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Document 01997A0611(01)-20200131

Consolidated text: Accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1997/361/2020-01-31

01997A0611(01) — IT — 31.01.2020 — 002.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

ACCORDO

tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose

(GU L 152 del 11.6.1997, pag. 16)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico che modifica l'allegato I dell'accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose

  L 144

70

30.4.2004

 M2

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico che modifica l’allegato I dell’accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose

  L 160

150

30.4.2004

 M3

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 ottobre 2004

  L 346

29

23.11.2004

►M4

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE tra l’Unione europea e gli Stati Uniti del Messico relativo alla sostituzione degli allegati I e II dell’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose

  L 23

3

29.1.2020


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 212, 12.6.2004, pag.  86 (2004/483/CE)




▼B

ACCORDO

tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose



LA COMUNITÀ EUROPEA, in prosieguo denominata «Comunità»,

da un lato, e

GLI STATI UNITI DEL MESSICO,

dall'altro,

in seguito denominate «parti contraenti»,

DESIDEROSE di migliorare le condizioni di commercializzazione delle bevande spiritose sui rispettivi mercati secondo principi di uguaglianza, mutuo vantaggio e reciprocità,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:



Articolo 1

Le parti contraenti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, di agevolare e di favorire i rispettivi flussi commerciali di bevande spiritose.

Articolo 2

Il presente accordo si applica ai prodotti del codice 2208 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di descrizione e di codificazione delle merci.

Ai fini dell'applicazione del presente accordo si intende per:

a) 

«bevanda spiritosa originaria di», se tale dicitura è seguita dal nome di una delle parti contraenti: una bevanda spiritosa che figura nell'allegato, elaborata sul territorio della suddetta parte contraente;

b) 

«descrizione»: le denominazioni utilizzate sull'etichetta, sui documenti che scortano il trasporto delle bevande spiritose, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna nonché nella pubblicità;

c) 

«etichettatura»: il complesso delle diciture ed altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni o marchi che caratterizzano la bevanda spiritosa e che sono apposti sul medesimo recipiente, incluso il dispositivo di chiusura o sul pendaglio appeso al recipiente o sul rivestimento del collo delle bottiglie;

d) 

«presentazione»: le denominazioni utilizzate sui recipienti e sui dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull'imballaggio;

e) 

«imballaggio»: gli involucri protettive come la carta o involucri di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti.

Articolo 3

Sono protette le seguenti denominazioni:

a) 

per quanto concerne le bevande spiritose originarie della Comunità europea, quelle che figurano nell'allegato I;

b) 

per quanto concerne le bevande spiritose originarie degli Stati Uniti del Messico, quelle che figurano nell'allegato II.

Articolo 4

1.  Negli Stati Uniti del Messico, le denominazioni comunitarie protette:

— 
possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Comunità, e
— 
sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose originarie della Comunità a cui si applicano.

2.  Nella Comunità, le denominazioni messicane protette:

— 
possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati Uniti del Messico, e
— 
sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose originarie degli Stati Uniti del Messico a cui si applicano.

3.  Fatti salvi gli articoli 22 e 23 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che riguardano gli scambi di cui all'allegato 1 C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie, a norma del presente accordo, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 3 utilizzate per designare le bevande spiritose originarie del territorio delle parti contraenti. Ogni parte contraente fornisce alle parti interessate i mezzi giuridici per impedire l'impiego di una denominazione per designare bevande spiritose non originarie del luogo indicato dalla suddetta denominazione o del luogo in cui è stata tradizionalmente utilizzata la suddetta denominazione.

4.  Le parti contraenti non rifiuteranno di accordare la protezione prevista dal presente articolo nelle circostanze specificate all'articolo 24, paragrafi da 4 a 7 dell'accordo sugli aspetti dei diritti della proprietà intellettuale che riguardano gli scambi.

Articolo 5

La protezione di cui all'articolo 4 si applica anche se la vera origine della bevanda spiritosa è indicata, ovvero se la denominazione è utilizzata in una tradizione o accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «modo», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe, comprendenti simboli grafici che possono generare un rischio di confusione.

Articolo 6

In caso di denominazioni omonime per le bevande spiritose, la protezione è accordata ad entrambe le denominazioni. Le parti contraenti fissano le condizioni pratiche per differenziare le denominazioni omonime di cui trattasi, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di fare in modo che i consumatori non siano indotti in errore.

Articolo 7

Le disposizioni del presente accordo non devono in alcun caso pregiudicare il diritto di una terza persona di utilizzare per fini commerciali il proprio nome o il nome del suo predecessore nell'attività commerciale, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo tale da indurre in errore il pubblico.

Articolo 8

Nessuna disposizione del presente accordo obbliga una parte contraente a proteggere una denominazione dell'altra parte contraente che non è protetta o che non è più protetta nel paese d'origine o che è caduta in disuso in tale paese.

Articolo 9

Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e di commercializzazione di bevande spiritose originarie delle parti contraenti al di fuori del territorio di queste ultime, le denominazioni protette di una parte contraente a norma del presente accordo non siano utilizzate per designare e presentare una bevanda spiritosa originaria dell'altra parte.

Articolo 10

Qualora la legislazione pertinente delle parti contraenti lo consenta, la protezione conferita dal presente accordo si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede sul territorio dell'altra parte contraente.

Articolo 11

Se la descrizione o la presentazione di una bevanda spiritosa, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, è contraria al presente accordo, le parti contraenti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo della indicazione protetta.

Articolo 12

Il presente accordo, si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi indicate e, dall'altra, al territorio degli Stati Uniti del Messico.

Articolo 13

Il presente accordo non si applica alle bevande spiritose:

a) 

in transito sul territorio di una delle due parti contraenti, o

b) 

originarie del territorio di una delle due parti contraenti e oggetto di spedizioni in piccoli quantitativi.

Sono considerati piccoli quantitativi:

a) 

i quantitativi di bevande spiritose non superiori a 10 litri pro capite contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;

b) 

i quantitativi di bevande spiritose non superiori a 10 litri oggetto di spedizioni fra privati;

c) 

le bevande spiritose che fanno parte di un trasloco di privati;

d) 

i quantitativi di bevande spiritose importati per sperimentazioni scientifiche e tecniche, nel limite di 1 ettolitro;

e) 

le bevande spiritose destinate alle rappresentanze diplomatiche, consolati e corpi assimilati, importate nel quadro delle franchigie autorizzate per i predetti destinatari;

f) 

le bevande spiritose che costituiscono l'approvvigionamento dei mezzi di trasporto internazionali.

Articolo 14

1.  Ciascuna delle parti contraenti designa gli organismi responsabili per il controllo dell'applicazione del presente accordo.

2.  Le parti contraenti si notificano reciprocamente le indicazioni e gli indirizzi di tali organismi entro e non oltre due mesi dall'entrata in vigore del presente accordo. Detti organismi collaborano strettamente e direttamente.

Articolo 15

1.  Se uno degli organismi di cui all'articolo 14 ha motivo di sospettare che:

a) 

una bevanda spiritosa di cui all'articolo 2, che è o che è stata oggetto di scambi tra gli Stati Uniti del Messico e la Comunità, non rispetta le disposizioni del presente accordo o la legislazione comunitaria o messicana applicabile al settore delle bevande spiritose.

e

b) 

tale inosservanza riveste interesse particolare per l'altra parte contraente e potrebbe comportare il ricorso a misure amministrative o ad azioni legali,

l'organismo in questione ne informa immediatamente la Commissione e l'organismo o gli organismi competenti dell'altra parte contraente.

2.  Le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 devono essere corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati, nonché dell'indicazione delle misure amministrative o delle eventuali azioni legali. Tali informazioni includono in particolare, per quanto concerne la bevanda spiritosa di cui trattasi:

a) 

il produttore e la persona che detiene la bevanda spiritosa,

b) 

la composizione di tale bevanda,

c) 

la descrizione e la presentazione,

d) 

la natura dell'infrazione alle norme di produzione e di commercializzazione.

Articolo 16

1.  Le parti contraenti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non abbia onorato un impegno contemplato nel presente accordo.

2.  La parte contraente che chiede la consultazione comunica all'altra parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi.

3.  Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate misure di salvaguardia provvisorie senza consultazione preventiva, a condizione che si proceda ad una consultazione immediatamente dopo l'adozione delle misure in parola.

4.  Se, in seguito alla consultazione di cui ai paragrafi 1 e 3, le parti contraenti non hanno raggiunto un accordo, la parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare idonee misure conservative per consentire l'applicazione del presente accordo.

Articolo 17

È istituito un comitato misto di cui fanno parte rappresentanti della Comunità europea e degli Stati Uniti del Messico. Detto comitato si riunisce a richiesta di una delle parti contraenti e secondo le necessità inerenti all'applicazione dell'accordo, a turno nella Comunità e negli Stati Uniti del Messico.

Il comitato misto controlla la corretta applicazione del presente accordo ed esamina qualsiasi questione derivante dalla sua applicazione, il comitato misto può formulare raccomandazioni per favorire il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

Articolo 18

1.  Le parti contraenti possono modificare di comune intesa le disposizioni del presente accordo per rafforzare la cooperazione nel settore delle bevande spiritose.

2.  Qualora la legislazione di una delle parti contraenti sia modificata per proteggere denominazioni diverse da quelle che figurano negli allegati del presente accordo, l'inclusione di dette denominazioni avrà luogo al termine delle consultazioni, entro una congrua scadenza.

Articolo 19

1.  Le bevande spiritose che al momento dell'entrata in vigore del presente accordo sono state prodotte, descritte e presentate legalmente ma che sono vietate dal presente accordo, possono essere commercializzate dai grossisti per un periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo e dai dettaglianti fino a esaurimento delle scorte. Le bevande spiritose contemplate nel presente accordo non potranno più essere prodotte oltre i limiti delle rispettive regioni d'origine sin dall'entrata in vigore dell'accordo.

2.  Salvo convenzione contraria delle parti contraenti, la commercializzazione delle bevande spiritose prodotte, descritte e presentate a norma del presente accordo, ma la cui descrizione e presentazione non sono più conformi in seguito a una modifica del medesimo accordo, può continuare fino a esaurimento delle scorte.

Articolo 20

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 21

Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Articolo 22

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica reciproca tra le parti contraenti dell'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Ciascuna delle parti contraenti può denunciare il presente accordo mediante notifica per iscritto con un preavviso di un anno.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende maj nitten hundrede og syvoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Mai neunzehnhundertsiebenundneunzig.

'Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at Brussels on the twenty-seventh day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette maggio millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste mei negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de Maio de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde maj nittonhundranittiosju.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

Por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos

signatory

▼M4

ALLEGATO I



Origine

Denominazione

Austria

Inländerrum

Austria

Jägertee/Jagertee/Jagatee

Austria

Mariazeller Magenlikör

Austria

Steinfelder Magenbitter

Austria

Wachauer Marillenbrand

Austria

Wachauer Marillenlikör

Austria

Wachauer Weinbrand

Austria

Korn/Kornbrand

Germania

Belgio

Belgio

Balegemse jenever

Belgio

Hasseltse jenever/Hasselt

Belgio

O’ de Flander - Oost-Vlaamse Graanjenever

Belgio

Peket - Pekêt/Pèket-Pèkèt de Wallonie

Belgio

Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/Jenever met vruchten/Fruchtgenever

Paesi Bassi

Germania

Belgio Paesi Bassi

Genièvre de grains/Graanjenever/Graangenever

Francia

Belgio

Genièvre/Jenever/Genever (1)

Paesi Bassi

Francia

Germania

Bulgaria

Бургаска mускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/Bourgaska Muscatova rakya/Muscatova rakya from Bourgas

Bulgaria

Карловска гроздова ракия/Гроздова pакия от Карлово/Karlovska grozdova rakya/Grozdova Rakya from Karlovo

Bulgaria

Ловешка сливова ракия/Сливова ракия от Ловеч/Loveshka slivova rakya/Slivova rakya from Lovech

Bulgaria

Поморийска гроздова ракия/Гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakya/Grozdova rakya from Pomorie

Bulgaria

Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен)/Slivenska perla (Slivenska grozdova rakya/Grozdova rakya from Sliven)

Bulgaria

Стралджанска mускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska Muscatova rakya/Muscatova rakya from Straldja

Bulgaria

Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе/Sungurlarska grozdova rakya/Grozdova rakya from Sungurlare

Bulgaria

Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova rakya/Grozdova rakya from Suhindol

Bulgaria

Троянска сливова ракия/Сливова ракия от Троян/Troyanska slivova rakya/Slivova rakya from Troyan (2)

Croazia

Hrvatska loza

Croazia

Hrvatska stara šljivovica

Croazia

Hrvatska travarica

Croazia

Hrvatski pelinkovac

Croazia

Slavonska šljivovica

Croazia

Zadarski maraschino

Cipro

Ζιβανία/Τζιβανία/Ζιβάνα/Zivania

Estonia

Estonian vodka

Finlandia

Suomalainen Marjalikööri/Suomalainen Hedelmälikööri/Finsk Bärlikör/Finsk Fruktlikör/Finnish berry liqueur/Finnish fruit liqueur

Finlandia

Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland

Francia

Armagnac

(La denominazione «Armagnac» può essere completata dalle seguenti menzioni:

— Bas-Armagnac

— Haut-Armagnac

— Armagnac-Ténarèze

— Blanche-Armagnac)

Francia

Calvados Domfrontais

Francia

Calvados Pays d’Auge

Francia

Calvados

Francia

Cassis de Bourgogne

Francia

Cassis de Dijon

Francia

Cassis de Saintonge

Francia

Eau-de-vie de Cognac/Eau-de-vie des Charentes/Cognac

(La denominazione «Cognac» può essere completata dalle seguenti menzioni:

— Fine

— Grande Fine Champagne

— Grande Champagne

— Petite Fine Champagne

— Petite Champagne

— Fine Champagne

— Borderies

— Fins Bois

— Bons Bois)

Francia

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

Francia

Eau-de-vie de cidre de Normandie

Francia

Eau-de-vie de cidre du Maine

Francia

Eau-de-vie de Faugères

Francia

Eau-de-vie de poiré de Normandie

Francia

Eau-de-vie de vin de la Marne

Francia

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

Francia

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

Francia

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

Francia

Fine Bordeaux

Francia

Fine de Bourgogne

Francia

Framboise d’Alsace

Francia

Genièvre Flandres Artois

Francia

Kirsch d’Alsace

Francia

Kirsch de Fougerolles

Francia

Marc d’Alsace Gewürztraminer

Francia

Marc d’Auvergne

Francia

Marc de Bourgogne/Eau-de-vie de marc de Bourgogne

Francia

Marc de Champagne/Eau-de-vie de marc de Champagne

Francia

Marc de Provence

Francia

Marc de Savoie

Francia

Marc des Côtes-du-Rhône/Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

Francia

Marc du Bugey

Francia

Marc du Jura (3)

Francia

Marc du Languedoc

Francia

Mirabelle d’Alsace

Francia

Mirabelle de Lorraine

Francia

Pommeau de Bretagne

Francia

Pommeau de Normandie

Francia

Pommeau du Maine

Francia

Quetsch d’Alsace

Francia

Ratafia de Champagne

Francia

Rhum de la Guadeloupe

Francia

Rhum de la Guyane

Francia

Rhum de la Martinique

Francia

Rhum de la Réunion

Francia

Rhum de sucrerie de la Baie du Galion

Francia

Rhum des Antilles françaises

Francia

Rhum des départements français d’outre-mer

Francia

Whisky alsacien/Whisky d’Alsace

Francia

Whisky Breton/Whisky de Bretagne (4)

Germania

Bärwurz

Germania

Bayerischer Gebirgsenzian

Germania

Bayerischer Kräuterlikör

Germania

Benediktbeurer Klosterlikör

Germania

Berliner Kümmel

Germania

Blutwurz

Germania

Chiemseer Klosterlikör

Germania

Deutscher Weinbrand

Germania

Emsländer Korn/Kornbrand

Germania

Ettaler Klosterlikör

Germania

Fränkischer Obstler

Germania

Fränkisches Kirschwasser

Germania

Fränkisches Zwetschgenwasser

Germania

Hamburger Kümmel

Germania

Haselünner Korn/Kornbrand

Germania

Hasetaler Korn/Kornbrand

Germania

Hüttentee

Germania

Münchener Kümmel

Germania

Münsterländer Korn/Kornbrand

Germania

Ostfriesischer Korngenever

Germania

Ostpreußischer Bärenfang

Germania

Pfälzer Weinbrand

Germania

Rheinberger Kräuter (5)

Germania

Schwarzwälder Himbeergeist

Germania

Schwarzwälder Kirschwasser

Germania

Schwarzwälder Mirabellenwasser

Germania

Schwarzwälder Williamsbirne

Germania

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

Germania

Sendenhorster Korn/Kornbrand

Germania

Steinhäger

Grecia

Ouzo/Ούζο

Cipro

Grecia

Κίτρο Νάξου/Kitro of Naxos

Grecia

Κουμκουάτ Κέρκυρας/Koum Kouat of Corfu

Grecia

Μαστίχα Χίου/Masticha of Chios

Grecia

Ούζο Θράκης/Ouzo of Thrace

Grecia

Ούζο Καλαμάτας/Ouzo of Kalamata

Grecia

Ούζο Μακεδονίας/Ouzo of Macedonia

Grecia

Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo of Mitilene

Grecia

Ούζο Πλωμαρίου/Ouzo of Plomari

Grecia

Τεντούρα/Tentoura

Grecia

Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia of Crete

Grecia

Τσικουδιά/Tsikoudia/Τσίπουρο/Tsipouro

Grecia

Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro of Thessaly

Grecia

Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro of Macedonia

Grecia

Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro of Tyrnavos

Ungheria

Békési Szilvapálinka

Ungheria

Gönci Barackpálinka

Ungheria

Kecskeméti Barackpálinka

Ungheria

Szabolcsi Almapálinka

Ungheria

Szatmári Szilvapálinka

Ungheria

Törkölypálinka

Ungheria

Újfehértói meggypálinka

Ungheria

Pálinka

Austria

Irlanda

Irish Cream

Irlanda

Irish Poteen/Irish Poitín

Irlanda

Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky

Italia

Aprikot trentino/Aprikot del Trentino

Italia

Brandy italiano

Italia

Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino

Italia

Genepì del Piemonte

Italia

Genepì della Valle d’Aosta

Italia

Genziana trentina/Genziana del Trentino

Italia

Grappa

Italia

Grappa di Barolo

Italia

Grappa friulana/Grappa del Friuli

Italia

Grappa lombarda/Grappa della Lombardia

Italia

Grappa piemontese/Grappa del Piemonte

Italia

Grappa siciliana/Grappa di Sicilia

Italia

Grappa trentina/Grappa del Trentino

Italia

Grappa veneta/Grappa del Veneto

Italia

Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano

Italia

Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino

Italia

Liquore di limone della Costa d’Amalfi

Italia

Liquore di limone di Sorrento

Italia

Mirto di Sardegna

Italia

Nocino di Modena

Italia

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

Italia

Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino

Italia

Südtiroler Enzian/Genziana dell’Alto Adige

Italia

Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell’Alto Adige

Italia

Südtiroler Grappa/Grappa dell’Alto Adige

Italia

Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell’Alto Adige

Italia

Südtiroler Kirsch/Kirsch dell’Alto Adige

Italia

Südtiroler Marille/Marille dell’Alto Adige

Italia

Südtiroler Obstler/Obstler dell’Alto Adige

Italia

Südtiroler Williams/Williams dell’Alto Adige

Italia

Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell’Alto Adige

Italia

Williams friulano/Williams del Friuli

Italia

Williams trentino/Williams del Trentino

Italia

Génépi des Alpes/Genepì delle Alpi

Francia

Lituania

Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodka

Lituania

Samanė

Lituania

Trauktinė

Lituania

Trauktinė Dainava

Lituania

Trauktinė Palanga

Lituania

Trejos devynerios

Lituania

Vilniaus Džinas/Vilnius Gin

Paesi Bassi

Jonge jenever/jonge genever

Belgio

Paesi Bassi

Oude jenever/oude genever

Belgio

Polonia

Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass/Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej

Polonia

Polska Wódka/Polish Vodka

Portogallo

Aguardente Bagaceira Alentejo

Portogallo

Aguardente Bagaceira Bairrada

Portogallo

Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes

Portogallo

Aguardente de Vinho Alentejo

Portogallo

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes

Portogallo

Aguardente de Vinho Douro

Portogallo

Aguardente de Vinho Lourinhã

Portogallo

Aguardente de Vinho Ribatejo

Portogallo

Medronho do Algarve

Portogallo

Poncha da Madera

Portogallo

Rum da Madera

Romania

Horincă de Cămârzana

Romania

Pălincă

Romania

Țuică de Argeș

Romania

Țuică Zetea de Medieșu Aurit

Romania

Vinars Murfatlar

Romania

Vinars Segarcea

Romania

Vinars Târnave

Romania

Vinars Vaslui

Romania

Vinars Vrancea

Slovacchia

Spišská borovička

Slovenia

Brinjevec

Slovenia

Dolenjski sadjevec

Slovenia

Domači rum

Slovenia

Pelinkovec

Spagna

Aguardiente de hierbas de Galicia

Spagna

Aguardiente de sidra de Asturias

Spagna

Anís Paloma Monforte del Cid

Spagna

Aperitivo Café de Alcoy

Spagna

Brandy de Jerez

Spagna

Brandy del Penedés

Spagna

Cantueso Alicantino

Spagna

Chinchón

Spagna

Gin de Mahón

Spagna

Herbero de la Sierra de Mariola

Spagna

Hierbas de Mallorca

Spagna

Hierbas Ibicencas

Spagna

Licor café de Galicia

Spagna

Licor de hierbas de Galicia

Spagna

Orujo de Galicia

Spagna

Pacharán navarro

Spagna

Palo de Mallorca

Spagna

Ratafia catalana

Spagna

Ronmiel de Canarias

Svezia

Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

Svezia

Svensk Punsch/Swedish Punch

Svezia

Svensk Vodka/Swedish Vodka

Regno Unito

Scotch Whisky

(1)   La protezione del termine «ginebra» non è richiesta, tenuto conto che «ginebra» è utilizzato come termine descrittivo di una bevanda spiritosa in Messico.

(2)   La protezione del termine «Troyan» è limitata al termine «Troyan» e non si applica alle sue varianti.

(3)   La protezione di questo termine non pregiudica i precedenti marchi commerciali registrati in Messico.

(4)   La protezione di questo termine non pregiudica i precedenti marchi commerciali registrati in Messico.

(5)   La protezione del termine «Berger» da solo non è richiesta.

ALLEGATO II



Origine

Denominazione

Messico

Tequila

Messico

Mezcal

Messico

Sotol

Messico

Charanda

Messico

Bacanora

Messico

Raicilla

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