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Document 12005SA046
Act concerning the conditions of accession of the Republic of Bulgaria and Romania and the adjustments to the Treaties on which the European Union is founded - PART FIVE:PROVISIONS RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF THIS ACT - TITLE I:SETTING UP OF THE INSTITUTIONS AND BODIES - Article 46
Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea; - PARTE QUINTA: DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO: - TITOLO I:INSEDIAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANI - Articolo 46
Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea; - PARTE QUINTA: DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO: - TITOLO I:INSEDIAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANI - Articolo 46
GU L 157 del 21.6.2005, p. 218–218
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_2005/act_1/art_46/sign
Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea; - PARTE QUINTA: DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO: - TITOLO I:INSEDIAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANI - Articolo 46
Gazzetta ufficiale n. L 157 del 21/06/2005 pag. 0218 - 0218
Articolo 46 1. Due giudici sono nominati alla Corte di giustizia e due giudici sono nominati al Tribunale di primo grado. 2. Il mandato di uno dei giudici della Corte di giustizia nominati conformemente al paragrafo 1 scade il 6 ottobre 2009. Questo giudice è estratto a sorte. Il mandato dell'altro giudice scade il 6 ottobre 2012. Il mandato di uno dei giudici del Tribunale di primo grado nominati conformemente al paragrafo 1 scade il 31 agosto 2007. Questo giudice è estratto a sorte. Il mandato dell'altro giudice scade il 31 agosto 2010. 3. La Corte di giustizia apporta al suo regolamento di procedura gli adattamenti resi necessari dall'adesione. Il Tribunale di primo grado, di concerto con la Corte di giustizia, apporta al suo regolamento di procedura gli adattamenti resi necessari dall'adesione. I regolamenti di procedura così adattati sono sottoposti all'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata. 4. Per la pronuncia sulle cause pendenti dinanzi ai suddetti organi alla data di adesione, per le quali la procedura orale sia stata aperta prima di tale data, la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado in seduta plenaria o le sezioni si riuniscono nella composizione che avevano prima dell'adesione e applicano il regolamento di procedura vigente il giorno precedente la data di adesione. --------------------------------------------------