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Document 22002D0891

    2002/891/CE: Decisione n. 2/2002 del comitato di cooperazione doganale ACP-CE, del 28 ottobre 2002, che deroga alla definizione di "prodotti originari" per tener conto della particolare situazione dei paesi ACP per quanto riguarda la produzione di conserve e filetti di tonno (voce SA ex 16.04)

    GU L 311 del 14.11.2002, p. 22–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/891/oj

    22002D0891

    2002/891/CE: Decisione n. 2/2002 del comitato di cooperazione doganale ACP-CE, del 28 ottobre 2002, che deroga alla definizione di "prodotti originari" per tener conto della particolare situazione dei paesi ACP per quanto riguarda la produzione di conserve e filetti di tonno (voce SA ex 16.04)

    Gazzetta ufficiale n. L 311 del 14/11/2002 pag. 0022 - 0024


    Decisione n. 2/2002

    del comitato di cooperazione doganale ACP-CE

    del 28 ottobre 2002

    che deroga alla definizione di "prodotti originari" per tener conto della particolare situazione dei paesi ACP per quanto riguarda la produzione di conserve e filetti di tonno (voce SA ex 16.04)

    (2002/891/CE)

    IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ACP-CE,

    visto l'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, in particolare l'articolo 38 del protocollo n. 1,

    considerando quanto segue:

    (1) Ai sensi dell'articolo 1 della decisione n. 1/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 27 luglio 2000, sulle misure transitorie valide dal 2 agosto 2000(1), le disposizioni commerciali dell'accordo di partenariato ACP-CE, compreso il protocollo n. 1 riguardante la definizione del concetto di "prodotti originari" e i metodi della cooperazione amministrativa, si applicano a decorrere dal 2 agosto 2000.

    (2) A norma dell'articolo 38, paragrafo 1, di detto protocollo, possono essere concesse deroghe alle norme di origine quando esse siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall'insediamento di nuove industrie.

    (3) L'articolo 38, paragrafo 8, del suddetto protocollo prevede che tali deroghe siano concesse automaticamente entro un contingente annuo di 8000 t per le conserve e di 2000 t per i filetti di tonno.

    (4) Il comitato di cooperazione doganale ACP-CE ha assegnato una quota di tali contingenti a sei Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, qui di seguito denominati "Stati ACP"(2).

    (5) Per consentire un'efficace e piena utilizzazione del contingente disponibile, gli Stati ACP hanno presentato il 18 giugno 2002 una richiesta di nuova deroga globale, valida per tutti gli Stati ACP e riguardante gli interi quantitativi annui, vale a dire 8000 t per le conserve e di 2000 t per i filetti di tonno, importati nella Comunità dal 1o ottobre 2002 al 28 febbraio 2005.

    (6) Per garantire che gli operatori possano continuare a beneficiare delle deroghe, gli Stati ACP hanno inoltre richiesto che le singole decisioni ancora in vigore il 1o ottobre 2002 vengano abrogate, poiché a decorrere da tale data le deroghe concesse dalle singole decisioni rientreranno nella nuova decisione globale.

    (7) La deroga viene richiesta ai sensi delle disposizioni pertinenti del protocollo n. 1, segnatamente per quanto riguarda l'articolo 38, paragrafo 8, e a condizione che le attuali decisioni vengano abrogate, i quantitativi richiesti rientrano nei limiti del contingente annuo concesso automaticamente su domanda degli Stati ACP.

    (8) Ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 8, è pertanto possibile concedere agli Stati ACP una nuova deroga globale riguardante le conserve e i filetti di tonno per i quantitativi e periodi richiesti.

    (9) I quantitativi per i quali è stata concessa una deroga vanno gestiti dalla Commissione in collaborazione con le autorità doganali degli Stati membri e degli Stati ACP. A tal fine occorre adottate norme dettagliate,

    DECIDE:

    Articolo 1

    In deroga alle disposizioni particolari dell'elenco di cui all'allegato II del protocollo n. 1 dell'accordo di partenariato ACP-CE, le conserve e i filetti di tonno della voce SA ex 16.04, prodotti negli Stati ACP utilizzando tonno non originario, sono considerati originari di tali Stati alle condizioni precisate nella presente decisione.

    Articolo 2

    La deroga di cui all'articolo 1 riguarda i prodotti e i quantitativi indicati nell'allegato della presente decisione, importati nella Comunità dagli Stati ACP nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2002 e il 28 febbraio 2005.

    Articolo 3

    1. I quantitativi di cui all'allegato sono gestiti dalla Commissione, che prende tutte le disposizioni amministrative necessarie per una gestione efficace.

    2. Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, chiedendo di beneficiare della presente decisione, e se la dichiarazione viene accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro informa la Commissione che intende prelevare un quantitativo corrispondente al suo fabbisogno.

    3. Le domande di prelievo vanno trasmesse senza indugio alla Commissione indicando la data di accettazione delle dichiarazioni.

    4. La Commissione concede i prelievi, sempreché lo consentano le rimanenze disponibili, in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali degli Stati membri.

    5. Qualora uno Stato membro non utilizzi i quantitativi prelevati, li riversa quanto prima nel contingente corrispondente.

    6. Se i quantitativi richiesti superano la rimanenza disponibile di un determinato contingente, l'attribuzione viene effettuata su base proporzionale. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi effettuati.

    7. Fintanto che le rimanenze lo consentono, ogni Stato membro garantisce agli importatori un accesso uguale e ininterrotto ai quantitativi disponibili.

    Articolo 4

    1. Le autorità doganali degli Stati ACP adottano le misure necessarie per effettuare controlli quantitativi sulle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1. A tal fine, tutti i certificati da esse rilasciati ai sensi della presente decisione devono farvi riferimento.

    2. Ogni tre mesi, le autorità competenti di tali Stati inviano alla Commissione, tramite il segretariato del gruppo ACP, un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 in applicazione della presente decisione, nonché i rispettivi numeri d'ordine.

    Articolo 5

    Nella casella 7 dei certificati EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione deve figurare la seguente dicitura:

    - Excepción - Decisión n° 2/2002

    - Undtagelse - afgørelse nr. 2/2002

    - Abweichung - Beschluss Nr. 2/2002

    - Παρέκκλιση - Απόφαση αριθ. 2/2002

    - Derogation - Decision No 2/2002

    - Dérogation - Décision n° 2/2002

    - Deroga - decisione n. 2/2002

    - Afwijking - Βesluit nr. 2/2002

    - Derrogação - Decisão n.o 2/2002

    - Poikkeus - päätös N:o 2/2002

    - Undantag - beslut nr 2/2002.

    Articolo 6

    Gli Stati ACP, gli Stati membri e la Comunità europea prendono, in conformità delle rispettive competenze, le misure necessarie per l'esecuzione della presente decisione.

    Articolo 7

    1. Sono abrogate le seguenti decisioni:

    - decisione n. 4/2001 del comitato di cooperazione doganale ACP-CE, del 27 giugno 2001, che deroga alla definizione di "prodotti originari" per tener conto della particolare situazione del Senegal per quanto riguarda la produzione di conserve di tonno (voce SA ex 16.04),

    - decisione n. 5/2001 del comitato di cooperazione doganale ACP-CE, del 7 dicembre 2001, che deroga alla definizione di "prodotti originari" per tenere conto della particolare situazione della Côte d'Ivoire e di Papua Nuova Guinea per quanto concerne la produzione di conserve di tonno (voce SA ex 16.04),

    - decisione n. 1/2002 del comitato di cooperazione doganale ACP-CE, del 26 giugno 2002, che deroga alla definizione di "prodotti originari" per tener conto della particolare situazione delle isole Figi, dell'isola Maurizio, della Papua Nuova Guinea e delle Seicelle per quanto riguarda la produzione di conserve e filetti di tonno (voce SA ex 16.04).

    2. Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, chiedendo di beneficiare di una delle decisioni di cui al paragrafo 1, tale riferimento si intende fatto alla presente decisione.

    Articolo 8

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1o ottobre 2002.

    Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2002.

    Per il comitato di cooperazione doganale ACP-CE

    I presidenti

    Robert Verrue

    Edwin P.J. Laurent

    (1) GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 46.

    (2) Decisione n. 1/2000 del comitato di cooperazione doganale ACP-CE, del 18 ottobre 2000, che deroga alla definizione di "prodotti originari" per tener conto della particolare situazione delle isole Figi, dell'isola Maurizio, della Papua Nuova Guinea e delle Seicelle per quanto riguarda la produzione di conserve e filetti di tonno (voce SA ex 16.04) (GU L 276 del 28.10.2000, pag. 89); decisione n. 4/2001 del comitato di cooperazione doganale ACP-CE, del 27 giugno 2001, che deroga alla definizione di "prodotti originari" per tener conto della particolare situazione del Senegal per quanto riguarda la produzione di conserve di tonno (voce SA ex 16.04) (GU L 192 del 14.7.2001, pag. 27); decisione n. 5/2001 del comitato di cooperazione doganale ACP-CE, del 7 dicembre 2001, che deroga alla definizione di "prodotti originari" per tenere conto della particolare situazione della Côte d'Ivoire e di Papua Nuova Guinea per quanto concerne la produzione di conserve di tonno (voce SA ex 16.04) (GU L 334 del 18.12.2001, pag. 31); decisione n. 1/2002 del comitato di cooperazione doganale ACP-CE, del 26 giugno 2002, che deroga alla definizione di "prodotti originari" per tener conto della particolare situazione delle Seicelle per quanto riguarda la produzione di filetti di tonno (voce SA ex 16.04) (GU L 172 del 2.7.2002, pag. 65).

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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