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Document 32023R1709
Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1709 of 7 September 2023 concerning the authorisation of a preparation of Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 as a feed additive for all animal species (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1709 della Commissione del 7 settembre 2023 relativo all’autorizzazione di un preparato di Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1709 della Commissione del 7 settembre 2023 relativo all’autorizzazione di un preparato di Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2023/5940
GU L 221 del 8.9.2023, p. 34–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
8.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 221/34 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1709 DELLA COMMISSIONE
del 7 settembre 2023
relativo all’autorizzazione di un preparato di Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come Lactobacillus diolivorans DSM 33625). La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
La domanda riguarda l’autorizzazione di un preparato di Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e richiede di classificarlo nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio». |
(4) |
Nel parere del 17 gennaio 2023 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato di Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 è sicuro per le specie bersaglio, per i consumatori e per l’ambiente. Essa ha inoltre concluso che il preparato non è un irritante per la pelle o per gli occhi, che in assenza di dati non è possibile trarre conclusioni riguardo alla sensibilizzazione cutanea dell’additivo e che, data la natura proteica dell’agente attivo, l’additivo dovrebbe essere considerato un sensibilizzante delle vie respiratorie. L’Autorità ha altresì concluso che Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625, a una concentrazione minima di 1x108 CFU/kg di foraggio, può prolungare la stabilità aerobica degli insilati preparati a partire da materiali foraggeri facili e moderatamente difficili da insilare con una sostanza secca compresa tra il 32 e il 65 %. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il preparato di Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 soddisfi le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tale preparato. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori dell’additivo. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) EFSA Journal 2023;21(2):7820.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell’additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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CFU/kg di materiale fresco |
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Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l’insilaggio |
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1k21901 |
Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 |
Composizione dell’additivo Preparato di Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 contenente almeno 2 × 1011 CFU/g di additivo. Forma solida |
Tutte le specie animali |
— |
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— |
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28 settembre 2033 |
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Caratterizzazione della sostanza attiva Cellule vitali di Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 |
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Metodo di analisi (1) Conteggio nell’additivo per mangimi di Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625:
Identificazione di Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625:
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(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.
(2) Foraggio facile da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nel materiale fresco; foraggio moderatamente difficile da insilare: 1,5-3,0 % di carboidrati solubili nel materiale fresco conformemente al regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l’autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1).