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Document 22008D0265

    2008/265/CE: Decisione n. 1/2008 del Comitato misto UE-Svizzera, istituito in base all’accordo concluso tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, del 28 febbraio 2008 , che modifica il suo regolamento interno

    GU L 83 del 26.3.2008, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/265/oj

    26.3.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 83/37


    DECISIONE N. 1/2008 DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA, ISTITUITO IN BASE ALL’ACCORDO CONCLUSO TRA L’UNIONE EUROPEA, LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA RIGUARDANTE L’ASSOCIAZIONE DI QUEST’ULTIMA ALL’ATTUAZIONE, ALL’APPLICAZIONE E ALLO SVILUPPO DELL’ACQUIS DI SCHENGEN

    del 28 febbraio 2008

    che modifica il suo regolamento interno

    (2008/265/CE)

    IL COMITATO MISTO,

    visto il protocollo (1) tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo concluso tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (in seguito denominati rispettivamente «il protocollo» e «l’accordo»), in particolare gli articoli 3 e 4 del protocollo,

    considerando che, con la firma del protocollo, la composizione del comitato misto istituito dall’accordo deve essere estesa a un rappresentante del Principato del Liechtenstein e che tale modifica deve trovare riscontro nel regolamento interno del comitato misto,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Il regolamento interno del comitato misto, adottato con decisione n. 1/2004, del 26 ottobre 2004 (2), è così modificato:

    1)

    l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 1

    Il comitato misto è composto di rappresentanti del governo della Confederazione svizzera (in seguito denominata “Svizzera”) e del Principato del Liechtenstein (in seguito denominato “Liechtenstein”), di membri del Consiglio dell’Unione europea (in seguito denominato “il Consiglio”) e della Commissione delle Comunità europee (in seguito denominata “la Commissione”).

    Il comitato è presieduto:

    a livello di esperti:

    dalla delegazione che rappresenta il membro del Consiglio che ne esercita la presidenza;

    a livello di alti funzionari e di ministri:

    durante il primo semestre dell’anno: dalla delegazione che rappresenta il membro del Consiglio che ne esercita la presidenza;

    durante il secondo semestre dell’anno: alternativamente, dalla delegazione che rappresenta il governo della Svizzera (in seguito denominata “la delegazione svizzera”) e dalla delegazione che rappresenta il governo del Liechtenstein (in seguito denominata “la delegazione del Liechtenstein”).

    La delegazione che rappresenta il membro del Consiglio che ne esercita la presidenza può cedere la presidenza del comitato misto alla delegazione che rappresenta i membri del Consiglio che eserciterà la successiva presidenza. La delegazione svizzera e la delegazione del Liechtenstein possono cedere la presidenza del comitato misto riunito a livello di alti funzionari e di ministri a un’altra delegazione preparata a svolgere tale funzione.»;

    2)

    all’articolo 4 è aggiunto il comma seguente:

    «Se, in un caso contemplato all’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo, la delegazione del Liechtenstein ritiene che il contenuto di un atto o di una misura sia tale da incidere sui principi della democrazia diretta, viene convocata una riunione a livello ministeriale del comitato misto dalla succitata delegazione o dietro sua richiesta entro tre settimane. Il comitato misto esamina attentamente tutte le modalità per continuare il protocollo, in particolare qualsivoglia soluzione alternativa proposta dalla delegazione del Liechtenstein. Se dopo un esame approfondito effettuato entro il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo, il comitato misto non accetta tali modalità, il protocollo sarà considerato estinto con effetto dalla fine dei tre mesi successivi alla scadenza del periodo di cui sopra.»;

    3)

    nel primo e secondo comma dell’articolo 5, i termini «e del Liechtenstein» sono aggiunti rispettivamente dopo i termini «rappresentanti della Svizzera» e «rappresentante della Svizzera»;

    4)

    nel secondo comma dell’articolo 6, i termini «e del Liechtenstein» sono aggiunti dopo il termine «Svizzera»;

    5)

    all’articolo 9, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Le comunicazioni fatte dal presidente a norma del presente regolamento interno sono trasmesse alla missione della Svizzera presso le Comunità europee e alla missione del Liechtenstein presso l’Unione europea, alle rappresentanze degli Stati membri dell’Unione europea e alla Commissione.»;

    6)

    l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 13

    Nei casi in cui il comitato misto sia stato adito ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, dell’accordo o dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo, qualsiasi decisione dello stesso di mantenere in vigore l’accordo o il protocollo richiede l’unanimità.

    Qualora la denuncia dell’accordo o del protocollo risulti dalla non accettazione di un atto o di una misura che non si applica all’Irlanda e/o al Regno Unito, i loro rappresentanti non possono opporsi all’unanimità.».

    Articolo 2

    La presente decisione ha efficacia dalla data della sua adozione.

    Articolo 3

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La pubblicazione ufficiale della decisione in Svizzera e nel Liechtenstein è di competenza di detti paesi.

    Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2008.

    Per il comitato misto

    Il presidente

    D. MATE


    (1)  Documento del Consiglio n. 16462/06 accessibile su http://register.consilium.europa.eu

    (2)  GU C 308 del 14.12.2004, pag. 2.


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