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Document 32023R2057

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2057 della Commissione del 26 settembre 2023 recante modifica degli allegati VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda l'approvazione o il ritiro dello status di indenne da malattia di alcuni Stati membri o di loro zone in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per determinate malattie elencate (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2023/6398

GU L 238 del 27.9.2023, pp. 94–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2057/oj

27.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 238/94


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2057 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2023

recante modifica degli allegati VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda l'approvazione o il ritiro dello status di indenne da malattia di alcuni Stati membri o di loro zone in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per determinate malattie elencate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, e l'articolo 36, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme specifiche per le malattie elencate conformemente al suo articolo 5, paragrafo 1, e dispone le modalità di applicazione di tali norme alle diverse categorie di malattie elencate. Il regolamento (UE) 2016/429 dispone che gli Stati membri stabiliscano programmi obbligatori di eradicazione per le malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento e programmi facoltativi di eradicazione per le malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento, e che la Commissione approvi detti programmi. Detto regolamento prevede inoltre il riconoscimento o il ritiro da parte della Commissione dello status di indenne da malattia di Stati membri o di loro zone o compartimenti per quanto riguarda alcune malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c).

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce i criteri per la concessione, il mantenimento, la sospensione e il ritiro dello status di indenne da malattia per gli Stati membri o loro zone o compartimenti e le prescrizioni per l'approvazione dei programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione per gli Stati membri o loro zone o compartimenti.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione (3) stabilisce le disposizioni di attuazione relative alle malattie degli animali elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda lo status di indenne da malattia e lo status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o loro zone o compartimenti e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate. Più in particolare, elenca nei suoi allegati gli Stati membri o loro zone o compartimenti aventi lo status di indenne da malattia, nonché i programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione approvati esistenti. L'evoluzione della situazione epidemiologica di determinate malattie rende necessario modificare alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 al fine di elencare nuovi Stati membri o loro zone indenni da malattia e approvare determinati programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione presentati alla Commissione.

(4)

Per la BVD, la Germania ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per la BVD stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte in tutto il territorio del Land della Baviera, nella maggior parte del territorio del Land della Bassa Sassonia, ad eccezione dei distretti di Cuxhaven, Göttingen, Northeim, Oldenburg e Stade, nella maggior parte del territorio del Land della Renania settentrionale-Vestfalia, ad eccezione dei distretti di Borken, Gütersloh, Höxter, Kleve e Paderborn, e nella maggior parte del territorio del Land dello Schleswig-Holstein, ad eccezione del distretto di Rendsburg-Eckernförde. A seguito della valutazione della Commissione, dette domande sono risultate conformi ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia per la BVD. Pertanto tali zone dovrebbero essere elencate nell'allegato VII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto aventi lo status di indenne da malattia per la BVD.

(5)

Per l'infezione da BTV, il Lussemburgo ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per l'infezione da BTV sono soddisfatte per l'intero territorio del Lussemburgo. A seguito della valutazione della Commissione, detta domanda è risultata conforme ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia per l'infezione da BTV. Il Lussemburgo dovrebbe pertanto essere elencato nell'allegato VIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 come indenne da infezione da BTV.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione, del 15 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate (GU L 131 del 16.4.2021, pag. 78).


ALLEGATO

Gli allegati VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 sono così modificati:

1)

l'allegato VII è così modificato:

a)

nella parte I, la voce relativa alla Germania è sostituita dalla seguente:

Stato membro

Territorio

«Germania

Bundesland Baden-Württemberg

Bundesland Bayern

Bundesland Brandenburg

Bundesland Bremen

Bundesland Hamburg

Bundesland Hessen

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Bundesland Niedersachsen, ad eccezione di Landkreis Cuxhaven, Göttingen, Northeim, Oldenburg, Stade

Bundesland Nordrhein-Westfalen, ad eccezione di Kreis Borken, Gütersloh, Höxter, Kleve, Paderborn

Bundesland Schleswig-Holstein, ad eccezione di Kreis Rendsburg-Eckernförde

Bundesland Rheinland-Pfalz

Bundesland Saarland

Bundesland Sachsen

Bundesland Sachsen-Anhalt

Bundesland Thüringen»;

b)

nella parte II, la voce relativa alla Germania è sostituita dalla seguente:

Stato membro

Territorio

Data di approvazione iniziale di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689

«Germania

Bundesland Berlin

Bundesland Niedersachsen:

Landkreis Cuxhaven, Göttingen, Northeim, Oldenburg, Stade

Bundesland Nordrhein-Westfalen:

Kreis Borken, Gütersloh, Höxter, Kleve, Paderborn

Bundesland Schleswig-Holstein:

Kreis Rendsburg-Eckernförde

21 febbraio 2022»;

2)

nell'allegato VIII, parte I, la seguente voce relativa al Lussemburgo è inserita tra la voce relativa alla Lituania e la voce relativa all'Ungheria:

Stato membro

Territorio

«Lussemburgo

Intero territorio».


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