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Document 21997D1023(10)

    Decisione del Comitato Misto SEE n. 48/97 del 10 luglio 1997 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

    GU L 290 del 23.10.1997, p. 34–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/48(2)/oj

    21997D1023(10)

    Decisione del Comitato Misto SEE n. 48/97 del 10 luglio 1997 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

    Gazzetta ufficiale n. L 290 del 23/10/1997 pag. 0034 - 0034


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 48/97 del 10 luglio 1997 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, adeguato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

    considerando che l'allegato II dell'accordo è stato modificato da ultimo dalla decisione n. 7/94 del Comitato misto SEE, del 21 marzo 1994, che modifica il protocollo 47 e taluni allegati dell'accordo SEE (1);

    considerando che occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2626/95 della Commissione, del 10 novembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 1014/90 recante modalità di applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose (2),

    DECIDE:

    Articolo 1

    Il testo seguente è aggiunto al capitolo XXVII dell'allegato II dell'accordo, al punto 2 [regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione]:

    «- 395 R 2626: regolamento (CE) n. 2626/95 della Commissione, del 10 novembre 1995 (GU L 269 dell'11. 11. 1995, pag. 5).»

    Articolo 2

    I testi del regolamento (CE) n. 2626/95 della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 1° agosto 1997 a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a Bruxelles, addì 10 luglio 1997.

    Per il Comitato misto SEE

    Il Presidente

    E. BULL

    (1) GU L 160 del 28. 6. 1994, pag. 1.

    (2) GU L 269 dell'11. 11. 1995, pag. 5.

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