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Document 21993A1231(01)

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Bulgaria relativo alla fissazione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini

GU L 337 del 31.12.1993, pp. 3–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000

Related Council decision

21993A1231(01)

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Bulgaria relativo alla fissazione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini

Gazzetta ufficiale n. L 337 del 31/12/1993 pag. 0003 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 54 pag. 0206
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 54 pag. 0206


ACCORDO in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Bulgaria relativo alla fissazione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini

A. Lettera della Comunità

Bruxelles, 29 novembre 1993

Signor . . .,

in riferimento alle consultazioni che hanno avuto luogo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria in merito alla fissazione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini e considerato che è nell'interesse della Comunità e della Bulgaria promuovere lo sviluppo degli scambi nel settore dei vini, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5 e all'articolo 14, paragrafo 5 rispettivamente dell'accordo europeo di associazione e dell'accordo interinale sugli scambi e le misure di accompagnamento, tra la Comunità e la Bulgaria, firmati l'8 marzo 1993, le due parti hanno convenuto di accordarsi reciprocamente le concessioni tariffarie nei limiti quantitativi e alle condizioni seguenti:

1. La Bulgaria apre contingenti tariffari annui, ai dazi doganali ridotti di cui al punto 3, per vini originari della Comunità nel limite dei seguenti quantitativi:

- 42 000 hl di vini di cui alle sottovoci ex 2204 21 ed ex 2204 29 della tariffa doganale bulgara;

- 1 000 hl di vini spumanti di qualità, prodotti o meno in regioni determinate, ai sensi del titolo III del regolamento (CEE) n. 2332/92, contenuti in recipienti di capacità non superiore e 2 l, di cui alla sottovoce ex 2204 10 della tariffa doganale bulgara.

I contingenti di cui sopra saranno maggiorati ogni anno a decorrere dal 1° gennaio 1994 conformemente alla tabella 1 in allegato.

2. La Comunità apre contingenti tariffari annui, ai dazi doganali ridotti di cui al punto 3, per vini originari della Bulgaria nel limite dei seguenti quantitativi:

- 214 000 hl di vini di qualità, compresi i vini di qualità a denominazione d'origine, ai sensi della legislazione vitivinicola bulgara, in recipienti di capacità non superiore a 2 l, di cui alla sottovoce ex 2204 21 della nomenclatura combinata;

- 118 000 hl di vini di qualità, compresi i vini di qualità a denominazione d'origine, ai sensi della legislazione vitivinicola bulgara, nonché di vini ottenuti dal vitigno «Gamza», designati e presentati con questa denominazione ovvero con il sinonimo «Kadarka», in recipienti di capacità superiore a 2 l, di cui alla sottovoce ex 2204 29 della nomenclatura combinata;

- 1 000 hl di vini spumanti di qualità, ai sensi della legislazione vitivinicola bulgara, in recipienti di capacità non superiore a 2 l, di cui alla sottovoce ex 2204 10 della nomenclatura combinata.

I contingenti di cui sopra saranno maggiorati ogni anno a decorrere dal 1° gennaio 1994 conformemente alla tabella 2 in allegato.

3. I dazi doganali ridotti applicati nel limite dei quantitativi annui di cui ai punti 1 e 2 sono i seguenti:

a) per quanto concerne i dazi applicati dalla Bulgaria all'importazione dei vini originari della Comunità:

- nel 1993, 90 % del dazio di base;

- nel 1994, 80 % del dazio di base;

- nel 1995 e negli anni successivi, 70 % del dazio di base;

b) per quanto concerne i dazi applicati dalla Comunità all'importazione dei vini originari della Bulgaria:

- nel 1993, 80 % del dazio di base;

- nel 1994, 60 % del dazio di base;

- nel 1995 e negli anni successivi, 40 % del dazio di base.

4. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, un vino è considerato come originario della Comunità e della Bulgaria se è stato elaborato a partire da uve fresche interamente prodotte e raccolte sul territorio della parte contraente di cui trattasi, conformemente alle disposizioni che disciplinano le pratiche e i trattamenti enologici di cui al titolo II del regolamento (CEE) n. 822/87.

5. Per quanto concerne i contingenti di cui ai punti 1 e 2, il periodo di contingentamento va dal 1° gennaio di un anno al 31 dicembre del medesimo anno. Se il presente accordo entra in vigore dopo il 1° gennaio 1993, i contingenti annui di cui ai punti 1 e 2 saranno adattati pro rata temporis.

6. L'importazione dei vini che beneficiano delle concessioni previste dal presente accordo sarà subordinata alla presentazione:

- di un titolo d'importazione valido a decorrere dalla data del rilascio e sino alla fine del quarto mese successivo, senza tuttavia che la durata di validità possa oltrepassare la fine del periodo di contingentamento. Il regime d'attribuzione del titolo deve garantire un accesso senza discriminazioni agli operatori economici interessati. Esso può inoltre comportare un sistema di cauzione predisposto e gestito in modo tale che i quantitativi previsti possano essere effettivamente importati; a tal fine, le due parti si comunicano regolarmente informazioni sul numero dei titoli rilasciati e utilizzati; e

- di un attestato rilasciato da un organismo ufficiale riconosciuto dalle due parti, figurante su un elenco che sarà stabilito di comune accordo, il quale certifica che il vino di cui trattasi è conforme alle disposizioni dei punti 1, 2 e 4.

7. Le parti contraenti faranno in modo che i vantaggi reciproci concessi non siano compromessi da altre misure. In particolare, la parte contraente in causa rilascia, su richiesta, i titoli d'importazione di cui al punto 6 nel limite dei quantitativi convenuti al punto 1, evitando di prendere provvedimenti che potrebbero impedirne l'utilizzazione.

8. A richiesta di una delle parti avranno luogo consultazioni su qualsiasi problema relativo al funzionamento del presente accordo. Le due parti potranno modificarlo di comune accordo.

9. Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio della Repubblica di Bulgaria.

10. Il presente accordo viene approvato dalle parti secondo le loro procedure. Il presente accordo entra in vigore alla stessa data dell'accordo interinale sugli scambi e le misure di accompagnamento tra la Comunità e la Bulgaria, ma comunque non prima del 1° novembre 1993. Esso sarà limitato a un periodo iniziale che scade il 31 dicembre 1997. Nel corso del primo semestre del 1997, saranno avviate consultazioni per decidere se e a quali condizioni l'accordo è prorogato.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera.

Voglia gradire, Signor . . ., l'espressione della mia profonda stima.

A nome del

Consiglio dell'Unione europea

>RIFERIMENTO A UN FILM>

ALLEGATO Maggiorazioni dei contingenti di vini di cui ai punti 1 e 2

>

SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

B. Lettera della Bulgaria

Bruxelles, 29 novembre 1993

Signor . . .,

mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«In riferimento alle consultazioni che hanno avuto luogo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria in merito alla fissazione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini e considerato che è nell'interesse della Comunità e della Bulgaria promuovere lo sviluppo degli scambi nel settore dei vini, conformemente all'articolo 21, paragrafo 5 e all'articolo 14 paragrafo 5 rispettivamente dell'accordo europeo di associazione e dell'articolo interinale sugli scambi e le misure di accompagnamento, tra la Comunità e la Bulgaria, firmati l'8 marzo 1993, le due parti hanno convenuto di accordarsi reciprocamente le concessioni tariffarie nei limiti quantitativi e alle condizioni seguenti:

1. La Bulgaria apre contingenti tariffari annui, ai dazi doganali ridotti di cui al punto 3, per vini originari della Comunità nel limite dei seguenti quantitativi:

- 42 000 hl di vini di cui alle sottovoci ex 2204 21 ed ex 2204 29 della tariffa doganale bulgara;

- 1 000 hl di vini spumanti di qualità, prodotti o meno in regioni determinate, ai sensi del titolo III del regolamento (CEE) n. 2332/92, contenuti in recipienti di capacità non superiore a 2 l, di cui alla sottovoce ex 2204 10 della tariffa doganale bulgara.

I contingenti di cui sopra saranno maggiorati ogni anno a decorrere dal 1° gennaio 1994 conformemente alla tabella 1 in allegato.

2. La Comunità apre contingenti tariffari annui, ai dazi doganali ridotti di cui al punto 3, per vini originari della Bulgaria nel limite dei seguenti quantitativi:

- 214 000 hl di vini di qualità, compresi i vini di qualità a denominazione d'origine, ai sensi della legislazione vitivinicola bulgara, in recipienti di capacità non superiore a 2 l, di cui alla sottovoce ex 2204 21 della nomenclatura combinata;

- 118 000 hl di vini di qualità, compresi i vini di qualità a denominazione d'origine, ai sensi della legislazione vitivinicola bulgara, nonché di vini ottenuti dal vitigno "Gamza", designati e presentati con questa denominazione ovvero con il sinonimo "Kadarka", in recipienti di capacità superiore a 2 l, di cui alla sottovoce ex 2204 29 della nomenclatura combinata;

- 1 000 hl di vini spumanti di qualità, ai sensi della legislazione vitivinicola bulgara, in recipienti di capacità non superiore a 2 l, di cui alla sottovoce ex 2204 10 della nomenclatura combinata.

I contingenti di cui sopra saranno maggiorati ogni anno a decorrere dal 1° gennaio 1994 conformemente alla tabella 2 in allegato.

3. I dazi doganali ridotti applicati nel limite dei quantitativi annui di cui ai punti 1 e 2 sono i seguenti:

a) per quanto concerne i dazi applicati dalla Bulgaria all'importazione dei vini originari della Comunità:

- nel 1993, 90 % del dazio di base;

- nel 1994, 80 % del dazio di base;

- nel 1995 e negli anni successivi, 70 % del dazio di base;

b) per quanto concerne i dazi applicati dalla Comunità all'importazione dei vini originari della Bulgaria:

- nel 1993, 80 % del dazio di base;

- nel 1994, 60 % del dazio di base;

- nel 1995 e negli anni successivi, 40 % del dazio di base.

4. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, un vino è considerato come originario della Comunità o della Bulgaria se è stato elaborato a partire da uve fresche interamente prodotte e raccolte sul territorio della parte contraente di cui trattasi, conformemente alle disposizioni che disciplinano, le pratiche e i trattamenti enologici di cui al titolo II del regolamento (CEE) n. 822/87.

5. Per quanto concerne i contingenti di cui ai punti 1 e 2, il periodo di contingentamento va dal 1° gennaio di un anno al 31 dicembre del medesimo anno. Se il presente accordo entra in vigore dopo il 1° gennaio 1993, i contingenti annui di cui ai punti 1 e 2 saranno adattati pro rata temporis.

6. L'importazione dei vini che beneficiano delle concessioni previste dal presente accordo sarà subordinata alla presentazione:

- di un titolo d'importazione valido a decorrere dalla data del rilascio e sino alla fine del quarto mese successivo, senza tuttavia che la durata di validità possa oltrepassare la fine del periodo di contingentamento. Il regime d'attribuzione del titolo deve garantire un accesso senza discriminazioni agli operatori economici interessati. Esso può inoltre comportare un sistema di cauzione predisposto e gestito in modo tale che i quantitativi previsti possano essere effettivamente importati; a tal fine, le due parti si comunicano regolarmente informazioni sul numero dei titoli rilasciati e utilizzati; e

- di un attestato rilasciato da un organismo ufficiale riconosciuto dalle due parti, figurante su un elenco che sarà stabilito di comune accordo, il quale certifica che il vino di cui trattasi è conforme alle disposizioni dei punti 1, 2 e 4.

7. Le parti contraenti faranno in modo che i vantaggi reciproci concessi non siano compromessi da altre misure. In particolare, la parte contraente in causa rilascia, su richiesta, i titoli d'importazione di cui al punto 6 nel limite dei quantitativi convenuti al punto 1, evitando di prendere provvedimenti che potrebbero impedirne l'utilizzazione.

8. A richiesta di una delle parti avranno luogo consultazioni su qualsiasi problema relativo al funzionamento del presente accordo. Le due parti potranno modificarlo di comune accordo.

9. Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio della Repubblica di Bulgaria.

10. Il presente accordo viene approvato dalle parti secondo le loro procedure. Il presente accordo entra in vigore alla stessa data dell'accordo interinale sugli scambi e le misure di accompagnamento tra la Comunità e la Bulgaria, ma comunque non prima del 1° novembre 1993. Esso sarà limitato a un periodo iniziale che scade il 31 dicembre 1997. Nel corso del primo semestre del 1997, saranno avviate consultazioni per decidere se e a quali condizioni l'accordo è prorogato.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera.»

Mi pregio di confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto di questa lettera.

Voglia gradire, Signor . . ., l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della

Repubblica di Bulgaria

>RIFERIMENTO A UN FILM>

ALLEGATO Maggiorazioni dei contingenti di vini di cui ai punti 1 e 2

>

SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

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