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Document 01998R2532-20150204

Consolidated text: REGOLAMENTO (CE) N. 2532/98 DEL CONSIGLIO del 23 novembre 1998 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2532/2015-02-04

1998R2532 — IT — 04.02.2015 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 2532/98 DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 1998

sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni

(GU L 318, 27.11.1998, p.4)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

REGOLAMENTO (UE) 2015/159 DEL CONSIGLIO del 27 gennaio 2015

  L 27

1

3.2.2015




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 2532/98 DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 1998

sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea (in appresso denominato «il trattato»), in particolare l'articolo 108 A, paragrafo 3, e l'articolo 34.3 del protocollo n. 3 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in appresso denominato «lo statuto»),

vista la raccomandazione della Banca centrale europea (in appresso denominata «la BCE») ( 1 ),

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),

visto il parere della Commissione ( 3 ),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 106, paragrafo 6, del trattato e all'articolo 42 dello statuto e alle condizioni stabilite nell'articolo 109K del trattato, paragrafo 5, e al punto 7 del protocollo n. 11 su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

(1)

considerando che il presente regolamento, conformemente alle disposizioni congiunte degli articoli 34.3 e 43.1 dello statuto, al paragrafo 8 del protocollo n. 11 e al paragrafo 2 del protocollo n. 12 su talune disposizioni relative alla Danimarca, non conferisce alcun potere e non impone alcun obbligo agli Stati membri non partecipanti;

(2)

considerando che, in virtù dell'articolo 34.3 dello statuto, il Consiglio stabilisce i limiti e le condizioni in base ai quali la BCE ha il potere di infliggere alle imprese ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati;

(3)

considerando che le violazioni degli obblighi derivanti da regolamenti e decisioni della BCE possono verificarsi nelle diverse aree di competenza della BCE;

(4)

considerando che è opportuno, al fine di garantire un contesto uniforme per l'irrogazione delle sanzioni nei diversi settori di competenza della BCE, che tutte le disposizioni generali e procedurali per l'irrogazione di tali sanzioni siano contenute in un unico regolamento del Consiglio; che altri regolamenti del Consiglio prevedono sanzioni specifiche per settori specifici ma rinviano al presente regolamento per i principi e le procedure relative all'irrogazione di tali sanzioni;

(5)

considerando che per garantire un regime efficiente di amministrazione delle sanzioni il presente regolamento deve lasciare un margine discrezionale alla BCE sia per quanto concerne le relative procedure sia per la loro attuazione, nei limiti e alle condizioni previsti dal presente regolamento;

(6)

considerando che il Sistema europeo di banche centrali (il «SEBC») e la BCE hanno ricevuto l'incarico di predisporre la loro piena operatività nella terza fase dell'Unione economica e monetaria (in appresso denominata «terza fase»); che la tempestività dei preparativi è essenziale per consentire al SEBC di adempiere ai suoi compiti nella terza fase; che elemento essenziale dei preparativi è l'adozione, prima della terza fase, del regime di irrogazione di sanzioni alle imprese che non abbiano soddisfatto gli obblighi ad esse imposti da regolamenti e decisioni della BCE; che è opportuno informare quanto prima gli operatori del mercato delle modalità che la BCE ritenga eventualmente necessario stabilire per l'irrogazione di sanzioni; che è pertanto necessario che la BCE disponga, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, di un potere normativo;

(7)

considerando che le disposizioni del presente regolamento possono essere applicate efficacemente soltanto se gli Stati membri partecipanti adottano le misure necessarie per garantire che le autorità nazionali abbiano il potere, conformemente all'articolo 5 del trattato, di collaborare pienamente con la BCE e di apportarle un sostegno totale nell'attuazione della procedura per infrazione prevista dal presente regolamento;

(8)

considerando che la BCE deve avvalersi delle banche centrali nazionali per espletare i compiti del SEBC per quanto possibile e opportuno;

(9)

considerando che le decisioni che impongono un obbligo pecuniario, in virtù del presente regolamento, costituiscono titolo esecutivo conformemente all'articolo 192 del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende/intendono per:

1) «Stato membro partecipante», uno Stato membro che ha adottato la moneta unica conformemente al trattato;

2) «banca centrale nazionale», la banca centrale di uno Stato membro partecipante;

3) «imprese», le persone fisiche o giuridiche, soggetti privati o pubblici, ad eccezione dei soggetti pubblici nell'esercizio delle loro funzioni di autorità pubblica, residenti o stabilite in uno Stato membro partecipante, che siano tenute agli obblighi derivanti da regolamenti e decisioni della BCE, nonché le filiali o altri uffici permanenti di imprese situate in uno Stato membro partecipante e la cui amministrazione centrale o sede legale è situata al di fuori di uno Stato membro partecipante;

4) «infrazione», il mancato rispetto da parte di un'impresa di un obbligo sancito da un regolamento o una decisione della BCE;

5) «ammenda», l'importo forfettario che un'impresa è tenuta a versare a titolo di sanzione;

▼M1

6. «penalità di mora», le somme di denaro che, in caso di infrazione protratta, un'impresa è tenuta a versare a titolo di sanzione ovvero per indurre i soggetti interessati a rispettare i regolamenti o le decisioni della BCE in materia di vigilanza. Le penalità di mora sono calcolate per ciascun giorno intero di protratta infrazione:

a) a decorrere dalla notifica all'impresa della decisione che impone la cessazione dell'infrazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma; ovvero

b) in conformità alla procedura prevista dall'articolo 4 ter del presente regolamento, quando l'infrazione protratta ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 18, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio ( 4 );

7. «sanzione», tanto l'ammenda quanto la penalità di mora.

▼M1

Articolo 1 bis

Principi generali e ambito di applicazione

1.  Il presente regolamento si applica all'irrogazione da parte della BCE di sanzioni nei confronti di imprese in caso di inosservanza degli obblighi derivanti da decisioni o regolamenti della BCE.

2.  Le norme applicabili all'irrogazione di sanzioni da parte della BCE nell'esercizio dei suoi compiti in materia di vigilanza in caso di violazione di un regolamento o di una decisione della BCE derogano alle norme di cui agli articoli da 2 a 4 in quanto previsto dagli articoli da 4 bis a 4 quater.

3.  La BCE pubblica le decisioni, impugnate o meno, che irrogano sanzioni nei confronti di un'impresa in caso di violazione di un regolamento o di una decisione della BCE in materia di vigilanza.

La BCE procede senza indebito ritardo alla pubblicazione sul proprio sito Internet ufficiale a seguito della notifica della decisione all'impresa interessata. La pubblicazione include informazioni sul tipo e la natura della violazione e sull'identità dell'impresa interessata, salvo i casi in cui la pubblicazione in tal modo effettuata sia suscettibile di:

a) compromettere la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine penale in corso;

b) provocare, per quanto è possibile determinare, un danno sproporzionato all'impresa interessata.

In tali circostanze, le decisioni relative alle sanzioni sono pubblicate in modo anonimo. In alternativa, se è probabile che tali condizioni cessino entro un periodo ragionevole di tempo, la pubblicazione ai sensi del presente paragrafo può essere rinviata per il periodo di tempo corrispondente.

Se è pendente un'impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia avverso una decisione irrogante una sanzione, la BCE pubblica senza indebito ritardo sul proprio sito Internet ufficiale le informazioni sullo stato dell'impugnazione in questione e sul relativo esito.

La BCE assicura che le informazioni pubblicate ai sensi del presente paragrafo restino disponibili sul suo sito Internet ufficiale per almeno cinque anni.

▼B

Articolo 2

Sanzioni

1.  Ove non diversamente previsto da specifici regolamenti del Consiglio, i limiti per la BCE nell'irrogazione alle imprese di ammende e di penalità di mora sono i seguenti:

a) ammende: fino all'ammontare massimo di 500 000 euro; e

b) penalità di mora: fino all'ammontare massimo di 10 000 euro per ciascun giorno di protratta infrazione. Le penalità di mora possono essere irrogate con riferimento ad un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di notifica all'impresa della decisione, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1.

2.  Nel decidere se irrogare una sanzione e nello stabilire la sanzione appropriata, la BCE si attiene al principio di proporzionalità.

3.  La BCE tiene conto, se pertinenti, delle circostanze del caso specifico, quali:

a) da un lato, la buona fede e il grado di correttezza dell'impresa nell'interpretazione e nell'applicazione dell'obbligo a essa derivante da un regolamento o da una decisione della BCE, nonché il grado di diligenza e di cooperazione mostrato dall'impresa o, dall'altro lato, qualsiasi prova di malafede da parte dei rappresentanti dell'impresa;

b) la gravità degli effetti dell'infrazione;

c) la reiterazione, frequenza o durata dell'infrazione da parte dell'impresa;

d) i profitti conseguiti dall'impresa a seguito dell'infrazione;

e) la dimensione economica dell'impresa; e

f) le precedenti sanzioni irrogate da altre autorità alla stessa impresa e basate sugli stessi fatti.

▼M1

4.  Laddove l'infrazione consista nel mancato adempimento di un obbligo, l'applicazione di una sanzione non esenta l'impresa dall'adempimento di tale obbligo, salvo che la decisione adottata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 o dell'articolo 4 ter stabilisca espressamente il contrario.

▼B

Articolo 3

Norme procedurali

►M1  1.  La decisione di avviare o meno una procedura per infrazione è adottata dalla BCE, d'ufficio o sulla base di una richiesta ad essa rivolta a tal fine dalla banca centrale nazionale dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata la presunta infrazione. ◄ La stessa decisione può altresì essere adottata dalla banca centrale nazionale dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata l'infrazione, d'ufficio o sulla base di una richiesta ad essa rivolta a tal fine dalla BCE.

Tale decisione è notificata per iscritto all'impresa interessata, all'autorità di vigilanza competente e alla banca centrale nazionale dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata l'infrazione o alla BCE. Con essa vengono resi noti all'impresa gli elementi delle contestazioni mosse nei suoi confronti e le prove su cui tali contestazioni si basano. Se del caso, con tale decisione si richiede di porre termine alla presunta infrazione e si informa l'impresa interessata della possibile irrogazione di penalità di mora.

2.  La decisione di cui al paragrafo 1 può esigere che l'impresa si sottoponga ad una procedura per infrazione. Nel quadro dell'applicazione di tale procedura, la BCE o, se del caso, la banca centrale nazionale, può:

a) richiedere l'esibizione di documenti;

b) esaminare i libri e i registri contabili dell'impresa;

c) eseguire copie o estratti dei libri e dei registri contabili;

e

d) richiedere chiarimenti scritti o orali.

Qualora un'impresa ostacoli lo svolgimento della procedura per infrazione, lo Stato membro partecipante sul cui territorio sono ubicati i locali di cui trattasi fornisce il sostegno necessario, in particolare facendo in modo che la BCE o la banca centrale nazionale abbia accesso ai locali dell'impresa, affinché possano essere esercitati i poteri di cui sopra.

3.  L'impresa interessata ha il diritto di essere ascoltata dalla BCE o, se del caso, dalla banca centrale nazionale. Le è concesso un periodo non inferiore a trenta giorni per presentare le proprie difese.

4.  Il comitato esecutivo della BCE, appena possibile dopo essere stato adito dalla banca centrale nazionale che ha avviato la procedura per infrazione o previa consultazione della banca centrale nazionale dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata l'infrazione, adotta una decisione motivata sull'esistenza di un'infrazione commessa da un'impresa e sulla eventuale sanzione da irrogare.

5.  L'impresa interessata riceve notifica scritta della decisione ed è informata del suo diritto di richiederne il riesame. Tale decisione è notificata anche alle competenti autorità di vigilanza e alla banca centrale dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata l'infrazione.

6.  L'impresa interessata ha il diritto di chiedere al consiglio direttivo della BCE il riesame della decisione presa dal comitato esecutivo. La richiesta è presentata entro trenta giorni dalla ricezione della notifica di tale decisione e contiene tutte le informazioni e le allegazioni a difesa. Tale richiesta è indirizzata in forma scritta al consiglio direttivo della BCE.

7.  La decisione del consiglio direttivo della BCE in risposta alla richiesta di riesame avanzata ai sensi del paragrafo 6 comprende i motivi della decisione ed è notificata per iscritto all'impresa interessata, alle autorità di vigilanza competenti per quell'impresa e alla banca centrale nazionale dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata l'infrazione. Con la notificazione si informa l'impresa in merito al suo diritto di ricorso giurisdizionale. Nel caso in cui il consiglio direttivo della BCE non assuma alcuna decisione entro due mesi dalla richiesta, l'impresa interessata può proporre un ricorso giurisdizionale contro la decisione del comitato esecutivo conformemente al trattato.

8.  Nessuna sanzione è applicata nei confronti dell'impresa fino a quando la decisione non diventa definitiva per una delle seguenti cause:

a) scadenza del periodo di trenta giorni di cui al paragrafo 6 senza che l'impresa abbia presentato richiesta di riesame al consiglio direttivo della BCE;

b) notifica da parte del consiglio direttivo della BCE della propria decisione all'impresa oppure scadenza del periodo di cui al precedente paragrafo 7 senza che il consiglio direttivo abbia preso una decisione.

9.  Gli introiti provenienti da sanzioni inflitte dalla BCE appartengono alla BCE.

▼M1

10.  Nel caso in cui un'infrazione riguardi esclusivamente una funzione attribuita al SEBC o alla BCE in virtù del trattato e dallo statuto, una procedura per infrazione può essere avviata soltanto sulla base del presente regolamento, a prescindere dall'esistenza di leggi o regolamenti nazionali che prevedano una procedura distinta. Nel caso in cui un'infrazione riguardi anche una o più aree non di competenza del SEBC o della BCE, il diritto di avviare una procedura per infrazione ai sensi del presente regolamento è indipendente da ogni diritto che la competente autorità nazionale ha di avviare una distinta procedura in relazione a tali aree non di competenza del SEBC o della BCE. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione del diritto penale e del diritto nazionale relativi alle competenze in materia di vigilanza prudenziale negli Stati membri partecipanti, conformemente al regolamento (UE) n. 1024/2013.

▼B

11.  Se è stato accertato con decisione che un'impresa ha commesso un'infrazione, tale impresa deve sostenere le spese relative alla procedura per infrazione.

Articolo 4

Limiti temporali

1.  Il potere di prendere la decisione di avviare una procedura per infrazione, previsto dal presente regolamento, si estingue allo scadere di un anno dalla data in cui la BCE o la banca centrale nazionale dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata l'infrazione abbiano constatato per la prima volta l'infrazione e, in ogni caso, allo scadere di cinque anni dalla data in cui è stata commessa l'infrazione oppure, in caso di infrazione protratta, allo scadere di cinque anni dalla cessazione dell'infrazione.

2.  Il potere di prendere la decisione di irrogare sanzioni per le infrazioni previste dal presente regolamento si estingue allo scadere di un anno dalla data della decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

3.  Il potere di avviare una procedura per l'applicazione delle sanzioni si estingue allo scadere di sei mesi dalla data in cui la decisione è divenuta esecutiva in virtù dell'articolo 3, paragrafo 8.

▼M1

Articolo 4 bis

Norme specifiche relative al limite massimo delle sanzioni irrogate dalla BCE nell'esercizio dei suoi compiti in materia di vigilanza

1.  In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, in caso di infrazioni relative a decisioni e regolamenti adottati dalla BCE nell'esercizio dei suoi compiti in materia di vigilanza, i limiti entro i quali la BCE può irrogare ammende e penalità di mora sono i seguenti:

a) ammende: il limite massimo è pari al doppio dell'importo dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie all'infrazione quando questi possono essere determinati, ovvero al 10 % del fatturato complessivo annuo dell'impresa;

b) penalità di mora: il limite massimo è pari al 5 % del fatturato medio giornaliero per ciascun giorno di infrazione. Le penalità di mora possono essere irrogate per un periodo massimo di sei mesi dalla data indicata nella decisione irrogante la penalità di mora.

2.  Ai fini del paragrafo 1 si intende per:

a) «fatturato annuo», il fatturato annuo dell'impresa interessata nell'esercizio finanziario precedente, come definito dalla pertinente normativa dell'Unione; ove questo dato non sia disponibile, viene determinato in base al bilancio annuale più recente disponibile. Se l'impresa interessata è una filiazione di un'impresa madre, il fatturato complessivo annuo da prendere in considerazione è il fatturato complessivo annuo determinato in base al bilancio consolidato annuale più recente disponibile nell'esercizio finanziario precedente; ove questo dato non sia disponibile, viene determinato in base al bilancio annuale più recente disponibile;

b) «fatturato medio giornaliero», il fatturato annuo, definito ai sensi della lettera a), diviso per365.

Articolo 4 ter

Norme procedurali specifiche per sanzioni irrogate dalla BCE nell'esercizio dei suoi compiti in materia di vigilanza

1.  In deroga all'articolo 3, paragrafi da 1 a 8 del presente regolamento, le norme fissate nel presente articolo si applicano alle infrazioni relative a decisioni e regolamenti adottati dalla BCE nell'esercizio dei suoi compiti in materia di vigilanza.

2.  Se nell'assolvimento dei compiti che le sono attribuiti a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013 la BCE ritiene che vi sia motivo di sospettare che un'impresa avente la propria sede principale in uno Stato membro dell'area dell'euro stia commettendo o abbia commesso una o più violazioni di un regolamento o di una decisione della BCE, come previsto dall'articolo 18, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1024/2013, essa svolge le pertinenti indagini in conformità delle seguenti disposizioni.

3.  Una volta completata l'indagine e prima di predisporre e inoltrare al consiglio di vigilanza una proposta di progetto di decisione completo, la BCE, in qualità di autorità inquirente su infrazioni in materia di vigilanza, notifica per iscritto all'impresa interessata le risultanze dell'indagine svolta e gli addebiti contestati.

Nella notifica di cui al primo comma, la BCE, in qualità di autorità inquirente su violazioni in materia di vigilanza, informa l'impresa interessata del suo diritto di presentare per iscritto alla BCE commenti in merito agli accertamenti in fatto e agli addebiti ad essa contestati, comprese le singole disposizioni che si presumono violate, e fissa un termine ragionevole per la presentazione di tali commenti. La BCE non è obbligata a tenere conto dei commenti per iscritto presentati oltre la scadenza del termine fissato da essa in qualità di autorità inquirente su infrazioni in materia di vigilanza.

A seguito della notifica ai sensi del primo comma, la BCE, in qualità di autorità inquirente su violazioni in materia di vigilanza, può altresì invitare l'impresa interessata a partecipare a un'audizione. Le parti sottoposte a indagine possono farsi rappresentare e/o assistere durante l'audizione da avvocati o altre persone qualificate. Le audizioni non sono pubbliche.

È garantito il diritto di accesso al fascicolo da parte dell'impresa interessata sotto indagine. Tale diritto non si estende alle informazioni riservate.

4.  Il consiglio di vigilanza propone al consiglio direttivo un progetto di decisione completo in cui stabilisce se l'impresa interessata abbia o meno commesso un'infrazione e specifica le eventuali sanzioni amministrative da irrogare, conformemente alla procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013.

5.  L'impresa interessata ha il diritto di chiedere che la decisione del consiglio direttivo ai sensi del paragrafo 4 sia riesaminata dalla commissione amministrativa del riesame ai sensi della procedura di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1024/2013.

Articolo 4 quater

Termini specifici per le sanzioni irrogate dalla BCE nell'esercizio dei suoi compiti in materia di vigilanza

1.  In deroga all'articolo 4, il diritto di adottare una decisione di irrogare una sanzione in caso di violazione di una decisione o di un regolamento della BCE in relazione ai suoi compiti in materia di vigilanza si estingue allo scadere di cinque anni dalla data in cui è stata commessa l'infrazione ovvero, in caso di infrazione protratta, allo scadere di cinque anni dalla cessazione dell'infrazione.

2.  Le azioni intraprese dalla BCE ai fini dell'indagine o dei procedimenti in relazione a un'infrazione determinano l'interruzione del termine di cui al paragrafo 1. Il termine è interrotto a decorrere dalla data nella quale l'azione è notificata all'ente soggetto a vigilanza interessato. L'interruzione comporta l'inizio di un nuovo limite temporale che tuttavia, non può superare i dieci anni dalla data in cui l'infrazione è stata commessa ovvero, in caso di infrazione protratta, i dieci anni dalla data in cui l'infrazione è cessata.

3.  I termini di cui al precedente paragrafo possono essere prorogati se:

a) una decisione del consiglio direttivo è soggetta a riesame dinanzi alla commissione amministrativa del riesame o a impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea; ovvero

b) risulta pendente un procedimento penale nei confronti dell'impresa interessata in connessione con gli stessi fatti. In tal caso, i termini di cui ai precedenti paragrafi sono prorogati per il periodo di tempo necessario alla commissione amministrativa del riesame o alla Corte di giustizia per riesaminare la decisione ovvero fino alla conclusione del procedimento penale nei confronti dell'impresa interessata.

4.  Il diritto della BCE di dare esecuzione a una decisione che irroga una sanzione si estingue allo scadere di cinque anni dall'adozione della decisione stessa. Ogni azione intrapresa dalla BCE volta a dare esecuzione al pagamento o ai termini e alle condizioni del pagamento sulla base della sanzione irrogata determina l'interruzione del termine per l'esecuzione della sanzione.

5.  Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è sospeso:

a) fino allo spirare del termine per il pagamento della sanzione irrogata;

b) se l'esecuzione del pagamento della sanzione irrogata è sospesa per effetto di una decisione del consiglio direttivo o della Corte di giustizia.

▼B

Articolo 5

Mezzi di ricorso

La Corte di giustizia delle Comunità europee ha competenza giurisdizionale anche di merito ai sensi dell'articolo 172 del trattato per quanto riguarda le decisioni definitive che impongono una sanzione.

Articolo 6

Disposizioni generali e potere normativo

1.  In caso di conflitto tra le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni di altri regolamenti del Consiglio che autorizzano la BCE ad irrogare sanzioni, prevalgono le disposizioni di questi ultimi.

2.  Nei limiti e alle condizioni stabiliti dal presente regolamento, la BCE può adottare regolamenti al fine di specificare ulteriormente i meccanismi in base ai quali è possibile irrogare sanzioni nel rispetto di quanto stabilito nel presente regolamento nonché indirizzi intesi a coordinare e armonizzare le procedure relative all'attuazione della procedura per infrazione.

Articolo 7

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

L'articolo 6 paragrafo 2 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. I restanti articoli si applicano dal 1o gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( 1 ) GU C 246 del 6.8.1998,pag.9.

( 2 ) GU C 328 del 26.10.1998.

( 3 ) Parere espresso l'8 ottobre 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

( 4 ) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

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