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Document 02008R0589-20170711

Consolidated text: Regolamento (CE) n . 589/2008 della Commissione del 23 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/589/2017-07-11

02008R0589 — IT — 11.07.2017 — 006.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 589/2008 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2008

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova

(GU L 163 dell'24.6.2008, pag. 6)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 598/2008 DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 2008

  L 164

14

25.6.2008

►M2

REGOLAMENTO (UE) N. 557/2010 DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 2010

  L 159

13

25.6.2010

►M3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 342/2013 DELLA COMMISSIONE del 16 aprile 2013

  L 107

4

17.4.2013

►M4

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 458/2013 DELLA COMMISSIONE del 16 maggio 2013

  L 133

17

17.5.2013

►M5

REGOLAMENTO (UE) N. 519/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2013

  L 158

74

10.6.2013

►M6

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1185 DELLA COMMISSIONE del 20 aprile 2017

  L 171

113

4.7.2017




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 589/2008 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2008

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova



Articolo 1

Definizioni

Si applicano, se del caso, le definizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 852/2004 e all’allegato I, punti 5 e 7.3, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Ai fini del presente regolamento si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) «imballaggio»: una confezione contenente uova della categoria A o B, esclusi gli imballaggi da trasporto e i contenitori di uova industriali;

b) «vendita di uova sfuse»: l’offerta al minuto al consumatore finale di uova diverse dalle uova in imballaggi;

c) «raccoglitore»: ogni stabilimento registrato ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 per la raccolta di uova da un produttore ai fini della consegna a un centro di imballaggio, a un mercato che venda esclusivamente a grossisti le cui imprese sono riconosciute come centri di imballaggio o all’industria alimentare e non alimentare;

d) «data di vendita raccomandata»: il termine massimo per la consegna dell’uovo al consumatore finale, in conformità dell’allegato III, sezione X, capitolo I, punto 3, del regolamento (CE) n. 853/2004;

e) «industria alimentare»: ogni stabilimento dedito alla produzione di ovoprodotti destinati al consumo umano, esclusi i servizi di ristorazione per collettività;

f) «industria non alimentare»: ogni impresa dedita alla produzione di prodotti contenenti uova non destinati al consumo umano;

g) «servizi di ristorazione per collettività»: le entità di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE;

h) «uova industriali»: le uova non destinate al consumo umano;

▼M4

i) «partita»: le uova imballate o sfuse provenienti da un unico sito di produzione o centro di imballaggio, situate in un unico luogo, recanti la stessa data di deposizione o lo stesso termine minimo di conservazione o la stessa data di imballaggio, ottenute con lo stesso metodo di allevamento e, nel caso delle uova classificate, appartenenti alla stessa categoria di qualità e peso;

▼B

j) «reimballaggio»: il trasferimento fisico di uova in un altro imballaggio o la ristampigliatura di un imballaggio contenente uova;

k) «uova»: le uova in guscio, escluse le uova rotte, le uova incubate e le uova cotte, prodotte da galline della specie Gallus gallus e adatte al consumo umano diretto o alla preparazione di prodotti a base di uova;

l) «uova rotte»: le uova che presentano difetti del guscio e delle membrane le quali provocano un’esposizione del loro contenuto;

m) «uova incubate»: le uova dal momento della loro messa in incubazione;

n) «commercializzazione»: la detenzione di uova per la vendita, compresa la messa in vendita, l’immagazzinamento, l’imballaggio, l’etichettatura, la consegna o qualsiasi altro tipo di trasferimento, a titolo gratuito o no;

o) «operatore»: un produttore o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che opera nella commercializzazione di uova;

p) «sito di produzione»: uno stabilimento che alleva galline ovaiole, riconosciuto ai sensi della direttiva 2002/4/CE della Commissione ( 1 );

q) «centro di imballaggio»: un centro di imballaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004, che è autorizzato in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento, nel quale le uova sono classificate in base alla qualità e al peso;

r) «consumatore finale»: l’ultimo acquirente di un prodotto alimentare che non utilizzerà detto prodotto nell’ambito di un’operazione o di un’attività del settore alimentare;

s) «codice del produttore»: il numero distintivo del sito di produzione come descritto nel punto 2 dell’allegato della direttiva 2002/4/CE.

Articolo 2

Caratteristiche di qualità delle uova

1.  Le uova della categoria A presentano le seguenti caratteristiche di qualità:

a) guscio e cuticola: forma normale, puliti e intatti;

b) camera d’aria: altezza non superiore a 6 mm, immobile; tuttavia, per le uova commercializzate con la dicitura «extra», l’altezza non deve superare i 4 mm;

c) tuorlo: visibile alla speratura solo come ombratura, senza contorno apparente, leggermente mobile in caso di rotazione dell’uovo, ma con ritorno in posizione centrale;

d) albume: chiaro, traslucido;

e) germe: sviluppo impercettibile;

f) corpi estranei: non ammessi;

g) odori atipici: non ammessi.

2.  Le uova della categoria A non sono lavate o pulite né prima né dopo la classificazione, fatto salvo quanto disposto nell’articolo 3.

3.  Le uova della categoria A non subiscono alcun trattamento di conservazione e non sono refrigerate in locali o impianti in cui la temperatura è mantenuta artificialmente al di sotto di 5 °C. Tuttavia, non sono considerate refrigerate le uova che sono state mantenute ad una temperatura inferiore a 5 °C durante il trasporto, di una durata massima di 24 ore, oppure in un punto di vendita, per una durata massima di 72 ore.

4.  Nella categoria B rientrano le uova che non presentano le caratteristiche qualitative di cui al paragrafo 1. Le uova della categoria A che non presentano più le suddette caratteristiche possono essere declassate nella categoria B.

Articolo 3

Uova lavate

1.  Gli Stati membri che al 1o giugno 2003 autorizzavano i centri di imballaggio a lavare le uova possono mantenere questa autorizzazione, purché detti centri operino in conformità dei manuali nazionali per i sistemi di lavaggio delle uova. Le uova lavate possono essere commercializzate esclusivamente negli Stati membri che hanno concesso questo tipo di autorizzazioni.

2.  Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 incoraggiano l’elaborazione, da parte degli operatori del settore alimentare, di manuali nazionali di corretta prassi operativa in materia di sistemi di lavaggio delle uova, in conformità dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 852/2004.

Articolo 4

Classificazione delle uova della categoria A in base al peso

1.  Le uova della categoria A sono classificate secondo le seguenti categorie di peso:

a) XL — grandissime: peso pari o superiore a 73 g;

b) L — grandi: peso pari o superiore a 63 g e inferiore a 73 g;

c) M — medie: peso pari o superiore a 53 g e inferiore a 63 g;

d) S — piccole: peso inferiore a 53 g.

2.  Le categorie di peso sono indicate dalle lettere o diciture corrispondenti di cui al paragrafo 1 oppure da una combinazione di entrambe, con l’eventuale aggiunta delle fasce di peso corrispondenti. L’uso di altre diciture supplementari è autorizzato a condizione che tali diciture non possano essere confuse con le lettere o le diciture di cui al paragrafo 1 e rispondano ai requisiti della direttiva 2000/13/CE.

3.  In deroga al paragrafo 1, qualora uno stesso imballaggio contenga uova della categoria A di calibri diversi, il peso netto minimo è indicato in grammi e sulla superficie esterna dell’imballaggio figura la dicitura «uova di vario calibro».

Articolo 5

Centri di imballaggio

1.  La classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura delle uova sono effettuati solo dai centri di imballaggio.

Sono autorizzate come centri di imballaggio solo le imprese che soddisfanno le condizioni di cui al presente articolo.

2.  L’autorità competente autorizza i centri di imballaggio a classificare le uova e attribuisce un numero di identificazione ad ogni operatore che dispone dei locali e dell’attrezzatura tecnica appropriati che consentono la classificazione delle uova per categoria di qualità e di peso. I centri di imballaggio che lavorano esclusivamente per l’industria alimentare e non alimentare non sono tenuti a disporre dell’attrezzatura tecnica necessaria per la classificazione delle uova in base al peso.

L’autorità competente attribuisce al centro di imballaggio un codice di identificazione iniziante con il codice relativo allo Stato membro di registrazione, riportato nel punto 2.2 dell’allegato della direttiva 2002/4/CE.

3.  I centri di imballaggio dispongono delle attrezzature tecniche necessarie per garantire un’adeguata manipolazione delle uova. Esse comprendono a seconda dei casi:

a) un impianto per la speratura adatto all’uso, automatico o permanentemente assistito, che consenta di esaminare separatamente la qualità di ciascun uovo, o un’altra attrezzatura adeguata;

b) un dispositivo per la valutazione dell’altezza della camera d’aria;

c) un’attrezzatura per classificare le uova in base alla categoria di peso;

d) una o più bilance omologate per pesare le uova;

e) un sistema per la stampigliatura delle uova.

4.  L’autorizzazione di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere ritirata in qualsiasi momento se le condizioni stabilite nel presente articolo non sono più soddisfatte.

Articolo 6

Termini applicabili alla classificazione, alla stampigliatura e all’imballaggio delle uova e alla stampigliatura degli imballaggi

1.  Le uova sono classificate, stampigliate e imballate entro dieci giorni dalla data di deposizione.

2.  Le uova commercializzate a norma dell’articolo 14 sono classificate, stampigliate e imballate entro quattro giorni dalla data di deposizione.

3.  Il termine minimo di conservazione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), è apposto al momento dell’imballaggio, utilizzando le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE.

Articolo 7

Informazioni figuranti sugli imballaggi di trasporto

1.  Fatto salvo l’articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002, sul sito di produzione il produttore appone su ciascun imballaggio di trasporto contenente uova le indicazioni seguenti:

a) il nome e l’indirizzo del produttore;

b) il codice del produttore;

c) il numero di uova e/o il relativo peso;

d) la data o il periodo di deposizione;

e) la data di spedizione.

Qualora le uova siano fornite non condizionate ai centri di imballaggio da loro unità di produzione situate nello stesso sito, le suddette indicazioni possono essere apposte sugli imballaggi di trasporto presso il centro di imballaggio.

2.  Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono apposte sull’imballaggio di trasporto e figurano nei documenti di accompagnamento. Una copia di questi documenti è conservata da ciascun operatore a cui sono consegnate le uova. Gli originali dei documenti di accompagnamento sono conservati dal centro di imballaggio che provvede alla classificazione delle uova.

Quando le partite ricevute da un raccoglitore sono suddivise per la consegna a più operatori, i documenti di accompagnamento possono essere sostituiti da adeguate etichette apposte sui contenitori di trasporto, a condizione che esse includano le informazioni di cui al paragrafo 1.

3.  Le informazioni di cui al paragrafo 1 apposte sull’imballaggio di trasporto non sono modificate e restano su detto imballaggio fino al momento in cui le uova non ne sono estratte per essere immediatamente sottoposte a classificazione, stampigliatura, imballaggio o trasformazione.

Articolo 8

Stampigliatura delle uova per la consegna transfrontaliera

1.  Le uova consegnate da un sito di produzione a un raccoglitore, un centro di imballaggio o un’industria non alimentare situati in un altro Stato membro sono stampigliate con il codice del produttore prima di lasciare il sito di produzione.

2.  Qualora un produttore abbia stipulato con un centro di imballaggio situato in un altro Stato membro un contratto di fornitura che prevede l’obbligo di effettuare la stampigliatura in conformità del presente regolamento, lo Stato membro sul cui territorio si trova il sito di produzione può concedere una deroga all’obbligo di cui al paragrafo 1. Detta deroga è concessa unicamente su richiesta di entrambi gli operatori interessati e con l’accordo scritto preventivo dello Stato membro in cui è situato il centro di imballaggio. In tal caso, la spedizione è accompagnata da una copia del contratto di consegna.

3.  La durata minima dei contratti di consegna di cui al paragrafo 2 non può essere inferiore a un mese.

4.  I servizi di ispezione di cui all’articolo 24 dello Stato membro interessato e degli eventuali Stati membri di transito sono informati prima della concessione della deroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

5.  Le uova della categoria B commercializzate in un altro Stato membro sono stampigliate come indicato nell’allegato XIV, A, III, punto 1, secondo capoverso, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e, ove necessario, recano un’indicazione a norma dell’articolo 10 del presente regolamento per poter essere facilmente distinte dalle uova della categoria A.

Articolo 9

Codice del produttore

1.  Il codice del produttore è costituito dalle cifre e dalle lettere di cui al punto 2 dell’allegato della direttiva 2002/4/CE. Deve essere facilmente visibile e chiaramente leggibile, con caratteri di altezza pari almeno a 2 mm.

2.  Fatte salve le disposizioni dell’allegato XIV, A, III, punto 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, qualora per motivi tecnici non sia possibile stampigliare le uova incrinate o sporche, la stampigliatura con il codice del produttore non è obbligatoria.

Articolo 10

Indicazioni sulle uova della categoria B

Le indicazioni di cui all’allegato XIV, A, III, punto 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 consistono in un cerchio di almeno 12 mm di diametro, all’interno del quale è inserita una lettera «B» di altezza pari almeno a 5 mm o un punto colorato facilmente visibile di diametro pari almeno a 5 mm.

▼M1

Articolo 11

Stampigliatura delle uova consegnate direttamente all'industria alimentare

1.  Salvo disposizione contraria contenuta nella legislazione sanitaria, gli Stati membri possono esentare gli operatori, su loro richiesta, dagli obblighi di stampigliatura previsti dall'allegato XIV, parte A, sezione III, punto 1) e dall'allegato XIV, parte A, sezione IV, punto 3), del regolamento (CE) n. 1234/2007 se le uova sono consegnate direttamente dal sito di produzione all'industria alimentare.

2.  Nei casi di cui al paragrafo 1:

a) gli Stati membri in cui è stabilito il sito di produzione informano adeguatamente le autorità competenti degli Stati membri interessati circa la concessione di deroghe agli obblighi di stampigliatura prima di qualsiasi consegna;

b) se la deroga riguarda un fornitore situato in un paese terzo, le uova sono consegnate all'industria solo se la loro destinazione finale ai fini della trasformazione è controllata dalle autorità competenti dello Stato membro che concede l'esenzione;

c) la consegna avviene sotto la piena responsabilità dell'operatore alimentare, che si impegna di conseguenza ad utilizzare le uova esclusivamente per la trasformazione.

▼B

Articolo 12

Stampigliatura degli imballaggi

1.  Gli imballaggi contenenti uova della categoria A recano sulla superficie esterna, in caratteri facilmente visibili e chiaramente leggibili:

a) il codice del centro di imballaggio;

b) la categoria di qualità; gli imballaggi sono distinti con la dicitura «categoria A» o con la lettera «A», da sola o abbinata alla dicitura «fresche»;

c) la categoria di peso in conformità dell’articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento;

d) il termine minimo di conservazione, in conformità dell’articolo 13 del presente regolamento;

e) la dicitura «uova lavate» per le uova lavate a norma dell’articolo 3 del presente regolamento;

f) come condizione particolare di conservazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 6, della direttiva 2000/13/CE, un’indicazione che raccomandi ai consumatori di tenere le uova al fresco dopo l’acquisto.

2.  In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, gli imballaggi contenenti uova della categoria A recano sulla superficie esterna, in caratteri facilmente visibili e chiaramente leggibili, l’indicazione del metodo di allevamento.

Ai fini dell’identificazione del metodo di allevamento possono essere utilizzate esclusivamente le diciture seguenti:

a) per l’allevamento tradizionale, le diciture di cui all’allegato I, parte A, e solo a condizione che siano rispettate le condizioni di cui all’allegato II;

b) per il metodo di produzione biologica, le diciture di cui all’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio ( 2 ).

La spiegazione del codice del produttore è fornita sulla superficie esterna dell’imballaggio o al suo interno.

Se le galline ovaiole sono allevate in impianti di allevamento conformi ai requisiti di cui al capo III della direttiva 1999/74/CE, l’identificazione del metodo di allevamento può essere completata da una delle diciture di cui all’allegato I, parte B, del presente regolamento.

3.  Le disposizioni di cui al paragrafo 2 si applicano ferme restando eventuali misure tecniche nazionali che prevedano requisiti più rigorosi rispetto ai requisiti minimi riportati nell’allegato II e che siano applicabili esclusivamente ai produttori dello Stato membro interessato, purché compatibili con la normativa comunitaria.

4.  Gli imballaggi contenenti uova della categoria B recano sulla superficie esterna, in caratteri facilmente visibili e chiaramente leggibili:

a) il codice del centro di imballaggio;

b) la categoria di qualità; gli imballaggi sono contraddistinti con la dicitura «categoria B» o con la lettera «B»;

c) la data di imballaggio.

5.  Per gli imballaggi di uova prodotte sul proprio territorio, gli Stati membri possono chiedere che le etichette siano apposte in modo tale da lacerarsi al momento dell’apertura dell’imballaggio.

Articolo 13

Indicazione del termine minimo di conservazione

Il termine minimo di conservazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2000/13/CE, è fissato al massimo al ventottesimo giorno successivo alla data di deposizione. Qualora sia indicato un periodo di deposizione, il termine minimo di conservazione è determinato a decorrere dalla data di inizio di tale periodo.

Articolo 14

Imballaggio recante la dicitura «extra»

1.  Le diciture «extra» o «extra fresche» possono essere utilizzate come indicazione supplementare della qualità sugli imballaggi contenenti uova della categoria A fino al nono giorno successivo alla data di deposizione.

2.  Qualora siano utilizzate le diciture di cui al paragrafo 1, la data di deposizione e il termine di nove giorni figurano sull’imballaggio in modo facilmente visibile e chiaramente leggibile.

Articolo 15

Indicazione del tipo di alimentazione delle galline ovaiole

Qualora sia utilizzata un’indicazione relativa al tipo di alimentazione delle galline ovaiole, si applicano i seguenti requisiti minimi:

a) i cereali possono essere indicati come ingredienti dei mangimi solo se costituiscono almeno il 60 % in peso della formula del mangime, che può comprendere al massimo il 15 % di sottoprodotti di cereali;

b) fatta salva la percentuale minima del 60 % di cui alla lettera a), qualora sia fatto riferimento a un cereale specifico, esso deve rappresentare almeno il 30 % della formula del mangime utilizzato. Qualora sia fatto riferimento a più cereali, ognuno di essi deve rappresentare almeno il 5 % della formula del mangime utilizzato.

Articolo 16

Informazioni da fornire in caso di vendita di uova sfuse

In caso di vendita di uova sfuse, devono essere fornite le seguenti informazioni, in modo tale che risultino facilmente visibili e chiaramente leggibili per il consumatore:

a) la categoria di qualità;

b) la categoria di peso a norma dell’articolo 4;

c) un’indicazione del metodo di allevamento equivalente a quella di cui all’articolo 12, paragrafo 2;

d) una spiegazione del significato del codice del produttore;

e) il termine minimo di conservazione.

Articolo 17

Qualità degli imballaggi

Fatti salvi i requisiti di cui all’allegato II, capitolo X, del regolamento (CE) n. 852/2004, gli imballaggi debbono essere resistenti agli urti, asciutti, in ottimo stato di manutenzione e di pulizia e fabbricati con materiali idonei a preservare le uova da odori estranei e da rischi di alterazione della qualità.

Articolo 18

Uova industriali

Le uova industriali sono commercializzate in contenitori da imballaggio recanti una fascetta o un’etichetta di colore rosso.

Le fascette o le etichette recano:

a) il nome e l’indirizzo dell’operatore destinatario;

b) il nome e l’indirizzo dell’operatore che ha spedito le uova;

c) la dicitura «uova industriali» in caratteri maiuscoli di 2 cm di altezza e la dicitura «inadatte al consumo umano» in caratteri di almeno 8 mm di altezza.

Articolo 19

Reimballaggio

Le uova imballate della categoria A possono essere reimballate solo ad opera di centri di imballaggio. Ciascun imballaggio contiene solo uova provenienti da una stessa partita.

Articolo 20

Registrazioni effettuate dai produttori

1.  I produttori registrano le informazioni relative ai metodi di allevamento indicando, per ogni metodo di allevamento praticato:

a) la data di introduzione, l’età al momento dell’introduzione e il numero delle galline ovaiole;

b) il numero di galline abbattute e la data di abbattimento;

c) la produzione giornaliera di uova;

d) il numero e/o il peso delle uova vendute ogni giorno o consegnate secondo altre modalità;

e) il nome e l’indirizzo degli acquirenti.

2.  Qualora sia indicato il tipo di alimentazione, a norma dell’articolo 15 del presente regolamento, i produttori, fatti salvi i requisiti di cui all’allegato I, parte A.III, del regolamento (CE) n. 852/2004, registrano le informazioni seguenti, specificando per ciascun tipo di alimentazione:

a) la quantità e il tipo di mangimi forniti o mescolati sul posto;

b) la data di consegna dei mangimi.

3.  Qualora un produttore utilizzi diversi metodi di allevamento in uno stesso sito di produzione, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono ripartite per pollaio.

4.  Ai fini del presente articolo, anziché tenere registri delle vendite e delle consegne, i produttori possono conservare le fatture e le bollette di consegna delle uova in fascicoli recanti le diciture di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 21

Registrazioni effettuate dai raccoglitori

1.  I raccoglitori registrano separatamente, per metodo di allevamento e per giorno:

a) i quantitativi di uova raccolte, suddivisi per produttore, con l’indicazione del nome, indirizzo e codice del produttore e della data o del periodo di deposizione;

b) i quantitativi di uova non classificate consegnati ai rispettivi centri di imballaggio, ripartiti per produttore, con l’indicazione del nome, dell’indirizzo e del codice di tali centri e della data o del periodo di deposizione.

2.  Ai fini del presente articolo, invece dei registri delle vendite e delle consegne, i raccoglitori possono conservare le fatture e le bollette di consegna delle uova in fascicoli recanti le diciture di cui al paragrafo 1.

Articolo 22

Registrazioni effettuate dai centri di imballaggio

1.  I centri di imballaggio registrano separatamente, per metodo di allevamento e per giorno:

a) i quantitativi di uova non classificate ricevuti, suddivisi per produttore, con l’indicazione del nome, indirizzo e codice del produttore e della data o del periodo di deposizione;

b) dopo aver classificato le uova, i quantitativi per categoria di qualità e di peso;

c) i quantitativi di uova classificate ricevuti in provenienza da altri centri di imballaggio, con l’indicazione del codice dei centri suddetti e del termine minimo di conservazione;

d) i quantitativi di uova non classificate consegnati ad altri centri di imballaggio, ripartiti per produttore, con l’indicazione del codice dei centri suddetti e della data o del periodo di deposizione;

e) il numero e/o il peso delle uova consegnate, suddivise per qualità e categoria di peso, per data di imballaggio per le uova della categoria B o per termine minimo di conservazione per le uova della categoria A, e per acquirente, con l’indicazione del nome e dell’indirizzo del medesimo.

I centri di imballaggio aggiornano settimanalmente le scorte fisiche.

2.  Qualora le uova della categoria A e i rispettivi imballaggi rechino l’indicazione del tipo di alimentazione delle galline ovaiole ai sensi dell’articolo 15, i centri di imballaggio che si avvalgono di queste indicazioni registrano separatamente tali uova, in conformità del paragrafo 1.

3.  Ai fini del presente articolo, invece dei registri delle vendite e delle consegne, i centri di imballaggio possono tenere le fatture e le bollette di consegna delle uova in fascicoli recanti le diciture di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 23

Termine di conservazione dei registri

I registri e i fascicoli di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e agli articoli 20, 21 e 22 sono conservati per almeno dodici mesi a partire dalla data della loro creazione.

Articolo 24

Controlli

1.  Gli Stati membri designano i servizi di ispezione incaricati di controllare il rispetto del presente regolamento.

▼M3

2.  I servizi di ispezione di cui al paragrafo 1 controllano i prodotti contemplati dal presente regolamento nelle diverse fasi della commercializzazione, a seconda dei casi. I controlli sono effettuati per sondaggio e sulla base di un’analisi di rischio che tenga conto del tipo e della capacità di lavorazione dello stabilimento, nonché dei precedenti dell’operatore per quanto riguarda il rispetto delle norme di commercializzazione applicabili alle uova.

▼B

3.  Per le uova della categoria A importate da paesi terzi, i controlli di cui al paragrafo 2 sono effettuati al momento dello sdoganamento e prima dell’immissione in libera pratica.

Le uova della categoria B importate da paesi terzi sono immesse in libera pratica soltanto dopo aver verificato, al momento dello sdoganamento, che la loro destinazione finale è l’industria di trasformazione.

4.  Oltre ai controlli per sondaggio, gli operatori sono oggetto di controlli il cui ritmo è stabilito dai servizi di ispezione sulla base dell’analisi di rischio di cui al paragrafo 2, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

a) i risultati dei precedenti controlli;

b) la complessità dei circuiti di commercializzazione delle uova;

c) il grado di segmentazione nello stabilimento di produzione o di condizionamento;

d) i quantitativi di uova prodotte o condizionate;

e) ogni cambiamento sostanziale verificatosi rispetto agli anni precedenti con riguardo alla natura delle uova prodotte o trattate o al metodo di commercializzazione.

5.  I controlli sono effettuati regolarmente e senza preavviso. I registri di cui agli articoli 20, 21 e 22 sono messi su richiesta a disposizione dei servizi di ispezione.

Articolo 25

Decisioni in caso di inadempienza

1.  In caso di inadempienza alle disposizioni del presente regolamento, constatata nell’ambito delle ispezioni di cui all’articolo 24, le decisioni dei servizi di ispezione devono essere applicate all’intera partita controllata.

2.  Qualora la partita controllata non sia ritenuta conforme al presente regolamento, il servizio di ispezione ne vieta la commercializzazione o, se essa proviene da un paese terzo, l’importazione, fino a quando e nella misura in cui sia fornita la prova che la partita stessa è stata resa conforme alle disposizioni del presente regolamento.

3.  Il servizio di ispezione che ha effettuato il controllo verifica se la partita incriminata sia stata o stia per essere resa conforme alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 26

Tolleranza per i difetti di qualità

1.  Nell’ambito del controllo di una partita di uova della categoria A sono ammesse le seguenti tolleranze:

a) nel centro di imballaggio, subito prima della spedizione: 5 % di uova con difetti di qualità;

b) negli altri stadi di commercializzazione: 7 % di uova con difetti di qualità.

2.  Nei controlli all’imballaggio o in quelli all’importazione non è ammessa alcuna tolleranza per quanto riguarda l’altezza della camera d’aria delle uova commercializzate con le diciture «extra» o «extra fresche».

3.  Nel caso in cui la partita controllata sia inferiore a 180 uova, le percentuali di cui al paragrafo 1 sono raddoppiate.

Articolo 27

Tolleranze per il peso delle uova

1.  Fatto salvo il caso di cui all’articolo 4, paragrafo 3, in una partita di uova della categoria A è ammessa, all’atto del controllo, una tolleranza per quanto riguarda il peso unitario delle uova. Una partita di questo tipo può contenere al massimo il 10 % di uova delle categorie di peso contigue a quella indicata sull’imballaggio, ma non più del 5 % di uova della categoria di peso immediatamente inferiore.

2.  Nel caso in cui la partita controllata sia inferiore a 180 uova, le percentuali di cui al paragrafo 1 sono raddoppiate.

Articolo 28

Tolleranze per la stampigliatura delle uova

Nell’ambito del controllo delle partite e degli imballaggi è ammessa una tolleranza del 20 % per le uova con indicazioni illeggibili.

Articolo 29

Uova destinate all’esportazione verso i paesi terzi

Le uova imballate e destinate all’esportazione possono essere soggette a requisiti diversi da quelli previsti dall’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dal presente regolamento per quanto riguarda la qualità, la stampigliatura e l’etichettatura, o requisiti supplementari.

Articolo 30

Uova importate

1.  Le valutazioni di equivalenza di cui all’allegato XIV, A, punto 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 includono una valutazione dell’effettivo rispetto dei requisiti stabiliti dal presente regolamento da parte degli operatori del paese terzo interessato. Tale valutazione è regolarmente aggiornata.

La Commissione pubblica i risultati della valutazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.  Le uova importate da paesi terzi sono stampigliate in modo chiaro e leggibile nel paese di origine con il codice ISO 3166 del paese.

3.  In mancanza di sufficienti garanzie circa l’equivalenza delle norme contemplata dall’allegato XIV, A, IV, punto 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli imballaggi contenenti uova importate dai paesi di cui trattasi recano sulla superficie esterna, in caratteri facilmente visibili e perfettamente leggibili, l’indicazione:

a) del paese di origine;

b) del metodo di allevamento («non conforme alle norme CE»).

▼M6 —————

▼B

Articolo 32

Notifica delle infrazioni

Gli Stati membri notificano alla Commissione per via elettronica, entro cinque giorni lavorativi, ogni violazione rilevata dai servizi di ispezione, od ogni serio sospetto di violazione, che possa perturbare gli scambi intracomunitari di uova. Si ritiene che gli scambi intracomunitari siano perturbati in particolare nel caso di gravi violazioni da parte di operatori che producono o commercializzano uova destinate alla vendita in un altro Stato membro.

Articolo 33

Eccezioni per i dipartimenti francesi d’oltremare

1.  In deroga all’articolo 2, paragrafo 3, le uova destinate alla vendita al dettaglio nei dipartimenti francesi d’oltremare possono essere spedite refrigerate verso tali dipartimenti. In tal caso, la data di vendita raccomandata può essere estesa a 33 giorni.

2.  Nel caso di cui al paragrafo 1, in aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 12 e 16, la superficie esterna dell’imballaggio reca la dicitura «uova refrigerate» e informazioni relative alla refrigerazione.

Il marchio distintivo per le «uova refrigerate» è un triangolo equilatero di almeno 10 mm di lato.

Articolo 34

Eccezioni per alcune regioni della Finlandia

Le uova vendute direttamente dal produttore a punti di vendita nelle regioni elencate nell’allegato III sono esentate dai requisiti previsti dall’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dal presente regolamento. Tuttavia, il metodo di allevamento deve essere debitamente indicato ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, e dell’articolo 16, lettera c), del presente regolamento.

Articolo 35

Valutazione delle pratiche relative all’etichettatura facoltativa

Al massimo entro il 31 dicembre 2009, la Commissione valuta l’impiego effettuato dell’etichettatura facoltativa ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, ultimo comma, al fine di renderla obbligatoria, se del caso.

Articolo 36

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni in caso di violazione del presente regolamento e prendono i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

▼M2

Articolo 37

Comunicazioni

1.  Su richiesta della Commissione, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli Stati membri le informazioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento.

2.  Le comunicazioni di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione ( 3 ).

▼B

Articolo 38

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 557/2007 è abrogato con effetto a decorrere dal 1o luglio 2008.

I riferimenti al regolamento abrogato e al regolamento (CE) n. 1028/2006 s’intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IV.

Articolo 39

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2008.

L’articolo 33 si applica fino al 30 giugno 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I



PARTE A

Diciture di cui all’articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, lettera a)

Codice lingue

1

2

3

BG

«Яйца от кокошки – свободно отглеждане на открито»

«Яйца от кокошки – подово отглеждане»

«Яйца от кокошки – клетъчно отглеждане»

ES

«Huevos de gallinas camperas»

«Huevos de gallinas criadas en el suelo»

«Huevos de gallinas criadas en jaula»

CS

«Vejce nosnic ve volném výběhu»

«Vejce nosnic v halách»

«Vejce nosnic v klecích»

DA

«Frilandsæg»

«Skrabeæg»

«Buræg»

DE

«Eier aus Freilandhaltung»

«Eier aus Bodenhaltung»

«Eier aus Käfighaltung»

ET

«Vabalt peetavate kanade munad»

«Õrrekanade munad»

«Puuris peetavate kanade munad»

EL

«Αυγά ελεύθερης βοσκής»

«Αυγά αχυρώνα ή αυγά στρωμνής»

«Αυγά κλωβοστοιχίας»

EN

«Free range eggs»

«Barn eggs»

«Eggs from caged hens»

FR

«Œufs de poules élevées en plein air»

«Œufs de poules élevées au sol»

«Œufs de poules élevées en cage»

▼M5

HR

«Jaja iz slobodnog uzgoja»

«Jaja iz štalskog (podnog) uzgoja»

«Jaja iz kaveznog (baterijskog) uzgoja»

▼B

GA

«Uibheacha saor-raoin»

«Uibheacha sciobóil»

«Uibheacha ó chearca chúbarnaí»

IT

«Uova da allevamento all'aperto»

«Uova da allevamento a terra»

«Uova da allevamento in gabbie»

LV

«Brīvās turēšanas apstākļos dētās olas»

«Kūtī dētas olas»

«Sprostos dētas olas»

LT

«Laisvai laikomų vištų kiaušiniai»

«Ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai»

«Narvuose laikomų vištų kiaušiniai»

HU

«Szabad tartásban termelt tojás»

«Alternatív tartásban termelt tojás»

«Ketreces tartásból származó tojás»

MT

«Bajd tat-tiġieg imrobbija barra»

«Bajd tat-tiġieġ imrobbija ma’ l-art»

«Bajd tat-tiġieġ imrobbija fil-ġaġeġ»

NL

«Eieren van hennen met vrije uitloop»

«Scharreleieren»

«Kooieieren»

PL

«Jaja z chowu na wolnym wybiegu»

«Jaja z chowu ściółkowego»

«Jaja z chowu klatkowego»

PT

«Ovos de galinhas criadas ao ar livre»

«Ovos de galinhas criadas no solo»

«Ovos de galinhas criadas em gaiolas»

RO

«Ouă de găini crescute în aer liber»

«Ouă de găini crescute în hale la sol»

«Ouă de găini crescute în baterii»

SK

«Vajcia z chovu na voľnom výbehu»

«Vajcia z podostieľkového chovu»

«Vajcia z klietkového chovu»

SL

«Jajca iz proste reje»

«Jajca iz hlevske reje»

«Jajca iz baterijske reje»

FI

«Ulkokanojen munia»

«Lattiakanojen munia»

«Häkkikanojen munia»

SV

«Ägg från utehöns»

«Ägg från frigående höns inomhus»

«Ägg från burhöns»



PARTE B

Diciture di cui all’articolo 12, paragrafo 2, quarto comma

Codice lingue

 

BG

«Уголемени клетки»

ES

«Jaulas acondicionadas»

CS

«Obohacené klece»

DA

«Stimulusberigede bure»

DE

«ausgestalteter Käfig»

ET

«Täiustatud puurid»

EL

«Αναβαθμισμένοι/Διευθετημένοι κλωβοί»

EN

«Enriched cages»

FR

«Cages aménagées»

▼M5

HR

«Obogaćeni kavezi»

▼B

GA

«Cásanna Saibhrithe»

IT

«Gabbie attrezzate»

LV

«Uzlaboti būri»

LT

«Pagerinti narveliai»

HU

«Feljavított ketrecek»

MT

«Gaġeg arrikkiti»

NL

«Aangepaste kooi» of «Verrijkte kooi»

PL

«Klatki ulepszone»

PT

«Gaiolas melhoradas»

RO

«Cuști îmbunătățite»

SK

«Obohatené klietky»

SL

«Obogatene kletke»

FI

«Varustellut häkit»

SV

«Inredd bur»




ALLEGATO II

Requisiti minimi dei sistemi di produzione per i vari metodi di allevamento delle galline ovaiole

1. Le «uova da allevamento all’aperto» devono essere prodotte in aziende che soddisfino almeno le condizioni di cui all’articolo 4 della direttiva 1999/74/CE.

In particolare, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) durante il giorno le galline devono avere un accesso continuo a spazi all’aperto; questo requisito non esclude tuttavia che il produttore possa restringere l’accesso a detti spazi per un periodo limitato nel corso della mattinata, conformemente alle buone pratiche agricole, incluse le buone pratiche zootecniche;

nel caso di altre restrizioni, incluse le restrizioni veterinarie adottate nell’ambito della legislazione comunitaria per proteggere la salute pubblica e animale che hanno per effetto di restringere l’accesso delle galline agli spazi all’aperto, le uova possono continuare ad essere commercializzate come «uova da allevamento all’aperto» per la durata della restrizione, ma in nessun caso per più di dodici settimane;

b) gli spazi all’aperto ai quali hanno accesso le galline devono essere coperti prevalentemente di vegetazione e possono essere utilizzati solo come frutteto, bosco o pascolo, se quest’ultima utilizzazione è autorizzata dalle competenti autorità;

c) la densità massima di carico degli spazi all’aperto non deve mai superare 2 500 galline per ettaro di terreno disponibile, oppure una gallina per 4 m2. tuttavia, ove siano disponibili almeno 10 m2 per gallina e si pratichi la rotazione cosicché alle galline sia consentito l’accesso a tutto il recinto durante l’intero ciclo di vita del branco, ciascun recinto utilizzato deve garantire in ogni momento almeno 2,5 m2 per gallina;

d) gli spazi all’aperto non si estendono oltre un raggio di 150 m dall’apertura più vicina del fabbricato; può essere tuttavia ammessa una distanza maggiore, fino a 350 m di raggio dall’apertura più vicina dell’edificio, purché vi sia un numero sufficiente di ripari, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 3, lettera b), punto ii), della direttiva 1999/74/CE, uniformemente distribuiti nell’intero spazio all’aperto, con una densità di almeno quattro ripari per ettaro.

2. Le «uova da allevamento a terra» devono essere prodotte in impianti di allevamento che soddisfino almeno le condizioni di cui all’articolo 4 della direttiva 1999/74/CE.

3. Le «uova da allevamento in gabbie» devono essere prodotte in impianti di allevamento che soddisfino almeno:

a) le condizioni di cui all’articolo 5 della direttiva 1999/74/CE fino al 31 dicembre 2011; oppure

b) le condizioni di cui all’articolo 6 della direttiva 1999/74/CE.

4. Gli Stati membri possono autorizzare deroghe ai punti 1 e 2 del presente allegato per gli stabilimenti con meno di 350 galline ovaiole o che allevano galline ovaiole riproduttrici per quanto riguarda gli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, lettera d), seconda frase, all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, lettera e), all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, all’articolo 4, paragrafo 1, punto 3, lettera a), punto i) e all’articolo 4, paragrafo 1, punto 3, lettera b), punto i), della direttiva 1999/74/CE.




ALLEGATO III

Regioni della Finlandia di cui all’articolo 34

Le province di:

 Lappi,

 Oulu,

 le regioni della Carelia settentrionale e del Savo settentrionale della provincia della Finlandia orientale,

 Åland.




ALLEGATO IV



Tavola di concordanza di cui all’articolo 38

Regolamento (CE) n. 1028/2006

Regolamento (CE) n. 557/2007

Presente regolamento

Articolo 1, primo comma

Articolo 1, primo comma

Articolo 1, secondo comma, frase introduttiva

Articolo 1, secondo comma, frase introduttiva

Articolo 1, secondo comma, lettere da a) a j)

Articolo 1, secondo comma, lettere da a) a j)

Articolo 2, punti da 1 a 9

Articolo 1, secondo comma, lettere da k) a s)

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1, primo comma

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 2, primo comma

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11, paragrafo2

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 21

Articolo 22

Articolo 22

Articolo 23

Articolo 23

Articolo 7

Articolo 24, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 24

Articolo 24, paragrafi 4 e 5

Articolo 25

Articolo 25

Articolo 26

Articolo 26

Articolo 27

Articolo 27

Articolo 28

Articolo 28

Articolo 29

Articolo 29

Articolo 30

Articolo 30

Articolo 31

Articolo 31

Articolo 32

Articolo 32

Articolo 33

Articolo 33

Articolo 34

Articolo 34

Articolo 35

Articolo 35

Articolo 8

Articolo 36

Articolo 9

Articolo 37

Articolo 36

Articolo 38

Articolo 37

Articolo 39

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III

Allegato IV

Allegato IV

Allegato V



( 1 ) GU L 30 del 31.1.2002, pag. 44.

( 2 ) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

( 3 ) GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.

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