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Document 02020D0440-20200804

Consolidated text: Decisione (UE) 2020/440 della Banca centrale europea, del 24 marzo 2020, su un programma temporaneo di acquisto per l’emergenza pandemica (BCE/2020/17)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/440/2020-08-04

02020D0440 — IT — 04.08.2020 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DECISIONE (UE) 2020/440 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 24 marzo 2020

su un programma temporaneo di acquisto per l’emergenza pandemica (BCE/2020/17)

(GU L 091 del 25.3.2020, pag. 1)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE (UE) 2020/1143 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 28 luglio 2020

  L 248

24

31.7.2020




▼B

DECISIONE (UE) 2020/440 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 24 marzo 2020

su un programma temporaneo di acquisto per l’emergenza pandemica (BCE/2020/17)



Articolo 1

Istituzione e ambito del PEPP

▼M1

1.  L’Eurosistema istituisce il programma temporaneo di acquisto per l’emergenza pandemica («PEPP») quale programma di acquisto distinto. La dotazione complessiva del PEPP è di 1.350 miliardi di euro. Il capitale rimborsato sui titoli in scadenza acquistati nel quadro del PEPP sarà reinvestito acquistando titoli di debito negoziabili idonei almeno sino alla fine del 2022. In ogni caso, la futura graduale riduzione del portafoglio del PEPP è gestita in modo tale da evitare interferenze con l’adeguato orientamento di politica monetaria.

▼B

2.  Nell'ambito del PEPP le banche centrali dell'Eurosistema, salvo che sia altrimenti espressamente disposto nella presente decisione, acquistano:

a) 

titoli di debito negoziabili idonei nell'accezione di cui alla decisione (UE) 2020/188 della Banca centrale europea (BCE/2020/9) e in conformità alle disposizioni della stessa;

b) 

obbligazioni societarie e altri strumenti di debito negoziabili idonei nell'accezione di cui alla decisione (UE) 2016/948 della Banca centrale europea (BCE/2016/16) ( 1 ) e in conformità alle disposizioni della stessa;

c) 

obbligazioni garantite idonee nell'accezione di cui alla decisione (UE) 2020/187 della Banca centrale europea (BCE/2020/8) ( 2 ) e in conformità alle disposizioni della stessa;

d) 

titoli garantiti da attività (ABS) idonei nell'accezione di cui alla decisione (UE) 2015/5 della Banca centrale europea (BCE/2014/45) ( 3 ) e in conformità alle disposizioni della stessa.

Articolo 2

Scadenza dei titoli di debito pubblici negoziabili

Per essere idonei all’acquisto nell'ambito del PEPP, i titoli di debito negoziabili, nell’accezione di cui all’articolo1, paragrafo 2, lettera a), devono avere una scadenza residua minima di 70 giorni e massima di 30 anni al momento del loro acquisto da parte della banca centrale dell'Eurosistema competente. Per facilitare la regolare attuazione, gli strumenti di debito negoziabili con una scadenza residua di 30 anni e 364 giorni sono idonei nell'ambito del PEPP.

Articolo 3

Deroga per i titoli di debito negoziabili emessi dalla Repubblica ellenica

Nonostante i requisiti stabiliti nell’articolo 3, paragrafo 2, della decisione (UE) 2020/188 (BCE/2020/9), i titoli di debito negoziabili denominati in euro emessi dall’amministrazione centrale della Repubblica ellenica sono idonei all’acquisto nell’ambito del PEPP, purché soddisfino i requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della decisione (UE) 2020/188 (BCE/2020/9).

Articolo 4

Importi degli acquisti

Gli acquisti sono effettuati nell’ambito del PEPP nella misura ritenuta necessaria e proporzionata a contrastare le minacce poste dalle straordinarie condizioni economiche e di mercato alla capacità dell’Eurosistema di assolvere il proprio mandato. Affinché la presente decisione di carattere eccezionale risulti efficace, il consolidamento di quote di cui all’articolo 5 della decisione (UE) 2020/188 (BCE/2020/9) non si applica alle quote ai fini del PEPP.

Articolo 5

Allocazione dei portafogli

1.  La ripartizione tra le giurisdizioni dell’area dell'euro degli acquisti netti cumulativi di titoli di debito negoziabili emessi dalle amministrazioni centrali, regionali o locali idonee e dalle agenzie riconosciute, è condotta, per consistenza, in base allo schema per la sottoscrizione del capitale della BCE delle rispettive BCN di cui all’articolo 29 dello Statuto del SEBC.

2.  Gli acquisti nell’ambito del PEPP saranno condotti in maniera flessibile, consentendo fluttuazioni nella distribuzione dei flussi di acquisto nel corso del tempo, tra classi di attività e tra giurisdizioni.

▼M1

3.  Il Consiglio direttivo delega al Comitato esecutivo il potere di stabilire il ritmo appropriato e la composizione degli acquisti mensili del programma PEPP nell’ambito della totale dotazione complessiva di 1.350 miliardi di euro. In particolare, la ripartizione degli acquisti può essere adeguata nell’ambito del PEPP per consentire fluttuazioni nella distribuzione dei flussi di acquisto nel tempo, fra le varie classi di attività e i vari paesi.

▼B

Articolo 6

Trasparenza

1.  L'Eurosistema rende pubblico con cadenza settimanale il valore contabile aggregato dei titoli detenuti nell'ambito del PEPP, nella nota alla propria situazione contabile consolidata settimanale.

2.  L'Eurosistema rende pubblici con cadenza mensile gli acquisti netti mensili e gli acquisti netti cumulativi.

3.  Il valore contabile dei titoli detenuti nell'ambito del PEPP è pubblicato sul sito internet della BCE, con cadenza settimanale, nella sezione relativa alle operazioni di mercato aperto.

Articolo 7

Concessione in prestito di titoli

L'Eurosistema rende disponibili per il prestito i titoli acquistati nell'ambito del PEPP, compresi i pronti contro termine, al fine di garantire l'efficacia del PEPP.

Articolo 8

Disposizione finale

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.



( 1 ) Decisione (UE) 2016/948 della Banca centrale europea, del 1° giugno 2016, sull'attuazione del programma di acquisto per il settore societario (BCE/2016/16) (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 28).

( 2 ) Decisione (UE) 2020/187 della Banca centrale europea, del 3 febbraio 2020, sull'attuazione di un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (BCE/2020/8) (GU L 39 del 22.11.2014, pag. 6).

( 3 ) Decisione (UE) 2015/5 della Banca centrale europea, del 19 novembre 2014, sull'attuazione di un programma di acquisto di titoli garantiti da attività (BCE/2014/45) (GU L 1 del 6.1.2015, pag. 4).

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