    Bjørn RØSE


    (1)  GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.


    ALLEGATO

    «ALLEGATO I

    MERCI CHE PRESENTANO INGENTI RISCHI DI FRODE

    (di cui all'articolo 1, paragrafo 3, dell’appendice I)

    1

    2

    3

    4

    5

    Codice SA

    Designazione de lle merci

    Quantità minima

    Codice merci sensibili (1)

    Importo minimo della garanzia isolata

    0207 12

    0207 14

    Carni e frattaglie commestibili, congelate, di volatili della voce 0105, di galli e di galline

    3 000 kg

     

    1701 11

    Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido

    7 000 kg

     

    1701 12

     

     

     

    1701 91

     

     

     

    1701 99

     

     

     

    2208 20

    Acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione

    5 hl

     

    2 500 EUR/hl alcole puro

    2208 30

     

     

     

    2208 40

     

     

     

    2208 50

     

     

     

    2208 60

     

     

     

    2208 70

     

     

     

    ex ex 2208 90

     

     

    1

    240220

    Sigarette contenenti tabacco

    35 000 pezzi

     

    120 EUR/1 000 pezzi

    2403 10

    Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione

    35 kg

     


    (1)  Ove i dati riguardanti il transito vengano trasmessi facendo ricorso a tecniche informatiche di elaborazione dati e il codice SA non sia sufficiente a identificare senza possibilità di dubbio le merci elencate nella colonna 2, devono essere utilizzati sia il codice merci sensibili della colonna 4 che il codice SA della colonna 1.»


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