Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12005SP051

    Protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea - PARTE QUINTA: DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE PROTOCOLLO - TITOLO I:INSEDIAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANI - Articolo 51

    GU L 157 del 21.6.2005, p. 43–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_2005/pro_1/art_51/sign

    12005SP051

    Protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea - PARTE QUINTA: DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE PROTOCOLLO - TITOLO I:INSEDIAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANI - Articolo 51

    Gazzetta ufficiale n. L 157 del 21/06/2005 pag. 0043 - 0043


    Articolo 51

    1. I nuovi membri dei comitati, dei gruppi e degli altri enti istituiti dalla Costituzione o da un atto delle istituzioni sono nominati alle condizioni e conformemente alle procedure previste per la nomina dei membri di detti comitati, gruppi o altri enti. Il mandato dei membri recentemente nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

    2. I comitati o i gruppi istituiti dalla Costituzione o da un atto delle istituzioni con un numero di membri fisso a prescindere dal numero di Stati membri sono integralmente rinnovati all'adesione, a meno che il mandato dei membri in carica non scada entro l'anno successivo all'adesione.

    --------------------------------------------------

    Top