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Document 21993A1203(01)

Protocollo del 1993 che proroga l'accordo internazionale sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola del 1986, con emendamenti a detto accordo

GU L 298 del 3.12.1993, p. 37–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/1993/622/oj

Related Council decision

21993A1203(01)

Protocollo del 1993 che proroga l'accordo internazionale sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola del 1986, con emendamenti a detto accordo

Gazzetta ufficiale n. L 298 del 03/12/1993 pag. 0037 - 0044
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 53 pag. 0211
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 53 pag. 0211


PROTOCOLLO DEL 1993 CHE PROROGA L'ACCORDO INTERNAZIONALE SULL'OLIO D'OLIVA E SULLE OLIVE DA TAVOLA DEL 1986, CON EMENDAMENTI A DETTO ACCORDO

LE PARTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO,

CONSIDERANDO che l'accordo internazionale sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola del 1986 (successivo a quelli del 1956, del 1963 e del 1979), prorogato per due periodi di un anno ciascuno, compresi gli emendamenti entrati in vigore il 30 maggio 1991 o che entreranno in vigore il 1° gennaio 1994 (strumento e relative modifiche appresso denominati « l'accordo »), scade il 31 dicembre 1993,

CONSIDERANDO che è auspicabile mantenere l'accordo in vigore nella sua forma attuale dopo questa data,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Ogni governo che diviene parte del presente protocollo sarà considerato come parte dell'accordo emendato e rinnovato da detto protocollo.

2. Per le parti del presente protocollo, l'accordo e il presente protocollo saranno letti e interpretati come costituenti un solo strumento e saranno considerati come « l'Accordo internazionale sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola del 1986, emendato e rinnovato nel 1993 ».

Articolo 2

Disposizioni emendate

Il testo dell'accordo è emendato come segue:

PREAMBOLO

Sostituire il testo degli ultimi tre paragrafi del PREAMBOLO con i testi seguenti:

« CONSIDERANDO l'accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1956 e quelli ad esso succeduti,

CONSIDERANDO che l'accordo internazionale sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola del 1986 scade il 31 dicembre 1993,

STIMANDO che è essenziale proseguire, sviluppandola, l'opera intrapresa nel quadro dei precedenti accordi e che è auspicabile ricondurre l'accordo del 1986, emendato nel 1993, ».

CAPITOLO I

OBIETTIVI GENERALI

Articolo 1

Obiettivi generali

Nel testo dell'articolo 1, ultima riga, inserire, tra « Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo » e « sono i seguenti », il testo seguente:

« (CNUCED), nonché dell'atto finale della settima sessione e dell'impegno di Cartagena dell'ottava sessione di detta conferenza, ».

Nel paragrafo 1, alla fine del capoverso a), dopo « mondiale », aggiungere il testo seguente:

« istituendo in particolare una nuova compartecipazione allo sviluppo fondata sulle decisioni adottate in occasione dell'ottava sessione della Conferenza. »

Sostituire il titolo del paragrafo 2 con il titolo seguente:

« In materia di ammodernamento dell'olivicoltura, dell'elaiotecnica e dell'industria delle olive da tavola: »

CAPITOLO II

DEFINIZIONI

Articolo 2

Definizioni

Aggiungere un nuovo paragrafo 8 così formulato:

« 8. L'espressione "sottoprodotti oleicoli" designa particolarmente le sanse d'oliva, le acque vegetative, le fascine e il legno di ulivo. »

PRIMA PARTE

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

CAPITOLO III

IL CONSIGLIO OLEICOLO INTERNAZIONALE

Articolo 6

Privilegi e immunità

Al paragrafo 1, prima riga, inserire tra « giuridica » e « può » il termine « internazionale ».

Sostituire il testo del paragrafo 3 con il testo seguente:

« 3. I poteri, privilegi e immunità del Consiglio nel territorio della Spagna continuano ad essere disciplinati dall'accordo sulla sede concluso tra il governo spagnolo e il Consiglio, firmato a Madrid il 13 luglio 1989. »

Al paragrafo 6, terza riga, inserire tra « accordo » e « sullo » i termini « che deve essere approvato dal Consiglio, ».

Articolo 7

Poteri e funzioni del Consiglio

Al paragrafo 1, prima e seconda riga, sostituire i termini « deve compiere, o vegliare » con i termini « compie, o veglia ».

Articolo 10

Quota di partecipazione

Sostituire il termine « quota » con il termine « aliquota »:

- nel titolo dell'articolo 10,

- nella prima e nella quarta riga del paragrafo 2.

Sostituire il termine « quota » con il termine « aliquota »:

- nella prima riga del paragrafo 1,

- nella seconda riga della definizione della variabile q.

Articolo 12

Cooperazione con altre organizzazioni

Al paragrafo 1:

- nella prima e nella seconda riga, sostituire i termini « per consultazione o cooperazione » con i termini « per procedere a consultazioni o collaborare »;

- alla fine del paragrafo, dopo il termine « appropriate », aggiungere « a seconda dei casi ».

Articolo 13

Relazioni con il Fondo comune per i prodotti di base

Sostituire il testo dell'articolo 13 con i seguenti due paragrafi:

« 1. Il Consiglio trae pienamente partito dai meccanismi del Fondo comune per i prodotti di base.

2. In sede di attuazione di qualsiasi progetto in virtù del paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio, in quanto organismo internazionale di prodotto, non funge da agente esecutivo né assume alcun obbligo finanziario in relazione alle garanzie offerte dagli Stati membri o da altre organizzazioni. L'appartenenza al Consiglio non comporta per i suoi membri alcuna responsabilità per i prestiti contratti o concessi da un altro membro o da qualsiasi altra organizzazione nel quadro di tali progetti. »

Articolo 14

Ammissione di osservatori

Al paragrafo 1, sostituire la prima riga « 1. Qualsiasi membro o membro osservatore dell'Organizzazione » con « 1. Il governo di qualsiasi Stato membro od osservatore dell'Organizzazione ».

Articolo 15

Quorum per le sessioni del Consiglio

Ai paragrafi 1 e 2, ultima e penultima riga, sostituire i termini « quote di partecipazione assegnate » con i termini « aliquote di partecipazione assegnate ».

SECONDA PARTE

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

CAPITOLO V

BILANCIO AMMINISTRATIVO

Articolo 17

Costituzione e amministrazione

Al paragrafo 1:

- nella quarta riga, tra « bilancio amministrativo » e « La dotazione », inserire i termini « , stabilito annualmente in ecu »;

- nell'ultima riga, sostituire « 300 000 dollari degli Stati Uniti di America » con « 500 000 ECU ».

Al paragrafo 3, seconda riga, sostituire « alla quota » con « all'aliquota ».

Al paragrafo 6, terza riga, sostituire « della quota assegnata » con « dell'aliquota assegnata ».

Al paragrafo 7, terza riga, sostituire « dollari USA » con « ECU ».

Al paragrafo 8, terza riga, inserire tra « direttore » e « l'invita » il termine « esecutivo ».

Al paragrafo 11, ultima riga, sostituire il numero « 60 » con « 61 ».

CAPITOLO VII

FONDO DI PROPAGANDA

Sostituire il titolo del capitolo VII con « FONDO DI PROMOZIONE »

Articolo 19

Costituzione del Fondo

Al paragrafo 1:

- nella terza riga, sostituire il termine « propaganda » con « promozione »;

- nell'ultima riga, sostituire « 600 000 dollari degli Stati Uniti di America » con « 500 000 ECU ».

Al paragrafo 2, quarta riga, sostituire il termine « quote » con « aliquote ».

Al paragrafo 3, prima riga, sostituire « dollari degli Stati Uniti di America » con « ECU ».

Articolo 20

Contribuzioni al Fondo

Nei paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, sostituire il termine « propaganda » con « promozione ».

Al paragrafo 1, terza e quinta riga, sostituire il termine « quote » con il termine « aliquote ».

Al paragrafo 2, prima riga, sostituire il termine « quote » con « aliquote ».

Articolo 21

Contribuzioni volontarie o doni

Al paragrafo 1, terza e quarta riga e al paragrafo 2, seconda a terza riga, sostituire il termine « propaganda » con « promozione ».

Articolo 22

Decisioni sulla propaganda

Nel titolo dell'articolo 22 e al paragrafo 1, prima, seconda e quinta riga, sostituire il termine « propaganda » con « promozione ».

Articolo 23

Liquidazione del Fondo

Nel testo dell'articolo 23, terza e quinta riga, sostituire il termine « propaganda » con « promozione ».

CAPITOLO VIII

CONTROLLO FINANZIARIO

Articolo 24

Comitati finanziari

Al capoverso b), prima riga, sostituire il termine « propaganda » con « promozione ».

TERZA PARTE

DISPOSIZIONI ECONOMICHE E DI NORMALIZZAZIONE

CAPITOLO IX

DENOMINAZIONI E DEFINIZIONI DEGLI OLI D'OLIVA E DEGLI OLI DI SANSA DI OLIVA

INDICAZIONI DI PROVENIENZA E DENOMINAZIONI DI ORIGINE

Articolo 30

Contestazioni e conciliazione

Al paragrafo 2:

- nella terza riga, sostituire il numero « 50 » con « 51 »;

- nella quarta riga, sopprimere i termini « , della Federazione oleicola internazionale ».

CAPITOLO X

DENOMINAZIONI DELLE OLIVE DA TAVOLA

Articolo 34

Contestazioni e conciliazione

Al paragrafo 2:

- nella terza riga, sostituire il numero « 50 » con « 51 »;

- nella quarta riga, sopprimere i termini « , della Federazione oleicola internazionale ».

CAPITOLO XI

NORMALIZZAZIONE DEI MERCATI DEI PRODOTTI OLEICOLI

Articolo 35

Esame della situazione e dell'evoluzione del mercato dell'olio d'oliva e dell'olio di sansa di oliva

Al paragrafo 1, quinta riga, dopo « altre cause »:

- aggiungere il periodo « i membri mettono a disposizione del Consiglio tutte le informazioni, le statistiche e la documentazione necessarie per quanto riguarda l'olio d'oliva e l'olio di sansa di oliva. »;

- sopprimere tutto il resto del paragrafo.

Inserire un nuovo paragrafo 2, formulato come segue:

« 2. Il Consiglio procede, nella sessione di autunno, ad un esame particolareggiato dei bilanci oleicoli e ad una stima globale delle risorse e del fabbisogno di olio d'oliva e di olio di sansa d'oliva, sulla base delle informazioni fornite da ciascun membro in conformità dell'articolo 49, di quelle che possono essergli comunicate dai governi di Stati membri del presente accordo e di ogni altra documentazione statistica pertinente di cui potrebbe disporre in materia. »

Cambiare il numero del paragrafo « 2 » in « 3 »,

Sopprimere il paragrafo 3.

Articolo 37

Esame della situazione e dell'evoluzione del mercato delle olive da tavola

Al paragrafo 2, quinta riga, sopprimere i termini « interessati al commercio internazionale delle olive da tavola ».

QUINTA PARTE

DISPOSIZIONI SULLA PROPAGANDA

CAPITOLO XIV

PROPAGANDA MONDIALE IN FAVORE DEL CONSUMO DEGLI OLI D'OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA

Nel titolo della « Quinta parte », sostituire il termine « Propaganda » con il termine « Promozione »

Nel titolo del Capitolo XIV, sostituire il termine « Propaganda » con « Promozione »

Articolo 44

Programmi di propaganda in favore del consumo degli oli d'oliva e delle olive da tavola

Nel titolo dell'articolo 44, sostituire il termine « propaganda » con « promozione ».

Al paragrafo 1, nella prima e terza riga, sostituire il termine « propaganda » con « promozione ».

Ai paragrafi 3 e 4, prima riga, sostituire il termine « propaganda » con « promozione ».

Al paragrafo 5, prima riga e capoverso c), sostituire il termine « propaganda » con « promozione ».

Al paragrafo 6, seconda e quarta riga, sostituire il termine « propaganda » con « promozione ».

Al paragrafo 7, prima riga, sostituire il termine « propaganda » con « promozione ».

SESTA PARTE

ALTRE DISPOSIZIONI

CAPITOLO XV

OBBLIGHI GENERALI

Inserire un nuovo articolo 47 redatto come segue:

« Articolo 47

Aspetti ecologici

I membri tengono in debito conto gli aspetti ecologici in tutte le fasi della produzione oleicola. »

Sostituire il numero dell'articolo « 47 » con « 48 ».

Articolo 48

Informazione

Sostituire il numero dell'articolo « 48 » con « 49 ».

Nel testo dell'articolo « 49 », penultima riga, sostituire i termini « politica nazionale oleicola » con « politica oleicola nazionale ».

Articolo 49

Obblighi finanziari dei membri

Sostituire il numero dell'articolo « 49 » con « 50 ».

Nel testo dell'articolo « 50 », ultima riga, sostituire il termine « propaganda » con « promozione ».

CAPITOLO XVI

CONTROVERSIE E RECLAMI

Articolo 50

Controversie e reclami

Sostituire il numero dell'articolo « 50 » con « 51 ».

Al paragrafo 5, ultima riga, sostituire il numero « 58 » con « 59 ».

CAPITOLO XVII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 51

Depositario

Sostituire il numero dell'articolo « 51 » con « 52 ».

Articolo 52

Firma, ratifica, accettazione e approvazione

Sostituire il numero dell'articolo « 52 » con « 53 ».

Articolo 53

Adesione

Sostituire il numero dell'articolo « 53 » con « 54 ».

All'articolo « 54 », paragrafo 1:

- nella seconda riga, inserire tra « comprendono » e « un termine » il vocabolo « , in particolare, »;

- alla fine del paragrafo, aggiungere la frase seguente:

« Al momento dell'adesione, si presume che uno Stato debba figurare nell'allegato o negli allegati al presente accordo, con indicazione della o delle aliquote di cui dispone in virtù delle condizioni di adesione. »

Articolo 54

Notificazione di applicazione provvisoria

Sostituire il numero dell'articolo « 54 » con « 55 ».

Al paragrafo 1, penultima riga, sostituire il numero dell'articolo « 55 » con « 56 ».

Articolo 55

Entrata in vigore

Sostituire il numero dell'articolo « 55 » con « 56 ».

Al paragrafo 1, quarta riga, sostituire il termine « quote » con « aliquote ».

Al paragrafo 4, seconda riga, sostituire il numero dell'articolo « 54 » con « 55 ».

Articolo 56

Emendamento

Sostituire il numero dell'articolo « 56 » con « 57 ».

Articolo 57

Ritiro

Sostituire il numero dell'articolo « 57 » con « 58 ».

Al paragrafo 1, sostituire l'ultima frase « Esso informa simultaneamente il Consiglio della decisione presa. » con la frase « Questo membro informa simultaneamento il Consiglio, per iscritto, della decisione presa. »

Articolo 58

Esclusione

Sostituire il numero dell'articolo « 58 » con « 59 ».

Articolo 59

Liquidazione dei conti

Sostituire il numero dell'articolo « 59 » con « 60 ».

Articolo 60

Durata, proroga, riconduzione o rinnovo e scadenza

Sostituire il numero dell'articolo « 60 » con « 61 ».

Articolo 61

Riserve

Sostituire il numero dell'articolo « 61 » con « 62 ».

Sostituire la tabella nell'allegato A dell'accordo con la tabella seguente:

« ALLEGATO A

Aliquote di partecipazione al bilancio amministrativo

Algeria 13

Cipro 4

Comunità economica europea 762

Egitto 4

Israele 6

Marocco 25

Tunisia 95

Turchia 91

Totale 1 000 »

Sostituire la tabella nell'allegato B dell'Accordo con la tabella seguente:

« ALLEGATO B

Aliquote attribuite ai fini delle contribuzioni al Fondo di promozione

Algeria 5,8

Cipro 0,8

Comunità economica europea 774,0

Israele 3,0

Marocco 25,0

Tunisia 124,8

Turchia 66,6

Totale 1 000,0 »

Articolo 3

Depositario

Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato quale depositario del presente protocollo.

Articolo 4

Condizioni di partecipazione

1. Il governo di qualsiasi Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una delle sue istituzioni specializzate può divenire parte del presente protocollo:

a) firmandolo o

b) ratificandolo, accettandolo o approvandolo dopo averlo firmato con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, o

c) aderendovi.

2. La partecipazione di uno Stato al presente protocollo non implica alcuna presa di posizione formale del Consiglio sulla questione dei limiti geografici o delle controversie territoriali dello Stato in questione.

3. Qualsiasi riferimento, contenuto nel presente protocollo, ad uno o più governi si considera applicabile alla Comunità economica europea e alle sue istituzioni, nonché a qualsiasi altra organizzazione intergovernativa avente responsabilità in materia di negoziato, conclusione e applicazione di accordi internazionali, in particolare di accordi sui prodotti di base. Di conseguenza, qualsiasi riferimento, contenuto nel presente protocollo, alla firma, ratifica, accettazione, approvazione, notificazione di applicazione provvisoria o adesione si considera, in relazione a dette organizzazioni intergovernative, applicabile anche alla firma, ratifica, accettazione, approvazione, notificazione di applicazione provvisoria o adesione da parte di tali organizzazioni intergovernativa.

4. All'atto della firma del presente protocollo, ogni governo firmatario dichiara se, in conformità della sua procedura costituzionale o istituzionale, la sua firma deve o no essere sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione.

5. Il governo di qualsiasi Stato non firmatario può aderire al presente protocollo alle condizioni determinate dal Consiglio, che comprendono in particolare un termine per il deposito degli strumenti di adesione. Al momento dell'adesione, si presume che uno Stato debba figurare nell'allegato o negli allegati al presente protocollo, con indicazione della o delle aliquote di cui dispone in virtù delle condizioni di adesione.

6. L'adesione avviene mediante deposito di uno strumento di adesione presso il depositario e prende effetto a decorrere dalla data di deposito di detto strumento o alla data di entrata in vigore del presente protocollo, se questa data è posteriore all'altra. Gli strumenti di adesione devono indicare che il governo accetta tutte le condizioni fissate dal Consiglio.

Articolo 5

Firma

Il presente protocollo sarà aperto presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dal 1° maggio al 31 dicembre 1993, alla firma di ogni governo che, in data 1° maggio 1993, è parte dell'accordo.

Articolo 6

Ratifica, accettazione e approvazione

Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il depositario al più tardi il 31 dicembre 1993. Il Consiglio potrà tuttavia concedere proroghe ai governi firmatari che non avranno potuto depositare il loro strumento a questa data.

Articolo 7

Notificazione di applicazione provvisoria

1. Un governo firmatario che ha intenzione di ratificare, accettare o approvare il presente protocollo, o un governo non firmatario per il quale il Consiglio ha fissato condizioni di adesione ma che non ha ancora potuto depositare il suo strumento, può, in qualsiasi momento, notificare al depositario che applicherà provvisoriamente l'accordo, modificato e rinnovato dal presente protocollo, sia quando quest'ultimo entrerà in vigore conformemente all'articolo 8, sia, se è già in vigore, a una data specificata.

2. Per tutto il periodo durante il quale l'accordo modificato e rinnovato dal presente protocollo è in vigore, sia definitivamente, sia provvisoriamente, un governo firmatario o non firmatario che ha provveduto alla notificazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è membro provvisorio, con tutti i diritti e doveri spettanti ad un membro, fino al giorno in cui diventa parte contraente.

Articolo 8

Entrata in vigore

1. Il presente protocollo entrerà in vigore definitivamente il 1° gennaio 1994 o a qualsiasi data ulteriore tra i governi che l'hanno firmato e, se la loro procedura costituzionale o istituzionale lo richiede, che l'hanno ratificato, accettato o approvato o vi hanno aderito, se fra essi figurano cinque governi, tra quelli menzionati nell'allegato A dell'accordo, che rappresentino almeno l'85 % delle aliquote di partecipazione.

2. Il presente protocollo entrerà in vigore provvisoriamente il 1° gennaio 1994 o a qualsiasi data ulteriore tra i governi che l'hanno firmato e, se la loro procedura costituzionale o istituzionale lo richiede, che l'hanno ratificato, accettato o approvato o vi hanno aderito, o che hanno notificato al depositario l'intenzione di applicarlo provvisoriamente, se fra essi figurano cinque governi che soddisfano le condizioni relative alla percentuale, indicate al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Se, il 1° gennaio 1994, non sono soddisfatte le condizioni di entrata in vigore previste al paragrafo 1 o al paragrafo 2 del presente articolo, il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà i governi a nome dei quali è stato depositato uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, ovvero una notificazione di applicazione provvisoria, a decidere se il presente protocollo entrerà in vigore tra loro, provvisoriamente o definitivamente, alla data che potranno fissare. Se il presente protocollo è entrato in vigore provvisoriamente, secondo il disposto del presente paragrafo, esso entrerà in vigore definitivamente, ad una data ulteriore, quando siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, senza che sia necessario prendere altre decisioni.

4. Per qualsiasi governo a nome del quale sia stato depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ovvero una notificazione di applicazione provvisoria dopo l'entrata in vigore del presente protocollo, conformemente ai paragrafi 1, 2 o 3 del presente articolo, lo strumento o la notificazione avrà effetto alla data del deposito e, per quanto riguarda la notificazione di applicazione provvisoria, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1.

Articolo 9

Durata, proroga e scadenza del presente protocollo

1. Il presente protocollo che modifica e riconduce l'accordo, resterà in vigore fino al 31 dicembre 1998 a meno che il Consiglio non decida di prorogarlo, di rinegoziarlo o di mettervi fine anticipatamente, conformemente alle disposizioni del presente articolo.

2. Il Consiglio può decidere di prorogare il presente protocollo oltre il 31 dicembre 1998, per periodi consecutivi della durata massima di due anni ciascuno. I membri che non accettino una proroga così decisa lo faranno sapere al Consiglio per iscritto e cesseranno di essere parte del presente protocollo a decorrere dall'inizio del periodo di proroga.

3. Se, prima del 31 dicembre 1998, o prima della scadenza di un periodo di proroga, a seconda dei casi, è stato negoziato ma non è ancora entrato in vigore provvisoriamente o definitivamente un nuovo accordo destinato a sostituire l'accordo modificato e rinnovato dal presente protocollo, il Consiglio può decidere di prorogare il presente protocollo fino all'entrata in vigore provvisoria o definitiva del nuovo accordo.

4. Se viene negoziato e entra in vigore un nuovo accordo mentre il presente protocollo è in corso di proroga a norma del paragrafo 2 o del paragrafo 3 del presente articolo, il presente protocollo prorogato scade al momento dell'entrata in vigore del nuovo accordo.

5. Il Consiglio può in qualsiasi momento decidere di mettere fine al presente protocollo con effetto alla data di sua scelta.

6. Nonostante la fine del presente protocollo, il Consiglio continua ad esistere per tutto il tempo di cui ha bisogno per provvedere alla liquidazione del Consiglio, compresa la liquidazione dei conti, e detiene durante detto periodo i poteri e le funzioni che possono essergli necessari a questi fini.

7. Il Consiglio notifica al depositario ogni decisione presa in virtù del presente articolo.

Articolo 10

Notificazione del depositario

Il depositario informerà senza indugio i governi firmatari e aderenti di ogni firma, ratifica, accettazione o approvazione del presente protocollo o di adesione a questo, di ogni notificazione depositata conformemente agli articoli 7, 8 e 9 del presente protocollo, nonché della data di entrata in vigore del presente protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente protocollo alle date indicate.

Fatto a Ginevra, il 10 marzo 1993; i testi del presente protocollo in lingua araba, francese, inglese, italiana e spagnola fanno tutti ugualmente fede.

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