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Document 22008D0065

Decisione del Comitato misto SEE n. 65/2008, del 6 giugno 2008 , che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE

GU L 257 del 25.9.2008, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/65(2)/oj

25.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/27


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 65/2008

del 6 giugno 2008

che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato IX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 51/2008 del 25 aprile 2008 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione) (3).

(4)

La direttiva 2006/48/CE abroga la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(5)

La direttiva 2006/49/CE abroga la direttiva 93/6/CEE del Consiglio (5), che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(6)

Le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE sono una rifusione degli atti abrogati e gli attuali adattamenti SEE di questi ultimi devono pertanto essere parzialmente mantenuti,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato IX dell’accordo è modificato come segue:

1)

il testo del punto 14 (direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito dal seguente:

«32006 L 0048: direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1).

Si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 per Cipro (allegato VII, capitolo 2), l'Ungheria (allegato X, capitolo 2, punto 2), la Polonia (allegato XII, capitolo 3, punto 2) e la Slovenia (allegato XIII, capitolo 3, punto 4).

Ai fini dell’accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

a)

all'articolo 2 è aggiunto quanto segue:

“—

in islandese ‘Byggingarsjóðir ríkisins’.”;

b)

l'articolo 10, paragrafo 2, va letto come segue:

“Una parte contraente ha la facoltà di decidere che gli enti creditizi già esistenti alla data del 1o gennaio 1994 e i cui fondi propri non raggiungevano i livelli fissati ai paragrafi 1 e 2 per il capitale iniziale possano proseguire le loro attività. In questo caso, i fondi propri non possono essere inferiori all'importo massimo raggiunto a decorrere dal 2 maggio 1992.”;

c)

l'articolo 38, paragrafi 2 e 3, non si applica;

d)

se una parte contraente ha deciso di avviare i negoziati di cui all'articolo 39 della direttiva, ne informa il Comitato misto SEE. Le parti contraenti si consultano nell'ambito del Comitato misto SEE sugli orientamenti da seguire, ogniqualvolta ciò sia nel comune interesse.»;

2)

Il testo del punto 31 (direttiva 93/6/CEE del Consiglio) è sostituito dal seguente:

«32006 L 0049: direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione) (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201).

Ai fini dell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, anziché “la data di notifica di cui alla direttiva 93/6/CEE” leggi “la data di entrata in vigore della decisione del Comitato SEE n. 7/94 che integra nell'accordo la direttiva 93/6/CEE”.»

Articolo 2

I testi delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 7 giugno 2008, a condizione che tutte le notificazioni previste nell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (6).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 223 del 21.8.2008, pag. 49.

(2)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(3)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

(4)  GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1.

(5)  GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 1.

(6)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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