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Document 22005D0404

2005/404/CE: Decisione n. 1/2005 del consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Croazia, del 26 aprile 2005, che adotta il proprio regolamento interno comprese le norme di procedura del comitato di stabilizzazione e associazione

GU L 137 del 31.5.2005, p. 26–30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 164M del 16.6.2006, p. 87–91 (MT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/404/oj

31.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 137/26


DECISIONEN. 1/2005 DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-CROAZIA

del 26 aprile 2005

che adotta il proprio regolamento interno comprese le norme di procedura del comitato di stabilizzazione e associazione

(2005/404/CE)

IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE,

visto l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia (in seguito denominata «Croazia»), dall’altra, in particolare gli articoli 110 e 111,

considerando che detto accordo è entrato in vigore il 1o febbraio 2005,

DECIDE:

Articolo 1

Presidenza

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è presieduto alternativamente, per periodi di dodici mesi, da un rappresentante della presidenza del Consiglio dell’Unione europea, per conto della Comunità e dei suoi Stati membri, e da un rappresentante del governo della Croazia. Il primo periodo ha inizio alla data del primo consiglio di stabilizzazione e di associazione e termina il 31 dicembre 2005.

Articolo 2

Riunioni

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione si riunisce a livello ministeriale regolarmente una volta all’anno. D’intesa tra le parti, su richiesta di una di esse possono aver luogo riunioni speciali del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

Salvo decisione contraria delle parti, ogni riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione si svolge nel luogo abituale delle riunioni del Consiglio dell’Unione europea; la data è concordata dalle parti.

Le riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono convocate congiuntamente dai segretari del consiglio di stabilizzazione e di associazione di concerto con il presidente.

Articolo 3

Rappresentanza

I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare ad una riunione se impossibilitati a partecipare. Se un membro desidera essere rappresentato, deve comunicare al presidente il nome del suo rappresentante prima della riunione nella quale sarà rappresentato.

Il rappresentante di un membro del consiglio di stabilizzazione e di associazione esercita tutti i diritti del membro titolare.

Articolo 4

Delegazioni

I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi accompagnare da funzionari.

Prima di ogni riunione il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due parti.

Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti partecipa alle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione in veste di osservatore quando l’ordine del giorno contiene punti che riguardano la Banca.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può invitare persone esterne a partecipare alle riunioni affinché lo informino su argomenti specifici.

Articolo 5

Segretariato

Le mansioni inerenti al segretariato del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono espletate congiuntamente da un funzionario del segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e da un funzionario della Missione della Croazia a Bruxelles.

Articolo 6

Corrispondenza

La corrispondenza destinata al consiglio di stabilizzazione e di associazione viene inviata al suo presidente presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.

I due segretari provvedono affinché la corrispondenza sia inoltrata al presidente del consiglio di stabilizzazione e di associazione e, se del caso, trasmessa per conoscenza agli altri membri del consiglio. La corrispondenza trasmessa per conoscenza viene inviata al segretariato generale della Commissione, alle Rappresentanze permanenti degli Stati membri e alla Missione della Croazia a Bruxelles.

Le comunicazioni del presidente del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono inviate ai destinatari dai due segretari e, all’occorrenza, trasmesse per conoscenza agli altri membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione agli indirizzi specificati nel comma precedente.

Articolo 7

Pubblicità

Salvo decisione contraria, le riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione non sono pubbliche.

Articolo 8

Ordine del giorno delle riunioni

1.   Il presidente stabilisce l’ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione, che viene inviato ai segretari del consiglio di stabilizzazione e di associazione, agli indirizzi di cui all’articolo 6, almeno 15 giorni prima dell’inizio della riunione.

L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto domanda di iscrizione all’ordine del giorno almeno 21 giorni prima dell’inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti all’ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro la data di spedizione dello stesso ordine del giorno. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta l’ordine del giorno all’inizio di ogni riunione.

L’iscrizione nell’ordine del giorno di un punto che non figuri nell’ordine del giorno provvisorio è acquisita con l’accordo di entrambe le parti.

2.   Il presidente, d’intesa con le due parti, può abbreviare i termini indicati nel paragrafo 1, in funzione delle circostanze di un caso specifico.

Articolo 9

Processo verbale

Il progetto di processo verbale di ogni riunione è redatto dai due segretari.

Il processo verbale indica, come regola generale, per ogni punto dell’ordine del giorno:

la documentazione presentata al consiglio di stabilizzazione e di associazione,

le dichiarazioni che un membro del consiglio di stabilizzazione e di associazione ha chiesto di mettere a verbale,

le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate.

Il progetto di processo verbale è presentato al consiglio di stabilizzazione e di associazione per approvazione. Una volta approvato, il processo verbale è firmato dal presidente e dai due segretari. Il processo verbale è conservato nell’archivio del segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, che funge da depositario dei documenti dell’associazione; una copia certificata conforme è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all’articolo 6.

Articolo 10

Decisioni e raccomandazioni

1.   Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono adottate di comune accordo dalle parti. Tra una riunione e l’altra, il consiglio di stabilizzazione e di associazione può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le parti.

2.   Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione previste dall’articolo 112 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione recano rispettivamente il titolo di «decisione» e «raccomandazione», seguito da un numero d’ordine, dalla data di adozione e da un’indicazione dell’oggetto.

Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono firmate dal presidente e autenticate dai due segretari.

Le decisioni e le raccomandazioni sono inviate a ciascuno dei destinatari elencati nell’articolo 6.

Ciascuna parte può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione nella propria Gazzetta ufficiale.

Articolo 11

Lingue

Le lingue ufficiali del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono le lingue ufficiali delle due parti.

Salvo decisione contraria, il consiglio di stabilizzazione e di associazione delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.

Articolo 12

Spese

La Comunità e la Croazia prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, per quel che riguarda sia le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e per le telecomunicazioni.

Le spese di interpretariato durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico della Comunità, ad eccezione delle spese di interpretariato o di traduzione da o verso il croato, che sono a carico della Croazia.

Le spese relative all’organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte ospitante.

Articolo 13

Comitato di stabilizzazione e di associazione

1.   È istituito un comitato di stabilizzazione e di associazione incaricato di assistere il consiglio di stabilizzazione e di associazione nell’esercizio delle sue funzioni. Esso si compone, da un lato, di rappresentanti del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione delle Comunità europee e, dall’altro, di rappresentanti del governo della Croazia, di norma alti funzionari.

2.   Il comitato di stabilizzazione e di associazione prepara le riunioni e le deliberazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, ne applica, se del caso, le decisioni e, in generale, assicura la continuità del rapporto di associazione e il corretto funzionamento dell’accordo di stabilizzazione e di associazione. Esso esamina qualsiasi questione sottopostagli dal consiglio di stabilizzazione e di associazione e qualsiasi problema si presenti nel corso dell’attuazione giornaliera dell’accordo di stabilizzazione e di associazione. Esso sottopone proposte o progetti di decisioni e/o di raccomandazioni al consiglio di stabilizzazione e di associazione per approvazione.

3.   Laddove l’accordo di stabilizzazione e di associazione faccia riferimento all’obbligo o alla possibilità di tenere consultazioni, esse possono svolgersi in sede di comitato di stabilizzazione e di associazione. Le consultazioni possono proseguire in seno al consiglio di stabilizzazione e di associazione, previo accordo tra le parti.

4.   Il regolamento interno del comitato di stabilizzazione e di associazione è allegato alla presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2005.

Per il consiglio di stabilizzazione e di associazione

J. ASSELBORN

Il presidente


ALLEGATO

Regolamento interno del comitato di stabilizzazione e di associazione

Articolo 1

Presidenza

La presidenza del comitato di stabilizzazione e di associazione è esercitata a turno per periodi di dodici mesi da un rappresentante della Commissione delle Comunità europee, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, e da un rappresentante del governo della Repubblica di Croazia. Il primo periodo inizia alla data della prima riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e termina il 31 dicembre 2005.

Articolo 2

Riunioni

Il comitato di stabilizzazione e di associazione si riunisce quando le circostanze lo richiedono, con l’accordo di entrambe le parti.

Ogni riunione del comitato di stabilizzazione e di associazione si svolge alla data e nel luogo concordati dalle parti.

Le riunioni del comitato di stabilizzazione e di associazione sono convocate dal presidente.

Articolo 3

Delegazioni

Prima di ogni riunione, il presidente è informato della prevista composizione delle delegazioni delle due parti.

Articolo 4

Segretariato

Le mansioni inerenti al segretariato del comitato di stabilizzazione e di associazione sono espletate congiuntamente da un funzionario della Commissione europea e da un funzionario del governo della Croazia.

Tutte le comunicazioni dirette al e provenienti dal presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione previste nella presente decisione sono trasmesse ai segretari del comitato e ai segretari del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 5

Pubblicità

Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato di stabilizzazione e di associazione non sono pubbliche.

Articolo 6

Ordine del giorno delle riunioni

1.   Il presidente stabilisce l’ordine del giorno provvisorio di ogni riunione, che viene trasmesso dai segretari del comitato di stabilizzazione e di associazione ai destinatari di cui all’articolo 4 almeno 15 giorni prima dell’inizio della riunione.

L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto domanda di iscrizione all’ordine del giorno almeno 21 giorni prima dell’inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti all’ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro la data di spedizione dello stesso ordine del giorno.

Il comitato di stabilizzazione e di associazione può invitare esperti alle riunioni affinché lo informino su argomenti specifici.

Il comitato di stabilizzazione e di associazione adotta l’ordine del giorno all’inizio di ogni riunione. L’iscrizione all’ordine del giorno di un punto che non figuri nell’ordine del giorno provvisorio è acquisita con l’accordo di entrambe le parti.

2.   Il presidente, d’intesa con le due parti, può abbreviare i termini indicati nel paragrafo 1, in funzione delle circostanze di un caso specifico.

Articolo 7

Processo verbale

Di ogni riunione è redatto un processo verbale, basato su un riepilogo, elaborato dal presidente, delle conclusioni del comitato di stabilizzazione e di associazione.

Una volta approvato dal comitato di stabilizzazione e di associazione, il processo verbale è firmato dal presidente e dai due segretari e ciascuna delle parti ne conserva un esemplare. Una copia del processo verbale è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all’articolo 4.

Articolo 8

Decisioni e raccomandazioni

Nei casi specifici in cui il comitato di stabilizzazione e di associazione è abilitato dal consiglio di stabilizzazione e di associazione ad adottare decisioni/raccomandazioni ai sensi dell’articolo 114 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione, gli atti recano rispettivamente la denominazione «decisione» e «raccomandazione», seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un’indicazione del loro oggetto. Le decisioni e le raccomandazioni sono approvate di comune accordo dalle parti.

Le decisioni e le raccomandazioni del comitato di stabilizzazione e di associazione sono firmate dal presidente e autenticate dai due segretari e sono inviate a ciascuno dei destinatari elencati nell’articolo 4 del presente allegato.

Ciascuna parte può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato di stabilizzazione e di associazione nella propria Gazzetta ufficiale.

Articolo 9

Spese

La Comunità e la Croazia prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, per quel che riguarda sia le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e per le telecomunicazioni.

Le spese di interpretariato durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico della Comunità, ad eccezione delle spese di interpretariato o di traduzione da o verso il croato, che sono a carico della Croazia. Le spese relative all’organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte ospitante.

Articolo 10

Sottocomitati e gruppi di lavoro specifici

Il comitato di stabilizzazione e di associazione può istituire sottocomitati o gruppi speciali operanti sotto l’autorità del comitato, al quale essi riferiscono dopo ciascuna riunione. Il comitato di stabilizzazione e di associazione può decidere di sopprimere i sottocomitati o gruppi esistenti, di definirne o modificarne il mandato o di creare altri sottocomitati o altri gruppi che lo assistano nell’esercizio delle sue funzioni. I sottocomitati e i gruppi non hanno potere decisionale.


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