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Document 22001D0756

2001/756/CE: Decisione n. 6/2001 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, del 18 luglio 2001, relativa al miglioramento delle condizioni applicabili agli scambi di prodotti agricoli trasformati previste nel protocollo n. 2 dell'accordo europeo

GU L 283 del 27.10.2001, p. 49–66 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/756/oj

22001D0756

2001/756/CE: Decisione n. 6/2001 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, del 18 luglio 2001, relativa al miglioramento delle condizioni applicabili agli scambi di prodotti agricoli trasformati previste nel protocollo n. 2 dell'accordo europeo

Gazzetta ufficiale n. L 283 del 27/10/2001 pag. 0049 - 0066


Decisione n. 6/2001 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra

del 18 luglio 2001

relativa al miglioramento delle condizioni applicabili agli scambi di prodotti agricoli trasformati previste nel protocollo n. 2 dell'accordo europeo

(2001/756/CE)

IL CONSIGLIO D'ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra(1), in particolare gli articoli 1 e 2 del protocollo n. 2(2),

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo n. 2 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e l'Estonia.

(2) Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo n. 2, il Consiglio di associazione deve decidere, in particolare, ogni modifica dei dazi indicati nell'allegato del protocollo, nonché ogni aumento o abolizione dei contingenti tariffari in esso menzionati.

(3) A norma dell'articolo 2, secondo trattino, del protocollo n. 2, il Consiglio di associazione può decidere anche in merito all'eventuale diminuzione dei dazi applicati in seguito a riduzioni determinate da concessioni reciproche relative ai prodotti agricoli trasformati.

(4) I contingenti annui di cui all'allegato della presente decisione dovrebbero essere applicati per il 2001. Tali contingenti annui possono essere applicati solo dopo il 1o gennaio 2001, a partire da una data da stabilire, essi andrebbero ridotti in proporzione al periodo già trascorso,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato del protocollo n. 2 relativo agli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e l'Estonia è sostituito dall'allegato che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I contingenti annui per il 2001 di cui all'allegato che figura nell'allegato della presente decisione sono ridotti in proporzione al periodo già trascorso, calcolato in mesi compiuti.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2001.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

T. H. Ilves

(1) GU L 68 del 9.3.1998, pag. 3.

(2) GU L 29 del 3.2.1999, pag. 15.

ALLEGATO

"ALLEGATO

Tabella 1

Contingenti applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti originari dell'Estonia - Esenzione da dazi entro i limiti del contingente

>SPAZIO PER TABELLA>

Tabella 2

Dazi applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti originari dell'Estonia

>SPAZIO PER TABELLA>

Tabella 3

Importi di base presi in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli ridotti (EAR) e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti elencati nella tabella 2

>SPAZIO PER TABELLA>"

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