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Document 22004D0160
Decision of the EEA Joint Committee No 160/2004 of 29 October 2004 amending Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms
Decisione del Comitato misto SEE n. 160/2004, del 29 ottobre 2004, che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 160/2004, del 29 ottobre 2004, che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE
GU L 102 del 21.4.2005, p. 45–46
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 352M del 31.12.2008, p. 117–118
(MT)
In force
21.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 102/45 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 160/2004,
del 29 ottobre 2004,
che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 90/2004 dell'8 giugno 2004 (1). |
(2) |
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere la decisione n. 803/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne II) (2). |
(3) |
Occorrerebbe pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2004, |
DECIDE:
Articolo 1
L'articolo 5 del protocollo 31 dell'accordo è modificato come segue.
1) |
Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
|
2) |
Al paragrafo 8 è aggiunto il seguente trattino:
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE prevista dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3).
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kjartan JÓHANNSSON
(1) GU L 349 del 25.11.2004, pag. 52.
(2) GU L 143 del 30.4.2004, pag. 1.
(3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.