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Document 22003D0389
2003/389/EC: Decision No 2/2003 of the EU-Poland Association Council of 19 March 2003 extending the double-checking system established by Decision No 2/1999 of the Association Council for the period from the date of entry into force of this Decision up to the date of accession by Poland to the European Union
2003/389/CE: Decisione n. 2/2003 del Consiglio di associazione UE-Polonia, del 19 marzo 2003, che proroga il sistema di duplice controllo, istituito dalla decisione n. 2/99 del Consiglio di associazione, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente decisione e la data di adesione della Polonia all'Unione europea
2003/389/CE: Decisione n. 2/2003 del Consiglio di associazione UE-Polonia, del 19 marzo 2003, che proroga il sistema di duplice controllo, istituito dalla decisione n. 2/99 del Consiglio di associazione, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente decisione e la data di adesione della Polonia all'Unione europea
GU L 135 del 3.6.2003, p. 18–18
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/05/2004
2003/389/CE: Decisione n. 2/2003 del Consiglio di associazione UE-Polonia, del 19 marzo 2003, che proroga il sistema di duplice controllo, istituito dalla decisione n. 2/99 del Consiglio di associazione, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente decisione e la data di adesione della Polonia all'Unione europea
Gazzetta ufficiale n. L 135 del 03/06/2003 pag. 0018 - 0018
Decisione n. 2/2003 del Consiglio di associazione UE-Polonia del 19 marzo 2003 che proroga il sistema di duplice controllo, istituito dalla decisione n. 2/99 del Consiglio di associazione, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente decisione e la data di adesione della Polonia all'Unione europea (2003/389/CE) IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE, considerando quanto segue: (1) Il gruppo di contatto di cui all'articolo 10 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Polonia, dall'altra(1), entrato in vigore il 1o febbraio 1994, si è riunito il 22 ottobre 2002 e ha deciso di raccomandare al Consiglio di associazione, istituito ai sensi dell'articolo 102 dell'accordo, il rinnovo, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente decisione e la data di adesione della Polonia all'Unione europea, del sistema di duplice controllo istituito nel 1999 con la decisione n. 2/1999 del Consiglio di associazione. (2) Il Consiglio di associazione, dopo aver ricevuto tutte le informazioni pertinenti, ha accolto questa raccomandazione, DECIDE: Articolo 1 Il sistema di duplice controllo istituito dalla decisione n. 2/99 del Consiglio di associazione resta applicabile per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente decisione e la data di adesione della Polonia all'Unione europea. Nel preambolo e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 3 della decisione, i riferimenti al "periodo 1o gennaio - 31 dicembre 2002" sono sostituiti da riferimenti al "periodo compreso tra il 13 giugno 2003 e la data di adesione della Polonia all'Unione europea". Articolo 2 Sono escluse dal campo di applicazione della presente decisione le merci inviate alla Comunità nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e la data di entrata in vigore della presente decisione. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il decimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2003. Per il Consiglio di associazione Il Presidente W. Cimoszewicz (1) GU L 348 del 31.12.1993, pag. 2.