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Document 21999A0312(01)

Accordo-quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama - Scambio di lettere relativo ai trasporti marittimi - Dichiarazioni unilaterali

GU L 63 del 12.3.1999, p. 39–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

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Related Council decision

21999A0312(01)

Accordo-quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama - Scambio di lettere relativo ai trasporti marittimi - Dichiarazioni unilaterali

Gazzetta ufficiale n. L 063 del 12/03/1999 pag. 0039 - 0053


ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE tra la Comunità economica europea e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte, e

I GOVERNI DI COSTA RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA E PANAMA,

dall'altra,

CONSIDERANDO i tradizionali vincoli di amicizia tra la Comunità europea, in appresso denominata «Comunità», e le repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, in appresso denominate «America centrale», che si sono rafforzati negli ultimi nove anni con l'instaurazione di un proficuo dialogo politico e una cooperazione economica che occorre approfondire;

RICORDANDO il prezioso contributo che ha rappresentato per l'America centrale l'accordo di cooperazione sottoscritto a Lussemburgo il 12 novembre 1985, nonché i comunicati finali delle riunioni ministeriali tra la Comunità e l'America centrale;

RIAFFERMANDO l'adesione ai principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite e alle norme del diritto internazionale, nonché al rispetto dei diritti umani e sottolineando l'importanza della risoluzione adottata dal Consiglio e dagli Stati membri della Comunità il 28 novembre 1991 sui diritti umani, la democrazia e lo sviluppo;

SOTTOLINEANDO i progressi realizzati dai paesi centroamericani per la realizzazione della pace e della democrazia, nel contesto dei processi di dialogo e riconciliazione nazionale avviati nella regione, nonché i grandi sforzi compiuti per il rispetto dei diritti umani;

RICONOSCENDO che lo sviluppo costituisce una condizione fondamentale per il consolidamento della pace e della democrazia e una componente essenziale per la promozione dei diritti economici e sociali dei popoli dell'America centrale;

RICONOSCENDO l'importanza che la Comunità attribuisce allo sviluppo del commercio e alla cooperazione economica con i paesi in via di sviluppo e tenendo conto degli orientamenti e delle risoluzioni per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia;

TENENDO PRESENTI le conseguenze favorevoli del processo di modernizzazione, di riforma economica e di liberalizzazione commerciale intrapreso dai governi dell'America centrale, nonché la necessità di accompagnare tali riforme con la promozione dei diritti sociali dei settori meno favoriti, e convinti che la cooperazione comunitaria rappresenti un elemento importante per la soluzione dei problemi di estrema povertà che affliggono la regione;

COSCIENTI dell'importanza di contribuire ad un miglior inserimento dell'America centrale nel contesto economico mondiale;

CONVINTI dell'importanza del libero commercio internazionale, dei principi del sistema multilaterale di commercio e dell'aumento degli investimenti, come pure del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;

SOTTOLINEANDO la particolare importanza che le parti annettono ad una maggiore protezione dell'ambiente al fine di raggiungere uno sviluppo sostenibile;

CONSIDERANDO l'urgenza di rafforzare la cooperazione internazionale per far fronte ai problemi causati dalla droga o relativi ad essa;

TENENDO CONTO della necessità di valorizzare il ruolo della donna come elemento essenziale dei processi di sviluppo;

SOTTOLINEANDO i progressi del sistema di integrazione centroamericana (SICA) compiuti in seguito alle modifiche della Carta dell'Organizzazione degli Stati centroamericani (ODECA), contenute nel protocollo di Tegucigalpa e tenendo conto del fatto che l'America centrale è composta di paesi in via di sviluppo;

CONVINTI nella necessità di avviare una nuova fase di cooperazione fra le due regioni conformemente a quanto dichiarato nella conferenza ministeriale di San José VIII e riconoscendo l'obiettivo fondamentale dell'accordo che consiste nel consolidamento, nell'approfondimento e nella diversificazione delle relazioni fra entrambe le parti,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

PER IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

Niels Helveg PETERSEN

Ministero degli affari esteri della Danimarca

Presidente in esercizio del Consiglio delle Comunità europee

Manuel MARIN

Membro della Commissione delle Comunità europee

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COSTA RICA:

Bernd H. NIEHAUS QUESADA

Ministro delle relazioni estere

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SALVADOR:

Dr. José M. PACAS CASTRO

Ministro delle relazioni estere

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL GUATEMALA:

Gonzalo MENENDEZ PARK

Ministro delle relazioni estere

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'HONDURAS:

Mario CARIAS ZAPATA

Ministro delle relazioni estere

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI NICARAGUA:

Ernesto LEAL

Ministro delle relazioni estere

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI PANAMA:

Julio LINARES

Ministro delle relazioni estere,

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Base democratica della cooperazione

Le relazioni di cooperazione tra la Comunità e l'America centrale, nonché tutte le disposizioni del presente accordo si basano sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, cui si ispira la politica interna e internazionale sia della Comunità sia dell'America centrale e che costituiscono un elemento fondamentale dell'accordo.

Articolo 2

Rafforzamento della cooperazione

Le parti contraenti si impegnano a rafforzare e diversificare le reciproche relazioni di cooperazione in tutti i settori di comune interesse, specialmente in ambito economico, finanziario, commerciale, sociale, tecnico-scientifico e ambientale, nonché a promuovere il rafforzamento ed il consolidamento del sistema di integrazione centroamericana.

La Comunità, tenendo conto della particolare situazione di paesi in via di sviluppo degli Stati dell'America centrale, realizzerà la cooperazione nel modo più favorevole per tali paesi.

Articolo 3

Cooperazione economica

1. Le parti contraenti, tenendo conto del reciproco interesse e dei rispettivi obiettivi economici a medio e lungo termine, si impegnano a mantenere la cooperazione economica il più possibile ampia, senza escludere a priori nessun settore. Gli obiettivi di tale cooperazione consisteranno in particolare:

a) nel rafforzamento e nella diversificazione, in termini generali, dei propri vincoli economici;

b) nel contribuire al rafforzamento durevole delle proprie economie e nell'elevare i rispettivi livelli di vita, tenendo sempre in debita considerazione la protezione dell'ambiente;

c) nel promuovere l'espansione del commercio reciproco, ai fini della diversificazione e dell'apertura di nuovi mercati, e nel migliorare l'accesso agli stessi;

d) nel favorire i flussi di investimento e nel rafforzare la protezione degli investimenti;

e) nel promuovere il trasferimento delle tecnologie e la cooperazione tra gli operatori economici, in particolare fra le piccole e medie imprese, rafforzando la base scientifica e stimolando le capacità di innovazione di entrambe le parti;

f) nel creare le condizioni per aumentare l'occupazione e migliorare la produttività;

g) nel favorire le misure destinate allo sviluppo rurale e al miglioramento degli insediamenti urbani;

h) nel sostenere gli sforzi dei paesi centroamericani per avviare delle politiche volte a modernizzare e sviluppare il settore agricolo e industriale;

i) nel sostenere il processo di integrazione centroamericana;

j) nello scambio di informazioni di carattere statistico e metodologico.

2. A tale scopo, le parti contraenti stabiliranno di comune accordo, nel reciproco interesse e tenendo conto delle rispettive competenze e capacità, i settori della propria cooperazione economica, senza escluderne a priori alcuno. Tale cooperazione sarà esercitata, in particolare, nei seguenti campi:

a) modernizzazione dei settori produttivi (industria, agroindustria, agricoltura, allevamento, pesca, piscicoltura, settore minerario e forestale);

b) pianificazione energetica e utilizzazione razionale dell'energia;

c) gestione e protezione delle risorse naturali e ambientali;

d) trasferimento di tecnologie;

e) scienza e tecnologia;

f) proprietà intellettuale, compresa la proprietà industriale;

g) norme e criteri di qualità;

h) servizi, compresi i servizi finanziari, turismo, trasporti, telecomunicazioni, telematica e informatica;

i) scambio di informazioni su questioni monetarie e sull'armonizzazione delle politiche macroeconomiche al fine di rafforzare l'integrazione regionale;

j) legislazione tecnica sanitaria, nonché veterinaria e fitosanitaria;

k) rafforzamento degli organismi e organizzazioni di cooperazione economica regionale;

l) sviluppo regionale e integrazione frontaliera.

3. Per realizzare gli obiettivi della cooperazione economica, le parti contraenti, conformemente alla rispettiva legislazione, si adopereranno per favorire le seguenti attività:

a) assistenza tecnica, in particolare con l'invio di esperti, e realizzazione di studi specifici nei settori di cooperazione;

b) creazione di imprese comuni (joint venture), accordi di licenza, di trasferimento di know-how, di subappalto, ecc.;

c) intensificazione dei contratti tra imprenditori di entrambe le parti, in particolare mediante l'organizzazione di conferenze, seminari, missioni commerciali e industriali volte ad incrementare i flussi di commercio e investimento, riunioni d'affari e fiere di carattere generale e settoriale;

d) partecipazione congiunta di imprese della Comunità alle fiere e alle esposizioni organizzate in America centrale e viceversa;

e) progetti di ricerca tecnica e scientifica, nonché scambio di esperti;

f) scambio di informazioni sui settori di cooperazione contemplati dal presente accordo, in particolare accesso a basi di dati esistenti o da realizzare;

g) istituzione di reti di operatori economici, in particolare nel settore industriale.

Articolo 4

Trattamento della nazione più favorita

Le parti contraenti si concederanno vicendevolmente il trattamento della nozione più favorita nelle reciproche relazioni commerciali, conformemente al disposto dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT).

Articolo 5

Sviluppo della cooperazione commerciale

1. Le parti contraenti si impegnano a favorire, il più possibile, lo sviluppo e l'intensificazione dei propri scambi commerciali, considerando la rispettiva situazione economica e concedendosi vicendevolmente le maggiori facilitazioni possibili.

2. Per contribuire a raggiungere tale obiettivo le parti contraenti convengono di studiare i metodi e i mezzi per ridurre ed eliminare gli ostacoli che si frappongono allo sviluppo del commercio, in particolare quelli non tariffari e paratariffari, tenendo conto dei lavori svolti a tale riguardo dalle organizzazioni internazionali.

3. Le parti contraenti studieranno la possibilità di istituire, in casi adeguati, procedure di consultazione reciproca.

Articolo 6

Modalità della cooperazione commerciale

Per realizzare una cooperazione commerciale più dinamica le parti si impegnano a:

- favorire gli incontri, gli scambi e i contratti fra imprenditori di entrambe le parti per individuare i prodotti da commercializzare sul mercato dell'altra parte;

- facilitare la cooperazione tra i rispettivi servizi doganali, in particolare in materia di formazione professionale, semplificazione delle procedure e individuazione delle infrazioni alla normativa doganale;

- favorire e sostenere le attività di promozione commerciale, quali seminari, simposi, fiere ed esposizioni commerciali ed industriali, missioni commerciali, visite, settimane commerciali, studi di mercato, ecc.;

- sostenere le rispettive organizzazioni e imprese per realizzare operazioni reciprocamente vantaggiose;

- tener conto dei rispettivi interessi per quanto riguarda l'accesso ai propri mercati dei prodotti di base, dei semilavorati e dei manufatti, nonché per la stabilizzazione dei mercati internazionali delle materie prime conformemente agli obiettivi concordati in seno alle competenti istituzioni internazionali;

- studiare i metodi e i mezzi per facilitare gli scambi commerciali ed eliminare gli ostacoli al commercio, tenendo conto dei lavori svolti dalle organizzazioni internazionali.

Articolo 7

Cooperazione industriale

1. Le parti sosterranno l'ampliamento e la diversificazione della base produttiva dei paesi centroamericani nei settori industriali e dei servizi, favorendo in particolare le operazioni di cooperazione tra le piccole e medie imprese di entrambe le parti destinate a facilitarne l'accesso alle fonti di capitale, ai mercati e alle tecnologie adeguate, come pure le attività di imprese comuni.

2. A tal fine le parti, nell'ambito delle rispettive competenze, promuoveranno i progetti e le azioni che favoriscano:

- il consolidamento e l'ampliamento delle reti create per la cooperazione;

- un'ampia utilizzazione degli strumenti comunitari di promozione, in particolare lo strumento finanziario «European Community Investment Partners» (ECIP), soprattutto attraverso una maggiore utilizzazione delle istituzioni finanziarie della regione centroamericana;

- la cooperazione fra imprenditori, come le imprese comuni, il subappalto, il trasferimento di tecnologia, le licenze, la ricerca applicata e la franchigie.

Articolo 8

Investimenti

1. Le parti contraenti convengono di:

- favorire, nell'ambito delle rispettive competenze, normative e politiche, l'aumento degli investimenti reciprocamente vantaggiosi;

- adoperarsi per creare un clima favorevole ai reciproci investimenti, promuovendo, in particolare, accordi di sviluppo e protezione degli investimenti tra gli Stati membri della Comunità e i paesi dell'America centrale.

2. Per conseguire tali obiettivi le parti contraenti convengono di realizzare azioni di sostegno volte a promuovere e ad attrarre gli investimenti al fine di identificare nuove possibilità e favorirne la realizzazione.

Tali azioni comprenderanno:

a) seminari, esposizioni e missioni di imprenditori;

b) formazione degli operatori economici per l'elaborazione di progetti di investimento;

c) assistenza tecnica necessaria per la realizzazione di investimenti comuni;

d) realizzazioni nell'ambito del programma «European Community Investment Partners» (ECIP).

3. Le forme di cooperazione potranno comprendere enti privati, pubblici, nazionali e multilaterali, compresi gli istituti finanziari a vocazione regionale, sia centroamericani che comunitari.

Articolo 9

Cooperazione fra gli istituti finanziari

Le parti contraenti si adopereranno per favorire, in funzione delle proprie necessità e nell'ambito dei rispettivi programmi e delle rispettive legislazioni, la cooperazione tra gli istituti finanziari mediante azioni che favoriscano:

- lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori di reciproco interesse. Tale forma di cooperazione si realizzerà, in particolare, attraverso l'organizzazione di seminari, conferenze e laboratori;

- lo scambio di esperti;

- la realizzazione di attività di assistenza tecnica;

- lo scambio di informazioni di carattere statistico e metodologico.

Articolo 10

Cooperazione scientifica e tecnologica

1. Le parti contraenti, tenendo conto dei reciproci interessi e degli obiettivi delle rispettive politiche scientifiche, si impegnano a sviluppare una cooperazione scientifica e tecnologica destinata in particolare a:

- favorire lo scambio di scienziati fra la Comunità europea e l'America centrale;

- stabilire più strette relazioni tra le comunità scientifiche e tecnologiche delle parti, tenendo conto dei centri di ricerca esistenti in entrambe le regioni;

- favorire il trasferimento di tecnologia in base al reciproco interesse;

- svolgere azioni volte al raggiungimento degli obiettivi dei programmi di ricerca che rivestano un interesse per entrambe le regioni;

- rafforzare la capacità di ricerca dei paesi centroamericani, favorendo le azioni tra i centri di ricerca tecnico-scientifica, nonché il progresso della ricerca tecnica e applicata;

- offrire possibilità di cooperazione economica, industriale e commerciale.

2. Per lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica le parti convengono di definire congiuntamente i campi della loro cooperazione, tenendo conto delle necessità di sviluppo dei settori produttivi dell'America centrale, senza escluderne a priori alcuno.

Tra di essi figurano in particolare:

- lo sviluppo e la gestione delle politiche in materia di scienza e tecnologia;

- la protezione e il miglioramento dell'ambiente, in particolare la protezione e il rinnovamento delle foreste umide e delle zone agricole di frontiera;

- l'energia rinnovabile e l'utilizzazione razionale delle risorse naturali;

- l'agricoltura tropicale, l'agroindustria e la pesca;

- la salute, la nutrizione e la previdenza sociale in genere, nonché le malattie tropicali in particolare;

- altri settori, quali gli alloggi, l'urbanistica, la pianificazione e lo sviluppo, i trasporti e le comunicazioni;

- l'integrazione e la cooperazione regionale in materia di scienza e tecnologia;

- la biotecnologia applicata alla medicina e all'agricoltura;

- la realizzazione di studi tassonomici della flora e della fauna autoctone, volti all'elaborazione di un inventario biologico applicabile alla medicina, all'agricoltura ecc.

3. Le parti contraenti faciliteranno e favoriranno le azioni volte al raggiungimento degli obiettivi della loro cooperazione e, in particolare:

- la realizzazione di progetti di ricerca comune in materia scientifica e tecnologica da parte di centri di ricerca e altre istituzioni competenti, sia pubbliche che private, delle due parti;

- la formazione ad adeguato livello di professionisti centroamericani che si occupino della ricerca e dello sviluppo, in particolare attraverso seminari, corsi e conferenze in centri europei, scambio di specialisti e tecnici, concessione di borse di studio di specializzazione e tirocini;

- lo scambio di informazioni scientifiche, in particolare mediante l'organizzazione congiunta di seminari, laboratori, riunioni di lavoro e congressi che riuniscano scienziati di alto livello delle parti contraenti;

- la diffusione di informazioni e conoscenze scientifiche e tecnologiche.

Articolo 11

Cooperazione in materia di norme

Fatti salvi i rispettivi obblighi internazionali, le parti contraenti, nell'ambito delle proprie competenze e conformemente alla rispettiva legislazione, adotteranno misure volte a ridurre le differenze esistenti in materia di metrologia, normalizzazione e certificazione promuovendo l'uso di norme e sistemi di certificazione compatibili. A tal fine favoriranno, in particolare:

- i contatti fra esperti e l'assistenza tecnica, al fine di facilitare lo scambio di informazioni e gli studi sulla metrologia, la normalizzazione, il controllo, la promozione e la certificazione della qualità, nonché lo sviluppo dell'assistenza tecnica in tale settore;

- la promozione di scambi e contatti fra organismi e istituzioni specializzati in tali materie;

- lo sviluppo di azioni volte al reciproco riconoscimento dei sistemi e delle norme di certificazione della qualità;

- l'organizzazione di riunioni di consultazione nei relativi settori.

Articolo 12

Proprietà intellettuale e industriale

1. Le parti contraenti, nel rispetto delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle rispettive politiche, si impegnano ad assicurare un'adeguata ed effettiva protezione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, comprese le denominazioni geografiche e d'origine, rafforzando, se necessario, tale protezione.

2. I paesi dell'America centrale, nei limiti delle loro possibilità, sottoscriveranno le convenzioni internazionali relative alla proprietà intellettuale e industriale.

Articolo 13

Cooperazione nel settore minerario

Tenendo in considerazione gli aspetti relativi alla protezione ambientale, le parti contraenti convengono di promuovere la cooperazione volta allo sviluppo del settore minerario.

La cooperazione si stabilirà soprattutto attraverso la realizzazione di azioni destinate a:

- stimolare le imprese di entrambe le parti a partecipare alla prospezione, all'esplorazione, allo sfruttamento e alla redditività delle rispettive risorse minerarie;

- creare attività che favoriscano le piccole e medie industrie nel settore minerario;

- scambiare le esperienze e la tecnologia relative alla prospezione, all'esplorazione e allo sfruttamento delle risorse minerarie e realizzare ricerche congiunte per promuovere le possibilità di sviluppo tecnologico del settore.

Articolo 14

Cooperazione in materia energetica

Le parti contraenti riconoscono l'importanza del settore energetico per lo sviluppo economico e sociale e intendono rafforzare la cooperazione, in particolare in materia di pianificazione energetica, risparmio e utilizzazione razionale dell'energia, nonché la ricerca di nuove fonti energetiche. Tale rafforzamento terrà conto anche degli aspetti ambientali.

Per raggiungere tali obiettivi, le parti contraenti decidono di favorire:

- la realizzazione di studi e ricerche congiunte;

- la valutazione del potenziale energetico utilizzabile rappresentato dalle risorse alternative, nonché l'applicazione di tecnologie per il risparmio dell'energia nei processi produttivi;

- i contatti continui tra i responsabili del settore della pianificazione energetica;

- la realizzazione di programmi e progetti congiunti in materia.

Articolo 15

Cooperazione nel settore dei trasporti

Riconoscendo l'importanza dei trasporti per lo sviluppo economico e per l'intensificazione degli scambi commerciali, le parti contraenti si adopereranno per adottare le misure necessarie per realizzare la cooperazione nei vari modi di trasporto.

Essa riguarderà in particolare:

- gli scambi di informazioni sulle rispettive politiche e sui temi di reciproco interesse;

- i programmi di formazione economica, giuridica e tecnica destinati agli operatori economici e ai responsabili delle amministrazioni pubbliche;

- l'assistenza, in particolare nei programmi di modernizzazione delle infrastrutture.

Articolo 16

Cooperazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni

1. Le parti contraenti, consce del fatto che le tecnologie dell'informazione e le telecomunicazioni rivestono una particolare importanza per lo sviluppo economico e sociale, si dichiarano disposte a favorire la cooperazione nei settori di comune interesse, in particolare per quanto riguarda:

- l'incentivazione degli investimenti, compresi quelli comuni;

- la normalizzazione, le prove di conformità e la certificazione;

- i sistemi telefonici rurali e mobili, nonché le comunicazioni terrestri e spaziali, quali le reti di trasporto, i satelliti, le fibre ottiche, le reti digitali di servizio integrati (RDSI) e la trasmissione dei dati;

- l'elettronica e la microelettronica;

- l'informatizzazione e l'automazione;

- la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni.

2. Tale cooperazione si realizzerà, in particolare, mediante:

- la promozione di progetti comuni in materia di ricerca e sviluppo, nonché la creazione di reti d'informazione e di banche di dati e l'accesso a quelle già esistenti;

- la collaborazione fra esperti;

- le perizie, gli studi e gli scambi di informazioni;

- la formazione del personale scientifico e tecnico;

- la definizione e la realizzazione di progetti di comune interesse.

Articolo 17

Cooperazione nel settore turistico

Le parti contraenti, conformemente alla rispettiva legislazione, daranno il loro sostegno alla cooperazione nel settore turistico dell'America centrale con azioni specifiche quali:

- lo scambio di informazioni e gli studi sui futuri sviluppi turistici;

- l'assistenza in materia statistica e informatica;

- le azioni di formazione;

- l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a fiere volte a promuovere la regione centroamericana;

- la promozione di investimenti comuni e che consentano l'espansione del turismo.

Articolo 18

Cooperazione nel settore ambientale

Le parti manifestano la volontà di instaurare una stretta cooperazione in materia di protezione, conservazione, miglioramento e gestione dell'ambiente, destinata, in particolare, ad affrontare i problemi dell'inquinamento delle acque, del suolo e dell'aria, dell'erosione, della desertificazione, della deforestazione e dell'eccessivo sfruttamento delle risorse naturali, della concentrazione urbana, nonché della conservazione produttiva della flora e della fauna selvatica e marina, evitandone l'irrazionale sfruttamento e il commercio, soprattutto quando si tratti di specie protette.

A tal fine le parti si adopereranno per realizzare azioni congiunte destinate in particolare a:

- creare e rafforzare le competenti strutture centroamericane sia pubbliche che private;

- favorire l'educazione ambientale a tutti i livelli e diffondere ampiamente le conoscenze e le soluzioni dei problemi ambientali per sensibilizzare l'opinione pubblica;

- realizzare studi e progetti, nonché fornire assistenza tecnica;

- organizzare incontri, seminari, laboratori, conferenze, scambi di tecnici e di funzionari specializzati nel settore;

- scambiare informazioni ed esperienze;

- realizzare studi e ricerche per la realizzazione di programmi e progetti congiunti volti alla prevenzione e al controllo delle calamità naturali;

- promuovere lo sviluppo e l'uso economico alternativo delle zone protette rispettando le caratteristiche delle medesime.

Articolo 19

Cooperazione nell'ambito della diversità biologica

Le parti contraenti si adopereranno per stabilire una cooperazione volta a preservare la diversità biologica. Tale cooperazione dovrebbe tener conto dei criteri di utilità socioeconomica, della conservazione dell'ambiente e degli interessi delle popolazioni indigene.

Articolo 20

Cooperazione allo sviluppo

Allo scopo di rendere più efficaci i settori di cooperazione indicati in appresso, le parti contraenti cercheranno di elaborare una programmazione pluriennale.

Inoltre le parti riconoscono che la volontà di contribuire ad uno sviluppo più controllato e sostenibile fa sì che, da una parte, si dia la priorità ai progetti di sviluppo volti a soddisfare le necessità di base delle popolazioni meno favorite dei paesi centroamericani, nonché al ruolo della donna in tale processo e, dall'altra, si considerino i problemi ambientali come strettamente connessi alla dinamica dello sviluppo.

La cooperazione comprenderà, in particolare, le azioni destinate a combattere l'estrema povertà, ad attenuare l'impatto dei programmi di aggiustamento strutturale e a promuovere l'occupazione, favorendo gli interventi che si riflettano sulla struttura economica e tenendo conto dei problemi macroeconomici e settoriali, nonché quelli legati allo sviluppo istituzionale.

Tale cooperazione si realizzerà, quanto più possibile, in stretto coordinamento con gli Stati membri.

Articolo 21

Cooperazione nei settori agrario, forestale e rurale

Le parti convengono di stabilire una cooperazione nei settori agro-zootecnico, forestale, agroindustriale, agroalimentare e dei prodotti tropicali, al fine di elevare i livelli di sviluppo.

A tal fine si impegnano ad esaminare, in spirito di cooperazione e buona volontà e tenendo conto delle rispettive norme in materia:

- le possibilità di sviluppare gli scambi di prodotti del settore agro-zootecnico, nonché i prodotti forestali, agroindustriali e tropicali;

- le misure sanitarie, fitosanitarie, veterinarie e ambientali al fine di eliminare gli eventuali ostacoli al commercio esistenti al riguardo.

Parimenti, nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, le parti prenderanno iniziative che favoriscano la cooperazione per quanto riguarda:

- lo sviluppo del settore agricolo;

- la protezione e lo sviluppo durevole del suolo, delle acque, delle foreste, della flora e della fauna;

- l'ambiente agricolo e rurale;

- la formazione delle risorse umane, nei settori comprendenti le nuove tecniche agro-zootecniche e forestali, nonché la gestione aziendale;

- gli scambi e i contatti fra tecnici, produttori e istituzioni di entrambe le parti, al fine di stimolare e facilitare le transazioni commerciali e gli investimenti;

- la ricerca agronomica;

- il potenziamento e il collegamento delle banche di dati e delle statistiche sull'agricoltura, l'allevamento e le foreste.

Articolo 22

Cooperazione in materia di pesca

Le parti contraenti convengono di rafforzare e sviluppare la cooperazione nel settore della pesca, in particolare per quanto riguarda la valutazione delle risorse, la pesca artigianale e l'acquacoltura con iniziative quali:

- l'elaborazione e la realizzazione di programmi e progetti specifici di carattere economico, commerciale e tecnico-scientifico;

- la promozione della partecipazione congiunta del settore allo sviluppo della pesca.

Articolo 23

Cooperazione nel settore sanitario

Le parti contraenti convengono di cooperare allo scopo di migliorare il livello della salute pubblica, in particolare nelle fasce di popolazione meno favorite, con particolare attenzione per i gruppi a rischio.

A tale scopo le parti si adopereranno per sviluppare la ricerca congiunta, il trasferimento di tecnologia, lo scambio di esperienze e l'assistenza tecnica, comprese, in particolare, le azioni relative:

- alla gestione e all'amministrazione dei servizi competenti, segnatamente quelli che forniscono l'assistenza sanitaria di base;

- allo sviluppo di programmi di istruzione e formazione professionale nel settore sanitario;

- ai programmi e ai progetti volti a migliorare le condizioni sanitarie (in particolare allo scopo di prevenire le infezioni e le malattie endemiche) e il benessere sociale nelle aree urbane e rurali;

- alla formazione del personale sanitario di base;

- alla prevenzione e alla cura della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS);

- alla cura delle madri e dei bambini, nonché alla pianificazione familiare;

- alla prevenzione e alla cura del colera.

Articolo 24

Cooperazione in materia di sviluppo sociale

1. Le parti contraenti, nei limiti delle proprie competenze e conformemente alla rispettiva legislazione, instaureranno un'ampia collaborazione per consolidare lo sviluppo sociale, in particolare migliorando le condizioni di vita delle fasce di popolazione più povere dei paesi dell'America centrale.

2. Le misure e le azioni destinate al conseguimento di tali obiettivi comprenderanno il sostegno, soprattutto sotto forma di assistenza tecnica, ai seguenti settori:

- protezione dell'infanzia;

- promozione del ruolo della donna;

- trasformazione dell'economia sommersa in economia formale;

- programmi di educazione e assistenza per i giovani in condizioni particolarmente difficili;

- azioni destinate ad attenuare l'impatto sociale dei programmi di adeguamento strutturale, soprattutto attraverso iniziative volte a favorire la creazione di posti di lavoro;

- gestione dei servizi sociali;

- miglioramento delle condizioni igieniche e di abitabilità nelle aree urbane e rurali.

Articolo 25

Cooperazioni nella lotta contro la droga

Le parti contraenti si impegnano, conformemente alle rispettive competenze, a coordinare e intensificare le iniziative volte a prevenire, ridurre ed eliminare la produzione, la distribuzione e il consumo illeciti di droghe, sostanze stupefacenti e psicotrope, tenendo conto dei lavori svolti in materia dagli organismi regionali e internazionali.

Tale cooperazione che si avvarrà degli organismi competenti nel settore, comprenderà:

- progetti di formazione, educazione, cura, disintossicazione e riabilitazione dei tossicodipendenti;

- programmi di prevenzione dell'uso illecito di droghe;

- programmi di ricerca;

- misure destinate a favorire lo sviluppo alternativo, compresa, in particolare, la sostituzione delle colture;

- scambio di informazioni, comprese misure in materia di riciclo del denaro;

- programmi di controllo del commercio di precursori, prodotti chimici e sostanze psicotrope.

Le parti contraenti potranno stabilire, di comune accordo, altre sfere d'azione.

Articolo 26

Cooperazione in materia di aiuto ai profughi, agli sfollati e ai rimpatriati

Le parti ribadiscono la volontà di continuare ad offrire un'ampia collaborazione per facilitare il reinserimento nella vita produttiva dei gruppi di profughi, di sfollati e di rimpatriati centroamericani mediante:

- il sostegno alla preparazione di azioni di cooperazione in collegamento con i paesi beneficiari e con la Conferenza internazionale per i profughi centroamericani (CIREFCA);

- la realizzazione di progetti specifici con le associazioni interessate: ACNUR, organismi governativi dei paesi beneficiari e associazioni non governative di riconosciuto prestigio di entrambe le regioni.

Articolo 27

Cooperazione in materia di consolidamento del processo democratico in America centrale

Le parti contraenti convengono di sostenere le istituzioni e il processo democratici in America centrale, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione e il controllo di elezioni libere e trasparenti, il consolidamento dello Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e la partecipazione dell'intera popolazione, senza alcuna discriminazione.

Per conseguire tali obiettivi le parti svolgeranno le seguenti attività:

- applicazione e realizzazione del programma pluriennale di promozione dei diritti umani, approvato a Lisbona nel febbraio 1992;

- elaborazione e realizzazione di altri progetti specifici destinati a sostenere le istituzioni democratiche in America centrale.

Articolo 28

Cooperazione in materia di integrazione regionale

Le parti contraenti favoriranno le iniziative destinate a sviluppare l'integrazione regionale centroamericana.

Si darà la precedenza, in particolare, alle azioni destinate:

- all'assistenza tecnica relativa agli aspetti tecnici e pratici dell'integrazione;

- alla promozione del commercio subregionale e interregionale;

- allo sviluppo della cooperazione ambientale regionale;

- al rafforzamento delle istituzioni regionali e al sostegno per la realizzazione di politiche e attività comuni;

- all'incentivazione dello sviluppo delle comunicazioni regionali.

Articolo 29

Cooperazione nel settore della pubblica amministrazione

Le parti contraenti convengono di instaurare una cooperazione in materia di amministrazione e organizzazione istituzionale, compreso il settore giudiziario.

Per raggiungere tali obiettivi si prenderanno iniziative destinate a promuovere, in particolare, lo scambio di informazioni e i corsi di formazione dei funzionari e impiegati delle amministrazioni nazionali per aumentare l'efficienza della pubblica amministrazione.

Detta cooperazione si svolgerà avvalendosi delle istituzioni comunitarie e centroamericane esistenti.

Articolo 30

Cooperazione in materia di informazione, comunicazione e cultura

Le parti contraenti convengono di prendere iniziative comuni nel settore dell'informazione e della comunicazione per diffondere e promuovere la conoscenza della Comunità europea e dei suoi obiettivi, nonché dei paesi dell'America centrale ed esortare gli Stati membri della Comunità e gli Stati centroamericani a rafforzare i loro legami culturali.

Tali azioni riguarderanno in particolare:

- gli scambi di adeguate informazioni sui temi di reciproco interesse nei settori della cultura e dell'informazione;

- la promozione di manifestazioni di carattere culturale e di scambi culturali, segnatamente in ambito universitario;

- l'elaborazione di studi preparatori e l'assistenza tecnica per la conservazione del patrimonio culturale.

Articolo 31

Cooperazione in materia di formazione

Allo scopo di migliorare la formazione delle risorse umane nella regione centroamericana, si rafforzerà la cooperazione nelle materie di comune interesse, tenendo conto delle nuove tecnologie del settore.

Detta cooperazione potrà essere realizzata mediante:

- azioni destinate a migliorare la formazione di dirigenti, tecnici, professionisti e operai qualificati;

- azioni aventi un forte effetto moltiplicatore, di formazione di divulgatori e di quadri tecnici che abbiano funzioni di responsabilità nelle imprese pubbliche e private, nell'amministrazione, nei servizi pubblici e nei servizi di organizzazione economica;

- programmi concreti di scambio di esperti, di conoscenze e di tecniche tra gli istituti di formazione dei paesi centroamericani ed europei, in particolare nel settore tecnico, scientifico e professionale;

- programmi di alfabetizzazione nell'ambito di progetti sanitari e di sviluppo sociale.

Articolo 32

Mezzi per la realizzazione della cooperazione

1. Le parti contraenti si impegnano a mettere a disposizione, nei limiti delle loro possibilità e utilizzando le rispettive procedure, i mezzi adeguati per la realizzazione degli obiettivi della cooperazione prevista dal presente accordo, ivi compresi i mezzi finanziari. In tale contesto si procederà, ogniqualvolta sarà possibile, ad una programmazione pluriennale e alla fissazione delle priorità, tenendo conto delle necessità e del livello di sviluppo dei paesi centroamericani.

2. Per facilitare la cooperazione prevista nel presente accordo, i paesi centroamericani concedono agli esperti della Comunità le garanzie e le facilitazioni necessarie per lo svolgimento della loro missione.

Articolo 33

Commissione mista

1. Le parti contraenti convengono di mantenere la Commissione mista istituita dall'accordo di cooperazione firmato nel 1985. Detta commissione sarà composta da rappresentanti della Comunità e dei paesi centroamericani, assistiti da rappresentanti degli organi di integrazione centroamericana.

2. I compiti della Commissione mista saranno i seguenti:

- vigilare sul buon funzionamento dell'accordo;

- coordinare le attività, le azioni concrete ed i progetti relativi agli obiettivi del presente accordo e proporre i mezzi necessari per la loro realizzazione;

- esaminare e seguire l'evoluzione degli scambi e della cooperazione fra le parti;

- formulare tutte le raccomandazioni necessarie per favorire l'espansione degli scambi, nonché l'intensificazione e la diversificazione della cooperazione;

- cercare i mezzi adeguati per prevenire le difficoltà che possono sorgere in merito all'interpretazione e all'applicazione del presente accordo.

3. L'ordine del giorno delle riunioni della Commissione mista sarà stabilito di comune accordo. La Commissione mista stabilirà le disposizioni relative alla frequenza e al luogo delle riunioni, alla presidenza ed alle altre questioni che possano sorgere. Esso stabilità, all'occorrenza, la creazione di sottocommissioni.

Articolo 34

Altri accordi

1. Fatte salve le disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, il presente accordo, come pure ogni misura adottata in virtù di esso, non pregiudica in alcun modo le competenze degli Stati membri delle Comunità per quanto riguarda l'adozione di misure bilaterali con i paesi dell'America centrale nell'ambito della cooperazione economica e la conclusione, se del caso, di nuovi accordi di coooperazione economica con i paesi centroamericani.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 relative alla cooperazione economica, le disposizioni del presente accordo sostituiscono quelle degli accordi firmati tra gli Stati membri delle Comunità e i paesi centroamericani che siano incompatibili con esse ovvero analoghe alle medesime.

Articolo 35

Clausola di applicazione territoriale dell'accordo

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, ai territori dei sei Stati centroamericani firmatari dell'accordo.

Articolo 36

Allegati

Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 37

Entrata in vigore e tacito rinnovo

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si siano notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Esso resta in vigore per un periodo di cinque anni. Esso è rinnovato tacitamente per periodi di un anno se nessuna delle parti contraenti lo denuncia per iscritto all'altra parte sei mesi prima della scadenza.

Se la denuncia dovesse provenire da uno dei paesi centroamericani essa non pregiudicherebbe la validità dell'accordo per le altre parti contraenti.

Articolo 38

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, tedesca e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 39

Clausola evolutiva

1. Le parti contraenti potranno sviluppare e migliorare di concerto il presente accordo al fine di intensificare la cooperazione e completarla con accordi relativi a settori ed attività specifiche.

2. Nell'ambito dell'applicazione del presente accordo, ciascuna parte contraente potrà formulare proposte volte ad ampliare la reciproca cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'esecuzione dell'accordo.

Por el Consejo de las Comunidades Europeas

For Rådet for De Europæiske Fællesskaber

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften

Ãéá ôï Óõìâïýëéï ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

Pelo Conselho das Comunidades Europeias

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Por el Gobierno de la República de Costa Rica

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Por el Gobierno de la República de El Salvador

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Por el Gobierno de la República de Guatemala

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Por el Gobierno de la República de Honduras

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Por el Gobierno de la República de Nicaragua

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Por el Gobierno de la República de Panamá

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ALLEGATO

SCAMBIO DI LETTERE RELATIVO AI TRASPORTI MARITTIMI

Lettera n. 1

Signor . . . . . . ,

Le sarei grato se volesse confermarmi quanto segue:

in occasione della firma dell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità europea e le repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama le parti si sono impegnate a trattare in modo adeguato le questioni relative al funzionamento dei trasporti marittimi, in particolare quando possano insorgere ostacoli per lo sviluppo degli scambi. A tale riguardo si cercheranno soluzioni reciprocamente soddisfacenti rispettando il principio della libera e leale concorrenza su base commerciale.

Si è convenuto altresì che tali questioni costituiranno parte del lavoro della commissione mista.

Voglia accettare, Signor . . . . . . , l'espressione della mia profonda stima.

Per il Consiglio delle Comunità europee

Lettera n. 2

Signor . . . . . . ,

mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera e confermarLe quanto segue:

«In occasione della firma dell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità europea e le repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama le parti si sono impegnate a trattare in modo adeguato le questioni relative al funzionamento dei trasporti marittimi, in particolare quando possano insorgere ostacoli per lo sviluppo degli scambi. A tale riguardo si cercheranno soluzioni reciprocamente soddisfacenti rispettando il principio della libera e leale concorrenza su base commerciale.

Si è convenuto altresì che tali questioni costituiranno parte del lavoro della commissione mista.»

Voglia accettare, Signor . . . . . . , l'espressione della mia profonda stima.

Per l'America centrale

DICHIARAZIONE DELL'AMERICA CENTRALE RELATIVA ALL'ARTICOLO 8

I paesi centroamericani si dichiarano disponibili ad avviare, su richiesta di un qualsivoglia Stato membro della Comunità economica europea, colloqui volti a concludere accordi bilaterali per la protezione e la promozione degli investimenti.

DICHIARAZIONE UNILATERALE DELLA COMUNITÀ RELATIVA ALL'ARTICOLO 32

La Comunità ribadisce l'intenzione di prestare assistenza in via prioritaria ai progetti di carattere regionale e si dichiara disposta ad intensificare tale cooperazione sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. I contributi finanziari mobilizzati a tale scopo corrisponderanno agli obiettivi ampliati del presente accordo, nonché al notevole aumento delle risorse previste dagli orientamenti relativi alla cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia per gli anni novanta; detti contributi saranno compresi negli stanziamenti di bilancio.

DICHIARAZIONE UNILATERALE DELLA COMUNITÀ RELATIVA ALLE SPECIALI CONCESSIONI ACCORDATE ALL'AMERICA CENTRALE DAL REGOLAMENTO (CEE) N. 3900/91 DEL CONSIGLIO, DEL 16 DICEMBRE 1991

La Comunità dichiara la sua disponibilità a:

a) studiare gli effetti delle speciali concessioni, accordate nell'ambito del sistema delle preferenze generalizzate, sui paesi centroamericani e sugli altri paesi in via di sviluppo;

b) proseguire il dialogo in materia con i paesi centroamericani;

c) dare mandato alla Commissione affinché proceda, al termine del periodo di validità stabilito per la concessione di dette preferenze (1994), ad una valutazione della situazione, in particolare alla luce dell'evoluzione delle condizioni di cui si è tenuto conto per la concessione delle preferenze in questione.

DICHIARAZIONE UNILATERALE DELL'AMERICA CENTRALE RELATIVA ALLE SPECIALI CONCESSIONI ACCORDATE ALLA MEDESIMA DAL REGOLAMENTO (CEE) N. 3900/91 DEL CONSIGLIO, DEL 16 DICEMBRE 1991

La parte centroamericana dichiara di considerare prioritario il trattamento preferenziale concessole dalla Comunità europea nell'ambito del sistema delle preferenze generalizzate.

Tale trattamento riveste particolare importanza per l'America centrale come sostegno al processo di pace, al consolidamento democratico e alla ricostruzione nazionale della regione, nonché agli sforzi che si stanno compiendo affinché le fragili economie, la società e le istituzioni centroamericane non siano toccate dai problemi connessi alla droga.

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