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Document 22001D0756
2001/756/EC: Decision No 6/2001 of the Association Council between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Estonia, of the other part, of 18 July 2001 on improvements to the trade arrangements provided for processed agricultural products in Protocol 2 to the Europe Agreement
2001/756/CE: Decisione n. 6/2001 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, del 18 luglio 2001, relativa al miglioramento delle condizioni applicabili agli scambi di prodotti agricoli trasformati previste nel protocollo n. 2 dell'accordo europeo
2001/756/CE: Decisione n. 6/2001 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, del 18 luglio 2001, relativa al miglioramento delle condizioni applicabili agli scambi di prodotti agricoli trasformati previste nel protocollo n. 2 dell'accordo europeo
GU L 283 del 27.10.2001, p. 49–66
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
2001/756/CE: Decisione n. 6/2001 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, del 18 luglio 2001, relativa al miglioramento delle condizioni applicabili agli scambi di prodotti agricoli trasformati previste nel protocollo n. 2 dell'accordo europeo
Gazzetta ufficiale n. L 283 del 27/10/2001 pag. 0049 - 0066
Decisione n. 6/2001 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra del 18 luglio 2001 relativa al miglioramento delle condizioni applicabili agli scambi di prodotti agricoli trasformati previste nel protocollo n. 2 dell'accordo europeo (2001/756/CE) IL CONSIGLIO D'ASSOCIAZIONE, visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra(1), in particolare gli articoli 1 e 2 del protocollo n. 2(2), considerando quanto segue: (1) Il protocollo n. 2 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e l'Estonia. (2) Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo n. 2, il Consiglio di associazione deve decidere, in particolare, ogni modifica dei dazi indicati nell'allegato del protocollo, nonché ogni aumento o abolizione dei contingenti tariffari in esso menzionati. (3) A norma dell'articolo 2, secondo trattino, del protocollo n. 2, il Consiglio di associazione può decidere anche in merito all'eventuale diminuzione dei dazi applicati in seguito a riduzioni determinate da concessioni reciproche relative ai prodotti agricoli trasformati. (4) I contingenti annui di cui all'allegato della presente decisione dovrebbero essere applicati per il 2001. Tali contingenti annui possono essere applicati solo dopo il 1o gennaio 2001, a partire da una data da stabilire, essi andrebbero ridotti in proporzione al periodo già trascorso, DECIDE: Articolo 1 L'allegato del protocollo n. 2 relativo agli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e l'Estonia è sostituito dall'allegato che figura nell'allegato della presente decisione. Articolo 2 I contingenti annui per il 2001 di cui all'allegato che figura nell'allegato della presente decisione sono ridotti in proporzione al periodo già trascorso, calcolato in mesi compiuti. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'adozione. Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2001. Per il Consiglio di associazione Il Presidente T. H. Ilves (1) GU L 68 del 9.3.1998, pag. 3. (2) GU L 29 del 3.2.1999, pag. 15. ALLEGATO "ALLEGATO Tabella 1 Contingenti applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti originari dell'Estonia - Esenzione da dazi entro i limiti del contingente >SPAZIO PER TABELLA> Tabella 2 Dazi applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti originari dell'Estonia >SPAZIO PER TABELLA> Tabella 3 Importi di base presi in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli ridotti (EAR) e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti elencati nella tabella 2 >SPAZIO PER TABELLA>"