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Document 21997D1023(02)

    Decisione del Comitato Misto SEE n. 40/97 del 27 giugno 1997 che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino

    GU L 290 del 23.10.1997, p. 26–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/40(2)/oj

    21997D1023(02)

    Decisione del Comitato Misto SEE n. 40/97 del 27 giugno 1997 che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino

    Gazzetta ufficiale n. L 290 del 23/10/1997 pag. 0026 - 0026


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 40/97 del 27 giugno 1997 che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

    considerando che il protocollo 47 dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 4/96 del Comitato misto SEE (1);

    considerando che il regolamento (CE) n. 3011/95 del Consiglio, del 19 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 823/87 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (2) deve essere incorporato nell'accordo,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Il trattino seguente è aggiunto nel punto 16 [regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio] dell'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo:

    «- 395 R 3011: regolamento (CE) n. 3011/95 del Consiglio, del 19 dicembre 1995, (GU L 314 del 28. 12. 1995, pag. 14).»

    Articolo 2

    I testi del regolamento (CE) n. 3011/95, nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 1997, a condizione che siano state fatte al Comitato misto SEE tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a Bruxelles, addì 27 giugno 1997.

    Per il Comitato misto SEE

    Il Presidente

    C. DAY

    (1) GU L 102 del 25. 4. 1996, pag. 45.

    (2) GU L 314 del 28. 12. 1995, pag. 14.

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