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Document 21996A1231(02)

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea da una parte, e il Regno di Norvegia, dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia

GU L 345 del 31.12.1996, p. 79–87 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1996/753/oj

Related Council decision

21996A1231(02)

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea da una parte, e il Regno di Norvegia, dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia

Gazzetta ufficiale n. L 345 del 31/12/1996 pag. 0079 - 0087


ACCORDO in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea da una parte, e il Regno di Norvegia, dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia

A. Lettera della Comunità

Bruxelles, addì 20 dicembre 1996

Signore,

mi pregio di confermarLe l'accordo della Comunità europea ai «verbali concordati» allegati alla presente e riguardanti il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.

La prego di confermarmi se il governo del Regno di Norvegia è d'accordo sul contenuto della presente lettera.

Voglia gradire, Signore, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Comunità europea

>RIFERIMENTO A UN FILM>

B. Lettera della Norvegia

Bruxelles, addì 20 dicembre 1996

Signore,

mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

«Mi pregio di confermarLe l'accordo della Comunità europea ai "verbali concordati" allegati alla presente riguardanti il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.»

Con la presente Le confermo l'accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera e sulla data proposta per l'entrata in vigore delle modifiche.

Voglia gradire, Signore, i sensi della mia più alta considerazione.

Per il governo del Regno di Norvegia

>RIFERIMENTO A UN FILM>

VERBALI CONCORDATI

I. Introduzione

1. Dopo varie riunioni tenutesi tra funzionari dalla Commissione e della Norvegia si è convenuto di presentare, per l'approvazione alle rispettive autorità, una serie di adeguamenti ai regimi di importazione applicati dalla Comunità e dalla Norvegia ai prodotti agricoli trasformati che rientrano nel campo di applicazione del protocollo n. 2 dell'accordo di libero scambio del 1973. Questi adeguamenti si applicheranno a decorrere dal 1° settembre 1996.

2. Le modifiche di cui al punto 1 derivano dal fatto che le due parti hanno riconosciuto la necessità di un adeguamento dei dazi nei rapporti commerciali bilaterali tra la Norvegia e la Comunità, a seguito dell'attuazione degli accordi GATT da parte di entrambi. A questo scopo, e fatte salve le disposizioni supplementari di cui alla parte V, le parti hanno convenuto di applicare le aliquote di riferimento per le materie prime agricole di cui alle parti II (punto 1) e III.

II. Regime di importazione norvegese

1. Per il calcolo dei dazi relativi ai prodotti agricoli trasformati saranno utilizzate le seguenti aliquote di riferimento (NKR/kg) per le materie prime agricole:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. I codici tariffari norvegesi citati nei presenti verbali fanno riferimento a quelli comunicati dalla Norvegia alla Commissione con regolare notifica del 15 febbraio 1996, relativa al protocollo n. 2 dell'accordo di libero scambio. Il contenuto dei presenti verbali non può essere pregiudicato da modificazioni che dovessero intervenire nella nomenclatura tariffaria norvegese.

3. La quantità de minimis, al disotto della quale non si applica il dazio per farina, amido e/o glucosio è pari al 5 %.

4. Viene introdotta una fascia supplementare tra 5 e 15 kg per amido e/o glucosio utilizzati per 100 kg di prodotto agricolo trasformato e, all'interno di tale fascia, il dazio viene calcolato su una quantità di 12,5 kg di amido/glucosio. Per una fascia compresa tra 15 e 25 kg di amido e/o glucosio, il dazio viene calcolato sulla base di 22,5 kg.

5. La quantità de minimis, al disotto della quale non si applica il dazio per altre materie prime [carne, formaggio, uova e bacche (lamponi surgelati, ribes surgelati e fragole surgelate)], è pari al 3 %. Per il calcolo del dazio, le bacche fresche sono assimilate a quelle congelate sulla base di un rapporto di conversione di uno a uno.

6. Le fasce modificate relative alle quantità di riferimento e alle quantità convenute di materie prime da prendere in considerazione, come risulta dai precedenti punti 3-5, sono riportate nell'allegato A (parti 1 e 2).

7. Il dazio relativo al codice norvegese 1806.1000 Cacao in polvere con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti è pari a zero.

8. L'elemento agricolo del dazio relativo ai codici norvegesi 1806.2012 Crema in polvere da tavola in recipienti o imballaggi immediati, di contenuto superiore a 2 kg, 1806.2090 Altre preparazioni (diverse dalle polveri per gelato o dalla crema in polvere da tavola) presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg, oppure allo stato liquido o pastoso o in polvere, granuli o forme simili in recipienti o imballaggi immediati, di contenuto superiore a 2 kg, 1806.3100 Altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini - ripiene, 1806.3200 Altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini - non ripiene, 1806.9010 Altra cioccolata, compresi i prodotti a base di zuccheri, contenente cacao (diversa da tavolette, barre e bastoncini di peso superiore a 2 kg, oppure allo stato liquido o pastoso o in polvere, granuli o forme simili in recipienti o imballaggi immediati, di contenuto superiore a 2 kg), 1806.9022 Creme in polvere da tavola, 1806.9090 Altri preparati commestibili viene determinato sulla base del contenuto reale dichiarato di materie prime alle quali si applica il dazio agricolo.

9. L'elemento industriale del dazio relativo al codice norvegese 1901.1010 Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto: prodotti delle voci da 14.01 a 04.04 è pari a zero.

10. L'elemento agricolo del dazio relativo al codice norvegese 1901.2010 Miscele per la preparazione di dolci di contenuto non inferiore a 2 kg viene portato a 2,34 NKR/kg, calcolato sulla base della composizione standard (35 kg di farina di frumento, 5 kg di fecola di patate e 3 kg di polvere di uovo intero per 100 kg di prodotto).

11. L'elemento agricolo del dazio relativo al codice norvegese 1901.2099 Miscele per la preparazione di dolci in recipienti di contenuto netto non inferiore a 2 kg (diversi dalle paste) è pari a zero per i prodotti privi di glutine destinati alle persone affette da malattia celiaca.

12. L'elemento agricolo del dazio relativo al codice norvegese 1904.1090 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (diversi dai «corn flakes») è pari a 0,40 NKR/kg e l'elemento industriale è pari a zero.

13. L'elemento agricolo del dazio relativo al codice norvegese 1905.2000 Pane con spezie (panpepato) e simili presenta un'aliquota fissa di 2,09 NKR/kg e l'elemento industriale è pari a zero.

14. L'elemento industriale del dazio relativo ai codici norvegesi 2004.1010 Preparazioni commestibili congelate a base di patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi il cui contenuto di patate non è inferiore al 75 % del peso, 2004.1020 Preparazioni commestibili congelate a base di patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi (diverse da quelle il cui contenuto di patate non è inferiore al 75 % del peso), 2005.2010 Preparazioni commestibili non congelate a base di patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi il cui contenuto di patate non è inferiore al 75 % del peso, 2005.2020 Preparazioni commestibili non congelate a base di patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi (diverse da quelle il cui contenuto di patate non è inferiore al 75 % del peso) è pari a zero.

15. Il dazio relativo al codice norvegese 2103.2010 Salsa ketchup è pari zero.

16. L'elemento agricolo del dazio relativo al codice norvegese 2103.9090 Altre salse e preparazioni per salse, condimenti composti e condimenti misti (diverse da: salsa di ketchup e altre salse al pomodoro, farina di senape e senape preparata, maionese, remoulade e «chutney» di mango liquido) viene determinato sulla base del contenuto reale dichiarato di materie prime alle quali si applica il dazio agricolo.

17. L'elemento agricolo del dazio relativo al codice norvegese 2104.1010 Brodi di carne in contenitori ermetici viene mantenuto a 3,14 NKR/kg ed è calcolato sulla base della composizione standard (15 kg di carne bovina per 100 kg di prodotto).

18. L'elemento agricolo del dazio relativo al codice norvegese 2105.0010 Gelati, anche contenenti cacao è pari a 4,12 NKR/kg ed è calcolato sulla base della composizione standard (35 kg di latte intero in polvere per 100 kg di prodotto). L'elemento industriale è pari a 0,38 NKR/kg.

19. L'elemento agricolo del dazio relativo al codice norvegese 2105.0020 Gelati contenenti materie grasse commestibili è calcolato sulla base della composizione standard (35 kg di latte intero in polvere e 6 kg di fragole surgelate per 100 kg di prodotto). L'elemento industriale è pari a 0,97 NKR/kg.

20. L'elemento agricolo del dazio relativo al codice norvegese 2106.9020 Preparazioni di succhi di mele o di ribes nero per la fabbricazione di bevande è pari al 9 % ad valorem e l'elemento industriale del dazio è pari al 5 % ad valorem.

21. Il dazio relativo al codice norvegese ex 2106.9030 Altri preparati per la fabbricazione di bevande tra gli altri estratti concentrati di altri succhi sarà zero.

22. L'elemento agricolo del dazio per il codice norvegese 2106.9051 Sostituti della crema (in forma secca) presenta un'aliquota fissa di 6,01 NKR/kg.

23. L'elemento agricolo del dazio relativo al codice norvegese 2106.9052 Sostituti della crema (in forma liquida) presenta un'aliquota fissa di 3,01 NKR/kg.

24. L'elemento agricolo del dazio relativo al codice norvegese 2106.9060 Grassi emulsionati e prodotti simili contenenti materie grasse provenienti dal latte in quantità superiore al 15 % del peso è pari a 2,63 NKR/kg ed è calcolato sulla base della composizione standard (20 kg di burro per 100 kg di prodotto).

25. L'elemento agricolo del dazio applicato secondo la composizione standard (300 kg di latte scremato in polvere) ai codici norvegesi 3501.1000 Caseina e 3501.9010 Caseinati e altri derivati viene mantenuto in media con il livello imposto durante il periodo febbraio 1994 - gennaio 1995 incluso, ed è pari a 33,75 NKR/kg.

26. L'elemento agricolo del dazio relativo ai codici norvegesi 3505.1001 Destrina esterificata o eterificata e altri amidi modificati e 3505.1009 Destrina e altri amidi modificati (esclusi quelli esterificati o eterificati) è pari a 8,0 NKR/kg su richiesta presentata dagli operatori alla competente autorità norvegese.

III. Regime di importazione comunitario

I seguenti importi di base saranno utilizzati per il calcolo delle componenti agricole e dei dazi supplementari:

- Cereali (grano tenero, grano duro, segala, orzo e granturco): 7,817 ecu/100 kg:

- Riso semigreggio a grani lunghi: 36,33 ecu/100 kg:

- Latte intero in polvere: 162,837 ecu/100 kg:

- Latte scremato in polvere: 118,800 ecu/100 kg:

- Burro: 235,632 ecu/100 kg:

- Zucchero: 46,522 ecu/100 kg.

IV. Rinnovo dei contingenti

1. I contingenti tariffari applicati nel 1995 su base autonoma vengono applicati retroattivamente dal 1° gennaio 1996.

2. A decorrere dal 1° settembre 1996, la Comunità apre un contingente annuo di 5 500 tonnellate per le importazioni di cioccolato e altri preparati alimentari contenenti cacao di cui al codice 1806, con l'eccezione della sottovoce 1806 10 (cacao in polvere con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti), al quale si applica un'aliquota fissa di 35,15 ecu/100 kg. Questa disposizione non pregiudica le esportazioni dalla Norvegia verso la Comunità all'aliquota del dazio che deriva dall'applicazione degli importi di cui alla parte III.

V. Disposizioni supplementari

Le parti hanno convenuto di sottoporre alle rispettive autorità quanto segue:

a) Le aliquote di riferimento per le bacche surgelate di cui alla parte II (punto 1), colonne «Matrice», «Contenuto effettivo» e «Composizione standard» devono essere oggetto di un riesame congiunto annuale anteriormente il 15 giugno. Tale riesame deve tener conto dei prezzi e della situazione di mercato, della produzione norvegese e delle importazioni verso la Norvegia, per effettuare su questa base un adeguamento dei prezzi di riferimento e relativi dazi.

b) Le aliquote di riferimento per i cereali applicate dalla Norvegia alle voci delle colonne «Matrice», «Contenuto effettivo» e «Composizione standard» e dalla Comunità alle voci delle colonne «Matrice» e «Composizione standard» devono essere modificate se i prezzi e la situazione di mercato e/o cambiamenti significativi a livello commerciale ne determinano la necessità. Conseguentemente, si deve procedere a un adeguamento dei dazi. Le parti sono tenute a consultarsi prima di procedere a tale adeguamento.

c) Le aliquote di riferimento per le materie prime casearie applicate dalla Norvegia alle voci delle colonne «Matrice», «Contenuto effettivo» e «Composizione standard» e dalla Comunità alle voci delle colonne «Matrice» e «Composizione standard» devono essere modificate se i prezzi e la situazione di mercato e/o cambiamenti significativi a livello commerciale ne determinano la necessità. Conseguentemente, si deve procedere a un adeguamento dei dazi. Le parti sono tenute a consultarsi prima di procedere a tale adeguamento.

d) Le aliquote di riferimento per amido e glucosio applicate dalla Norvegia alle voci delle colonne «Matrice», «Contenuto effettivo» e «Composizione standard» e dalla Comunità alle voci delle colonne «Matrice» e «Composizione standard» devono essere modificate se i prezzi e la situazione di mercato e/o cambiamenti significativi a livello commerciale ne determinano la necessità. Conseguentemente, si deve procedere a un adeguamento dei dazi. Le parti sono tenute a consultarsi prima di procedere a tale adeguamento.

e) In caso di difficoltà nell'applicazione del contingente relativo al cioccolato e altre preparazioni alimentari contenenti cacao di cui alla parte IV, devono essere adottate misure opportune tenendo in debito conto gli interessi norvegesi. Le parti sono tenute a consultarsi prima dell'adozione di tali misure.

VI. Relazioni commerciali future

Le parti hanno convenuto di concentrare i propri sforzi per migliorare in futuro le relazioni commerciali, tenendo conto di criteri quali l'evoluzione dei flussi commerciali, il trattamento preferenziale bilaterale applicato ai prodotti agricoli trasformati e l'evoluzione di prezzi e mercati delle materie prime. In questo contesto, le parti hanno convenuto di perseguire un miglioramento del trattamento preferenziale nel quadro del protocollo n. 3 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

>SPAZIO PER TABELLA>

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