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Document 22000A1230(01)
2000/822/EC: Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and the Republic of Tunisia concerning reciprocal liberalisation measures and amendment of the Agricultural Protocols to the EC/Tunisia Association Agreement
2000/822/CE: Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina sulle misure di liberalizzazione reciproche e la modifica dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione CE/Repubblica tunisina
2000/822/CE: Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina sulle misure di liberalizzazione reciproche e la modifica dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione CE/Repubblica tunisina
GU L 336 del 30.12.2000, p. 93–109
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2000/822/oj
2000/822/CE: Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina sulle misure di liberalizzazione reciproche e la modifica dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione CE/Repubblica tunisina
Gazzetta ufficiale n. L 336 del 30/12/2000 pag. 0093 - 0109
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina sulle misure di liberalizzazione reciproche e la modifica dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione CE/Repubblica tunisina Lettera n. 1 Lettera della Comunità europea Bruxelles, il 22.12.2000 Signor, mi pregio far riferimento ai negoziati tenutisi ai sensi dell'articolo 16 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro, in vigore dal 1o marzo 1998, nel quale si precisa che la Comunità e la Tunisia attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione nei reciproci scambi di prodotti agricoli e di prodotti della pesca. I suddetti negoziati si sono svolti conformemente all'articolo 18 dell'accordo euromediterraneo, nel quale si prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2000, la Comunità e la Repubblica tunisina esaminino la situazione al fine di stabilire le misure di liberalizzazione che le due parti dovranno applicare a decorrere dal 1o gennaio 2001. In esito a questi negoziati le due parti hanno convenuto le disposizioni seguenti: 1) Le date che figurano all'articolo 1, paragrafo 5, del protocollo n. 1, sono sostituite dalle seguenti: "dal 1o gennaio 2002 al 1o gennaio 2005". 2) All'articolo 2: a) il testo della seconda frase relativo alla denominazione "Coteaux de Teboura" deve leggersi "Coteaux de Tebourba"; b) è aggiunto il comma seguente:"I vini originari della Tunisia e recanti la menzione di vini a denominazione d'origine controllata devono essere accompagnati da un certificato attestante l'origine conforme al modello fornito nell'accordo preferenziale o dal documento V I 1 o V I 2 annotato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3590/85 sui certificati e le analisi richiesti per l'importazione di vini, succhi di uve e mosti di uve." 3) L'articolo 3 del protocollo n. 1 è sostituito dal seguente: "Articolo 3 1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, le importazioni di olio d'oliva non trattato di cui ai codici NC 15091010 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da questo paese nella Comunità, sono ammesse nella Comunità a dazio zero nei limiti di un quantitativo di 50000 tonnellate. 2. A decorrere dal 1o gennaio 2002, tale quantitativo è aumentato di un importo di 1500 t all'anno per un periodo di 4 anni fino a raggiungere un quantitativo annuo di 56000 t a decorrere dal 1o gennaio 2005. 3. Qualora tali importazioni rischino di compromettere l'equilibrio del mercato dell'olio d'oliva nella Comunità, in particolare a causa degli obblighi da essa contratti per questo prodotto nel quadro dell'OMC, le parti contraenti si consultano per cercare misure adeguate alla congiuntura, accettabili dalle due parti e che consentano di rimediare alla situazione." 4) Gli allegati dei protocolli n. 1 e 3 sono sostituiti dagli allegati 1A e 1B annessi alla presente. Un nuovo allegato 2, contenente il modello di certificato per i vini a denominazione controllata, è aggiunto al protocollo n. 1. 5) A decorrere dal 1o gennaio 2005, la Comunità e la Repubblica tunisina esamineranno la situazione per stabilire le misure di liberalizzazione che esse dovranno applicare a partire dal 1o gennaio 2006, conformemente all'obiettivo fissato all'articolo 16 dell'accordo di associazione. Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le loro rispettive procedure. Le disposizioni del presente accordo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2001. Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera. Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione. A nome del Consiglio dell'Unione europea >PIC FILE= "L_2000336IT.009401.EPS"> Lettera n. 2 Lettera della Repubblica tunisina Bruxelles, il 22.12.2000 Signor, ho il piacere di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così formulata: "mi pregio far riferimento ai negoziati tenutisi ai sensi dell'articolo 16 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro, in vigore dal 1o marzo 1998, nel quale si precisa che la Comunità e la Tunisia attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione nei reciproci scambi di prodotti agricoli e di prodotti della pesca. I suddetti negoziati si sono svolti conformemente all'articolo 18 dell'accordo euromediterraneo, nel quale si prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2000, la Comunità e la Repubblica tunisina esaminino la situazione al fine di stabilire le misure di liberalizzazione che le due parti dovranno applicare a decorrere dal 1o gennaio 2001. In esito a questi negoziati le due parti hanno convenuto le disposizioni seguenti: 1) Le date che figurano all'articolo 1, paragrafo 5, del protocollo n. 1, sono sostituite dalle seguenti: 'dal 1o gennaio 2002 al 1o gennaio 2005'. 2) All'articolo 2: a) il testo della seconda frase relativo alla denominazione 'Coteaux de Teboura' deve leggersi 'Coteaux de Tebourba'; b) è aggiunto il comma seguente:'I vini originari della Tunisia e recanti la menzione di vini a denominazione d'origine controllata devono essere accompagnati da un certificato attestante l'origine conforme al modello fornito nell'accordo preferenziale o dal documento V I 1 o V I 2 annotato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3590/85 sui certificati e le analisi richiesti per l'importazione di vini, succhi di uve e mosti di uve.' 3) L'articolo 3 del protocollo n. 1 è sostituito dal seguente: 'Articolo 3 1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, le importazioni di olio d'oliva non trattato di cui ai codici NC 15091010 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da questo paese nella Comunità, sono ammesse nella Comunità a dazio zero nei limiti di un quantitativo di 50000 tonnellate. 2. A decorrere dal 1o gennaio 2002, tale quantitativo è aumentato di un importo di 1500 t all'anno per un periodo di 4 anni fino a raggiungere un quantitativo annuo di 56000 t a decorrere dal 1o gennaio 2005. 3. Qualora tali importazioni rischino di compromettere l'equilibrio del mercato dell'olio d'oliva nella Comunità, in particolare a causa degli obblighi da essa contratti per questo prodotto nel quadro dell'OMC, le parti contraenti si consultano per cercare misure adeguate alla congiuntura, accettabili dalle due parti e che consentano di rimediare alla situazione.' 4) Gli allegati dei protocolli n. 1 e 3 sono sostituiti dagli allegati 1A e 1B annessi alla presente. Un nuovo allegato 2, contenente il modello di certificato per i vini a denominazione controllata, è aggiunto al protocollo n. 1. 5) A decorrere dal 1o gennaio 2005, la Comunità e la Repubblica tunisina esamineranno la situazione per stabilire le misure di liberalizzazione che esse dovranno applicare a partire dal 1o gennaio 2006, conformemente all'obiettivo fissato all'articolo 16 dell'accordo di associazione. Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le loro rispettive procedure. Le disposizioni del presente accordo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2001. Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera." Mi pregio confermarle l'accordo della Repubblica tunisina. Voglia accettare, Signor, i sensi della mia più alta considerazione. Per il Governo della Repubblica tunisina >PIC FILE= "L_2000336IT.009601.EPS"> ALLEGATO 1 A PROTOCOLLO N. 1 1. Regime applicable all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Tunisia 2. Certificato di denominazione d'origine >SPAZIO PER TABELLA> >PIC FILE= "L_2000336IT.010501.EPS"> >PIC FILE= "L_2000336IT.010601.EPS"> ALLEGATO 1-B PROTOCOLLO N. 3 relativo al regime applicabile all'importazione in Tunisia di prodotti agricoli originari della Comunità Articolo unico Per i prodotti originari della Comunità elencati in allegato, i dazi doganali all'importazione in Tunisia non sono superiori a quelli indicati alla colonna a) nei limiti dei contingenti tariffari indicati alla colonna b) >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA>