This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 22006A1020(01)
Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of the Seychelles
Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seiscelle
Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seiscelle
GU L 290 del 20.10.2006, p. 2–5
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 200M del 1.8.2007, p. 63–66
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 23/02/2020; abrogato da 22020A0228(01)
Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seiscelle
Gazzetta ufficiale n. L 290 del 20/10/2006 pag. 0002 - 0005
Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seicelle LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata "Comunità", e LA REPUBBLICA DELLE SEICELLE, in seguito denominata "Seicelle", in seguito denominate "parti", CONSIDERANDO le intense relazioni di cooperazione esistenti tra la Comunità e le Seicelle, in particolare nell’ambito dell’accordo di Cotonou, nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni; VISTE le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare; CONSAPEVOLI dell’importanza dei principi stabiliti dal Codice di condotta per la pesca responsabile adottato in occasione della conferenza della FAO del 1995; DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse, all’instaurazione di una pesca responsabile al fine di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine; CONVINTE che da tale cooperazione debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o separatamente; DECISE, a tal fine, a stabilire un dialogo volto a definire una politica settoriale della pesca nelle Seicelle e a identificare le modalità atte a garantire l’efficace attuazione di tale politica e la partecipazione degli operatori economici e della società civile a tale processo; DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l’esercizio delle attività di pesca da parte delle navi della Comunità nelle acque delle Seicelle e per il sostegno della Comunità all’instaurazione di una pesca responsabile in tali acque; RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica più stretta nell’industria della pesca e nelle attività correlate, mediante la creazione e lo sviluppo di società miste tra imprese delle due parti, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Oggetto Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano: - la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca ai fini dell’instaurazione di una pesca responsabile nelle acque delle Seicelle, onde garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e sviluppare il settore della pesca nelle Seicelle, - le condizioni per l’accesso delle navi della Comunità alle acque delle Seicelle, - le modalità di controllo della pesca nelle acque delle Seicelle, al fine di garantire l’osservanza delle succitate condizioni, l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, - le associazioni tra imprese intese a sviluppare, nell’interesse comune, attività economiche nel settore alieutico e attività correlate. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente accordo si intende per: a) "autorità delle Seicelle": l’autorità delle Seicelle competente per la pesca; b) "autorità della Comunità": la Commissione europea; c) "nave della Comunità": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e registrato nella Comunità; d) "società mista": una società commerciale costituita nelle Seicelle da armatori o da imprese nazionali delle parti per l’esercizio di attività di pesca o di attività correlate; e) "commissione mista": una commissione composta da rappresentanti della Comunità e delle Seicelle, le cui funzioni sono descritte nell’articolo 9 del presente accordo. Articolo 3 Principi e obiettivi relativi all’attuazione del presente accordo 1. Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque delle Seicelle, basata sul principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in dette acque, fatti salvi gli accordi conclusi tra paesi in via di sviluppo nell’ambito di una stessa regione geografica, compresi gli accordi di reciprocità in materia di pesca. 2. Le parti cooperano alla definizione e all’attuazione di una politica settoriale in materia di pesca nelle acque delle Seicelle e avviano a tal fine un dialogo politico sulle riforme necessarie. Esse si impegnano a consultarsi reciprocamente prima di adottare qualsiasi misura in materia. 3. Le parti cooperano altresì al fine di realizzare, sia congiuntamente sia unilateralmente, valutazioni ex ante, intermedie ed ex post delle misure, dei programmi e delle azioni attuati sulla base del presente accordo. 4. Le parti si impegnano a garantire l’attuazione del presente accordo in conformità dei principi di buon governo economico e sociale. 5. In particolare, l’ingaggio di marittimi delle Seicelle a bordo delle navi della Comunità è disciplinato dalla Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, che si applica di diritto ai contratti corrispondenti e alle condizioni generali di lavoro, in particolare per quanto riguarda la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione. Articolo 4 Cooperazione in campo statistico 1. Nel periodo di applicazione dell’accordo la Comunità e le Seicelle si adoperano al fine di monitorare lo stato delle risorse nella zona di pesca delle Seicelle. A questo scopo le parti tengono ogni anno una riunione scientifica congiunta, alternativamente nella Comunità e nelle Seicelle. 2. Sulla base delle conclusioni della riunione scientifica annuale e dei migliori pareri scientifici disponibili, le parti si consultano nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 e adottano di comune accordo le misure eventualmente necessarie a garantire la gestione sostenibile delle risorse alieutiche. 3. Le parti si impegnano a consultarsi, direttamente o nell’ambito della Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC), al fine di garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche nell’Oceano Indiano e cooperare alla ricerca scientifica nei settori considerati. Articolo 5 Accesso delle navi della Comunità alla pesca nelle acque delle Seicelle 1. Le Seicelle si impegnano ad autorizzare le navi della Comunità ad esercitare attività di pesca nella propria zona di pesca, in conformità del presente accordo, del protocollo e del relativo allegato. 2. Le attività di pesca previste dal presente accordo sono soggette alla legislazione e alla regolamentazione in vigore nelle Seicelle. Le autorità delle Seicelle notificano alla Commissione qualsiasi modifica della suddetta legislazione. 3. Le Seicelle sono responsabili dell’effettiva applicazione delle disposizioni in materia di controllo delle attività di pesca previste dal protocollo. Le navi della Comunità cooperano con le autorità delle Seicelle preposte a tale controllo. 4. La Comunità si impegna ad adottare tutti i provvedimenti atti a garantire il rispetto, da parte delle proprie navi, delle disposizioni del presente accordo nonché della legislazione che disciplina la pesca nelle acque soggette alla giurisdizione delle Seicelle. Articolo 6 Licenze 1. Possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca delle Seicelle solo le navi della Comunità in possesso di una licenza di pesca rilasciata in virtù del presente accordo. 2. La procedura per il rilascio della licenza di pesca, i canoni applicati agli armatori e le relative modalità di pagamento sono specificati nell’allegato del protocollo. Articolo 7 Contropartita finanziaria 1. La Comunità versa alle Seicelle una contropartita finanziaria in conformità delle condizioni stabilite nel protocollo e negli allegati. Tale contropartita unica è composta dai due elementi seguenti, fra loro correlati: a) l’accesso delle navi della Comunità alla pesca nelle Seicelle; b) il sostegno finanziario fornito dalla Comunità ai fini dell’instaurazione di una pesca responsabile e dello sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nelle acque delle Seicelle. 2. La componente della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1, lettera a), è stabilita e gestita in funzione degli obiettivi concordati dalle parti in conformità del protocollo, che dovranno essere conseguiti nell’ambito della politica settoriale della pesca nelle Seicelle in base ad una programmazione annuale e pluriennale per l’attuazione di tale politica. 3. La contropartita finanziaria concessa dalla Comunità è versata annualmente in conformità del protocollo, fatte salve le disposizioni del presente accordo e del protocollo riguardanti eventuali modifiche dell’importo della contropartita per i seguenti motivi: a) gravi circostanze, ad esclusione dei fenomeni naturali, che impediscano l’esercizio della pesca nelle acque delle Seicelle; b) una riduzione delle possibilità di pesca concesse alle navi della Comunità, stabilita di comune accordo dalle parti ai fini della gestione degli stock considerati, se tale provvedimento è ritenuto necessario per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili; c) un aumento delle possibilità di pesca concesse alle navi della Comunità, stabilito di comune accordo dalle parti, purché tale provvedimento risulti compatibile con lo stato delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili; d) la ridefinizione delle condizioni relative al sostegno finanziario della Comunità per l’attuazione di una politica settoriale della pesca nelle Seicelle, ove ciò sia giustificato dai risultati della programmazione annuale e pluriennale osservati dalle due parti; e) la denuncia del presente accordo ai sensi dell’articolo 12; f) la sospensione dell’applicazione del presente accordo ai sensi dell’articolo 13. Articolo 8 Promozione della cooperazione a livello degli operatori economici e della società civile 1. Le parti promuovono la cooperazione economica, commerciale, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. Esse si consultano ai fini del coordinamento delle diverse misure che possono essere adottate a questo scopo. 2. Le parti incoraggiano lo scambio di informazioni sulle tecniche e gli attrezzi da pesca, i metodi di conservazione e i processi industriali di trasformazione dei prodotti della pesca. 3. Le parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, creando i presupposti per lo sviluppo dell’attività imprenditoriale e degli investimenti. 4. Le parti incoraggiano, in particolare, la creazione di società miste che perseguono un interesse comune. La creazione di società miste nelle Seicelle e il trasferimento di navi della Comunità verso tali società sono effettuati nel pieno rispetto della legislazione delle Seicelle e della legislazione comunitaria. Articolo 9 Commissione mista 1. È istituita una commissione mista incaricata di sorvegliare l’applicazione del presente accordo. La commissione mista espleta le seguenti funzioni: a) controlla l’esecuzione, l’interpretazione e l’applicazione dell’accordo e segnatamente la definizione e la valutazione dell’attuazione della programmazione annuale e pluriennale di cui all’articolo 7, paragrafo 2; b) coordina le questioni di comune interesse in materia di pesca; c) funge da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione dell’accordo; d) ridefinisce eventualmente il livello delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della contropartita finanziaria; e) svolge qualsiasi altra funzione stabilita dalle parti di comune accordo. 2. La commissione mista si riunisce almeno una volta l’anno, alternativamente nelle Seicelle e nella Comunità, ed è presieduta dalla parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti. Articolo 10 Zona geografica di applicazione Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall’altra, al territorio delle Seicelle. Articolo 11 Durata Il presente accordo si applica per un periodo di sei anni a decorrere dalla sua entrata in vigore; esso è tacitamente rinnovabile per ulteriori periodi di sei anni, salvo denuncia in conformità dell’articolo 12. Articolo 12 Denuncia 1. Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti in caso di gravi circostanze, quali, tra l’altro, il degrado degli stock interessati, la constatazione di un livello ridotto di sfruttamento delle possibilità di pesca concesse alle navi della Comunità o il mancato rispetto degli impegni assunti dalle parti in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. 2. La parte interessata notifica per iscritto all’altra parte la propria intenzione di denunciare l’accordo almeno sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di ogni periodo supplementare. 3. L’invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l’avvio di consultazioni tra le parti. 4. L’ammontare della contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 per l’anno in cui prende effetto la denuncia dell’accordo è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis. Articolo 13 Sospensione 1. L’applicazione del presente accordo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti in caso di grave disaccordo in merito all’applicazione delle disposizioni dell’accordo stesso. Ai fini della sospensione la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione. Al ricevimento della notifica le parti avviano consultazioni al fine di risolvere in via amichevole le divergenze fra loro insorte. 2. L’ammontare della contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione. Articolo 14 Protocollo e allegato Il protocollo e l’allegato costituiscono parte integrante del presente accordo. Articolo 15 Abrogazione e disposizioni transitorie 1. Il presente accordo abroga e sostituisce, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, l’accordo del 1987 tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle. 2. Tuttavia, il protocollo che fissa, per il periodo dal 18 gennaio 2005 al 17 gennaio 2011, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle rimane d’applicazione durante il periodo previsto dall’articolo 1 del medesimo e diventa parte integrante del presente accordo. Articolo 16 Entrata in vigore Il presente accordo, redatto in duplice esemplare in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede, entra in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure di adozione a tal fine necessarie. --------------------------------------------------