Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004D0160

Decisione del Comitato misto SEE n. 160/2004, del 29 ottobre 2004, che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE

GU L 102 del 21.4.2005, p. 45–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 352M del 31.12.2008, p. 117–118 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/160(2)/oj

21.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 102/45


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 160/2004,

del 29 ottobre 2004,

che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 90/2004 dell'8 giugno 2004 (1).

(2)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere la decisione n. 803/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne II) (2).

(3)

Occorrerebbe pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2004,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 5 del protocollo 31 dell'accordo è modificato come segue.

1)

Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.

Gli Stati EFTA partecipano ai programmi e alle azioni comunitari di cui ai primi due trattini del paragrafo 8 dal 1o gennaio 1996, al programma di cui al terzo trattino dal 1o gennaio 2000, al programma di cui al quarto trattino dal 1o gennaio 2001, ai programmi di cui al quinto e al sesto trattino dal 1o gennaio 2002 e ai programmi di cui al settimo e all'ottavo trattino dal 1o gennaio 2004.»

2)

Al paragrafo 8 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32004 D 0803: decisione n. 803/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne II) (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 1).»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE prevista dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  GU L 349 del 25.11.2004, pag. 52.

(2)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


Top