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Document 02020D1999-20211213

    Consolidated text: Decisione (PESC) 2020/1999 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1999/2021-12-13

    02020D1999 — IT — 13.12.2021 — 004.002


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    DECISIONE (PESC) 2020/1999 DEL CONSIGLIO

    del 7 dicembre 2020

    relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani

    (GU L 410I del 7.12.2020, pag. 13)

    Modificata da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    DECISIONE (PESC) 2021/372 DEL CONSIGLIO del 2 marzo 2021

      L 71I

    6

    2.3.2021

    ►M2

    DECISIONE (PESC) 2021/481 DEL CONSIGLIO del 22 marzo 2021

      L 99I

    25

    22.3.2021

    ►M3

    DECISIONE (PESC) 2021/2160 DEL CONSIGLIO del 6 dicembre 2021

      L 436

    40

    7.12.2021

    ►M4

    DECISIONE (PESC) 2021/2197 DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2021

      L 445I

    17

    13.12.2021


    Rettificata da:

    ►C1

    Rettifica, GU L 035, 17.2.2022, pag.  21 (2021/2160)




    ▼B

    DECISIONE (PESC) 2020/1999 DEL CONSIGLIO

    del 7 dicembre 2020

    relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani



    Articolo 1

    1.  

    La presente decisione istituisce un quadro relativo a misure restrittive mirate per contrastare gravi violazioni e abusi dei diritti umani nel mondo. Si applica:

    a) 

    al genocidio;

    b) 

    ai crimini contro l’umanità;

    c) 

    alle gravi violazioni o ai gravi abusi dei diritti umani seguenti:

    i) 

    tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;

    ii) 

    schiavitù;

    iii) 

    esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie;

    iv) 

    sparizione forzata di persone;

    v) 

    arresti o detenzioni arbitrari;

    d) 

    altre violazioni o altri abusi dei diritti umani, compresi, tra gli altri, quelli riportati di seguito, nella misura in cui tali violazioni o abusi sono diffusi, sistematici o comunque motivo di seria preoccupazione per quanto concerne gli obiettivi di politica estera e di sicurezza comune stabiliti all’articolo 21 TUE:

    i) 

    tratta di esseri umani, nonché abusi dei diritti umani di cui al presente articolo da parte dei trafficanti di migranti;

    ii) 

    violenza sessuale e di genere;

    iii) 

    violazioni o abusi della libertà di riunione pacifica e di associazione;

    iv) 

    violazioni o abusi della libertà di opinione e di espressione;

    v) 

    violazioni o abusi della libertà di religione o di credo.

    2.  

    Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, si dovrebbe tener conto del diritto internazionale consuetudinario e di strumenti di diritto internazionale ampiamente accettati quali:

    a) 

    il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;

    b) 

    il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali;

    c) 

    la Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio;

    d) 

    la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;

    e) 

    la Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale;

    f) 

    la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna;

    g) 

    la Convenzione sui diritti del fanciullo;

    h) 

    la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate;

    i) 

    la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità;

    j) 

    il protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini;

    k) 

    lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale;

    l) 

    la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

    3.  

    Ai fini della presente decisione, le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi possono comprendere:

    a) 

    soggetti statali;

    b) 

    altri soggetti che esercitino un controllo o un’autorità effettivi su un territorio;

    c) 

    altri soggetti non statali.

    4.  

    Nel redigere o modificare l’elenco di cui all’allegato per quanto riguarda altri soggetti non statali di cui al paragrafo 3, lettera c), il Consiglio tiene conto in particolare degli elementi specifici seguenti:

    a) 

    gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune di cui all’articolo 21 TUE; e

    b) 

    la gravità e/o l’incidenza degli abusi.

    Articolo 2

    1.  

    Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio di:

    a) 

    persone fisiche che sono responsabili degli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 1;

    b) 

    persone fisiche che forniscono sostegno finanziario, tecnico o materiale per gli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, o che sono altrimenti coinvolte in tali atti, anche pianificandoli, dirigendoli, ordinandoli, assistendoli, preparandoli, agevolandoli o incoraggiandoli;

    c) 

    persone fisiche che sono associate alle persone di cui alle lettere a) e b)

    elencate nell’allegato.

    2.  
    Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l’ingresso nel proprio territorio.
    3.  

    Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo di diritto internazionale, segnatamente:

    a) 

    in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale;

    b) 

    in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di quest’ultima;

    c) 

    in base ad un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o

    d) 

    in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia.

    4.  
    Si considera che le disposizioni del paragrafo 3 si applicano anche qualora uno Stato membro ospiti l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
    5.  
    Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga a norma del paragrafo 3 o 4.
    6.  
    Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da necessità umanitarie urgenti o dall’esigenza di partecipare a riunioni intergovernative o a riunioni promosse o ospitate dall’Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell’OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi strategici delle misure restrittive, comprese la cessazione di gravi violazioni e degli abusi gravi dei diritti umani e la promozione dei diritti umani.
    7.  
    Gli Stati membri possono anche concedere deroghe alle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando l’ingresso o il transito è necessario per l’espletamento di un procedimento giudiziario.
    8.  
    Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 o 7 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica della deroga proposta, vi sia un’obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.
    9.  
    Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi del paragrafo 3, 4, 6, 7 o 8, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell’allegato, l’autorizzazione è strettamente limitata ai fini per i quali è concessa e alle persone direttamente interessate.

    Articolo 3

    1.  

    Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da:

    a) 

    persone fisiche o giuridiche, entità od organismi responsabili degli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 1;

    b) 

    persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che forniscono sostegno finanziario, tecnico o materiale per gli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, o che sono altrimenti coinvolti in tali atti, anche pianificandoli, dirigendoli, ordinandoli, assistendoli, preparandoli, agevolandoli o incoraggiandoli;

    c) 

    persone fisiche o giuridiche, entità od organismi associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alle lettere a) e b);

    elencati nell’allegato.

    2.  
    Nessun fondo o risorsa economica sono messi, direttamente o indirettamente, a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’allegato o destinati a loro vantaggio.
    3.  

    In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

    a) 

    necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

    b) 

    destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

    c) 

    destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

    d) 

    necessari per coprire spese straordinarie, purché l’autorità competente interessata abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica; o

    e) 

    pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale.

    Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

    4.  

    In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, a condizione che:

    a) 

    i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo di cui al paragrafo 1 nell’elenco figurante nell’allegato, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

    b) 

    i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

    c) 

    la decisione non vada a beneficio di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencati nell’allegato; e

    d) 

    il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico nello Stato membro interessato.

    Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

    5.  
    Il paragrafo 1 non osta a che una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo elencati nell’allegato effettuino un pagamento dovuto nell’ambito di un contratto o di un accordo concluso, o di un’obbligazione sorta, prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo sono stati inseriti nell’allegato, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un’entità o da un organismo di cui al paragrafo 1.
    6.  

    Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

    a) 

    interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

    b) 

    pagamenti dovuti nell’ambito di contratti e accordi conclusi o di obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2; o

    c) 

    pagamenti dovuti nell’ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell’Unione o esecutive nello Stato membro interessato, purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1.

    Articolo 4

    1.  
    In deroga all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano svincolati o messi a disposizione, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per scopi umanitari, come prestare o facilitare la prestazione di assistenza, comprese forniture mediche, cibo o trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza, o per evacuazioni.
    2.  
    Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro quattro settimane dal loro rilascio.

    Articolo 5

    1.  
    Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta di uno Stato membro o dell’alto rappresentante, redige e modifica l’elenco di cui all’allegato.
    2.  
    Il Consiglio comunica le decisioni di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco, alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo interessati direttamente, se l’indirizzo è noto, oppure attraverso la pubblicazione di un avviso, offrendo alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo in questione la possibilità di formulare osservazioni.
    3.  
    Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina le decisioni di cui al paragrafo 1 e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo interessati.

    Articolo 6

    1.  
    Nell’allegato sono indicati i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui agli articoli 2 e 3.
    2.  
    Nell’allegato figurano, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Per le persone fisiche, tali informazioni possono includere: i nomi e gli pseudonimi; la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il numero del passaporto e della carta d’identità; il genere; l’indirizzo, se noto; la funzione o la professione. Per le persone giuridiche, le entità o gli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

    Articolo 7

    1.  

    Il Consiglio e l’alto rappresentante trattano i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:

    a) 

    per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l’introduzione delle modifiche dell’allegato;

    b) 

    per quanto riguarda l’alto rappresentante, per la preparazione delle modifiche dell’allegato.

    2.  
    Il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco e a condanne penali o misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell’allegato.
    3.  
    Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l’alto rappresentante sono designati come «titolare del trattamento» ai sensi dell’articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.

    Articolo 8

    Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dalla presente decisione, comprese le richieste di indennizzo o le richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell’ambito di una garanzia, segnatamente quelle volte a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare di una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

    a) 

    persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell’allegato;

    b) 

    qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo di cui alla lettera a).

    Articolo 9

    Per massimizzare l’impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l’Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle previste nella presente decisione.

    ▼M3

    Articolo 10

    La presente decisione si applica fino all’8 dicembre 2023 ed è costantemente riesaminata. Le misure di cui agli articoli 2 e 3 si applicano in relazione alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi elencati nell’allegato fino all’8 dicembre 2022.

    ▼B

    Articolo 11

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.




    ALLEGATO

    Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 2 e 3

    A. 

    Persone fisiche

    ▼M1



     

    ►M2  Nomi (traslitterazione in caratteri latini) ◄

    ►M2  Nomi ◄

    Informazioni identificative

    Motivi

    Data di inserimento nell’elenco

    1.

    Alexander (Alexandr) Petrovich KALASHNIKOV

    Aлександр Петрович КАЛАШНИКОВ

    Carica: direttore del servizio penitenziario federale russo (FSIN)

    Data di nascita: 27.1.1964

    Luogo di nascita: Tatarsk, regione/Oblast di Novosibirsk, RSFS russa (ora Federazione russa)

    Cittadinanza: russa

    Sesso: maschile

    Alexander Kalashnikov è direttore del servizio penitenziario federale russo (FSIN) dall’8 ottobre 2019. In tale carica sovrintende a tutte le attività dell’FSIN. Nella veste di direttore del FSIN, è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, compresi arresti e detenzioni arbitrari.

    Nel caso di Alexei Navalny, che si stava riprendendo in Germania (settembre 2020-gennaio 2021) da un avvelenamento con un agente nervino tossico del gruppo Novichok, il 28 dicembre 2020 l’FSIN ha ordinato che si presentasse immediatamente davanti a un funzionario addetto alla sorveglianza o sarebbe stato condannato a una pena detentiva per aver violato la sospensione della pena che gli era stata inflitta dopo una condanna per frode. Nel 2018 la Corte europea dei diritti dell’uomo aveva giudicato tale condanna per frode arbitraria e iniqua. Il 17 gennaio 2021, su ordine di Alexander Kalashnikov, agenti dell’FSIN hanno arrestato Alexei Navalny al suo arrivo all’aeroporto di Mosca. L’arresto di Alexei Navalny si basa su una decisione del tribunale della città di Khimki, che a sua volta è stata emessa su richiesta dell’FSIN. A fine dicembre 2020, l’FSIN aveva già chiesto che un tribunale commutasse la pena condizionale di Alexei Nalvany in pena detentiva. Il 17 febbraio 2021 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ingiunto al governo della Federazione russa di rilasciare Alexei Navalny.

    2 marzo 2021

    2.

    Alexander (Alexandr) Ivanovich BASTRYKIN

    Алексaндр Ивaнович БАСТРЫКИН

    Carica: presidente del comitato investigativo della Federazione russa

    Data di nascita: 27.8.1953

    Luogo di nascita: Pskov, RSFS russa (ora Federazione russa)

    Cittadinanza: russa

    Sesso: maschile

    Alexander Bastrykin ricopre la carica di presidente del comitato investigativo della Federazione russa («comitato») da gennaio 2011 (e di presidente facente funzione da ottobre a dicembre 2010). In tale carica sovrintende a tutte le attività del comitato. Ufficialmente il comitato è presieduto dal presidente russo. Alexander Bastrykin, nella veste di presidente del comitato, è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, compresi arresti e detenzioni arbitrari.

    Alexander Bastrykin è responsabile delle campagne repressive diffuse e sistematiche del comitato che hanno preso di mira membri dell’opposizione russa e condotto indagini sugli stessi. Il 29 dicembre 2020 il comitato ha avviato un’indagine sul leader dell’opposizione Alexei Navalny, accusandolo di frode su vasta scala. Alexei Navalny e altre persone hanno pubblicato articoli sulla proprietà dell’impresa immobiliare ceca LAW Bohemia da parte di Alexander Bastrykin negli anni 2000.

    2 marzo 2021

    3.

    Igor Viktorovich KRASNOV

    Игорь Викторович КРАСНОВ

    Carica: procuratore generale della Federazione russa

    Data di nascita: 24.12.1975

    Luogo di nascita: Arkhangelsk, RSFS russa (ora Federazione russa)

    Cittadinanza: russa

    Sesso: maschile

    Igor Krasnov è procuratore generale della Federazione russa dal 22 gennaio 2020, ed è ex vicepresidente del comitato investigativo della Federazione russa. In tale carica di procuratore generale sovrintende alle procure della Federazione russa, alle procure speciali e alla Procura militare. Nella veste di procuratore generale è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la detenzione arbitraria di manifestanti, e della diffusa e sistematica repressione della libertà di riunione pacifica e di associazione e della libertà di opinione e di espressione.

    Prima delle proteste del 23 gennaio 2021, la procura generale avvertì che i partecipanti sarebbero stati ritenuti responsabili. Inoltre, chiese al servizio federale di supervisione delle comunicazioni, delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni di massa (Roskomnadzor) di limitare l’accesso ai siti web e agli account delle reti sociali dell’opposizione contenenti informazioni sulle manifestazioni programmate dei sostenitori di Alexei Navalny. Il 29 gennaio 2021 la procura generale chiese nuovamente al Roskomnadzor di limitare l’accesso ai siti web e agli account delle reti sociali dell’opposizione, questa volta prima delle proteste pro Navalny del 30 e del 31 gennaio 2021. Furono inviati avvertimenti alle imprese di Internet (Facebook, TikTok, Twitter, Google, Mail.ru Group). La procura generale ha inoltre annunciato che i dimostranti sarebbero stati perseguiti.

    La procura generale ha appoggiato la richiesta del servizio penitenziario federale russo (FSIN) di commutare in pena detentiva la sospensione della pena inflitta a Alexei Navalny per un presunto caso di frode. Nonostante la condanna sia stata giudicata arbitraria e iniqua dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nel 2018, Alexei Navalny è stato arrestato il 17 gennaio 2021 al suo arrivo all’aeroporto di Mosca.

    2 marzo 2021

    ▼M3

    4.

    Viktor Vasilievich (Vasilyevich) ZOLOTOV

    Виктор Васильевич ЗОЛОТОВ

    Carica: direttore del servizio federale delle truppe della guardia nazionale della Federazione russa (Rosgvardia)

    Data di nascita: 27.1.1954

    Luogo di nascita: Sasovo, RSFS russa (ora Federazione russa)

    Cittadinanza: russa

    Sesso: maschile

    Viktor Zolotov è direttore del servizio federale delle truppe della guardia nazionale della Federazione russa (Rosgvardia) dal 5 aprile 2016 e pertanto comandante in capo delle truppe della guardia nazionale della Federazione russa, nonché comandante della OMON, l’unità speciale mobile integrata nella Rosgvardia. In tale carica sovrintende a tutte le attività delle truppe della Rosgvardia e della OMON. Nella veste di direttore di Rosgvardia, è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, compresi arresti e detenzioni arbitrari e sistematiche e diffuse violazioni della libertà di riunione pacifica e di associazione, in particolare mediante la repressione violenta di proteste e dimostrazioni.

    2.3.2021

     

     

     

     

    La Rosgvardia è stata impiegata per reprimere le proteste pro Navalny del 23 gennaio e del 21 aprile 2021 ed è stato riferito che molti agenti della OMON e della guardia nazionale hanno fatto ricorso a brutalità e violenza nei confronti dei manifestanti. Le forze di sicurezza hanno aggredito decine di giornalisti, compresa la corrispondente di Meduza Kristina Safronova, colpita da un agente della OMON, e la giornalista di Novaya Gazeta Yelizaveta Kirpanova, colpita alla testa con un manganello con conseguente perdita di sangue. Durante le proteste del 23 gennaio 2021 le forze di sicurezza hanno detenuto arbitrariamente oltre 300 minori.

     

    5.

    ZHU Hailun

    朱海仑 (grafia cinese)

    Cariche: membro della 13a Assemblea nazionale del popolo della Repubblica popolare cinese (legislatura dal 2018 al 2023) rappresenta la regione autonoma uigura dello Xinjiang (XUAR); membro della commissione di vigilanza e per gli affari giudiziari dell’Assemblea nazionale del popolo dal 19 marzo 2018.

    Ex segretario del comitato per gli affari politici e giuridici della regione autonoma uigura dello Xinjiang (XUAR) ed ex vicesegretario del comitato del partito della XUAR (dal 2016 al 2019). Ex vicecapo della commissione permanente della 13a Assemblea del popolo della XUAR, un organo legislativo regionale (dal 2019 al 5 febbraio 2021, ma ancora attivo almeno fino al marzo 2021). Membro della 13a Assemblea nazionale del popolo della Repubblica popolare cinese (legislatura dal 2018 al 2023), rappresenta la XUAR. Membro della commissione di vigilanza e per gli affari giudiziari dell’Assemblea nazionale del popolo dal 19 marzo 2018.

    22.3.2021

     

     

     

    Data di nascita: gennaio 1958

    Luogo di nascita: Lianshui, Jiangsu (Cina)

    Cittadinanza: cinese

    Sesso: maschile

    In qualità di segretario del comitato per gli affari politici e giuridici della XUAR (dal 2016 al 2019), Zhu Hailun è stato responsabile del mantenimento della sicurezza interna e dell’applicazione della legge nella XUAR. In quanto tale, rivestiva una carica politica chiave nella supervisione e nell’attuazione di un programma di sorveglianza, detenzione e indottrinamento su larga scala rivolto agli uiguri e a persone di altre minoranze etniche musulmane. Zhu Hailun è stato descritto come l’«architetto» di questo programma. È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Cina, in particolare detenzioni arbitrarie su larga scala inflitte a uiguri e a persone di altre minoranze etniche musulmane.

    In qualità di vicecapo della commissione permanente della 13a Assemblea del popolo della XUAR (dal 2019 al 5 febbraio 2021), Zhu Hailun ha continuato a esercitare un’influenza decisiva nella XUAR, dove prosegue l’attuazione del programma di sorveglianza, detenzione e indottrinamento su larga scala rivolto agli uiguri e a persone di altre minoranze etniche musulmane.

     

    ▼M2

    6.

    WANG Junzheng

    王君正 (grafia cinese)

    Cariche: segretario del partito dello Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) e vicesegretario del comitato del partito della regione autonoma uigura cinese dello Xinjiang. commissario politico dell’XPCC e amministratore delegato del China Xinjiang Group

    Data di nascita: maggio 1963

    Luogo di nascita: Linyi, Shandong (Cina)

    Cittadinanza: cinese

    Sesso: maschile

    Segretario del partito dello Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) e vicesegretario del comitato del partito della regione autonoma uigura cinese dello Xinjiang (XUAR) dall’aprile 2020 nonché commissario politico dell’XPCC dal maggio 2020. Ex segretario del comitato per gli affari politici e giuridici della XUAR (dal febbraio 2019 al settembre 2020). Wang Junzheng occupa anche altre alte cariche nell’XPCC.

    L’XPCC è un’organizzazione economica e paramilitare statale presente nella XUAR, che esercita l’autorità amministrativa e controlla le attività economiche nello Xinjiang.

    22.3.2021

     

     

     

     

    In qualità di segretario del partito e di commissario politico dell’XPCC dal 2020, Wang Junzheng è coinvolto nella supervisione di tutte le politiche attuate dall’XPCC. In tale carica, è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Cina, in particolare detenzioni arbitrarie su larga scala e trattamenti degradanti inflitti agli uiguri e a persone di altre minoranze etniche musulmane, nonché violazioni sistematiche della loro libertà di religione o di credo, connesse, tra l’altro, all’attuazione da parte dell’XPCC di un programma di sorveglianza, detenzione e indottrinamento su larga scala rivolto agli uiguri e a persone di altre minoranze etniche musulmane.

     

     

     

     

     

    È altresì responsabile del ricorso sistematico, da parte dell’XPCC, a uiguri e persone di altre minoranze etniche musulmane come manodopera forzata, in particolare nei campi di cotone.

    In qualità di vicesegretario del comitato del partito della XUAR dal 2020, Wang Junzheng è coinvolto nella supervisione di tutte le politiche di sicurezza attuate nello Xinjiang, compreso il summenzionato programma rivolto agli uiguri e a persone di altre minoranze etniche musulmane. In qualità di segretario del comitato per gli affari politici e giuridici della XUAR (dal febbraio 2019 al settembre 2020), Wang Junzheng è stato responsabile del mantenimento della sicurezza interna e dell’applicazione della legge nella XUAR. In quanto tale, rivestiva una carica politica chiave nella supervisione e nell’attuazione del summenzionato programma.

     

    7.

    WANG Mingshan

    王明山 (grafia cinese)

    Cariche: membro della commissione permanente del comitato del partito della regione autonoma uigura dello Xinjiang (XUAR) e segretario del comitato per gli affari politici e giuridici della XUAR

    Data di nascita: gennaio 1964

    Luogo di nascita: Wuwei, Gansu (Cina)

    Cittadinanza: cinese

    Sesso: maschile

    Membro della commissione permanente del comitato del partito della regione autonoma uigura dello Xinjiang (XUAR) e segretario del comitato per gli affari politici e giuridici della XUAR dal settembre 2020. Precedentemente direttore e vicesegretario del partito dell’ufficio per la pubblica sicurezza dello Xinjiang (XPSB) fra il 2017 e il gennaio 2021.

    22.3.2021

     

     

     

     

    In qualità di segretario del comitato per gli affari politici e giuridici della XUAR dal settembre 2020, Wang Mingshan è responsabile del mantenimento della sicurezza interna e dell’applicazione della legge nella XUAR. In quanto tale, riveste una carica politica chiave nella supervisione di un programma di sorveglianza, detenzione e indottrinamento su larga scala rivolto agli uiguri e a persone di altre minoranze etniche musulmane.

     

     

     

     

     

    In qualità di ex direttore e vicesegretario del partito dell’XPSB (dal 2017 al gennaio 2021), ha occupato una posizione chiave nell’apparato di sicurezza dello Xinjiang e si è reso direttamente responsabile dell’attuazione del programma citato. In particolare, l’XPSB ha implementato la «piattaforma operativa comune integrata» (IJOP), un programma di big data utilizzato per tracciare milioni di uiguri nella regione dello Xinjiang e segnalare quelli considerati «potenzialmente pericolosi» da inviare nei campi di detenzione.

    Nella sua carica attuale e in considerazione delle sue funzioni precedenti, Wang Mingshan è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Cina, in particolare detenzioni arbitrarie su larga scala e trattamenti degradanti inflitti agli uiguri e a persone di altre minoranze etniche musulmane, nonché violazioni sistematiche della loro libertà di religione o di credo.

     

    8.

    CHEN Mingguo

    陈明国

    (grafia cinese)

    Cariche: direttore dell’ufficio per la pubblica sicurezza dello Xinjiang (XPSB) e vicepresidente del governo popolare della regione autonoma uigura dello Xinjiang (XUAR)

    Data di nascita: ottobre 1966

    Luogo di nascita: Yilong, Sichuan (Cina)

    Cittadinanza: cinese

    Sesso: maschile

    Direttore dell’ufficio per la pubblica sicurezza dello Xinjiang (XPSB) dal gennaio 2021 e vicepresidente del governo popolare della regione autonoma uigura dello Xinjiang (XUAR).

    22.3.2021

     

     

     

     

    In qualità di direttore dell’XPSB, Chen Mingguo occupa una posizione chiave nell’apparato di sicurezza dello Xinjiang ed è direttamente coinvolto nell’attuazione di un programma di sorveglianza, detenzione e indottrinamento su larga scala rivolto agli uiguri e a persone di altre minoranze etniche musulmane. In particolare, l’XPSB ha implementato la «piattaforma operativa comune integrata» (IJOP), un programma di big data utilizzato per tracciare milioni di uiguri nella regione dello Xinjiang e segnalare quelli considerati «potenzialmente pericolosi» da inviare nei campi di detenzione. Chen Mingguo è quindi responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Cina, in particolare detenzioni arbitrarie e trattamenti degradanti inflitti agli uiguri e a persone di altre minoranze etniche musulmane, nonché violazioni sistematiche della loro libertà di religione o di credo.

     

    ▼M3

    9.

    JONG Kyong-thaek (alias CHO’NG, Kyo’ng-t’aek)

    정경택 (grafia coreana)

    Carica: ministro della Sicurezza dello Stato della Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC)

    Data di nascita: tra l’1.1.1961 e il 31.12.1963

    Cittadinanza: Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC)

    Sesso: maschile

    Jong Kyong-thaek è ministro della Sicurezza dello Stato della Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC) dal 2017. Il ministero della Sicurezza dello Stato della RPDC è una delle istituzioni di punta incaricate dell’attuazione delle politiche di sicurezza repressive della RPDC, miranti innanzitutto a individuare e reprimere il dissenso politico, l’afflusso di informazioni «sovversive» provenienti dall’estero e qualsiasi altro comportamento considerato una grave minaccia politica al sistema politico e alla sua dirigenza.

    In qualità di capo del ministero della Sicurezza dello Stato, Jong Kyong-thaek è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani nella RPDC, in particolare tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, sparizione forzata di persone e arresti o detenzioni arbitrari, nonché lavoro forzato e violenza sessuale contro le donne.

    22.3.2021

    10.

    RI Yong Gil (alias RI Yong Gi, RI Yo’ng-kil, YI Yo’ng-kil)

    리영길 (grafia coreana)

    Carica: ministro della Difesa nazionale della Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC)

    Data di nascita: 1955

    Cittadinanza: Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC)

    Sesso: maschile

    Ri Yong Gil è il ministro della Difesa nazionale della Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC). È stato ministro della Sicurezza sociale dal gennaio 2021 fino al giugno o luglio 2021. È stato capo di Stato maggiore dell’esercito popolare coreano fra il 2018 e il gennaio 2021.

    In qualità di ministro della Difesa nazionale Ri Yong Gil è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani nella RPDC, anche ad opera di membri del comando di sicurezza militare e di altre unità dell’esercito popolare coreano.

    Il ministero della Sicurezza sociale della RPDC (noto precedentemente come ministero della Sicurezza popolare o ministero della Sicurezza pubblica) e il comando di sicurezza militare sono le istituzioni di punta incaricate dell’attuazione delle politiche di sicurezza repressive della RPDC, fra cui interrogatori e punizione delle persone che fuggono «illegalmente» dalla RPDC. In particolare, il ministero della Sicurezza sociale è incaricato di gestire, tramite il suo ufficio correzionale, campi di prigionia e centri di lavoro forzato per detenzioni di breve durata, dove i prigionieri/detenuti sono deliberatamente lasciati morire di fame e sono sottoposti ad altri trattamenti inumani.

    22.3.2021

     

     

     

     

    In qualità di ex capo del ministero della Sicurezza sociale, Ri Yong Gil è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani nella RPDC, in particolare tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, sparizione forzata di persone e arresti o detenzioni arbitrari, nonché lavoro forzato e violenza sessuale contro le donne.

    In qualità di ex capo di Stato maggiore dell’esercito popolare coreano, Ri Yong Gil è responsabile anche delle gravi e diffuse violazioni dei diritti umani commesse da tale esercito.

     

    ▼M3 —————

    ▼M3

    12.

    Abderrahim AL-KANI (alias Abdul-Rahim AL-KANI, Abd-al-Rahim AL-KANI)

    ►C1  عبد الرحيم الكاني (grafia araba) ◄

    Carica: membro della milizia Kaniyat

    Data di nascita: 7.9.1997

    Cittadinanza: libica

    N. di passaporto: PH3854LY

    Numero di carta d’identità: 119970331820

    Sesso: maschile

    Abderrahim Al-Kani è un membro chiave della milizia Kaniyat e fratello di Mohammed Khalifa Al-Khani, capo della milizia Kaniyat (deceduto nel luglio 2021). La milizia Kaniyat ha esercitato il controllo sulla città libica di Tarhuna tra il 2015 e il giugno 2020.

    Abderrahim Al-Kani è responsabile della sicurezza interna per la milizia Kaniyat. In tale veste, è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Libia, in particolare uccisioni extragiudiziali e sparizioni forzate di persone tra il 2015 e il giugno 2020 a Tarhuna.

    Abderrahim Al-Kani e la milizia Kaniyat hanno lasciato Tarhuna all’inizio del giugno 2020 per fuggire nella Libia orientale. In seguito, a Tarhuna sono state scoperte diverse fosse comuni attribuite alla milizia Kaniyat.

    22.3.2021

    13.

    Aiub Vakhaevich KATAEV (alias Ayubkhan Vakhaevich KATAEV)

    Аюб Вахаевич КАТАЕВ (alias Аюбхан Вахаевич КАТАЕВ) (grafia russa)

    Carica: Ex capo dipartimento del ministero dell’Interno della Federazione russa nella città di Argun della Repubblica cecena.

    Data di nascita: 1.12.1980 o 1.12.1984

    Cittadinanza: russa

    Sesso: maschile

    Capo dipartimento del ministero dell’Interno della Federazione russa nella città di Argun della Repubblica cecena fino al 2018.

    In qualità di capo dipartimento del ministero dell’Interno della Federazione russa ad Argun, Aiub Kataev ha sovrinteso alle attività delle forze di polizia e delle agenzie per la sicurezza dello Stato locali. In tale carica ha sovrinteso personalmente alle persecuzioni diffuse e sistematiche in Cecenia, iniziate nel 2017. Le repressioni prendono di mira lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI), i presunti appartenenti a gruppi LGBTI e altre persone sospettate di essere oppositori del capo della Repubblica cecena Ramzan Kadyrov. Aiub Kataev e le forze precedentemente sotto il suo comando sono responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui tortura e altri trattamenti crudeli, disumani o degradanti, nonché di arresti e detenzioni arbitrari e di uccisioni ed esecuzioni extragiudiziali o arbitrarie.

    Secondo numerosi testimoni, Aiub Kataev ha sovrinteso personalmente alla tortura dei detenuti e vi ha preso parte.

    22.3.2021

    14.

    Abuzaid (Abuzayed) Dzhandarovich VISMURADOV

    Абузайд Джандарович ВИСМУРАДОВ(grafia russa)

    Carica: Ex comandante della squadra «Terek» dell’unità speciale di reazione rapida (SOBR), vice primo ministro della Repubblica cecena, guardia del corpo non ufficiale del capo della Repubblica cecena Ramzan Kadyrov.

    Data di nascita: 24.12.1975

    Ex comandante della squadra «Terek» dell’unità speciale di reazione rapida (SOBR). Vice primo ministro della Repubblica cecena dal 23 marzo 2020. Guardia del corpo non ufficiale del capo della Repubblica cecena Ramzan Kadyrov.

    Dal marzo 2012 al marzo 2020 Abuzaid Vismuradov è stato comandante del distaccamento «Terek» della SOBR. In tale carica ha sovrinteso personalmente alle persecuzioni diffuse e sistematiche in Cecenia, iniziate nel 2017. Le repressioni prendono di mira lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI), i presunti appartenenti a gruppi LGBTI e altre persone sospettate di essere oppositori del capo della Repubblica cecena Ramzan Kadyrov.

    22.3.2021

     

     

     

    Luogo di nascita: Akhmat-Yurt/Khosi-Yurt, ex Repubblica socialista sovietica autonoma (RSSA) ceceno-inguscia, ora Repubblica cecena (Federazione russa)

    Cittadinanza: russa

    Sesso: maschile

    Abuzaid Vismuradov e l’unità «Terek» precedentemente sotto il suo comando sono responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, in particolare tortura e altri trattamenti crudeli, disumani o degradanti, nonché di arresti e detenzioni arbitrari e di uccisioni ed esecuzioni extragiudiziali e arbitrarie.

    Secondo numerosi testimoni, Abuzaid Vismuradov ha sovrinteso personalmente alla tortura dei detenuti e vi ha preso parte. È uno stretto collaboratore di Ramzan Kadyrov, il capo della Repubblica cecena, che da molti anni conduce una campagna di repressione nei confronti dei suoi oppositori politici.

     

    ▼M2

    15.

    Gabriel Moses LOKUJO

    Carica: Maggiore Generale delle Forze popolari di difesa del Sud Sudan (SSPDF)

    Cittadinanza: sud-sudanese

    Sesso: maschile

    Maggiore Generale delle Forze popolari di difesa del Sud Sudan (SSPDF).

    Gabriel Moses Lokujo è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Sud Sudan, in particolare esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie.

    Nel maggio 2020 tre ufficiali dell’Esercito di liberazione del popolo sudanese all’opposizione (SPLA-IO) sono state rapite e giustiziate per ordine del maggiore generale Lokujo.

    22.3.2021

     

     

     

     

    Il Maggiore Generale Lokujo ha disertato nel settembre 2020, passando dallo SPLA-IO alle SSPDF, ed è responsabile dei successivi scontri avvenuti all’interno e nei dintorni del centro di formazione di Moroto, nel sud dell’Equatoria centrale. Conseguentemente, entrambe le parti hanno riportato numerosi morti e feriti nell’ultimo trimestre del 2020 e si sono inoltre registrati sfollamenti di civili, soprattutto nella zona di Kajo-Keji, nello Stato dell’Equatoria centrale. Le forze del Maggiore Generale Lokujo sono rimaste nella zona, dove si sono registrati ulteriori scontri e la sicurezza delle comunità civili continua ad essere a rischio.

     

    ▼M4

    16.

    Dimitriy (Dimitry, Dmitri, Dmitry) Valerievich UTKIN

    Дмитрий Валерьевич Уткин

    (grafia russa)

    Carica: fondatore e comandante del Wagner Group

    Grado: tenente colonnello (riserva)

    Nominativo di chiamata: Vagner, Wagner

    Numero di identificazione Wagner Group: M-0209

    Data di nascita: 1.6.1970 o 11.6.1970

    Luogo di nascita: Asbest, oblast di Sverdlovsk, RSFS russa (ora Federazione russa)

    Cittadinanza: russa

    Indirizzo: Pskov, Federazione russa

    Sesso: maschile

    Dimitriy Utkin, ex agente dell’intelligence militare russa (GRU), è il fondatore del Wagner Group e responsabile del coordinamento e della pianificazione delle operazioni per lo schieramento dei mercenari del Wagner Group in vari paesi.

    Nella sua posizione di comando all’interno del Wagner Group, è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani commesse dal gruppo, che comprendono torture ed esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie.

    Ciò include la tortura a morte di un disertore siriano perpetrata da quattro membri del Wagner Group nel giugno 2017 nel governatorato di Homs, in Siria. Secondo un ex membro del Wagner Group, Dimitriy Utkin ha ordinato personalmente la tortura a morte del disertore e la ripresa video dell’atto.

    13.12.2021

    17.

    Stanislav Evgenievitch DYCHKO

    Станислав Евгеньевич Дычко

    (grafia russa)

    Carica: mercenario del Wagner Group

    Data di nascita: 1990

    Cittadinanza: russa

    Sesso: maschile

    Stanislav Dychko, ex dipendente della polizia di Stavropol, è un mercenario del Wagner Group.

    Insieme ad altri tre mercenari del Wagner Group, ha partecipato alla tortura a morte di un disertore siriano nel giugno 2017 nel governatorato di Homs, in Siria.

    È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Siria.

    13.12.2021

    18.

    Valery (Valeriy) Nikolaevich ZAKHAROV

    Валерий Николаевич Захаров

    (grafia russa)

    Carica: consigliere per la sicurezza del presidente della Repubblica centrafricana (RCA)

    Numero di identificazione Wagner Group: M-5658

    Data di nascita: 12.1.1970

    Luogo di nascita: Leningrado, RSFS russa (ora Federazione russa)

    Cittadinanza: russa

    Sesso: maschile

    Valery Zakharov, ex membro della sicurezza nazionale russa (FSB), è il consigliere per la sicurezza del presidente della Repubblica centrafricana (RCA). Rappresenta una figura chiave nella struttura di comando del Wagner Group e mantiene stretti legami con le autorità russe.

    Dati la sua posizione influente nella RCA e il suo ruolo di spicco all’interno del Wagner Group, è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani commesse dal Wagner Group nella RCA, che comprendono esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie.

    Ciò include l’omicidio, avvenuto nel 2018, di tre giornalisti russi, la cui sicurezza era sotto la responsabilità di Valery Zakharov.

    13.12.2021

    ▼B

    B. 

    Persone giuridiche, entità e organismi

    ▼M2



     

    Nome (traslitterazione in caratteri latini)

    Nome

    Informazioni identificative

    Motivi dell’inserimento nell’elenco

    Data di inserimento nell’elenco

    1.

    Xinjiang Production and Construction Corps Public Security Bureau (ufficio per la pubblica sicurezza del Corpo di produzione e costruzione dello Xinjiang)

    新疆生产建设兵团公安局

    (grafia cinese)

    Indirizzo: 106 Guangming Road, Urumqi, regione autonoma uigura dello Xinjiang (XUAR) (Cina)

    Telefono: +86 991 598 8114

    L’ufficio per la pubblica sicurezza dello Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) è incaricato di attuare tutte le politiche dell’XPCC in materia di sicurezza, compresa la gestione dei centri di detenzione. L’XPCC è un’organizzazione economica e paramilitare statale presente nella regione autonoma uigura cinese dello Xinjiang, che esercita l’autorità amministrativa e controlla le attività economiche nello Xinjiang.

    22.3.2021

     

     

     

     

    In quanto organizzazione incaricata delle politiche di sicurezza all’interno dell’XPCC, l’ufficio per la pubblica sicurezza dell’XPCC è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Cina, in particolare detenzioni arbitrarie su larga scala e trattamenti degradanti inflitti a uiguri e a persone di altre minoranze etniche musulmane, nonché di violazioni sistematiche della loro libertà di religione o di credo, connesse tra l’altro all’attuazione da parte dell’XPCC di un programma di sorveglianza, detenzione e indottrinamento su larga scala rivolto alle minoranze etniche musulmane.

    Nell’ambito di tale programma, l’XPCC ricorre a uiguri e a persone di altre minoranze etniche musulmane come manodopera forzata, in particolare nei campi di cotone. In quanto organizzazione incaricata delle politiche di sicurezza all’interno dell’XPCC, l’ufficio per la pubblica sicurezza dell’XPCC è responsabile del ricorso sistematico al lavoro forzato.

     

    2.

    Central Public Prosecutor’s Office (alias Office of the Prosecutor of the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) (Procura centrale, alias Procura della Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC)]

    조선민주주의인민공화국 중앙검찰소 (grafia coreana)

     

    La Procura centrale è un’istituzione che sovrintende a tutti i procedimenti penali nella Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC), tra cui le fasi dell’indagine, dell’interrogatorio, della custodia cautelare e del processo.

    22.3.2021

     

     

     

     

    La Procura centrale è utilizzata per perseguire e punire persone per attività politiche illecite, con processi fondamentalmente iniqui. Essa ha anche la responsabilità istituzionale di gravi violazioni dei diritti umani avvenute in istituti penitenziari ordinari e centri di detenzione per interrogatori, in quanto non ha garantito l’applicazione dei diritti dei detenuti in attesa di giudizio e dei detenuti condannati. In stretta cooperazione con i ministeri della Sicurezza di Stato e della Sicurezza sociale, è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani commesse dall’apparato di sicurezza della RPDC, in particolare tortura e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, sparizioni forzate e arresti o detenzioni arbitrari, e legittima tali violazioni.

     

    3.

    Kaniyat Militia (già 7th brigade Tarhuna 7th Brigade, già Tarhuna Brigade) (alias 9th brigade, Al-Kani Militia, Al-Kaniyat, Kani Brigade, Kaniat, Kaniyat, Kanyat)

    مليشيا كانيات (grafia araba)

     

    La milizia Kaniyat è una milizia armata libica che ha esercitato il controllo sulla città libica di Tarhuna tra il 2015 e il giugno 2020. Fosse comuni attribuite alla milizia Kaniyat sono state scoperte a Tarhuna dopo che la milizia è fuggita nella Libia orientale nel giugno 2020. La milizia Kaniyat è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, in particolare uccisioni extragiudiziali, e di sparizioni forzate.

    22.3.2021

    4.

    National Security Office (alias National Security Agency) of the Government of Eritrea (Ufficio per la sicurezza nazionale, alias Agenzia per la sicurezza nazionale, del governo dell’Eritrea)

    Diretto dal Maggiore Generale Abraha Kassa

    L’Ufficio per la sicurezza nazionale (alias Agenzia per la sicurezza nazionale) del governo dell’Eritrea è diretto dal Maggiore Generale Abraha Kassa ed è sotto la supervisione dell’Ufficio del presidente. L’Ufficio per la sicurezza nazionale si articola in sei uffici, ciascuno dei quali è suddiviso in tre sezioni, responsabili rispettivamente dell’intelligence, degli arresti e degli interrogatori. L’Ufficio per la sicurezza nazionale è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Eritrea, tra in particolare arresti arbitrari, uccisioni extragiudiziali, sparizioni forzate e torture, commesse dai suoi agenti.

    22.3.2021.

    ▼M4

    5.

    Wagner Group alias Vagner Group

    Группа Вагнера

    (grafia russa)

     

    Il Wagner Group è un’entità militare privata non registrata con sede in Russia, istituita nel 2014 come successore dello Slavonic Corps. È guidata da Dimitriy Utkin ed è finanziata da Yevgeny Prigozhin. Attraverso la creazione di entità locali e con il sostegno dei governi locali, il Warner Group finanzia e conduce le sue operazioni.

    Il Wagner Group è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Ucraina, in Siria, in Libia, nella Repubblica centrafricana (RCA), in Sudan e in Mozambico, che comprendono torture ed esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie.

    13.12.2021



    ( 1 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

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