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Document 21999D1215(01)
Decision No 2/1999 of the EC-Switzerland Joint Committee of 29 November 1999 amending Protocol 3 to the Agreement between the European Economic Community and the Swiss Confederation concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation (Text with EEA relevance)
Decisione n. 2/1999 del Comitato misto CE-Svizzera, del 29 novembre 1999, che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione n. 2/1999 del Comitato misto CE-Svizzera, del 29 novembre 1999, che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 323 del 15.12.1999, pp. 14–17
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Decisione n. 2/1999 del Comitato misto CE-Svizzera, del 29 novembre 1999, che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 323 del 15/12/1999 pag. 0014 - 0017
DECISIONE N. 2/1999 DEL COMITATO MISTO CE-SVIZZERA del 29 novembre 1999 che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa (Testo rilevante ai fini del SEE) (1999/826/CE) IL COMITATO MISTO, visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera(1), in appresso denominato "l'accordo", firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, in appresso denominato "protocollo n. 3", in particolare l'articolo 38, (1) considerando che, nel quadro del regolare funzionamento del sistema di cumulo ampliato, che consente di utilizzare materie originarie della Comunità europea, della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Bulgaria, della Romania, della Lettonia, della Lituania, dell'Estonia, della Slovenia, della Turchia, dello Spazio economico europeo (in appresso denominato SEE), dell'Islanda, della Norvegia e della Svizzera, è necessario apportare modifiche alla definizione della nozione di prodotti originari; (2) considerando che è opportuno modificare gli articoli concernenti importi monetari al fine di tener pienamente conto dell'introduzione dell'euro; (3) considerando che nell'elenco delle lavorazioni e trasformazioni previste dal protocollo, necessarie per attribuire il carattere originario alle materie non originarie, alcune correzioni risultano indispensabili per tener conto, da un lato, dell'evoluzione delle tecniche di trasformazione e, dall'altro, delle situazioni di scarsità di materie prime, DECIDE: Articolo 1 Il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa è modificato come segue: 1) Agli articoli 21 e 26, il termine "Ecu" è sostituito dal termine "euro". 2) L'articolo 30 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 30 Importi espressi in euro 1. Gli importi nella moneta nazionale del paese d'esportazione equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati dal paese d'esportazione e comunicati ai paesi d'importazione tramite la Commissione europea. 2. Qualora tali importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione. Quando i prodotti sono fatturati nella moneta di un altro Stato membro della Comunità europea o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, il paese d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in questione. 3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre del 1999. 4. Gli importi espressi in euro e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera vengono riveduti dal Comitato misto su richiesta della Comunità o della Svizzera. Nel procedere a detta revisione, il Comitato misto garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, essa può decidere di modificare gli importi espressi in euro." 3) L'allegato II è modificato nel seguente modo: a) il testo relativo alla voce SA 1904 è sostituito dal testo seguente: ">SPAZIO PER TABELLA>" b) il testo relativo alla voce SA 2207 è sostituito dal testo seguente: ">SPAZIO PER TABELLA>" c) il testo relativo alla voce SA 57 è sostituito dal testo seguente: ">SPAZIO PER TABELLA>" d) il testo relativo alla voce SA 8401 è sostituito dal testo seguente: ">SPAZIO PER TABELLA>" e) il testo relativo alla voce SA 9608 è sostituito dal testo seguente: ">SPAZIO PER TABELLA>" Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione. Essa è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2000. Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1999. Per il Comitato misto Il Presidente Fabricio BARBASO (1) GU L 300 del 31.12.1972, pag. 189.