Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02020R1213-20211113

    Consolidated text: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione, del 21 agosto 2020, relativo alle misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1213/2021-11-13

    02020R1213 — IT — 13.11.2021 — 003.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1213 DELLA COMMISSIONE

    del 21 agosto 2020

    relativo alle misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019

    (GU L 275 del 24.8.2020, pag. 5)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

     M1

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1362 DELLA COMMISSIONE del 30 settembre 2020

      L 317

    5

    1.10.2020

    ►M2

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/419 DELLA COMMISSIONE del 9 marzo 2021

      L 83

    6

    10.3.2021

    ►M3

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1936 DELLA COMMISSIONE del 9 novembre 2021

      L 396

    27

    10.11.2021




    ▼B

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1213 DELLA COMMISSIONE

    del 21 agosto 2020

    relativo alle misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019



    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da paesi terzi, che sono stati rimossi dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione.

    Articolo 2

    Misure per l’introduzione nell’Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti originari di paesi terzi

    Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti, originari dei rispettivi paesi terzi di origine, come elencati nell’allegato, possono essere introdotti nel territorio dell’Unione solo se risultano conformi alle corrispondenti misure ivi stabilite.

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    ▼M2




    ALLEGATO

    Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti originari di paesi terzi e delle corrispondenti misure per l’introduzione nel territorio dell’Unione, come disposto all’articolo 2



    Piante, prodotti vegetali o altri oggetti

    Codice NC

    Paesi terzi di origine

    Misure

    Piante da impianto, di uno-tre anni, innestate, anche a gemma, prive di foglie, a radice nuda, in riposo vegetativo di Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg e Acer shirasawanum Koidzumi

    ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50

    Nuova Zelanda

    a)  Dichiarazione ufficiale che:

    i)  le piante sono indenni da Eotetranychus sexmaculatus;

    ii)  le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione che, unitamente ai siti di produzione che ne fanno parte, è registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine;

    iii)  il sito di produzione è risultato indenne da Eotetranychus sexmaculatus nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall’inizio del ciclo di produzione completo; in caso di sospetto della presenza di Eotetranychus sexmaculatus nel sito di produzione, sono stati applicati trattamenti idonei per garantire l’assenza di tale organismo nocivo; è stata stabilita una zona circostante di 100 m, oggetto di indagini specifiche effettuate in momenti opportuni per rilevare la presenza di Eotetranychus sexmaculatus, e qualora tale organismo nocivo sia stato rilevato sulle piante ospiti, tali piante sono state immediatamente estirpate e distrutte;

    iv)  è stato istituito un sistema atto ad assicurare che gli attrezzi e le macchine siano puliti per liberarli da terra e frammenti di piante e siano disinfettati in modo da garantire l’assenza di Eotetranychus sexmaculatus prima della loro introduzione in ciascun sito di produzione;

    v)  al momento del raccolto, le piante sono state pulite e potate e sono state sottoposte a un’ispezione fitosanitaria ufficiale, consistente almeno in un esame visivo dettagliato, in particolare dei fusti e dei rami, per confermare l’assenza di Eotetranychus sexmaculatus;

    vi)  immediatamente prima dell’esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Eotetranychus sexmaculatus, in particolare nei fusti e nei rami, e le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione erano tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dell’1 % con un grado di affidabilità del 99 %.

    b)  Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,

    i)  la seguente dichiarazione: «La partita è conforme alle disposizioni del ►M3  regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione ◄ »;

    ii)  l’indicazione relativa ai siti di produzione registrati.

    Piante da impianto, di uno-tre anni, innestate, anche a gemma, prive di foglie, a radice nuda, in riposo vegetativo di Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg e Acer shirasawanum Koidzumi

    ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50

    Nuova Zelanda

    a)  Dichiarazione ufficiale che:

    i)  le piante sono indenni da Oemona hirta e Platypus apicalis;

    ii)  le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione che, unitamente ai siti di produzione che ne fanno parte, è registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine;

    iii)  il sito di produzione è risultato indenne da Oemona hirta e Platypus apicalis nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall’inizio del ciclo di produzione completo; in caso di sospetto della presenza di Oemona hirta o Platypus apicalis nel sito di produzione, sono stati applicati trattamenti idonei per garantire l’assenza di tali organismi nocivi;

    iv)  al momento del raccolto, le piante sono state pulite e sottoposte a un’ispezione ufficiale per confermare l’assenza di Oemona hirta e Platypus apicalis;

    v)  immediatamente prima dell’esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Oemona hirta e Platypus apicalis e le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione erano tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dell’1 % con un grado di affidabilità del 99 %.

    b)  Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,

    i)  la seguente dichiarazione: «La partita è conforme alle disposizioni del ►M3  regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione ◄ »;

    ii)  l’indicazione relativa ai siti di produzione registrati.

    Piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, di Albizia julibrissin Durazzini

    ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48

    Israele

    a)  Dichiarazione ufficiale che:

    i)  le piante sono indenni da Euwallacea fornicatus sensu lato e Fusarium euwallaceae;

    ii)  le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine. Tale registrazione comprendeva i rispettivi siti di produzione all’interno del luogo di produzione;

    iii)  le piante soddisfano una delle seguenti prescrizioni:

    1)  hanno un diametro inferiore a 2 cm alla base del fusto;

    o

    2)  sono state coltivate in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l’introduzione di Euwallacea fornicatus sensu lato almeno durante i sei mesi precedenti l’esportazione, che è soggetto a ispezioni ufficiali in periodi opportuni ed è risultato indenne dall’organismo nocivo; tale indennità è confermata almeno con l’utilizzo di trappole, controllate almeno ogni quattro settimane, anche immediatamente prima dello spostamento;

    o

    3)  sono state coltivate in un sito di produzione che è stato ritenuto indenne da Euwallacea fornicatus sensu lato e Fusarium euwallaceae dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo; tale indennità è stata confermata, per Euwallacea fornicatus sensu lato, almeno con l’utilizzo di trappole, nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate almeno ogni quattro settimane; in caso di sospetto della presenza di uno dei due organismi nocivi nel sito di produzione, sono stati applicati trattamenti idonei contro tali organismi nocivi per garantirne l’assenza; per Euwallacea fornicatus sensu lato e Fusarium euwallaceae è stabilita una zona circostante di 1 km, monitorata in momenti opportuni, e qualora si rilevi la presenza di uno dei due organismi nocivi sulle piante ospiti, tali piante devono essere immediatamente estirpate e distrutte;

    iv)  immediatamente prima dell’esportazione, le partite delle piante con un diametro uguale o superiore a 2 cm alla base del fusto sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale, compreso un campionamento distruttivo, per rilevare la presenza dell’organismo nocivo, in particolare nei fusti e nelle foglie. Le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione devono essere tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dell’1 % con un grado di affidabilità del 99 %.

    b)  Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,

    i)  la seguente dichiarazione: «La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione»;

    ii)  l’indicazione relativa a:

    — quale prescrizione di cui alla lettera a), punto iii), della presente voce è stata soddisfatta, e

    — il/i sito/i di produzione registrato/i.

    Piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, di Albizia julibrissin Durazzini

    ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48

    Israele

    a)  Dichiarazione ufficiale che:

    i)  le piante sono indenni da Aonidiella orientalis;

    ii)  le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine. Tale registrazione comprendeva i rispettivi siti di produzione all’interno del luogo di produzione. Tale luogo di produzione rispettava inoltre una delle prescrizioni che seguono:

    1)  le piante sono state coltivate in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l’introduzione di Aonidiella orientalis almeno durante i sei mesi precedenti l’esportazione, che è soggetto a ispezioni ufficiali ogni tre settimane ed è risultato indenne dall’organismo nocivo, anche immediatamente prima dello spostamento;

    o

    2)  nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate ogni tre settimane, il sito di produzione è stato ritenuto indenne da Aonidiella orientalis dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo; in caso di sospetto della presenza dell’organismo nocivo nel sito di produzione, sono stati applicati trattamenti idonei contro tale organismo nocivo per garantirne l’assenza; per Aonidiella orientalis è stabilita una zona circostante di 100 m, monitorata in momenti opportuni, e qualora si rilevi la presenza dell’organismo nocivo sulle piante, tali piante devono essere immediatamente estirpate e distrutte;

    iii)  immediatamente prima dell’esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Aonidiella orientalis, in particolare nel fusto e nelle foglie. Le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione devono essere tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dell’1 % con un grado di affidabilità del 99 %.

    b)  Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,

    i)  la seguente dichiarazione: «La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione»;

    ii)  l’indicazione relativa a:

    — quale prescrizione di cui alla lettera a), punto ii), della presente voce è stata soddisfatta, e

    — il/i sito/i di produzione registrato/i.

    ▼M3

    Piante da impianto di un anno a radice nuda, senza foglie, in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2 cm alla base del fusto, e talee radicate di un anno, senza foglie, di piante da impianto, con substrato colturale e con un diametro massimo di 1 cm alla base del fusto, di Ficus carica L.

    ex 0602 20 20

    ex 0602 20 80

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 46

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    ex 0602 90 70

    Israele

    a)  Dichiarazione ufficiale che:

    i)  le piante sono indenni da Aonidiella orientalis, Colletotrichum siamense, Euwallacea fornicatus sensu lato, Hypothenemus leprieuri, Icerya aegyptiaca, Neocosmospora euwallaceae, Neoscytalidium dimidiatum, Nipaecoccus viridis, Oligonychus mangiferus, Phenacoccus solenopsis, Plicosepalus acaciae, Retithrips syriacus, Russellaspis pustulans, Scirtothrips dorsalis e Spodoptera frugiperda;

    ii)  le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione che, unitamente ai siti di produzione che ne fanno parte, è registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine;

    iii)  le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un sito soggetto a protezione fisica volta a impedire l'introduzione di Aonidiella orientalis, Icerya aegyptiaca, Nipaecoccus viridis, Oligonychus mangiferus, Phenacoccus solenopsis, Retithrips syriacus e Russellaspis pustulans, che è stato sottoposto a ispezioni ufficiali ogni 45 giorni ed è stato ritenuto indenne da tutti gli organismi nocivi elencati al punto i); in caso di sospetto della presenza nel sito di produzione di uno qualsiasi degli organismi nocivi elencati al punto i), sono stati applicati trattamenti idonei per garantire l'assenza degli organismi nocivi; e

    iv)  immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Aonidiella orientalis, Icerya aegyptiaca, Nipaecoccus viridis, Oligonychus mangiferus, Phenacoccus solenopsis, Plicosepalus acaciae, Retithrips syriacus e Russellaspis pustulans, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %, e a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Colletotrichum siamense e Neoscytalidium dimidiatum, comprese campionatura e prove casuali sulle piante;

    b)  sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,

    i)  la seguente dichiarazione: «La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione»;

    ii)  l'indicazione relativa al sito/ai siti di produzione registrato/i.

    ▼M2

    Talee senza radici di piante da impianto di Jasminum polyanthum Franchet

    ex 0602 10 90

    Israele

    a)  Dichiarazione ufficiale che:

    i)  le piante sono indenni da Scirtothrips dorsalis, Aonidiella orientalis, Milviscutulus mangiferae, Paracoccus marginatus, Pulvinaria psidii e Colletotrichum siamense;

    ii)  le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione che, unitamente ai siti di produzione che ne fanno parte, è registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine;

    iii)  sono state coltivate in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l’introduzione di Scirtothrips dorsalis, Aonidiella orientalis, Milviscutulus mangiferae, Paracoccus marginatus, Pulvinaria psidii;

    iv)  il sito di produzione è stato sottoposto a ispezioni ufficiali per rilevare la presenza di Scirtothrips dorsalis, Aonidiella orientalis, Milviscutulus mangiferae, Paracoccus marginatus, Pulvinaria psidii e Colletotrichum siamense ogni tre settimane ed è stato ritenuto indenne da tali organismi nocivi;

    v)  immediatamente prima dell’esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Scirtothrips dorsalis, Aonidiella orientalis, Milviscutulus mangiferae, Paracoccus marginatus e Pulvinaria psidii, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dell’1 % con un grado di affidabilità del 99 %, e a un’ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Colletotrichum siamense, comprese prove sulle piante sintomatiche.

    b)  Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,

    i)  la seguente dichiarazione: «La partita è conforme alle disposizioni del ►M3  regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione ◄ »; e

    ii)  l’indicazione relativa ai siti di produzione registrati.

    ▼M3

    Piante da impianto innestate, con radici e foglie, con substrato colturale e con un diametro massimo di 1 cm alla base del fusto, di Persea americana Mill.

    ex 0602 90 41

    ex 0602 90 45

    ex 0602 90 48

    ex 0602 90 50

    Israele

    a)  Dichiarazione ufficiale che:

    i)  le piante sono indenni da Aonidiella orientalis, Aulacaspis tubercularis, Avocado sunblotch viroid, Bemisia tabaci, Colletotrichum aenigma, Colletotrichum alienum, Colletotrichum fructicola, Colletotrichum perseae, Colletotrichum siamense, Colletotrichum theobromicola, Euwallacea fornicatus sensu lato, Icerya aegyptiaca, Lasiodiplodia pseudotheobromae, Maconellicoccus hirsutus, Milviscutulus mangiferae, Neocosmospora euwallaceae, Neoscytalidium dimidiatum, Nipaecoccus viridis, Oligonychus perseae, Paracoccus marginatus, Penthimiola bella, Pseudococcus cryptus, Pulvinaria psidii, Retithrips syriacus, Scirtothrips dorsalis e Tetraleurodes perseae;

    ii)  le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione che, unitamente ai siti di produzione che ne fanno parte, è registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine;

    iii)  le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un sito soggetto a protezione fisica volta a impedire l'introduzione di Aonidiella orientalis, Aulacaspis tubercularis, Icerya aegyptiaca, Maconellicoccus hirsutus,Milviscutulus mangiferae, Nipaecoccus viridis, Oligonychus perseae, Paracoccus marginatus, Penthimiola bella, Pseudococcus cryptus, Pulvinaria psidii, Retithrips syriacus e Tetraleurodes perseae, che è stato sottoposto a ispezioni ufficiali ogni 45 giorni ed è stato ritenuto indenne da tutti gli organismi nocivi elencati al punto i); in caso di sospetto della presenza nel sito di produzione di uno qualsiasi degli organismi nocivi elencati al punto i), sono stati applicati trattamenti idonei per garantire l'assenza degli organismi nocivi; e

    iv)  immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Aonidiella orientalis, Aulacaspis tubercularis, Icerya aegyptiaca, Maconellicoccus hirsutus, Milviscutulus mangiferae, Nipaecoccus viridis, Oligonychus perseae, Paracoccus marginatus, Penthimiola bella, Pseudococcus cryptus, Pulvinaria psidii, Retithrips syriacus e Tetraleurodes perseae, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %, e a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Avocado sunblotch viroid, Colletotrichum aenigma, Colletotrichum alienum, Colletotrichum fructicola, Colletotrichum perseae, Colletotrichum siamense, Colletotrichum theobromicola, Lasiodiplodia pseudotheobromae e Neoscytalidium dimidiatum, comprese campionatura e prove casuali sulle piante;

    b)  sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,

    i)  la seguente dichiarazione: «La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione»;

    ii)  l'indicazione relativa al sito/ai siti di produzione registrato/i.

    Talee senza radici di piante da impianto di Persea americana Mill., con un diametro massimo di 2 cm

    ex 0602 10 90

    Israele

    a)  Dichiarazione ufficiale che:

    i)  le piante sono indenni da Aonidiella orientalis, Aulacaspis tubercularis, Avocado sunblotch viroid, Colletotrichum aenigma, Colletotrichum alienum, Colletotrichum fructicola, Colletotrichum perseae, Colletotrichum siamense, Colletotrichum theobromicola, Euwallacea fornicatus sensu lato, Icerya aegyptiaca, Lasiodiplodia pseudotheobromae, Maconellicoccus hirsutus, Milviscutulus mangiferae, Neocosmospora euwallaceae, Neoscytalidium dimidiatum, Nipaecoccus viridis, Oligonychus perseae, Paracoccus marginatus, Pseudococcus cryptus, Pulvinaria psidii, Retithrips syriacus e Scirtothrips dorsalis;

    ii)  le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione che, unitamente ai siti di produzione che ne fanno parte, è registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine;

    iii)  le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un sito soggetto a protezione fisica volta a impedire l'introduzione di Aonidiella orientalis, Aulacaspis tubercularis, Icerya aegyptiaca, Maconellicoccus hirsutus, Milviscutulus mangiferae, Nipaecoccus viridis, Oligonychus perseae, Paracoccus marginatus, Pseudococcus cryptus, Pulvinaria psidii e Retithrips syriacus, che è stato sottoposto a ispezioni ufficiali ogni 45 giorni ed è stato ritenuto indenne da tutti gli organismi nocivi elencati al punto i); in caso di sospetto della presenza nel sito di produzione di uno qualsiasi degli organismi nocivi elencati al punto i), sono stati applicati trattamenti idonei per garantire l'assenza degli organismi nocivi; e

    iv)  immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Aonidiella orientalis, Aulacaspis tubercularis, Icerya aegyptiaca, Maconellicoccus hirsutus, Milviscutulus mangiferae, Nipaecoccus viridis, Oligonychus perseae, Paracoccus marginatus, Pseudococcus cryptus, Pulvinaria psidii e Retithrips syriacus, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %, e a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Avocado sunblotch viroid, Colletotrichum aenigma, Colletotrichum alienum, Colletotrichum fructicola, Colletotrichum perseae, Colletotrichum siamense, Colletotrichum theobromicola, Lasiodiplodia pseudotheobromae e Neoscytalidium dimidiatum, comprese campionatura e prove casuali sulle piante;

    b)  sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,

    i)  la seguente dichiarazione: «La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione»;

    ii)  l'indicazione relativa al sito/ai siti di produzione registrato/i..

    ▼M2

    Piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, di Robinia pseudoacacia L.

    ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48

    Israele

    a)  Dichiarazione ufficiale che:

    i)  le piante sono indenni da Euwallacea fornicatus sensu lato e Fusarium euwallaceae;

    ii)  le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine. Tale registrazione comprendeva i rispettivi siti di produzione all’interno del luogo di produzione;

    iii)  le piante soddisfano una delle seguenti prescrizioni:

    1)  hanno un diametro inferiore a 2 cm alla base del fusto;

    o

    2)  sono state coltivate in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l’introduzione di Euwallacea fornicatus sensu lato almeno durante i sei mesi precedenti l’esportazione, che è soggetto a ispezioni ufficiali in periodi opportuni ed è risultato indenne dall’organismo nocivo; tale indennità è confermata almeno con l’utilizzo di trappole, controllate almeno ogni quattro settimane, anche immediatamente prima dello spostamento;

    o

    3)  sono state coltivate in un sito di produzione che è stato ritenuto indenne da Euwallacea fornicatus sensu lato e Fusarium euwallaceae dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo; tale indennità è stata confermata, per Euwallacea fornicatus sensu lato, almeno con l’utilizzo di trappole, nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate almeno ogni quattro settimane; in caso di sospetto della presenza di uno dei due organismi nocivi nel sito di produzione, sono stati applicati trattamenti idonei contro tali organismi nocivi per garantirne l’assenza; per Euwallacea fornicatus sensu lato e Fusarium euwallaceae è stabilita una zona circostante di 1 km, monitorata in momenti opportuni, e qualora si rilevi la presenza di uno dei due organismi nocivi sulle piante ospiti, tali piante devono essere immediatamente estirpate e distrutte;

    iv)  immediatamente prima dell’esportazione, le partite delle piante con un diametro uguale o superiore a 2 cm alla base del fusto sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale, compreso un campionamento distruttivo, per rilevare la presenza dell’organismo nocivo, in particolare nei fusti e nelle foglie. Le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione devono essere tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dell’1 % con un grado di affidabilità del 99 %.

    b)  Sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,

    i)  la seguente dichiarazione: «La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione»;

    ii)  l’indicazione relativa a:

    — quale prescrizione di cui alla lettera a), punto iii), della presente voce è stata soddisfatta, e

    — il/i sito/i di produzione registrato/i.

    Top