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Document 02014R0236-20140101

    Consolidated text: Regolamento (UE) n . 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell' 11 marzo 2014 che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/236/2014-01-01

    2014R0236 — IT — 01.01.2014 — 000.002


    Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

    ►B

    REGOLAMENTO (UE) N. 236/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    dell'11 marzo 2014

    che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione

    (GU L 077 dell'15.3.2014, pag. 95)


    Rettificato da:

    ►C1

    Rettifica, GU L 319, 4.12.2015, pag.  21 (236/2014)




    ▼B

    REGOLAMENTO (UE) N. 236/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    dell'11 marzo 2014

    che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione



    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 1, e l'articolo 212, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato delle regioni ( 1 ),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 2 ),

    considerando quanto segue:

    (1)

    È opportuno che l'Unione europea adotti un insieme completo di strumenti per il finanziamento dell'azione esterna concernenti una gamma di politiche inerenti a tale azione, la cui esecuzione richiede procedure e norme comuni specifiche. Tali strumenti per il finanziamento dell'azione esterna per il periodo dal 2014 al 2020 sono: lo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI), istituito dal regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ), lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR), istituito dal regolamento (UE) n. 235/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ), lo strumento europeo di vicinato (ENI), istituito dal regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ), lo strumento per la stabilità e la pace, istituito dal regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ), lo strumento di assistenza preadesione (IPA II), istituito dal regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ), e lo strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi, istituito dal regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ) (in seguito denominati congiuntamente gli «strumenti» e singolarmente lo «strumento»).

    (2)

    Le norme e procedure comuni dovrebbero essere coerente con le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione stabilite nel regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ), comprese le corrispondenti disposizioni adottate dalla Commissione ( 10 ) per l'esecuzione di tale regolamento.

    (3)

    Gli strumenti prevedono generalmente che le azioni da finanziare sulla loro base debbano essere oggetto di una programmazione indicativa pluriennale, che costituisce il quadro per l'adozione delle decisioni di finanziamento conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e alle procedure di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ).

    (4)

    È opportuno che le decisioni di finanziamento assumano la forma di programmi d'azione annuali o pluriennali e di misure individuali quando viene seguita la pianificazione prevista dalla programmazione indicativa pluriennale, di misure speciali, ove richiesto da esigenze o circostanze impreviste e debitamente giustificate, e di misure di sostegno. Le misure di sostegno possono essere adottate nell'ambito di un programma d'azione annuale o pluriennale o al di fuori dell'ambito dei documenti di programmazione indicativa.

    (5)

    Le decisioni di finanziamento dovrebbero comprendere in un allegato una descrizione di ciascuna azione, con indicazione degli obiettivi, delle principali attività, dei risultati attesi, dei metodi di attuazione, del bilancio e del calendario indicativo previsti, delle eventuali misure di sostegno connesse e delle modalità di controllo del rendimento e devono essere approvate conformemente alle procedure previste dal regolamento (UE) n. 182/2011.

    (6)

    Tenuto conto della loro natura di programmazione strategica o di esecuzione finanziaria, e in particolare della loro incidenza sul bilancio, questi atti di esecuzione dovrebbero essere adottati mediante la procedura di esame, fatta eccezione per le misure individuali e speciali al di sotto di soglie predefinite. Tuttavia, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati correlati all'esigenza di una pronta risposta da parte dell'Unione, lo richiedano motivi imperativi d'urgenza. Il Parlamento europeo ne dovrebbe essere debitamente informato, in conformità alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011.

    (7)

    Per l'esecuzione degli strumenti, qualora la gestione dell'operazione sia affidata a un intermediario finanziario, la decisione della Commissione dovrebbe contemplare in particolare disposizioni riguardanti la ripartizione del rischio, la trasparenza, la remunerazione dell'intermediario responsabile dell'attuazione, l'utilizzo e il riutilizzo dei fondi e l'eventuale profitto e gli obblighi in materia di relazioni e i meccanismi di controllo, tenendo conto delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

    (8)

    È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili con la massima efficienza, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Tale obiettivo dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti per l'azione esterna dell'Unione nonché la creazione di sinergie tra gli strumenti e le altre politiche dell'Unione. Ciò dovrebbe inoltre comportare il potenziamento reciproco dei programmi previsti dagli strumenti e, se del caso, l'utilizzo di strumenti finanziari con effetto di leva.

    (9)

    Ai sensi dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE), l'azione dell'Unione sulla scena internazionale deve fondarsi sui principi che ne hanno ispirato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento, e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo, ossia democrazia, stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, uguaglianza, solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.

    (10)

    Conformemente agli impegni assunti dall'Unione in occasione del terzo e del quarto forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti (Accra 2008 e Busan 2011) e alla raccomandazione del comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici («OCSE/DAC») concernente lo svincolo dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) ai paesi meno sviluppati e ai paesi poveri fortemente indebitati, la Commissione dovrebbe svincolare il più possibile gli aiuti dell'Unione, anche per meccanismi di finanziamento innovativi, e promuovere la partecipazione di soggetti di paesi partner alle procedure di aggiudicazione degli appalti.

    (11)

    Al fine di assicurare la visibilità a favore dei cittadini dei paesi beneficiari e dei cittadini dell'Unione dell'assistenza dell'Unione, dovrebbero essere previste, se del caso, comunicazioni e informazioni mirate con mezzi adeguati.

    (12)

    L'azione esterna dell'Unione nell'ambito degli strumenti dovrebbe contribuire a risultati chiari (realizzazioni, esiti e impatti) nei paesi che beneficiano dell'assistenza finanziaria esterna dell'Unione. Ove possibile ed opportuno, i risultati dell'azione esterna dell'Unione e l'efficienza di uno strumento specifico di cui al considerando 1 dovrebbero essere controllati e valutati sulla base di indicatori predefiniti, chiari, trasparenti e, se del caso, specifici per ciascun paese e misurabili, adattati alle specificità e agli obiettivi dello strumento interessato.

    (13)

    Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati durante l'intero ciclo di spesa attraverso misure proporzionate, comprendenti la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni. Tali misure dovrebbero essere applicate conformemente agli accordi vigenti con organizzazioni internazionali e paesi terzi.

    (14)

    È opportuno adottare disposizioni in materia di metodi di finanziamento, tutela degli interessi finanziari dell'Unione, norme sulla cittadinanza e sull'origine nonché valutazione delle azioni, relazioni e riesame e valutazione degli strumenti.

    (15)

    Fatti salvi i meccanismi di cooperazione sviluppati con le organizzazioni della società civile a tutti i livelli in conformità all'articolo 11 TUE, i soggetti interessati dei paesi beneficiari, comprese le organizzazioni della società civile e gli enti locali, hanno un ruolo preminente con riguardo alla politica esterna dell'Unione. Nel corso del processo di esecuzione, in particolare in sede di preparazione, attuazione, controllo e valutazione delle misure adottate in virtù del presente regolamento, è importante che siano debitamente consultati per assicurare che svolgano un ruolo significativo in tale processo e che si tengano in debito conto le loro specificità.

    (16)

    In conformità dell'articolo 208, dell'articolo 209, paragrafo 3, e dell'articolo 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e alle condizioni fissate nello statuto della Banca europea per gli investimenti (BEI) e nella decisione n. 1080/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ), la BEI contribuisce all'attuazione delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi delle politiche di sviluppo e delle altre politiche esterne dell'Unione e interviene in complementarità con gli strumenti per l'azione esterna dell'Unione. È opportuno sfruttare ogni opportunità di combinare i finanziamenti della BEI con le risorse di bilancio dell'Unione. La BEI è consultata nell'ambito del processo di programmazione dell'Unione, ove opportuno.

    (17)

    Le organizzazioni internazionali e le agenzie per lo sviluppo collaborano regolarmente con organizzazioni senza fini di lucro in qualità di partner incaricati dell'esecuzione e possono dover incaricare le stesse di compiti di esecuzione del bilancio in casi debitamente giustificati. In deroga all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, è opportuno prevedere nel presente regolamento disposizioni che consentano di affidare tali compiti ad organizzazioni senza fini di lucro a condizioni equivalenti a quelle applicabili alla Commissione.

    (18)

    Per rafforzare la titolarità da parte dei paesi partner dei loro processi di sviluppo e la sostenibilità degli aiuti esterni e in conformità agli impegni internazionali sull'efficacia degli aiuti assunti dall'Unione e dai paesi partner, l'Unione dovrebbe promuovere, ove opportuno alla luce della natura dell'azione interessata, il ricorso alle istituzioni, ai sistemi e alle procedure dei paesi partner.

    (19)

    In linea con il consenso europeo in materia di sviluppo e il programma internazionale sull'efficacia degli aiuti e come indicato nella risoluzione del Parlamento europeo, del 5 luglio 2011, sul futuro del sostegno finanziario dell'Unione europea ai paesi in via di sviluppo, nella comunicazione della Commissione, del 13 ottobre 2011, intitolata «Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento» e nelle conclusioni del Consiglio, del 14 maggio 2012, sul futuro approccio al sostegno dell'Unione europea al bilancio dei paesi terzi, il sostegno al bilancio deve essere utilizzato in maniera efficace per sostenere la riduzione della povertà e il ricorso ai sistemi nazionali, rendere gli aiuti meglio prevedibili e rafforzare la titolarità da parte dei paesi partner delle politiche e riforme in materia di sviluppo. L'esborso delle quote di bilancio previste dovrebbe essere subordinato a progressi nel raggiungimento degli obiettivi concordati con i paesi partner. Nei paesi che beneficiano di tale tipo di assistenza finanziaria dell'Unione, quest'ultima dovrebbe sostenere lo sviluppo del controllo parlamentare, delle capacità di audit, della trasparenza e dell'accesso del pubblico alle informazioni.

    (20)

    L'azione dell'Unione volta a promuovere i principi della democrazia e a rafforzare la democratizzazione può essere attuata, tra l'altro, attraverso il sostegno alle organizzazioni della società civile e alle istituzioni indipendenti attive in tale settore, come il Fondo europeo per la democrazia.

    (21)

    Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (22)

    È opportuno allineare il periodo di applicazione del presente regolamento a quella del regolamento (UE) n. 1311/2013 del Consiglio ( 13 ). Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



    TITOLO I

    ATTUAZIONE

    Articolo 1

    Oggetto e principi

    1.  Il presente regolamento stabilisce le norme e le condizioni per la fornitura dell'assistenza finanziaria dell'Unione alle azioni, compresi i programmi d'azione e altre misure, nell'ambito dei seguenti strumenti per il finanziamento dell'azione esterna per il periodo dal 2014 al 2020: lo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI), lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani nel mondo (EIDHR), lo strumento europeo di vicinato (ENI), lo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace, lo strumento di assistenza preadesione (IPA II) e lo strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi, in seguito denominati congiuntamente gli «strumenti» e singolarmente lo «strumento».

    Ai fini del presente regolamento, il termine «paesi» comprende anche i territori e le regioni, se opportuno.

    2.  Il presente regolamento non si applica all'attuazione delle azioni per il finanziamento del programma Erasmus + nell'ambito del regolamento (UE) n. 233/2014, del regolamento (UE) n. 232/2014, del regolamento (UE) n. 231/2014 e del regolamento (UE) n. 234/2014. Tali azioni sono attuate in conformità del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 14 ), sulla base dei documenti di programmazione indicativa di cui allo strumento applicabile, assicurando nel contempo la conformità a tali regolamenti.

    3.  La Commissione assicura che le azioni siano attuate conformemente agli obiettivi dello strumento applicabile e in conformità all'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione. L'assistenza finanziaria dell'Unione fornita sulla base degli strumenti è coerente con le norme e procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, che costituisce il fondamento giuridico e finanziario per la loro attuazione.

    4.  Nell'applicazione del presente regolamento, la Commissione si avvale dei metodi di attuazione più efficaci ed efficienti. Ove possibile e opportuno alla luce della natura dell'azione, la Commissione favorisce altresì il ricorso alle procedure caratterizzate dalla massima semplicità.

    5.  Tenuto conto del paragrafo 4, nell'applicazione del presente regolamento, la Commissione favorisce il ricorso ai sistemi dei paesi partner ove possibile e opportuno alla luce della natura dell'azione.

    6.  L'Unione si adopera per promuovere, sviluppare e consolidare i principi di democrazia, stato di diritto e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali su cui si fonda, sulla base, se del caso, del dialogo e della cooperazione con i paesi e le regioni partner. L'Unione integra tali principi nell'attuazione degli strumenti.

    Articolo 2

    Adozione di programmi d'azione, misure individuali e misure speciali

    1.  La Commissione adotta programmi d'azione annuali, fondati, se del caso, sui documenti di programmazione indicativa di cui allo strumento pertinente. La Commissione può altresì adottare programmi d'azione pluriennali in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3.

    I programmi d'azione precisano per ciascuna azione gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, le principali attività, i metodi di attuazione, il bilancio e un calendario indicativo, le eventuali misure di sostegno connesse e le modalità di controllo del rendimento.

    Se del caso, un'azione può essere adottata come misura individuale prima o dopo l'adozione dei programmi d'azione annuali o pluriennali.

    In caso di esigenze o situazioni impreviste e debitamente giustificate, e qualora il finanziamento non sia possibile mediante fonti più appropriate, la Commissione può adottare misure speciali non previste nei documenti di programmazione indicativa, comprese misure per facilitare la transizione dagli aiuti d'emergenza agli interventi di sviluppo a lungo termine o misure per preparare meglio la popolazione ad affrontare crisi ricorrenti.

    2.  I programmi d'azione, le misure individuali e le misure speciali di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

    3.  La procedura di cui al paragrafo 2 non è richiesta per:

    a) le misure individuali per le quali l'assistenza finanziaria dell'Unione non è superiore a 5 milioni di EUR;

    b) le misure speciali per le quali l'assistenza finanziaria dell'Unione non è superiore a 10 milioni di EUR;

    c) le modifiche tecniche ai programmi di azione, alle misure individuali e alle misure speciali. Per modifiche tecniche si intendono adeguamenti quali:

    i) le proroghe del periodo di attuazione;

    ii) le riassegnazioni di fondi tra azioni contemplate da un programma d'azione annuale o pluriennale; oppure

    iii) gli aumenti o le riduzioni del bilancio dei programmi d'azione annuali o pluriennali o delle misure individuali o speciali che non superi il 20 % del bilancio iniziale e non ecceda 10 milioni di EUR,

    purché tali modifiche non incidano sostanzialmente sugli obiettivi della misura interessata.

    Le misure adottate ai sensi del presente paragrafo sono comunicate al Parlamento europeo e agli Stati membri attraverso il comitato competente di cui all'articolo 16 entro un mese dalla loro adozione.

    4.  I paragrafi 1, 2 e 3, relativi a programmi di azione e misure individuali, non si applicano alla cooperazione transfrontaliera ENI.

    5.  Per motivi imperativi d'urgenza debitamente giustificati, quali situazioni di crisi oppure minacce immediate per la democrazia, lo stato di diritto, i diritti umani o le libertà fondamentali, la Commissione può adottare misure individuali o speciali o modifiche dei programmi d'azione e delle misure vigenti, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 4.

    6.  Per i progetti sensibili dal punto di vista ambientale, in particolare per i grandi progetti di nuove infrastrutture, è effettuata, a livello di progetto e conformemente agli atti legislativi dell'Unione applicabili, compresa la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 15 ) e la direttiva 85/337/CEE del Consiglio ( 16 ), un'idonea analisi ambientale, anche in riferimento all'incidenza sui cambiamenti climatici e sulla biodiversità, comprendente nei casi pertinenti la valutazione dell'impatto ambientale. Ove pertinente, nell'ambito dell'attuazione dei programmi settoriali sono utilizzate valutazioni dell'impatto ambientale. Sono garantiti la partecipazione dei soggetti interessati alle valutazioni ambientali e l'accesso pubblico ai risultati di tali valutazioni.

    7.  Nel definire e attuare programmi e progetti si prendono debitamente in considerazione i criteri relativi all'accessibilità delle persone con disabilità.

    Articolo 3

    Misure di sostegno

    1.  Il finanziamento dell'Unione può coprire le spese di attuazione degli strumenti e di realizzazione dei rispettivi obiettivi, comprese le spese di sostegno amministrativo connesso alle attività di preparazione, follow-up, monitoraggio, audit e valutazione direttamente necessarie ai fini di tale attuazione, nonché le spese sostenute dalle delegazioni dell'Unione per il sostegno amministrativo necessario per gestire gli interventi finanziati nell'ambito degli strumenti.

    2.  Purché le attività elencate alle lettere a), b) e c) seguenti siano connesse agli obiettivi generali dello strumento applicabile attuati tramite le azioni, il finanziamento dell'Unione può riguardare:

    a) studi, riunioni, attività di informazione, sensibilizzazione, formazione, preparazione e scambio di insegnamenti e migliori prassi, pubblicazione e qualsivoglia altra spesa amministrativa o di assistenza tecnica necessaria per la gestione delle azioni;

    b) attività di ricerca e studi su questioni pertinenti e relativa divulgazione;

    c) spese connesse alle attività di informazione e comunicazione, comprese l'elaborazione di strategie di comunicazione e la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione.

    3.  Le misure di sostegno possono essere finanziate al di fuori dell'ambito dei documenti di programmazione indicativa. Se del caso, la Commissione adotta le misure di sostegno secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

    La procedura d'esame non si applica all'adozione delle misure di sostegno per le quali l'assistenza finanziaria dell'Unione non è superiore a 10 milioni di EUR.

    Le misure di sostegno per le quali l'assistenza finanziaria dell'Unione non è superiore a 10 milioni di EUR sono comunicate al Parlamento europeo e agli Stati membri attraverso il comitato competente di cui all'articolo 16 entro un mese dalla loro adozione.



    TITOLO II

    DISPOSIZIONI CONCERNENTI I METODI DI FINANZIAMENTO

    Articolo 4

    Disposizioni finanziarie generali

    1.  L'assistenza finanziaria dell'Unione può essere erogata tramite le tipologie di finanziamento previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, e in particolare:

    a) sovvenzioni;

    b) appalti pubblici di servizi, forniture o lavori;

    c) sostegno al bilancio generale o settoriale;

    d) contributo ai fondi fiduciari istituiti dalla Commissione, a norma dell'articolo 187 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

    e) strumenti finanziari quali prestiti, garanzie, investimenti o partecipazioni azionari o quasi-azionari, o altri strumenti di ripartizione del rischio, ove possibile sotto la guida della BEI e in linea con il suo mandato esterno, a norma della decisione 1080/2011/UE, di un'istituzione finanziaria multilaterale europea quale la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, o di un'istituzione finanziaria bilaterale europea, ad esempio banche di sviluppo bilaterali, possibilmente combinati con sovvenzioni supplementari provenienti da altre fonti.

    2.  Il sostegno al bilancio generale o settoriale di cui al paragrafo 1, lettera c), si fonda sulla responsabilità reciproca e sull'impegno comune a favore di valori universali e mira a rafforzare i partenariati contrattuali tra l'Unione e i paesi partner per promuovere la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto, sostenere una crescita economica inclusiva e sostenibile ed eliminare la povertà.

    Ogni decisione di concedere un sostegno al bilancio generale o settoriale si basa su politiche di sostegno al bilancio approvate dall'Unione, una chiara serie di criteri di ammissibilità ed un'attenta valutazione dei rischi e dei benefici.

    Uno dei fattori determinanti fondamentali per tale decisione è rappresentato da una valutazione dell'impegno, dei risultati e dei progressi dei paesi partner con riguardo alla democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto. Il sostegno al bilancio generale o settoriale è differenziato in modo tale da rispondere meglio al contesto politico, economico e sociale del paese partner, tenendo conto delle situazioni di fragilità.

    Nel fornire sostegno al bilancio generale o settoriale conformemente all'articolo 186 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Commissione ne definisce chiaramente e controlla la condizionalità, e sostiene lo sviluppo del controllo parlamentare e delle capacità di audit e aumenta la trasparenza e l'accesso del pubblico alle informazioni. L'esborso del sostegno al bilancio generale o settoriale è subordinato a progressi soddisfacenti nel raggiungimento degli obiettivi concordati con il paese partner.

    3.  Un soggetto incaricato dell'attuazione degli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera e), soddisfa i requisiti del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e rispetta gli obiettivi, le norme e le politiche dell'Unione nonché le migliori prassi relative all'uso dei fondi dell'Unione e alle relazioni in materia.

    Tali strumenti finanziari possono essere raggruppati in meccanismi per l'attuazione e la relazione.

    L'assistenza finanziaria dell'Unione può inoltre essere erogata, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, tramite contributi a fondi nazionali, regionali o internazionali, quali quelli istituiti o gestiti dalla BEI, dagli Stati membri, da paesi o regioni partner o da organizzazioni internazionali, al fine di mobilitare finanziamenti congiunti di una serie di donatori, ovvero a fondi creati da uno o più donatori ai fini dell'attuazione congiunta di progetti.

    4.  È promosso, ove opportuno, l'accesso reciproco da parte delle istituzioni finanziarie dell'Unione agli strumenti finanziari istituiti da altre organizzazioni.

    5.  Nel fornire l'assistenza finanziaria dell'Unione di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta, se del caso, tutte le misure necessarie al fine di assicurare la visibilità del sostegno finanziario dell'Unione. Queste comprendono le misure che impongono i requisiti di visibilità ai destinatari dei fondi dell'Unione, tranne in casi debitamente giustificati. La Commissione è responsabile del monitoraggio dell'osservanza di tali requisiti da parte dei destinatari.

    6.  Tutte le entrate generate da uno strumento finanziario sono destinate al corrispondente strumento a titolo di entrata con destinazione specifica interna. Ogni cinque anni, la Commissione esamina il contributo dato al conseguimento degli obiettivi dell'Unione dagli strumenti finanziari esistenti e l'efficacia di questi ultimi.

    7.  L'assistenza finanziaria dell'Unione è attuata dalla Commissione conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, direttamente a cura dei servizi della Commissione, da parte delle delegazioni dell'Unione e delle agenzie esecutive, in regime di gestione condivisa con gli Stati membri, oppure indirettamente affidando compiti di esecuzione del bilancio ai soggetti elencati nel regolamento (UE Euratom) n. 966/2012. Detti soggetti garantiscono la coerenza con la politica esterna dell'Unione e possono affidare compiti di esecuzione del bilancio ad altri soggetti a condizioni equivalenti a quelle applicabili alla Commissione.

    Essi adempiono agli obblighi di cui all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 su base annua. Il parere sulla revisione contabile è presentato, se del caso, entro un mese dalla relazione e dalla dichiarazione di gestione, per poter essere preso in considerazione nella dichiarazione di affidabilità della Commissione.

    Le organizzazioni internazionali di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e gli organismi degli Stati membri di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punti v) e vi), di tale regolamento che sono stati incaricati dalla Commissione possono anche affidare compiti di esecuzione del bilancio ad organizzazioni senza fini di lucro in possesso dell'opportuna capacità operativa e finanziaria a condizioni equivalenti a quelle applicabili alla Commissione.

    Si ritiene che i soggetti che soddisfano i criteri di cui all'articolo 60, paragrafo 2 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 rispondano ai criteri di selezione di cui all'articolo 139 di tale regolamento.

    8.  Le tipologie di finanziamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 6, paragrafo 1, nonché i metodi di attuazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono scelti in base alle rispettive capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni nonché di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Nel caso delle sovvenzioni, è preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e tabelle di costi unitari.

    9.  Le azioni finanziate nell'ambito degli strumenti possono essere attuate in regime di cofinanziamento parallelo o di cofinanziamento congiunto.

    Nel caso del cofinanziamento parallelo, un'azione è scissa in una serie di componenti chiaramente individuabili, ognuna delle quali è finanziata dai diversi partner cofinanziatori in modo da poter sempre individuare la destinazione finale del finanziamento.

    Nel caso del finanziamento congiunto, il costo totale di un'azione è ripartito tra i partner cofinanziatori e le risorse sono messe in comune in modo tale da non poter più individuare la fonte di finanziamento di una determinata attività svolta nell'ambito dell'azione. In tal caso, la pubblicazione ex-post di accordi di sovvenzioni e di contratti di appalto ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 è conforme alle norme dell'eventuale soggetto incaricato.

    10.  Nel caso di ricorso a una delle tipologie di finanziamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo o all'articolo 6, paragrafo 1, la cooperazione tra l'Unione e i suoi partner può assumere, tra l'altro, le seguenti forme:

    a) accordi triangolari con cui l'Unione coordina con paesi terzi la sua assistenza a un paese o una regione partner;

    b) misure di cooperazione amministrativa quali i gemellaggi tra istituzioni pubbliche, enti locali, enti pubblici nazionali o soggetti di diritto privato cui sono affidati compiti di servizio pubblico di uno Stato membro e quelli di un paese o di una regione partner, nonché misure di cooperazione che coinvolgono esperti del settore pubblico distaccati dagli Stati membri e dai rispettivi enti regionali e locali;

    c) contributi alle spese necessarie per istituire e gestire un partenariato pubblico-privato;

    d) programmi di sostegno alle politiche settoriali, tramite i quali l'Unione fornisce sostegno al programma settoriale del paese partner;

    e) nel caso dell'ENI e dell'IPA II, contributi alla partecipazione dei paesi ai programmi e alle agenzie dell'Unione;

    f) abbuoni d'interesse;

    g) finanziamento tramite sovvenzioni alle agenzie dell'Unione.

    11.  Nel collaborare con soggetti interessati dei paesi beneficiari, la Commissione tiene conto delle loro specificità, compresi le esigenze e il contesto, in sede di definizione delle modalità di finanziamento, del tipo di contributo, delle modalità di concessione e delle disposizioni amministrative per la gestione delle sovvenzioni al fine di raggiungere e di rispondere al meglio al numero massimo di tali soggetti interessati. Sono incoraggiate modalità specifiche in conformità del regolamento (UE Euratom) n. 966/2012 quali accordi di partenariato, autorizzazioni per le sovvenzioni a cascata, concessione diretta o inviti a presentare proposte secondo condizioni di ammissibilità limitate o somme forfettarie.

    12.  Nell'attuare il sostegno alla transizione e alla riforma nei paesi partner, l'Unione si avvale e condivide, se del caso, le esperienze degli Stati membri e degli insegnamenti tratti.

    Articolo 5

    Imposte, tasse, dazi e oneri

    L'assistenza dell'Unione non genera né attiva la riscossione di imposte, tasse, dazi o oneri specifici.

    Se del caso, sono negoziate idonee disposizioni con i paesi terzi al fine di esentare da imposte, tasse, dazi e altri oneri fiscali le azioni che attuano l'assistenza finanziaria dell'Unione. Altrimenti, tali imposte, tasse, dazi e oneri sono ammissibili alle condizioni stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

    Articolo 6

    Disposizioni finanziarie specifiche

    1.  Oltre alle tipologie di finanziamento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento l'assistenza finanziaria dell'Unione nell'ambito degli strumenti seguenti può essere fornita conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 anche tramite le seguenti tipologie di finanziamento:

    a) nell'ambito del DCI e dell'ENI, alleggerimento del debito, nel contesto di programmi in materia concordati a livello internazionale;

    b) nell'ambito del DCI e dello strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace, in casi eccezionali, programmi settoriali e generali di sostegno alle importazioni sotto forma di:

    i) programmi settoriali d'importazione in natura;

    ii) programmi settoriali d'importazione sotto forma di contributi in valuta volti a finanziare le importazioni settoriali; oppure

    iii) programmi generali d'importazione sotto forma di contributi in valuta volti a finanziare le importazioni generali riguardanti una vasta gamma di prodotti;

    c) nell'ambito dell'EIDHR, attribuzione diretta di:

    i) sovvenzioni di valore modesto a difensori dei diritti umani onde finanziare azioni di protezione d'urgenza, se del caso senza necessità di cofinanziamento;

    ii) sovvenzioni, se del caso senza necessità di cofinanziamento, onde finanziare azioni nelle condizioni più difficili o nelle situazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 235/2014 ove sia inopportuna la pubblicazione di un invito a presentare proposte. Tali sovvenzioni non superano l'importo di 1 000 000 EUR e hanno durata fino a diciotto mesi, che può essere prorogata di ulteriori dodici mesi in caso di ostacoli oggettivi e imprevisti all'attuazione;

    iii) sovvenzioni a favore dell'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, nonché del Centro inter-universitario europeo per i diritti umani e la democratizzazione, che organizza il master europeo in diritti umani e democratizzazione e il programma di borse di studio UE-ONU, e della sua rete associata di università che rilasciano diplomi post universitari in materia di diritti umani, compresa le borse di studio per studenti e difensori dei diritti umani di paesi terzi.

    2.  Nell'ambito dell'ENI e dell'IPA II, i programmi di cooperazione transfrontaliera sono attuati, in particolare, in gestione condivisa con gli Stati membri o in regime di gestione indiretta con paesi terzi o organizzazioni internazionali. Norme dettagliate sono stabilite negli atti di esecuzione adottati sulla base del regolamento (UE) n. 232/2014 e del regolamento (UE) n. 231/2014.

    3.  La Commissione può adottare programmi d'azione pluriennali:

    a) per un periodo non superiore a tre anni nel caso di azioni ricorrenti;

    b) per un periodo fino a sette anni nell'ambito dell'IPA II.

    Qualora si assumano impegni pluriennali, gli stessi contengono disposizioni che precisano che per gli anni diversi dall'anno d'impegno iniziale, gli impegni sono indicativi e dipendono dai futuri bilanci annuali dell'Unione.

    4.  Gli impegni di bilancio per azioni nell'ambito dell'ENI e dell'IPA II la cui realizzazione si estende su più di un anno possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.

    In tal caso, salvo se altrimenti previsto dalle norme applicabili, la Commissione procede automaticamente al disimpegno della parte di un impegno di bilancio per un programma che, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'impegno di bilancio, non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale il soggetto incaricato non abbia presentato dichiarazioni certificate di spesa o domande di pagamento.

    5.  Le norme che disciplinano la cooperazione transfrontaliera nell'ambito dell'IPA II attuata in regime di gestione condivisa con gli Stati membri sono coerenti con le norme contenute nel regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 17 ) e nel regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 18 ).

    Articolo 7

    Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

    1.  La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero oppure, ove opportuno, la restituzione delle somme indebitamente versate e, se del caso, mediante sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.

    2.  La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, o nel caso di organizzazioni internazionali, potere di verifica conformemente agli accordi raggiunti con loro, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione europea in virtù del presente regolamento.

    3.  L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 19 ) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio ( 20 ) per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o decisioni di sovvenzione o contratti finanziati nel quadro del presente regolamento.

    4.  Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e con organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione conclusi in applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che abilitano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul posto conformemente alle loro rispettive competenze.



    TITOLO III

    NORME IN MATERIA DI CITTADINANZA E ORIGINE PER LE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTI PUBBLICI, LE PROCEDURE DI CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E LE ALTRE PROCEDURE DI ATTRIBUZIONE

    Articolo 8

    Norme comuni

    1.  La partecipazione all'aggiudicazione di contratti d'appalto e alle procedure di concessione di sovvenzioni e alle altre procedure di attribuzione relative ad azioni finanziate a titolo del presente regolamento a beneficio di terzi è aperta a tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di un paese ammissibile secondo la definizione relativa allo strumento applicabile ai sensi del presente titolo, alle persone giuridiche che vi hanno effettivamente sede e alle organizzazioni internazionali.

    Le persone giuridiche possono comprendere organizzazioni della società civile, tra cui organizzazioni non governative senza fini di lucro e fondazioni politiche indipendenti, organizzazioni delle collettività locali e agenzie, istituzioni ed organizzazioni senza fini di lucro del settore privato e relative reti, operative a livello locale, nazionale, regionale e internazionale.

    2.  Nel caso delle azioni cofinanziate congiuntamente con un partner o altro donatore o attuate tramite uno Stato membro in regime di gestione condivisa, ovvero attuate tramite un fondo fiduciario istituito dalla Commissione, sono ammissibili i paesi che sono ammissibili secondo le norme di detto partner, altro donatore o Stato membro o che sono stabiliti nell'atto costitutivo del fondo fiduciario.

    Nel caso delle azioni attuate tramite gli organismi incaricati in regime di gestione indiretta rientranti in una categoria di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punti da ii) a viii) del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, sono altresì ammissibili i paesi ammissibili secondo le norme dell'organismo interessato.

    3.  Nel caso delle azioni finanziate da uno degli strumenti e anche da un altro strumento dell'Unione per l'azione esterna, compreso il Fondo europeo di sviluppo, i paesi individuati nell'ambito di uno di tali strumenti sono considerati ammissibili ai fini di tali azioni.

    Nel caso delle azioni a carattere transfrontaliero, regionale o mondiale finanziate da uno degli strumenti, i paesi, territori o regioni contemplati dall'azione possono essere considerati ammissibili ai fini di tale azione.

    4.  Tutte le forniture acquistate nell'ambito di un contratto di appalto, o conformemente a una convenzione di sovvenzione, finanziati nell'ambito del presente regolamento, devono avere origine in un paese ammissibile. Tuttavia, possono avere origine in qualsivoglia paese quando l'importo delle forniture da acquistare è inferiore alla soglia per il ricorso alla procedura negoziata concorrenziale. Ai fini del presente regolamento, il termine «origine» è definito dagli articoli 23 e 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ( 21 ) e da altri atti legislativi dell'Unione che disciplinano l'origine non preferenziale.

    5.  Le norme del presente titolo non si applicano alle persone fisiche che hanno un rapporto di lavoro dipendente o altro rapporto contrattuale con un contraente o, se del caso, un subcontraente ammissibile, né creano limitazioni basate sulla cittadinanza.

    6.  Per promuovere le capacità, i mercati e gli acquisti locali, è data priorità ai contraenti locali e regionali laddove il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 preveda un'aggiudicazione sulla base di una sola offerta. In tutti gli altri casi la partecipazione di contraenti locali e regionali è promossa in conformità delle pertinenti disposizioni di tale regolamento.

    7.  L'ammissibilità di cui al presente titolo può essere limitata rispetto alla cittadinanza, all'ubicazione geografica o alla natura dei richiedenti, ove tali limitazioni siano richieste dal carattere e dagli obiettivi specifici dell'azione e nella misura necessaria per la sua efficace attuazione. Tali limitazioni possono applicarsi in particolare alla partecipazione alle procedure di attribuzione nell'ambito delle azioni di cooperazione transfrontaliera.

    8.  Le persone fisiche e giuridiche cui sono stati aggiudicati appalti rispettano la normativa ambientale vigente, compresi gli accordi multilaterali in materia ambientale e le norme fondamentali del diritto del lavoro ( 22 ).

    Articolo 9

    Ammissibilità a titolo del DCI, dell'ENI e dello strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi

    1.  Sono ammissibili ai fini del finanziamento a titolo del DCI, dell'ENI e dello strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi gli offerenti, i richiedenti e i candidati dei seguenti paesi:

    a) gli Stati membri, i beneficiari di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, nonché le parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo;

    ▼C1

    b) per l'ENI, i paesi partner rientranti in tale strumento e la Federazione russa quando la pertinente procedura si svolge nel contesto dei programmi multinazionali e di cooperazione transfrontaliera cui partecipa;

    ▼B

    c) i paesi e territori in via di sviluppo, quali inseriti nell'elenco dei beneficiari di APS pubblicati dall'OCSE/DAC («elenco dei beneficiari di APS»), che non sono membri del gruppo G-20, nonché i paesi e territori d'oltremare cui si applica la decisione 2001/822/CE del Consiglio ( 23 );

    d) i paesi in via di sviluppo, quali inseriti nell'elenco dei beneficiari di APS, che sono membri del gruppo G-20 nonché altri paesi e territori quando sono beneficiari dell'azione finanziata dall'Unione nell'ambito degli strumenti cui si applica il presente articolo;

    e) i paesi per i quali la Commissione stabilisce l'accesso reciproco all'assistenza esterna. L'accesso reciproco può essere concesso, per un periodo limitato di almeno un anno, ogniqualvolta un paese concede l'ammissibilità a parità di condizioni a soggetti dell'Unione e di paesi ammissibili nell'ambito degli strumenti cui si applica il presente articolo. La Commissione decide in merito all'accesso reciproco e alla sua durata conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 16, paragrafo 2, previa consultazione del paese o dei paesi destinatari in questione; nonché

    f) i paesi membri dell'OCSE in caso di contratti attuati in un paese meno sviluppato o un paese povero fortemente indebitato inserito nell'elenco dei beneficiari di APS.

    2.  Gli offerenti, i richiedenti e i candidati di paesi non ammissibili o le forniture di origine non ammissibile possono essere considerati ammissibili dalla Commissione nei seguenti casi:

    a) paesi con legami tradizionali di tipo economico, commerciale o geografico con paesi limitrofi beneficiari, o

    b) urgenza o indisponibilità di prodotti e servizi sui mercati dei paesi interessati, o altri casi debitamente giustificati in cui l'applicazione delle norme in materia di ammissibilità renderebbe impossibile o estremamente difficoltosa la realizzazione di un progetto, di un programma o di un'azione.

    3.  Per le azioni attuate in regime di gestione condivisa, lo Stato membro competente al quale la Commissione ha delegato compiti di esecuzione ha facoltà di considerare ammissibili, a nome della Commissione, offerenti, richiedenti e candidati di paesi non ammissibili di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ovvero beni di origine non ammissibile di cui all'articolo 8, paragrafo 4.

    Articolo 10

    Ammissibilità a titolo dell'IPA II

    1.  Sono ammissibili ai fini del finanziamento nell'ambito dell'IPA II gli offerenti, i richiedenti e i candidati dei seguenti paesi:

    a) gli Stati membri, i beneficiari di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, le parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e i paesi partner rientranti nell'ENI, e

    b) i paesi per i quali la Commissione stabilisce l'accesso reciproco all'assistenza esterna alle condizioni previste all'articolo 9, paragrafo 1, lettera e).

    2.  Gli offerenti, i richiedenti e i candidati di paesi non ammissibili o i beni di origine non ammissibile possono essere considerati ammissibili dalla Commissione nei casi in cui vi è urgenza o indisponibilità di prodotti e servizi sui mercati dei paesi interessati o in altri casi debitamente giustificati qualora l'applicazione di norme in materia di ammissibilità renda la realizzazione di un progetto, di un programma o di un'azione impossibile o estremamente difficoltosa.

    3.  Per le azioni attuate in regime di gestione condivisa, lo Stato membro competente al quale la Commissione ha delegato compiti di esecuzione ha facoltà di considerare ammissibili, a nome della Commissione, offerenti, richiedenti e candidati di paesi non ammissibili di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ovvero beni di origine non ammissibile di cui all'articolo 8, paragrafo 4.

    Articolo 11

    Ammissibilità a titolo dell'EIDHR e dello strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace

    1.  Fatte salve le limitazioni inerenti al carattere e agli obiettivi dell'azione di cui all'articolo 8, paragrafo 7, la partecipazione all'aggiudicazione di contratti di appalto o alla concessione di sovvenzioni, nonché l'assunzione di esperti sono aperte senza limitazioni a titolo dell'EIDHR e dello strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace.

    2.  Nell'ambito dell'EIDHR sono ammissibili ai fini del finanziamento a norma dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), i seguenti organismi e attori:

    a) organizzazioni della società civile, tra cui organizzazioni non governative senza fini di lucro e fondazioni politiche indipendenti, organizzazioni delle collettività locali e agenzie, istituzioni ed organizzazioni senza fini di lucro del settore privato e relative reti, operative a livello locale, nazionale, regionale e internazionale;

    b) enti, istituzioni e organizzazioni pubblici senza fini di lucro e reti operative a livello locale, nazionale, regionale e internazionale;

    c) organismi parlamentari a livello nazionale, regionale e internazionale, qualora ciò sia necessario per conseguire gli obiettivi dell'EIDHR e la misura proposta non possa essere finanziata nel quadro di un altro strumento;

    d) organizzazioni intergovernative internazionali e regionali;

    e) persone fisiche, soggetti senza personalità giuridica e, a titolo eccezionale e in casi debitamente giustificati, altri organismi o attori non precisati nel presente paragrafo, qualora necessario per la realizzazione degli obiettivi dell'EIDHR.

    Articolo 12

    Controllo e valutazione delle azioni

    1.  La Commissione effettua periodicamente controlli delle sue azioni e analisi dei progressi compiuti verso il conseguimento dei risultati attesi, che comprendono realizzazioni ed esiti. La Commissione valuta inoltre l'impatto e l'efficacia delle sue azioni e politiche settoriali nonché dell'efficacia della programmazione, eventualmente attraverso valutazioni esterne indipendenti. Le proposte del Parlamento europeo o del Consiglio relative alle valutazioni esterne indipendenti sono tenute in debita considerazione. Le valutazioni si basano sui principi di buone prassi dell'OCSE/DAC, allo scopo di verificare il raggiungimento degli obiettivi specifici, se del caso tenendo conto della parità di genere, e di formulare raccomandazioni miranti al miglioramento degli interventi futuri. Le valutazioni sono effettuate sulla base di indicatori predefiniti chiari, trasparenti e, se del caso, specifici per ciascun paese e misurabili.

    2.  La Commissione trasmette le sue relazioni di valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri attraverso il comitato competente di cui all'articolo 16. Specifiche valutazioni possono essere discusse nell'ambito di tale comitato su richiesta degli Stati membri. La concezione dei programmi e la distribuzione delle risorse tengono conto dei risultati di tali esami.

    3.  La Commissione coinvolge in misura opportuna tutti i soggetti interessati nella fase di valutazione dell'assistenza dell'Unione erogata ai sensi del presente regolamento e può, se del caso, mirare ad effettuare valutazioni congiunte con Stati membri e partner per lo sviluppo.

    4.  La relazione di cui all'articolo 13 rende conto dei principali insegnamenti tratti e del seguito dato alle raccomandazioni scaturite dalle valutazioni degli anni precedenti.



    TITOLO IV

    ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI

    Articolo 13

    Relazione annuale

    1.  La Commissione esamina i progressi compiuti nell'attuazione delle misure dell'assistenza finanziaria esterna dell'Unione e presenta, a decorrere dal 2015, al Parlamento europeo e al Consiglio, una relazione annuale sul conseguimento degli obiettivi di ogni regolamento utilizzando indicatori che misurino i risultati ottenuti e l'efficienza di ogni strumento. Tale relazione è presentata anche al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

    2.  La relazione annuale contiene dati sulle misure finanziate nell'esercizio precedente, sui risultati delle verifiche e delle valutazioni, sul coinvolgimento dei partner interessati, nonché sull'esecuzione degli impegni di bilancio e degli stanziamenti di pagamento per paese, regione e settore di cooperazione. Essa valuta i risultati dell'assistenza finanziaria dell'Unione, utilizzando per quanto possibile indicatori specifici e misurabili del suo ruolo nella realizzazione degli obiettivi degli strumenti. Nel caso della cooperazione allo sviluppo la relazione valuta altresì, qualora possibile e pertinente, il rispetto dei principi in materia di efficacia dell'aiuto, compreso per gli strumenti finanziari innovativi.

    3.  La relazione annuale elaborata nel 2021 contiene informazioni consolidate delle relazioni annuali in relazione al periodo dal 2014 al 2020 relative a tutti i finanziamenti disciplinati dal presente regolamento compresi le entrate con destinazione specifica esterna e i contributi a fondi fiduciari, e presenta una ripartizione della spesa per paese beneficiario, utilizzo di strumenti finanziari, impegni e pagamenti.

    Articolo 14

    Spesa per l'azione per il clima e la biodiversità

    Sulla scorta dei documenti di programmazione indicativa adottati, è effettuata una stima annua della spesa complessiva per l'azione per il clima e la biodiversità. I finanziamenti assegnati nel quadro degli strumenti sono oggetto di un sistema annuale di rilevamento fondato sulla metodologia dell'OCSE («marcatori di Rio»), senza escludere il ricorso a metodologie più precise ove siano disponibili, integrato nella metodologia vigente per la gestione del rendimento dei programmi dell'Unione, al fine di quantificare la spesa connessa all'azione per il clima e la biodiversità al livello dei programmi d'azione, delle misure individuali e delle misure speciali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e sono registrati nell'ambito delle valutazioni e della relazione annuale.

    Articolo 15

    Partecipazione dei soggetti interessati dei paesi beneficiari

    La Commissione assicura, ove possibile e opportuno, che nel processo di esecuzione i soggetti interessati dei paesi beneficiari, comprese le organizzazioni della società civile e gli enti locali, siano o siano stati debitamente consultati e dispongano di un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti che permettano loro di svolgere un ruolo significativo in tale processo.



    TITOLO V

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 16

    Procedura di comitato

    1.  La Commissione è assistita dai comitati istituiti dagli strumenti. Essi sono comitati ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto mediante procedura scritta, la procedura si intende conclusa senza esito quando, entro il termine per la consegna del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o una maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

    3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto mediante procedura scritta, la procedura si intende conclusa senza esito quando, entro il termine per la consegna del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o una maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

    4.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso regolamento.

    La decisione adottata rimane in vigore per la durata del documento, del programma d'azione o della misura adottati o modificati.

    5.  Un osservatore della BEI partecipa ai lavori del comitato per quanto riguarda le questioni concernenti la BEI.

    Articolo 17

    Revisione intermedia e valutazione degli strumenti

    1.  Non oltre il 31 dicembre 2017, la Commissione presenta una relazione di revisione intermedia sull'attuazione di ciascuno strumento e del presente regolamento. Essa riguarda il periodo dal 1o gennaio 2014 al 30 giugno 2017 e si incentra sulla realizzazione degli obiettivi di ciascuno strumento, utilizzando indicatori che misurino i risultati ottenuti e l'efficienza degli strumenti.

    Al fine di realizzare gli obiettivi di ciascuno strumento, tale relazione prende inoltre in considerazione, il valore aggiunto di ciascuno strumento, i margini di semplificazione, la coerenza interna ed esterna, comprese la complementarità e le sinergie tra gli strumenti, il mantenimento della pertinenza di tutti gli obiettivi, il contributo delle misure a un'azione esterna coerente dell'Unione e, ove opportuno, alle priorità dell'Unione ai fini della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. La relazione tiene conto delle risultanze e delle conclusioni relative all'impatto a lungo termine degli strumenti. Essa contiene inoltre informazioni in merito all'effetto di leva realizzato dai fondi di ciascuno strumento finanziario.

    Tale relazione è elaborata allo scopo specifico di migliorare l'attuazione dell'assistenza dell'Unione. Essa informa in merito alle decisioni sul rinnovo, sulla modifica o sulla sospensione delle tipologie di azioni attuate nell'ambito degli strumenti.

    Tale relazione contiene altresì informazioni consolidate delle pertinenti relazioni annuali relative a tutti i finanziamenti disciplinati dal presente regolamento, compresi le entrate con destinazione specifica esterna e i contributi a fondi fiduciari, presentando una ripartizione della spesa per paese beneficiario, utilizzo di strumenti finanziari, impegni e pagamenti.

    La Commissione elabora una relazione di valutazione finale per il periodo dal 2014 al 2020 nell'ambito dell'esame intermedio dell'esercizio finanziario successivo.

    2.  La relazione di revisione intermedia di cui al paragrafo 1, primo comma, è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio ed è accompagnata, se del caso, da proposte legislative che apportano le necessarie modifiche agli strumenti e al presente regolamento.

    3.  I valori degli indicatori al 1o gennaio 2014 sono utilizzati come base di valutazione della misura in cui sono stati realizzati gli obiettivi.

    4.  La Commissione chiede ai paesi partner di fornire tutti i dati e le informazioni necessari, conformemente agli impegni internazionali sull'efficacia degli aiuti, per consentire di effettuare il monitoraggio e la valutazione delle misure in questione.

    5.  I risultati e gli impatti a più lungo termine e la sostenibilità degli effetti degli strumenti sono valutati conformemente alle norme e alle procedure in materia di verifiche, valutazioni e informazione vigenti in quel momento.

    Articolo 18

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




    Dichiarazione della Commissione europea sull'uso degli atti di esecuzione per stabilire le disposizioni di attuazione di determinate norme del regolamento n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato e del regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II)

    La Commissione europea ritiene che le norme di attuazione dei programmi di cooperazione transfrontaliera di cui al regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna e altre norme di attuazione specifiche, più dettagliate, di cui al regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato e al regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) mirino ad integrare l'atto di base e debbano quindi essere atti delegati da adottare in base all'articolo 290 del TFUE. La Commissione europea non si opporrà all'adozione del testo concordato dai colegislatori. Ricorda tuttavia che la questione della delimitazione tra gli articoli 290 e 291 del TFUE è attualmente all'esame della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa «biocidi».




    Dichiarazione della Commissione europea relativa ai «rientri»

    In linea con gli obblighi previsti dall'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012, la Commissione europea inserirà nel progetto di bilancio una linea per le entrate con destinazione specifica interne e indicherà, per quanto possibile, il loro importo.

    L'autorità di bilancio sarà informata dell'importo delle risorse accumulate ogni anno durante il processo di pianificazione del bilancio. Le entrate con destinazione specifica interne saranno incluse nel progetto di bilancio solo nella misura in cui il loro importo è certo.




    Dichiarazione del Parlamento europeo relativa alla sospensione dell'assistenza concessa nell'ambito degli strumenti finanziari

    Il Parlamento europeo osserva che il regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020, il regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato, il regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi e il regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) non contengono nessun riferimento esplicito alla possibilità di sospendere l'assistenza qualora un paese beneficiario non rispetti i principi di base enunciati nei rispettivi strumenti, in particolare i principi di democrazia, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani.

    Il Parlamento europeo ritiene che qualsiasi sospensione dell'assistenza nell'ambito di questi strumenti modificherebbe il regime finanziario generale concordato secondo la procedura legislativa ordinaria. In quanto colegislatore e uno dei rami dell'autorità di bilancio, il Parlamento europeo è pertanto legittimato a esercitare pienamente le proprie prerogative al riguardo nel caso in cui debba essere adottata una decisione di questo tipo.



    ( 1 ) GU C 391 del 18.12.2013, pag. 110.

    ( 2 ) Posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 marzo 2014.

    ( 3 ) Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di finanziamento per la cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (cfr. pagina 44 della presente Gazzetta ufficiale).

    ( 4 ) Regolamento (UE) n. 235/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di finanziamento per la democrazia e i diritti umani (cfr. pagina 85 della presente Gazzetta ufficiale).

    ( 5 ) Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato europeo (cfr. pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale).

    ( 6 ) Regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per la stabilità e la pace (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

    ( 7 ) Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (cfr. pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale).

    ( 8 ) Regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione coi paesi terzi (cfr. pagina 77 della presente Gazzetta ufficiale).

    ( 9 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

    ( 10 ) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

    ( 11 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

    ( 12 ) Decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sulla concessione di una garanzia dell'UE alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione e che abroga la decisione 633/2009/CE (GU L 280 del 27.10.2011 pag. 1).

    ( 13 ) Regolamento (UE) n. 1311/2013. del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

    ( 14 ) Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

    ( 15 ) Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

    ( 16 ) Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40).

    ( 17 ) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

    ( 18 ) Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).

    ( 19 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

    ( 20 ) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

    ( 21 ) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.12.1992, pag. 1).

    ( 22 ) Le norme fondamentali del diritto del lavoro definite dall'Organizzazione internazionale del lavoro, convenzioni sulla libertà di associazione e di contrattazione collettiva, sull'abolizione del lavoro forzato e obbligatorio, sull'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e di professione e sull'abolizione del lavoro minorile.

    ( 23 ) Decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1).

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