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Document 22001A0802(01)

    Quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro

    GU L 209 del 2.8.2001, p. 2–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2001/1575/oj

    Related Council regulation

    22001A0802(01)

    Quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro

    Gazzetta ufficiale n. L 209 del 02/08/2001 pag. 0002 - 0009


    Quarto protocollo

    che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro

    LA COMUNITÀ EUROPEA,

    da un lato, e

    IL GOVERNO DELLA DANIMARCA E IL GOVERNO LOCALE DELLA GROENLANDIA,

    dall'altro,

    visto l'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    1. Il presente protocollo riguarda le attività di pesca dal 1o gennaio 2001 al 31 dicembre 2006.

    2. I contingenti di cui all'articolo 2 dell'accordo sono fissati per ogni anno ai livelli seguenti:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    3. In deroga ai contingenti di cui al paragrafo 2 la Comunità è autorizzata a pescare fino al raggiungimento dei quantitativi di riferimento fissati nell'allegato I, senza essere tenuta a versare alcuna compensazione finanziaria supplementare rispetto a quella fissata all'articolo 11. I contingenti saranno adeguati su base annuale o con un'altra periodicità, alla luce delle informazioni scientifiche disponibili.

    4. I contingenti fissati per i gamberi nelle zone ad est della Groenlandia possono essere pescati nelle zone ad ovest della Groenlandia, purché siano stati presi accordi per il trasferimento dei contingenti, da impresa a impresa, fra armatori della Groenlandia e della Comunità. Il governo locale della Groenlandia provvederà a facilitare tali accordi. I trasferimenti di contingenti sono possibili solo entro un limite massimo di 2000 tonnellate all'anno nelle zone della Groenlandia occidentale. L'attività di pesca delle navi comunitarie verrà esercitata alle stesse condizioni fissate nelle licenze rilasciate agli armatori groenlandesi.

    5. La Groenlandia si impegna a concedere ogni anno un quantitativo di 2000 tonnellate di grancevole artiche ad associazioni temporanee di imprese o a società miste ai sensi degli articoli 4 e 5.

    Articolo 2

    I quantitativi di cui all'articolo 7, primo comma, dell'accordo sono fissati per ogni anno ai livelli seguenti:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Articolo 3

    La Groenlandia darà la preferenza alle imprese degli Stati membri della Comunità nella negoziazione di contratti concernenti i quantitativi di merluzzo bianco o di altre specie offerti per vendite da bordo a bordo o per trasferimenti di sacco nei casi in cui la capacità di lavorazione del pescato della Groenlandia sia insufficiente per trasformare i quantitativi pescati dalla flotta groenlandese. Tali contratti saranno negoziati direttamente, su base commerciale.

    Articolo 4

    Ai fini dell'articolo 8 bis dell'accordo si intende per:

    "Associazione temporanea di imprese": un'associazione basata su un accordo contrattuale di durata limitata tra armatori della Comunità e persone fisiche o giuridiche della Groenlandia, finalizzato alla pesca e allo sfruttamento comune dei contingenti di pesca della Groenlandia da parte di navi battenti bandiera di uno degli Stati membri della Comunità, dividendo i profitti o le perdite dell'attività economica intrapresa in comune, nella prospettiva dell'approvvigionamento prioritario del mercato della Comunità.

    "Società miste": una società di diritto groenlandese costituita da uno o più armatori comunitari e da uno o più soci della Groenlandia, ai fini della pesca e dell'eventuale sfruttamento dei contingenti di pesca della Groenlandia nelle acque soggette alla sovranità e/o alla giurisdizione della Groenlandia da parte di navi battenti bandiera groenlandese, nella prospettiva dell'approvvigionamento prioritario del mercato della Comunità.

    Articolo 5

    Le parti valutano i progetti per la costituzione di associazioni temporanee di imprese e di società miste. I progetti sono valutati secondo i metodi e i criteri stabiliti nell'allegato II.

    Articolo 6

    Al fine di promuovere la costituzione di società miste possono essere concessi aiuti finanziari alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio(1).

    Articolo 7

    È costituita una commissione paritetica incaricata di sorvegliare l'applicazione degli articoli 5 e 6 del presente protocollo. Essa ha il compito in particolare di:

    - valutare i progetti presentati dalle parti per la costituzione delle associazioni temporanee di imprese e delle società miste secondo i criteri stabiliti nell'allegato II,

    - controllare le attività delle navi appartenenti ad associazioni temporanee di imprese e a società miste operanti nelle acque della Groenlandia prima della scadenza del loro contratto.

    La commissione paritetica si riunisce su richiesta di una delle parti.

    Articolo 8

    Le condizioni relative all'accesso alle risorse da parte delle associazioni temporanee di imprese sono stabilite nell'allegato III.

    Articolo 9

    Le parti promuovono la pesca sperimentale, in particolare per le specie di alto mare, la grancevola artica e il calamaro. A tal fine esse si consultano ogni volta che una delle parti presenta una richiesta in tal senso e stabiliscono, caso per caso, le specie, le condizioni e gli altri parametri pertinenti. Esse esaminano inoltre i progetti di pesca sperimentale e decidono se farli beneficiare di un aiuto finanziario.

    Articolo 10

    Per attuare gli obblighi di cooperazione di cui all'articolo 9 dell'accordo, le parti si impegnano a stabilire contatti più stretti al fine di determinare i settori di cooperazione pertinenti, in particolare nell'ambito delle organizzazioni regionali per la pesca e nel campo della ricerca.

    In tale contesto le parti riconoscono l'importanza di un programma efficace di sorveglianza e di controllo nelle organizzazioni regionali per la pesca di cui fanno parte. Nei limiti delle loro competenze, le parti concordano di cooperare al fine di agevolare nella pratica l'attuazione effettiva di tali programmi.

    Articolo 11

    1. La compensazione finanziaria di cui all'articolo 6 dell'accordo è fissata, per il periodo di validità del presente protocollo, a 42820000 EUR, da pagare ogni anno all'inizio della campagna di pesca.

    2. La compensazione è adeguata nel corso della campagna di pesca, in proporzione al contingente supplementare assegnato alla Comunità a norma dell'articolo 8 dell'accordo, calcolato in equivalente merluzzo bianco.

    3. La Groenlandia mette a disposizione della Comunità un quantitativo di 20000 tonnellate di equivalente merluzzo bianco, che la Comunità può utilizzare per acquistare possibilità di cattura supplementari. La compensazione adeguata di cui al paragrafo 2 può essere costituita fino ad un massimo del 50 % da detto quantitativo di equivalente merluzzo bianco.

    4. La procedura da seguire per l'assegnazione delle possibilità di cattura supplementari di cui all'articoli 8 dell'accordo è definita nell'allegato IV.

    Articolo 12

    Fatti salvi gli articoli 7 e 10 dell'accordo, la mancata esecuzione degli impegni previsti dal presente protocollo può comportare una corrispondente riduzione degli impegni di cui agli articoli 1 e 11 del presente protocollo.

    Articolo 13

    Il presente protocollo entra in vigore alla data della firma. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2001. Le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

    Articolo 14

    1. Entro il 30 giugno 2003 le parti si riuniscono per valutare l'efficacia del presente protocollo.

    2. Esse ne esaminano e ne valutano l'adeguatezza e propongono eventuali modifiche. In tale contesto esse valutano le relazioni generali tra le parti ed esaminano l'opportunità di elaborare e porre in essere strumenti supplementari che meglio rispondano ai bisogni di sviluppo della Groenlandia.

    3. Non appena sarà entrato in vigore il presente protocollo, le parti iniziano a preparare la riunione di revisione di cui al paragrafo 1. A tal fine stabiliscono i contatti necessari e si scambiano il materiale che ritengono opportuno.

    Al più tardi quattro mesi prima della riunione di cui al paragrafo 1 le parti si notificano le questioni che intendono sollevare e le eventuali proposte di modifica.

    4. Due mesi dopo tale notifica le parti procedono a consultazioni per preparare la riunione di revisione ed esaminare le eventuali proposte di modifica.

    5. Dopo la riunione di revisione le parti si comunicano se le loro autorità rispettive hanno accettato le modifiche proposte.

    Articolo 15

    Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

    Le autorità groenlandesi forniranno una traduzione del protocollo in lingua groenlandese.

    Hecho en Bruselas, el veinticinco de julio de dos mil uno.

    Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende juli to tusind og en.

    Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten Juli zweitausendundeins.

    Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Ιουλίου δύο χιλιάδες ένα.

    Done at Brussels on the twenty-fifth day of July in the year two thousand and one.

    Fait à Bruxelles, le vingt-cinq juillet deux mille un.

    Fatto a Bruxelles, addì venticinque luglio duemilauno.

    Gedaan te Brussel, de vijfentwintigste juli tweeduizendeneen.

    Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de Julho de dois mil e um.

    Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattayksi.

    Som skedde i Bryssel den tjugofemte juli tjugohundraett.

    Por la Comunidad Europea

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Voor de Europese Gemeenschap

    Pela Comunidade Europeia

    Euroopan yhteisön puolesta

    På Europeiska gemenskapens vägnar

    >PIC FILE= "L_2001209IT.000501.TIF">

    Por el Gobierno de Dinamarca

    For den danske regering

    Für die Regierung Dänemarks

    Για την Κυβέρνηση της Δανίας

    For the Government of Denmark

    Pour le gouvernement du Danemark

    Per il governo della Danimarca

    Voor de regering van Denemarken

    Pelo Governo da Dinamarca

    Tanskan hallituksen puolesta

    På Danmarks regerings vägnar

    >PIC FILE= "L_2001209IT.000601.TIF">

    Por el Gobierno local de Groenlandia

    For det grønlandske landsstyre

    Für die örtliche Regierung Grönlands

    Για την Τοπική Κυβέρνηση της Γροιλανδίας

    For the Home Rule Government of Greenland

    Pour le gouvernement local du Groenland

    Per il governo locale della Groenlandia

    Voor de plaatselijke regering van Groenland

    Pelo Governo local da Gronelândia

    Grönlannin maakuntahallituksen puolesta

    På Grönlands lokala regerings vägnar

    >PIC FILE= "L_2001209IT.000602.TIF">

    (1) GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10.

    ALLEGATO I

    QUANTITATIVI DI RIFERIMENTO

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

    1. Le parti si scambiano informazioni sui progetti presentati ai fini della costituzione di associazioni temporanee di imprese e di società miste ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo.

    2. I progetti sono presentati alla Comunità tramite le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

    3. La Comunità trasmette alla commissione paritetica l'elenco dei progetti concernenti associazioni temporanee di imprese e società miste. La commissione paritetica valuta i progetti essenzialmente sulla base dei seguenti criteri:

    a) tecnologia adatta alle operazioni di pesca previste;

    b) specie bersaglio e zone di pesca;

    c) età del peschereccio;

    d) per le associazioni temporanee di imprese, la durata complessiva delle stesse e la durata delle operazioni di pesca;

    e) esperienza precedente dell'armatore comunitario e dei soci groenlandesi nel settore della pesca.

    4. La commissione paritetica formula un parere sui progetti sulla base della valutazione di cui al punto 3.

    5. Per le associazioni temporanee di imprese, una volta che i progetti abbiano avuto parere favorevole da parte della commissione paritetica, l'autorità groenlandese rilascia le autorizzazioni e le licenze di pesca necessarie.

    ALLEGATO III

    CONDIZIONI RELATIVE ALL'ACCESSO ALLE RISORSE DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE IN GROENLANDIA

    1. Licenze

    Le licenze di pesca sono rilasciate dalla Groenlandia per un periodo uguale alla durata delle associazioni temporanee di imprese. L'attività di pesca viene esercitata su contingenti concessi dall'autorità groenlandese.

    2. Sostituzione di pescherecci

    Un peschereccio comunitario operante nell'ambito di un'associazione temporanea di imprese può essere sostituito da un altro peschereccio comunitario della stessa capacità e avente caratteristiche tecniche equivalenti soltanto per fondati motivi e previo accordo delle parti.

    3. Armamento

    I pescherecci che operano nell'ambito di associazioni temporanee di imprese devono rispettare le norme e le regolamentazioni in materia di armamento applicabili in Groenlandia, senza discriminazioni tra pescherecci della Groenlandia e pescherecci della Comunità.

    4. Dichiarazioni di cattura

    a) Tutti i pescherecci comunitari presentano all'autorità groenlandese una dichiarazione di cattura conforme alle regolamentazioni groenlandesi in materia di pesca.

    b) Una copia della dichiarazione di cattura è trasmessa alla Commissione europea.

    c) In caso di inadempimento degli obblighi suddetti, l'autorità groenlandese può sospendere la licenza di pesca del peschereccio interessato fino all'espletamento delle formalità prescritte.

    5. Osservatori scientifici

    Su richiesta dell'autorità groenlandese, i pescherecci comunitari che operano nel quadro del presente protocollo autorizzano l'imbarco di osservatori scientifici da questa designati e l'esecuzione del loro mandato. L'osservatore scientifico gode di tutte le facilitazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni.

    La sua permanenza a bordo è soggetta alle stesse condizioni applicabili agli altri ufficiali della nave. La retribuzione e gli oneri sociali degli osservatori sono a carico delle autorità groenlandesi. Le spese di permanenza a bordo sono a carico dell'armatore.

    ALLEGATO IV

    POSSIBILITÀ DI CATTURA SUPPLEMENTARI

    1. Le autorità responsabili per la Groenlandia si impegnano ad offrire alla Comunità, entro il 15 novembre di ogni anno, le possibilità di cattura supplementari che sono previste all'articolo 8 dell'accordo e che, a tale data, si ritengono disponibili nella campagna di pesca successiva.

    La Comunità comunica alle autorità responsabili per la Groenlandia la propria risposta a tale offerta non oltre sei settimane dalla data in cui l'ha ricevuta. Se la Comunità declina l'offerta o non risponde entro sei settimane, le autorità responsabili per la Groenlandia sono libere di offrire le possibilità di cattura supplementari ad altre parti.

    2. Se in qualsiasi momento durante la campagna di pesca si accertano possibilità di cattura supplementari ai sensi dell'articolo 8 dell'accordo le quali eccedono le possibilità di cattura contenute nell'offerta di cui al paragrafo 1, le autorità responsabili per la Groenlandia offrono alla Comunità tali possibilità supplementari.

    La Comunità comunica alle autorità responsabili per la Groenlandia la propria risposta a tale offerta non oltre sei settimane dalla data in cui l'ha ricevuta. Se la Comunità declina l'offerta o non risponde entro sei settimane, le autorità responsabili per la Groenlandia sono libere di offrire le possibilità di cattura supplementari ad altre parti.

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