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Document 02007L0002-20190626

Consolidated text: Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/2/2019-06-26

02007L0002 — IT — 26.06.2019 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DIRETTIVA 2007/2/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2007

che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire)

(GU L 108 dell'25.4.2007, pag. 1)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) 2019/1010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 giugno 2019

  L 170

115

25.6.2019




▼B

DIRETTIVA 2007/2/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2007

che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire)



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1.  Scopo della presente direttiva è di stabilire norme generali volte all’istituzione dell'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (di seguito «Inspire») per gli scopi delle politiche ambientali comunitarie e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente.

2.  Inspire si fonda sulle infrastrutture per l’informazione territoriale create e gestite dagli Stati membri.

Articolo 2

1.  La presente direttiva si applica fatte salve le direttive 2003/4/CE e 2003/98/CE.

2.  La presente direttiva lascia impregiudicati l'esistenza o il possesso di diritti di proprietà intellettuale da parte di autorità pubbliche.

Articolo 3

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1) «infrastruttura per l'informazione territoriale»: i metadati, i set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali; i servizi e le tecnologie di rete; gli accordi in materia di condivisione, accesso e utilizzo dei dati e i meccanismi, i processi e le procedure di coordinamento e di monitoraggio stabilite, attuate o rese disponibili conformemente alla presente direttiva;

2) «dati territoriali»: i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una località o un'area geografica specifica;

3) «set di dati territoriali»: una collezione di dati territoriali identificabili;

4) «servizi relativi ai dati territoriali»: le operazioni che possono essere eseguite, con un'applicazione informatica, sui dati territoriali contenuti nei set di dati in questione o sui metadati connessi;

5) «oggetto territoriale»: una rappresentazione astratta di un fenomeno reale connesso con una località o un'area geografica specifica;

6) «metadati»: le informazioni che descrivono i set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali e che consentono di ricercare, repertoriare e utilizzare tali dati e servizi;

7) «interoperabilità»: la possibilità per i set di dati territoriali di essere combinati, e per i servizi di interagire, senza interventi manuali ripetitivi, in modo che il risultato sia coerente e che il valore aggiunto dei set di dati e dei servizi ad essi relativi sia potenziato;

8) «geoportale Inspire»: un sito Internet, o equivalente, che fornisce l'accesso ai servizi di cui all'articolo 11, paragrafo 1;

9) «autorità pubblica»:

a) ogni governo o altra amministrazione pubblica, compresi gli organi consultivi pubblici a livello nazionale, regionale o locale;

b) ogni persona fisica o giuridica svolgente funzioni di pubblica amministrazione ai sensi della legislazione nazionale, compresi incarichi, attività o servizi specifici connessi con l'ambiente; e

c) ogni persona fisica o giuridica avente responsabilità o funzioni pubbliche o che fornisca servizi pubblici connessi con l'ambiente sotto il controllo di un organismo o di una persona di cui alle lettere a) o b).

Gli Stati membri possono stabilire che, ai fini della presente direttiva, la presente definizione non comprenda gli organi o le istituzioni che agiscono nell'esercizio di competenze giurisdizionali o legislative.

10) «terzi»: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da un'autorità pubblica.

Articolo 4

1.  La presente direttiva si applica ai set di dati territoriali che rispondono alle seguenti condizioni:

a) riguardano una zona su cui uno Stato membro ha e/o esercita diritti giurisdizionali;

b) sono disponibili in formato elettronico;

c) sono detenuti da o per conto di

i) un’autorità pubblica, e sono stati prodotti o ricevuti da un’autorità pubblica o sono gestiti o aggiornati dall’autorità in questione e rientrano nell'ambito dei compiti di servizio pubblico.

ii) terzi che possono accedere alla rete ai sensi dell’articolo 12;

d) riguardano una o più delle categorie tematiche elencate negli allegati I, II o III.

2.  Se molteplici copie identiche dei medesimi set di dati territoriali sono detenute da varie autorità pubbliche, o per conto delle stesse, la presente direttiva si applica solo alla versione di riferimento da cui derivano le varie copie.

3.  La presente direttiva si applica altresì ai servizi relativi ai dati territoriali concernenti i dati contenuti nei set di dati territoriali di cui al paragrafo 1.

4.  La presente direttiva non impone la raccolta dei nuovi dati territoriali.

5.  Per i set di dati territoriali che rispondono alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), ma per i quali terzi detengano i diritti di proprietà intellettuale, l’autorità pubblica può intervenire in virtù della presente direttiva solo previo consenso dei terzi in questione.

6.  In deroga al paragrafo 1, la presente direttiva si applica ai set di dati territoriali detenuti da o per conto di un'autorità pubblica operante al livello più basso dell'amministrazione all'interno di uno Stato membro soltanto se lo Stato membro ha leggi o regolamentazioni che ne prescrivano la raccolta o la divulgazione.

7.  La descrizione delle esistenti categorie tematiche relative ai dati territoriali di cui agli allegati I, II e III può essere adeguata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 3, per tener conto dell’evolversi delle esigenze in materia di dati territoriali a sostegno delle politiche comunitarie che hanno ripercussioni sull’ambiente.



CAPO II

METADATI

Articolo 5

1.  Gli Stati membri garantiscono che siano creati metadati per i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi corrispondenti alle categorie tematiche elencate negli allegati I, II e III e che tali metadati siano tenuti aggiornati.

2.  I metadati contengono informazioni sui seguenti aspetti:

a) conformità dei set di dati territoriali alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 1;

b) condizioni applicabili all'accesso a e all'utilizzo dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi e, se del caso, corrispondenti canoni;

c) qualità e validità dei set di dati territoriali;

d) autorità pubbliche responsabili della creazione, gestione, manutenzione e distribuzione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi;

e) limitazioni dell’accesso del pubblico e motivi di tali limitazioni, a norma dell’articolo 13.

3.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che i metadati siano completi e di qualità sufficiente per conseguire la finalità stabilita all'articolo 3, punto 6.

4.  Le disposizioni di esecuzione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 22, paragrafo 2, ed entro il 15 maggio 2008. Tali disposizioni tengono conto delle pertinenti norme internazionali esistenti e delle esigenze degli utilizzatori, in particolare in relazione ai metadati sulla validità.

Articolo 6

Gli Stati membri creano i metadati di cui all’articolo 5 in base al seguente calendario:

a) entro 2 anni dalla data di adozione delle disposizioni di esecuzione secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 4, per i set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate negli allegati I e II;

b) entro 5 anni dalla data di adozione delle disposizioni di esecuzione secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 4, per i set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate nell'allegato III.



CAPO III

INTEROPERABILITÀ DEI SET DI DATI TERRITORIALI E DEI SERVIZI AD ESSI RELATIVI

Articolo 7

1.  Le disposizioni di esecuzione che stabiliscono modalità tecniche per l'interoperabilità e, se fattibile, l'armonizzazione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3. Nell'elaborare le disposizioni di esecuzione si tiene conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori, delle iniziative esistenti e delle norme internazionali per l'armonizzazione dei set di dati territoriali, nonché della fattibilità e di considerazioni relative a costi/benefici. Qualora organizzazioni istituite in virtù del diritto internazionale abbiano adottato norme pertinenti volte a garantire l'interoperabilità o l'armonizzazione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi, tali norme sono integrate e i mezzi tecnici esistenti sono menzionati, se opportuno, nelle disposizioni di esecuzione di cui al presente paragrafo.

2.  Come base per l'elaborazione delle disposizioni di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione effettua analisi per garantirne la fattibilità e proporzionalità in termini di probabili costi e benefici e rende partecipe dei risultati di tali analisi il comitato di cui all'articolo 22, paragrafo 1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta, le informazioni necessarie al fine di effettuare tale analisi.

3.  Gli Stati membri provvedono affinché tutti i set di dati territoriali raccolti ex novo e rielaborati in maniera estensiva e i corrispondenti servizi relativi ai dati territoriali siano resi disponibili secondo le disposizioni di esecuzione di cui al paragrafo 1 entro due anni dalla loro adozione e che gli altri set di dati territoriali e servizi ad essi relativi ancora in uso siano resi disponibili secondo le disposizioni di esecuzione entro sette anni dalla loro adozione. I set di dati territoriali devono essere resi disponibili secondo le disposizioni di esecuzione mediante un adeguamento dei set di dati territoriali esistenti o attraverso i servizi di conversione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d).

4.  Le disposizioni di esecuzione di cui al paragrafo 1 riguardano la definizione e la classificazione di oggetti territoriali attinenti ai set di dati territoriali connessi alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III e alle modalità di georeferenziazione dei dati territoriali in questione.

5.  Ai rappresentanti degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale così come alle altre persone fisiche o giuridiche interessate ai dati territoriali in virtù della funzione che svolgono nell'infrastruttura per l'informazione territoriale, compresi gli utilizzatori, i produttori, i fornitori di servizi a valore aggiunto, o qualsiasi organismo di coordinamento è data la possibilità di partecipare alle discussioni preparatorie sul contenuto delle disposizioni di esecuzione di cui al paragrafo 1, prima dell'esame da parte del comitato di cui all'articolo 22, paragrafo 1.

Articolo 8

1.  Per i set di dati territoriali corrispondenti a una o più categorie tematiche elencate negli allegati I o II, le disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2.  Le disposizioni di esecuzione riguardano i seguenti aspetti dei dati territoriali:

a) una struttura comune per una identificazione univoca degli oggetti territoriali, in cui si possono mappare gli identificatori dei sistemi nazionali, al fine di assicurarne l'interoperabilità;

b) la relazione tra oggetti territoriali;

c) gli attributi chiave e i corrispondenti tesauri multilingue comunemente necessari per le politiche che possono avere ripercussioni dirette o indirette sull'ambiente;

d) informazioni sulla dimensione temporale dei dati;

e) aggiornamenti dei dati.

3.  Le disposizioni di esecuzione sono tali da garantire la coerenza tra le singole informazioni relative alla medesima località o tra le singole informazioni relative allo stesso oggetto rappresentato in scale diverse.

4.  Le disposizioni di esecuzione sono tali da garantire che le informazioni ottenute da set di dati territoriali diversi siano comparabili per quanto concerne gli aspetti indicati all’articolo 7, paragrafo 4, e al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 9

Le disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, sono adottate secondo il seguente calendario:

a) entro il 15 maggio 2009 per i set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate nell’allegato I;

b) entro il 15 maggio 2012 per i set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate negli allegati II e III.

Articolo 10

1.  Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni, inclusi i dati, i codici e le classificazioni tecniche, necessari per garantire la conformità alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, siano messe a disposizione delle autorità pubbliche o dei terzi a condizioni che non ne limitino l’uso a tal fine.

2.  Per garantire la coerenza dei dati territoriali relativi a un elemento geografico situato in una località che attraversa la frontiera tra due o più Stati membri, gli Stati membri decidono consensualmente, ove opportuno, la rappresentazione e la posizione di tali elementi comuni.



CAPO IV

SERVIZI DI RETE

Articolo 11

1.  Gli Stati membri istituiscono e gestiscono una rete per la prestazione dei seguenti servizi per i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi per i quali sono stati creati metadati a norma della presente direttiva:

a) servizi di ricerca che consentano di cercare i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi in base al contenuto dei metadati corrispondenti e di visualizzare il contenuto dei metadati;

b) servizi di consultazione che consentano di eseguire almeno le seguenti operazioni: visualizzazione, navigazione, variazione della scala di visualizzazione (zoom in e zoom out), variazione della porzione di territorio inquadrata (pan), sovrapposizione dei set di dati territoriali consultabili e visualizzazione delle informazioni contenute nelle legende e qualsivoglia contenuto pertinente dei metadati;

c) servizi per lo scaricamento (download) dei dati che permettano di scaricare copie di set di dati territoriali o di una parte di essi e, ove fattibile, di accedervi direttamente;

d) servizi di conversione che consentano di trasformare i set di dati territoriali, onde conseguire l'interoperabilità;

e) servizi che consentano di richiamare servizi sui dati territoriali.

Detti servizi tengono conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori, sono facili da utilizzare, disponibili per il pubblico e accessibili via Internet o attraverso altri mezzi di telecomunicazione adeguati.

2.  Ai fini dei servizi di cui al paragrafo 1, lettera a), è applicata almeno la combinazione di criteri di ricerca indicata di seguito:

a) parole chiave;

b) classificazione dei dati territoriali e dei servizi ad essi relativi;

c) qualità e validità dei set di dati territoriali;

d) grado di conformità alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 1;

e) localizzazione geografica;

f) condizioni applicabili all’accesso e all’utilizzo dei dati territoriali e dei servizi ad essi relativi;

g) autorità pubbliche responsabili dell’istituzione, della gestione, della manutenzione e della distribuzione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi.

3.  I servizi di conversione di cui al paragrafo 1, lettera d) sono combinati con gli altri servizi indicati nel paragrafo in questione in modo tale che tutti i servizi operino in conformità delle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 1.

Articolo 12

Gli Stati membri garantiscono che le autorità pubbliche dispongano della possibilità tecnica per collegare i rispettivi set di dati territoriali e servizi ad essi relativi alla rete di cui all'articolo 11, paragrafo 1. Tale servizio sarà inoltre reso disponibile, su richiesta, ai terzi i cui set di dati territoriali e servizi ad essi relativi siano conformi alle disposizioni di esecuzione che definiscono, in particolare, gli obblighi in materia di metadati, servizi di rete e interoperabilità.

Articolo 13

1.  In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, gli Stati membri possono limitare l’accesso del pubblico ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi tramite i servizi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), qualora l'accesso a tali servizi possa recare pregiudizio alle relazioni internazionali, alla pubblica sicurezza o alla difesa nazionale.

In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, gli Stati membri possono limitare l'accesso del pubblico ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi tramite i servizi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere da b) a e) o ai servizi di commercio elettronico di cui all’articolo 14, paragrafo 3, qualora l’accesso a tali servizi possa recare pregiudizio:

a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, qualora essa sia prevista dal diritto;

b) alle relazioni internazionali, alla sicurezza pubblica o alla difesa nazionale;

c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari, alla possibilità per ogni persona di avere un processo equo o alla possibilità per l’autorità pubblica di svolgere indagini di carattere penale o disciplinare;

d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali qualora la riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario per tutelare un legittimo interesse economico, compreso l’interesse pubblico di mantenere la riservatezza statistica ed il segreto fiscale;

e) ai diritti di proprietà intellettuale;

f) alla riservatezza dei dati personali e/o dei fascicoli riguardanti una persona fisica, qualora tale persona non abbia acconsentito alla divulgazione dell’informazione al pubblico, laddove detta riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario;

g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito le informazioni richieste di sua propria volontà, senza che sussistesse alcun obbligo legale reale o potenziale in tal senso, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione;

h) alla tutela dell’ambiente cui si riferisce l’informazione, come nel caso dell’ubicazione di specie rare.

2.  I motivi che giustificano la limitazione dell’accesso di cui al paragrafo 1 sono interpretati in modo restrittivo, tenendo conto nel caso specifico dell’interesse pubblico tutelato dalla fornitura dell’accesso in questione. In ogni caso specifico l’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione è ponderato con l’interesse tutelato dalla limitazione o dalla condizionalità dell’accesso. Gli Stati membri non possono, in virtù del paragrafo 1, lettere a), d), f), g) e h), limitare l’accesso alle informazioni sulle emissioni nell’ambiente.

3.  In questo quadro e ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera f) gli Stati membri garantiscono che siano rispettati i requisiti della direttiva 95/46/CE.

Articolo 14

1.  Gli Stati membri assicurano che i servizi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b) siano messi gratuitamente a disposizione del pubblico.

2.  In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire ad un'autorità pubblica che fornisce un servizio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) di applicare tariffe quando tali tariffe garantiscono il mantenimento di set di dati territoriali e dei corrispondenti servizi ad essi relativi, in particolare quando sono coinvolte quantità particolarmente consistenti di dati frequentemente aggiornati.

3.  I dati messi a disposizione mediante i servizi di consultazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), possono essere presentati in una forma che ne impedisca il riutilizzo a fini commerciali.

4.  Qualora le autorità pubbliche applichino tariffe per i servizi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere b), c) o e), gli Stati membri garantiscono che siano disponibili servizi di commercio elettronico. Tali servizi possono prevedere clausole di esclusione della responsabilità, licenze on-line (click-licenses) o, se necessario, licenze.

Articolo 15

1.  La Commissione istituisce e gestisce un geoportale Inspire a livello comunitario.

2.  Gli Stati membri forniscono l’accesso ai servizi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, attraverso il geoportale Inspire di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri possono anche fornire l’accesso a detti servizi attraverso punti di accesso propri.

Articolo 16

Le disposizioni di esecuzione intese a modificare elementi non essenziali del presente capo, integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 3, definendo in particolare:

a) le specifiche tecniche per i servizi di cui agli articoli 11 e 12 e i criteri minimi di prestazione per i servizi in questione, tenuto conto delle disposizioni e delle raccomandazioni in materia di comunicazione adottate nel quadro della legislazione comunitaria sull'ambiente, degli attuali servizi di commercio elettronico e del progresso tecnologico;

b) gli obblighi di cui all’articolo 12.



CAPO V

CONDIVISIONE E RIUTILIZZO DEI DATI

Articolo 17

1.  Ciascuno Stato membro adotta misure per la condivisione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi tra le proprie autorità pubbliche di cui all'articolo 3, paragrafo 9, lettere a) e b). Le misure in questione consentono a tali autorità pubbliche di accedere ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi e di scambiare e utilizzare tali dati e servizi ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull’ambiente.

2.  Le misure di cui al paragrafo 1 precludono ogni limitazione che potrebbe determinare ostacoli pratici, al punto di utilizzo, alla condivisione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi.

3.  Gli Stati membri possono concedere ad autorità pubbliche che forniscono set di dati territoriali e servizi ad essi relativi di sottoporli a licenza e/o di richiederne il pagamento alle autorità pubbliche o alle istituzioni ed agli organismi della Comunità che utilizzano tali dati e servizi. Qualsiasi tariffa e licenza deve essere pienamente compatibile con lo scopo generale di facilitare la condivisione di set di dati territoriali e di servizi ad essi relativi tra le autorità pubbliche. Quando sono applicate tariffe, queste devono essere mantenute al livello minimo richiesto per garantire la necessaria qualità e fornitura dei set di dati territoriali e servizi ad essi relativi insieme ad un ragionevole ammortamento dell'investimento, rispettando, dove applicabile, le esigenze di autofinanziamento delle autorità pubbliche che forniscono i set di dati territoriali e servizi ad essi relativi. I set di dati territoriali e servizi ad essi relativi forniti dagli Stati membri alle istituzioni e agli organismi comunitari al fine di -adempiere agli obblighi di informazione in virtù della legislazione comunitaria in materia ambientale non sono soggetti ad alcuna tariffa.

4.  I dispositivi relativi alla condivisione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono disponibili per le autorità pubbliche di cui all'articolo 3, paragrafo 9, lettere a) e b), degli altri Stati membri e per le istituzioni e organismi della Comunità, ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull’ambiente.

5.  I dispositivi relativi alla condivisione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono disponibili, su base reciproca ed equivalente, per gli organismi istituiti da accordi internazionali di cui la Comunità e gli Stati membri sono parte, ai fini dello svolgimento di funzioni che possono avere ripercussioni sull’ambiente.

6.  Allorché i dispositivi per la condivisione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono resi disponibili conformemente ai paragrafi 4 e 5, tali dispositivi possono essere soggetti a requisiti in virtù della normativa nazionale che ne condizionino l'utilizzo.

7.  In deroga al presente articolo gli Stati membri possono limitare la condivisione ove questa comprometta il corso della giustizia, la pubblica sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali.

8.  Gli Stati membri forniscono alle istituzioni ed organismi comunitari l'accesso ai set di dati territoriali e servizi ad essi relativi conformemente a condizioni armonizzate. Le disposizioni di esecuzione che disciplinano le suddette condizioni, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 3. Tali disposizioni di esecuzione rispettano pienamente i principi di cui ai paragrafi da 1 a 3.



CAPO VI

MISURE DI COORDINAMENTO E MISURE COMPLEMENTARI

Articolo 18

Gli Stati membri assicurano che siano designati strutture e meccanismi adeguati che coordinino i contributi di tutti i soggetti interessati alle infrastrutture per l’informazione territoriale degli Stati membri, ai vari livelli di amministrazione.

Dette strutture coordinano i contributi di, tra gli altri, utilizzatori, produttori, fornitori di servizi a valore aggiunto e organismi di coordinamento relativamente all’individuazione di pertinenti set di dati, delle esigenze degli utilizzatori, all’invio di informazioni sulle pratiche in uso e ad un feedback sull’attuazione della presente direttiva.

Articolo 19

1.  La Commissione è incaricata di coordinare a livello comunitario l’Inspire; a tal fine è assistita dalle organizzazioni pertinenti ed in particolare dall’Agenzia europea dell’ambiente.

2.  Ciascuno Stato membro designa un referente, di regola un'autorità pubblica, incaricato di mantenere i contatti con la Commissione riguardo alla presente direttiva. Il referente si avvale di una struttura di coordinamento, tenuto conto della ripartizione delle competenze e delle responsabilità all'interno dello Stato membro.

Articolo 20

Le disposizioni di esecuzione di cui alla presente direttiva tengono in debito conto le norme adottate dagli organismi europei di normazione secondo la procedura istituita dalla direttiva 98/34/CE o le norme internazionali.



CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

1.  Gli Stati membri controllano la realizzazione e l’utilizzo delle proprie infrastrutture per dati territoriali. Essi mettono i risultati di tale controllo a disposizione della Commissione e del pubblico in via permanente.

▼M1

2.  Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri aggiornano, ove necessario, e pubblicano delle relazioni sintetiche. Tali relazioni, che saranno rese pubbliche dai servizi della Commissione assistiti dall’Agenzia europea dell’ambiente, comprendono una breve descrizione:

▼B

a) di come sono coordinati i fornitori pubblici di set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi, gli utilizzatori di tali set di dati e servizi, gli organismi di intermediazione, e delle relazioni con i terzi e dell’organizzazione della garanzia di qualità;

b) del contributo delle autorità pubbliche o dei terzi al funzionamento e al coordinamento dell’infrastruttura per l’informazione territoriale;

c) delle informazioni riguardanti l’utilizzo dell’infrastruttura per l’informazione territoriale;

d) degli accordi di condivisione dei dati stipulati tra autorità pubbliche;

e) dei costi e dei benefici connessi all’attuazione della presente direttiva.

▼M1 —————

▼B

4.  Sono adottate disposizioni particolareggiate di esecuzione del presente articolo, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 22, paragrafo 2.

Articolo 22

1.  La Commissione è assistita da un comitato.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

▼M1

Articolo 23

L’Agenzia europea dell’ambiente pubblica e aggiorna annualmente il quadro generale a livello di Unione in base ai metadati e ai dati messi a disposizione dagli Stati membri mediante i loro servizi di rete in conformità dell’articolo 21. Il quadro generale a livello di Unione comprende, se del caso, indicatori di risultato, risultati ed effetti della presente direttiva, mappe d’insieme a livello di Unione e relazioni sintetiche degli Stati membri.

Entro il 1o gennaio 2022, e successivamente almeno ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione della direttiva e della sua attuazione e la rende disponibile al pubblico. Tra gli elementi su cui tra gli altri si basa la valutazione rientra quanto segue:

a) l’esperienza acquisita dall’attuazione della direttiva;

b) le informazioni raccolte dagli Stati membri in conformità dell’articolo 21 e i quadri generali a livello di Unione stilati dall’Agenzia europea dell’ambiente;

c) i pertinenti dati scientifici analitici;

d) altre informazioni, tra cui pertinenti dati scientifici analitici, ritenute necessarie secondo gli orientamenti per legiferare meglio e ottenute avvalendosi di processi efficaci ed efficienti di gestione delle informazioni.

▼B

Articolo 24

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 maggio 2009.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 25

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 26

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




ALLEGATO I

CATEGORIE TEMATICHE DI DATI TERRITORIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, LETTERA A), ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, E ALL'ARTICOLO 9, LETTERA A)

1. Sistemi di coordinate

Sistemi per referenziare in maniera univoca le informazioni territoriali nello spazio mediante un sistema di coordinate (x, y, z) e/o latitudine e longitudine e quota, sulla base di un dato geodetico orizzontale e verticale.

2. Sistemi di griglie geografiche

Griglia multi-risoluzione armonizzata con un punto di origine comune e un posizionamento e una dimensione standard delle celle.

3. Nomi geografici

Denominazione di aree, regioni, località, città, periferie, paesi o centri abitati, o qualsiasi elemento geografico o topografico di interesse pubblico o storico.

4. Unità amministrative

Unità amministrative di suddivisione delle zone su cui gli Stati membri hanno e/o esercitano la loro giurisdizione a livello locale, regionale e nazionale, delimitate da confini amministrativi.

5. Indirizzi

Localizzazione delle proprietà basata su identificatori di indirizzo, in genere nome della via, numero civico, codice postale.

6. Parcelle catastali

Aree definite dai registri catastali o equivalenti.

7. Reti di trasporto

Reti di trasporto su strada, su rotaia, per via aerea e per vie navigabili e relative infrastrutture. Questa voce comprende i collegamenti tra le varie reti e anche la rete transeuropea di trasporto di cui alla decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropee dei trasporti ( 1 ) e successive revisioni.

8. Idrografia

Elementi idrografici, comprese le zone marine e tutti gli altri corpi ed elementi idrici ad esse correlati, tra cui i bacini e sub bacini idrografici. Eventualmente in conformità delle definizioni contenute nella direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ( 2 ), e sotto forma di reti.

9. Siti protetti

Aree designate o gestite in un quadro legislativo internazionale, comunitario o degli Stati membri per conseguire obiettivi di conservazione specifici.




ALLEGATO II

CATEGORIE TEMATICHE DI DATI TERRITORIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, LETTERA A), ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, E ALL'ARTICOLO 9, LETTERA B)

1. Elevazione

Modelli digitali di elevazione per superfici emerse, ghiacci e superfici oceaniche. La voce comprende l’altitudine terrestre, la batimetria e la linea di costa.

2. Copertura del suolo

Copertura fisica e biologica della superficie terrestre comprese le superfici artificiali, le zone agricole, i boschi e le foreste, le aree (semi)naturali, le zone umide, i corpi idrici.

3. Orto immagini

Immagini georeferenziate della superficie terrestre prese da satellite o da telesensori.

4. Geologia

Classificazione geologica in base alla composizione e alla struttura. Questa voce comprende il basamento roccioso, gli acquiferi e la geomorfologia.




ALLEGATO III

CATEGORIE TEMATICHE DI DATI TERRITORIALI DI CUI AGLI ARTICOLI 6, LETTERA B), E ALL'ARTICOLO 9, LETTERA B)

1. Unità statistiche

Unità per la divulgazione o l'utilizzo di dati statistici.

2. Edifici

Localizzazione geografica degli edifici.

3. Suolo

Caratterizzazione del suolo e del sottosuolo in base a profondità, tessitura (texture), struttura e contenuto delle particelle e della materia organica, pietrosità, erosione, eventualmente pendenza media e capacità prevista di ritenzione dell’acqua.

4. Utilizzo del territorio

Classificazione del territorio in base alla dimensione funzionale o alla destinazione socioeconomica presenti e programmate per il futuro (ad esempio ad uso residenziale, industriale, commerciale, agricolo, silvicolo, ricreativo).

5. Salute umana e sicurezza

Distribuzione geografica della prevalenza di patologie (allergie, tumori, malattie respiratorie, ecc.), le informazioni contenenti indicazioni sugli effetti relativi alla salute (indicatori biologici, riduzione della fertilità e epidemie) o al benessere degli esseri umani (affaticamento, stress, ecc.) in relazione alla qualità dell’ambiente, sia in via diretta (inquinamento atmosferico, sostanze chimiche, riduzione dello strato di ozono, rumore, ecc.) che indiretta (alimentazione, organismi geneticamente modificati, ecc.).

6. Servizi di pubblica utilità e servizi amministrativi

Sono compresi sia impianti quali gli impianti fognari, di gestione dei rifiuti, di fornitura energetica, e di distribuzione idrica, sia servizi pubblici amministrativi e sociali quali le amministrazioni pubbliche, i siti della protezione civile, le scuole e gli ospedali.

7. Impianti di monitoraggio ambientale

L'ubicazione e il funzionamento degli impianti di monitoraggio ambientale comprendono l'osservazione e la misurazione delle emissioni, dello stato dei comparti ambientali e di altri parametri dell'ecosistema (biodiversità, condizioni ecologiche della vegetazione, ecc.) da parte o per conto delle autorità pubbliche.

8. Produzione e impianti industriali

Siti di produzione industriale; compresi gli impianti di cui alla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento ( 3 ) e gli impianti di estrazione dell’acqua, le attività estrattive e i siti di stoccaggio.

9. Impianti agricoli e di acquacoltura

Apparecchiature e impianti di produzione agricola (compresi i sistemi di irrigazione, le serre e le stalle).

10. Distribuzione della popolazione — demografia

Distribuzione geografica della popolazione, comprese le relative caratteristiche ed i livelli di attività, aggregata per griglia, regione, unità amministrativa o altra unità analitica.

11. Zone sottoposte a gestione/limitazioni/regolamentazione e unità con obbligo di comunicare dati

Aree gestite, regolamentate o utilizzate per la comunicazione di dati a livello internazionale, europeo, nazionale, regionale e locale. Sono comprese le discariche, le zone vietate attorno alle sorgenti di acqua potabile, le zone sensibili ai nitrati, le vie navigabili regolamentate in mare o in acque interne di grandi dimensioni, le zone per lo smaltimento dei rifiuti, le zone di limitazione del rumore, le zone in cui sono autorizzate attività di prospezione ed estrazione, i distretti idrografici, le pertinenti unità con obbligo di comunicare dati e le aree in cui vigono piani di gestione delle zone costiere.

12. Zone a rischio naturale

Zone sensibili caratterizzate in base ai rischi naturali (cioè tutti i fenomeni atmosferici, idrologici, sismici, vulcanici e gli incendi che, per l’ubicazione, la gravità e la frequenza, possono avere un grave impatto sulla società), ad esempio inondazioni, slavine e subsidenze, valanghe, incendi di boschi/foreste, terremoti, eruzioni vulcaniche.

13. Condizioni atmosferiche

Condizioni fisiche dell’atmosfera. Questa voce comprende i dati territoriali basati su misurazioni, su modelli o su una combinazione dei due e comprende i punti di misurazione.

14. Elementi geografici meteorologici

Condizioni meteorologiche e relative misurazioni; precipitazioni, temperatura, evapotraspirazione, velocità e direzione dei venti.

15. Elementi geografici oceanografici

Condizioni fisiche degli oceani (correnti, salinità, altezza delle onde, ecc.).

16. Regioni marine

Condizioni fisiche dei mari e dei corpi idrici salmastri suddivisi in regioni e sottoregioni con caratteristiche comuni.

17. Regioni biogeografiche

Aree che presentano condizioni ecologiche relativamente omogenee con caratteristiche comuni.

18. Habitat e biotopi

Aree geografiche caratterizzate da condizioni ecologiche specifiche, processi, strutture e funzioni (di supporto alla vita) che supportano materialmente gli organismi che le abitano. Sono comprese le zone terrestri e acquatiche, interamente naturali o seminaturali, distinte in base agli elementi geografici, abiotici e biotici.

19. Distribuzione delle specie

Distribuzione geografica delle specie animali e vegetali aggregate per griglia, regione, unità amministrativa o altra unità analitica.

20. Risorse energetiche

Risorse energetiche, compresi gli idrocarburi, l'energia idroelettrica, la bioenergia, l'energia solare, eolica, ecc., ove opportuno anche informazioni, in termini di altezza/profondità, sull'entità della risorsa.

21. Risorse minerarie

Risorse minerarie, compresi i minerali metallici, i minerali industriali, ecc., ove opportuno anche informazioni, in termini di altezza/profondità, sull'entità della risorsa.



( ) GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1. Decisione modificata da ultimo del regolamento (CE) n. 1971/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

( ) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).

( ) GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

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