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Document 12005SPN07/03

Protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea - Allegato VII:Elenco di cui all'articolo 20 del Protocollo: misure transitorie, Romania - 3.Libera circolazione dei capitali

GU L 157 del 21.6.2005, pp. 142–142 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

12005SPN07/03

Protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea - Allegato VII:Elenco di cui all'articolo 20 del Protocollo: misure transitorie, Romania - 3.Libera circolazione dei capitali

Gazzetta ufficiale n. L 157 del 21/06/2005 pag. 0142 - 0142


3. LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa

1. Nonostante gli obblighi sanciti dal trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, la Romania può mantenere in vigore, per un periodo di cinque anni dalla data di adesione, le restrizioni previste nella legislazione esistente alla data della firma del Trattato di adesione sull'acquisizione della proprietà di terreni per residenze secondarie da parte di cittadini degli Stati membri o degli Stati Parti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo che non risiedono in Romania e da parte di società costituite secondo le leggi di un altro Stato membro o di uno Stato Parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo che non sono stabilite né hanno succursali o agenzie di rappresentanza in territorio rumeno.

I cittadini degli Stati membri e i cittadini degli Stati Parti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo che risiedono legalmente in Romania non sono soggetti alle disposizioni di cui al precedente comma o a norme e procedure diverse da quelle previste per i cittadini rumeni.

2. Nonostante gli obblighi sanciti dal trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, la Romania può mantenere in vigore, per un periodo di sette anni dalla data di adesione, le restrizioni previste nella legislazione esistente alla data della firma del Trattato di adesione sull'acquisizione di terreni agricoli, foreste e terreni boschivi da parte di cittadini degli Stati membri, di cittadini degli Stati Parti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo e da parte di società costituite secondo le leggi di un altro Stato membro o di uno Stato Parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo che non sono né stabilite né registrate in Romania. In nessun caso un cittadino di uno Stato membro può ricevere, per quanto riguarda l'acquisizione di terreni agricoli, foreste e terreni boschivi, un trattamento meno favorevole di quello praticato alla data della firma del trattato di adesione né un trattamento più restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo.

Gli agricoltori autonomi che sono cittadini di un altro Stato membro e desiderano stabilirsi e risiedere in Romania non sono soggetti alle disposizioni del precedente comma o a procedure diverse da quelle previste per i cittadini rumeni.

Un riesame generale di dette misure transitorie ha luogo il terzo anno dopo la data di adesione. A tal fine la Commissione presenta una relazione al Consiglio. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può decidere di ridurre o interrompere il periodo transitorio di cui al primo comma.

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