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Document 32023R1651

Regolamento delegato (UE) 2023/1651 della Commissione del 17 maggio 2023 che integra la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la misurazione della liquidità specifica delle imprese di investimento ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 6, di tale direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2023/3157

GU L 208 del 23.8.2023, p. 3–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1651/oj

23.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 208/3


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1651 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2023

che integra la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la misurazione della liquidità specifica delle imprese di investimento ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 6, di tale direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (1), in particolare l’articolo 42, paragrafo 6, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Per misurare il livello di liquidità adeguato che le imprese di investimento dovrebbero detenere, è necessario stabilire criteri comuni per stimare il fabbisogno di liquidità corrispondente in circostanze normali e in condizioni di stress e determinare se vi siano divari tra il livello delle attività liquide detenute da dette imprese e il fabbisogno di liquidità individuato.

(2)

Si ritiene che le imprese di investimento che soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) siano soggette solo a un rischio di liquidità limitato rispetto ad altre imprese di investimento. Per questo motivo le autorità competenti, a norma dell’articolo 43, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2033, possono esentare tali imprese di investimento dal requisito di liquidità di cui al primo comma del medesimo paragrafo. Tale esenzione è tuttavia facoltativa. Per quanto riguarda le imprese di investimento piccole e non interconnesse che non sono state esentate da tale requisito di liquidità dalla rispettiva autorità competente, sarebbe sproporzionato assoggettarle agli stessi requisiti di liquidità delle imprese di investimento interconnesse e di maggiori dimensioni. È pertanto opportuno stabilire che le autorità competenti, quando misurano il rischio di liquidità e gli elementi del rischio di liquidità di cui all’articolo 42, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034, dovrebbero misurare solo quelli derivanti dalle attività e dagli altri fattori, specifici per le imprese di investimento piccole e non interconnesse, che hanno un’elevata probabilità di comportare un rischio di liquidità sostanziale e non coperto dai requisiti in materia di liquidità di cui alla parte cinque del regolamento (UE) 2019/2033. Tali fattori comprendono le attività di gestione del portafoglio, la gestione di un sistema multilaterale di negoziazione quale definito all’articolo 4, punto 22), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o di un sistema organizzato di negoziazione quale definito al punto 23) del medesimo articolo, la concessione di crediti e prestiti agli investitori, nonché il rischio di finanziamento e la rilevanza della struttura del gruppo per il rischio di liquidità.

(3)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033, le imprese di investimento madri nell’Unione, le holding di investimento madri nell’Unione e le società di partecipazione finanziaria mista madri nell’Unione sono tenute a rispettare i requisiti di liquidità di cui alla parte cinque di tale regolamento a livello consolidato. Un’impresa di investimento madre nell’Unione, una holding di investimento madre nell’Unione e una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione possono essere esposte, in una situazione consolidata, al rischio di liquidità o a elementi del rischio di liquidità che sono sostanziali e non sono coperti, o non in misura sufficiente, dai predetti requisiti in materia di liquidità. Analogamente, un’impresa di investimento madre nell’Unione, una holding di investimento madre nell’Unione e una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione possono non soddisfare, in una situazione consolidata, i requisiti di cui agli articoli 24 e 26 della direttiva (UE) 2019/2034, mentre è improbabile che altre misure amministrative migliorino sufficientemente i dispositivi, i processi, i meccanismi e le strategie di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva entro un arco temporale adeguato. Di conseguenza le autorità competenti dovrebbero valutare su base consolidata se l’esposizione di tali imprese, holding e società al rischio di liquidità sia sostanziale e non coperta dai requisiti in materia di liquidità di cui alla parte cinque del regolamento (UE) 2019/2033.

(4)

Le diverse attività delle imprese di investimento possono incidere sul loro profilo di liquidità in vari modi. Le variazioni del valore dei prezzi delle attività possono generare perdite e incidere sul bilancio e sulla posizione di liquidità delle imprese di investimento, sebbene dette imprese non detengano attività dei clienti per conto proprio. Le imprese di investimento che prestano servizi di gestione del portafoglio possono essere sensibili alle fluttuazioni del mercato che possono provocare o accentuare i disallineamenti dei flussi di cassa tra gli afflussi derivanti dal pagamento di provvigioni generalmente percepite su base trimestrale o semestrale e i deflussi per il pagamento di passività in scadenza. È pertanto opportuno specificare, per ciascun servizio o attività di investimento elencati all’allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE, i criteri che le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione nel valutare se il rischio di liquidità o gli elementi del rischio di liquidità di un’impresa di investimento siano sufficientemente coperti dal requisito in materia di liquidità di cui alla parte cinque del regolamento (UE) 2019/2033. Le autorità competenti dovrebbero in particolare essere tenute a considerare i servizi o le attività di investimento più sensibili alle fluttuazioni del mercato, in quanto tali fluttuazioni sono imprevedibili sia in termini di tempistica che di portata e possono incidere sul rischio di liquidità in modi diversi, comportando tra l’altro maggiori richieste di margini, minori profitti e provvigioni ridotte.

(5)

Le imprese di investimento autorizzate a concedere crediti o prestiti agli investitori a titolo di servizio accessorio sono esposte a un rischio di liquidità specifico. Il rimborso tardivo dei debiti da parte degli investitori può compromettere la capacità di un’impresa di investimento di adempiere ai propri obblighi, mentre la liquidazione di garanzie reali con un profilo di liquidità deteriorato può tradursi in meno attività liquide da impiegare nelle operazioni ordinarie. Le autorità competenti dovrebbero pertanto valutare l’aumento del rischio per le imprese di investimento che prestano tali servizi.

(6)

Il finanziamento è una fonte primaria di liquidità per le imprese di investimento e la limitazione o la sospensione dell’accesso ad esso può comportare la cessazione dei servizi di dette imprese, con un potenziale impatto negativo sui mercati e sui clienti. Tenendo conto delle differenze tra il finanziamento di imprese di investimento e quello di enti creditizi di deposito, e considerando che l’accesso ai finanziamenti da parte di tali imprese di investimento può comportare rischi in determinate circostanze, è necessario specificare gli elementi che le autorità competenti dovrebbero tenere in considerazione nel fissare requisiti specifici in materia di liquidità per le predette imprese di investimento.

(7)

Il deterioramento delle situazioni macroeconomiche e geopolitiche può limitare fortemente l’accesso delle imprese di investimento ai finanziamenti. Le autorità competenti dovrebbero pertanto valutare le possibili conseguenze di tale deterioramento sulle fonti di finanziamento delle imprese di investimento, compresi i finanziamenti all’ingrosso e le linee di credito. In tale contesto è necessario specificare gli elementi che le autorità competenti devono valutare in relazione ad eventi esterni avversi che, se si verificassero, potrebbero aumentare il rischio di liquidità delle imprese di investimento.

(8)

Onde consentire alle autorità competenti di determinare quali eventi operativi possono avere un impatto sostanziale sulla liquidità delle imprese di investimento, è necessario specificare quali eventi operativi fra quelli riportati nell’elenco delle tipologie di eventi di perdita di cui all’articolo 324 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) saranno i più rilevanti per le imprese di investimento.

(9)

Un maggiore rischio di liquidità può derivare dal rischio reputazionale, che a sua volta può incidere sulle operazioni delle imprese di investimento. Mentre alcuni effetti del rischio reputazionale non sono facilmente prevedibili, altri, come la riduzione dell’accesso al mercato o dell’accesso alla liquidità delle controparti, possono essere previsti. Le autorità competenti dovrebbero pertanto valutare l’impatto di tali effetti prevedibili del rischio reputazionale sul rischio di liquidità delle imprese di investimento.

(10)

Le imprese di investimento dovrebbero monitorare attentamente il rischio di liquidità dato il potenziale impatto che questo può esercitare sul loro funzionamento. In linea con l’articolo 29 della direttiva (UE) 2019/2034, le imprese di investimento devono disporre di strategie, politiche e processi solidi che prevedono, fra l’altro, di sorvegliare il rischio di liquidità e far fronte alle eventuali carenze di liquidità. È pertanto necessario specificare gli elementi che dovrebbero valutare le autorità competenti per stimare l’efficacia della gestione e del controllo del rischio di liquidità delle imprese di investimento.

(11)

Un gruppo può fornire liquidità aggiuntiva a un’impresa di investimento, ma può anche attingere ingenti risorse liquide dall’impresa di investimento attraverso accordi e altri meccanismi di trasferimento di attività tra l’impresa di investimento da un lato e la società madre o altre entità del gruppo dall’altro. Le autorità competenti dovrebbero pertanto essere tenute a valutare la struttura generale del gruppo e a considerare le implicazioni che tali accordi e altri meccanismi di trasferimento di attività possono avere sul rischio di liquidità delle imprese di investimento appartenenti a tale gruppo.

(12)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea (nel seguito l’«ABE») ha presentato alla Commissione.

(13)

L’ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Valutazione del rischio di liquidità e degli elementi del rischio di liquidità che giustificano requisiti specifici in materia di liquidità

1.   Le autorità competenti, tenendo conto delle dimensioni, della portata e della complessità delle attività dell’impresa di investimento, valutano attentamente il requisito specifico in materia di liquidità di cui all’articolo 42 della direttiva (UE) 2019/2034 determinando l’importo adeguato delle attività liquide che l’impresa di investimento è tenuta a detenere per coprire il fabbisogno di liquidità derivante dalle proprie attività. Le autorità competenti determinano tale importo prendendo in considerazione tutti i fattori di rischio che possono influire sulla posizione di liquidità di un’impresa di investimento e generare squilibri di liquidità, compresi i fattori seguenti:

a)

l’eventuale presenza di un rischio di liquidità derivante dalla prestazione di servizi e attività di investimento e di servizi accessori specifici ai sensi dell’articolo 2 del presente regolamento;

b)

l’eventuale presenza di un rischio di liquidità derivante dalla mancata disponibilità di fonti di finanziamento ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento;

c)

l’eventuale esistenza di eventi esterni che incidano sulla liquidità ai sensi dell’articolo 4 del presente regolamento;

d)

l’eventuale esistenza di un rischio operativo che incida sulla liquidità ai sensi dell’articolo 5 del presente regolamento;

e)

l’eventuale esistenza di un rischio reputazionale che incida sulla liquidità ai sensi dell’articolo 6 del presente regolamento;

f)

l’eventuale inadeguatezza della gestione e del controllo del rischio di liquidità ai sensi dell’articolo 7 del presente regolamento;

g)

qualora l’impresa di investimento appartenga a un gruppo, la struttura del gruppo e il suo impatto sulla liquidità dell’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 8 del presente regolamento.

2.   Per le imprese di investimento che soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, le autorità competenti valutano i fattori e gli elementi del rischio di liquidità di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e g). La valutazione del rischio di liquidità derivante dalla prestazione di servizi e attività di investimento e di servizi accessori specifici di cui al paragrafo 1, lettera a), può tuttavia concentrarsi sul rischio di liquidità derivante dalla perdita di reddito risultante dalla gestione del portafoglio, sul rischio di liquidità derivante dalla gestione di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punti 22) e 23), della direttiva 2014/65/UE nonché dalla concessione di crediti o prestiti agli investitori.

3.   Nel valutare il fabbisogno di liquidità conformemente ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti provvedono a:

a)

tenere conto di tutti gli elementi che possono avere un effetto negativo rilevante sul fabbisogno di liquidità di un’impresa di investimento in circostanze normali e in condizioni di stress;

b)

tenere conto dei dati storici disponibili, per un periodo di tempo ritenuto sufficiente, su tutti gli elementi seguenti:

i)

i disallineamenti tra attività liquide o altre risorse di liquidità e il fabbisogno di liquidità,

ii)

le tendenze storiche della capacità di liquidità,

iii)

le variazioni significative osservate delle attività liquide e del fabbisogno di liquidità;

c)

tenere conto dell’esistenza di accordi di compensazione (netting) contrattuale soggetti alle condizioni di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2019/2033 o di altri meccanismi di attenuazione del rischio che ridurrebbero efficacemente il potenziale deflusso netto di liquidità di un’impresa di investimento verso controparti centrali, partecipanti diretti, enti creditizi o altre imprese di investimento;

d)

determinare se l’impresa di investimento dispone di processi, meccanismi e strategie solidi per misurare, sorvegliare e gestire il rischio di liquidità di cui agli articoli 24 e 26 della direttiva (UE) 2019/2034;

e)

tenere conto delle potenziali interconnessioni tra i fattori di cui al paragrafo 1;

f)

basare la valutazione su informazioni affidabili, accurate e aggiornate.

Ai fini della lettera a), per «condizioni di stress» si intendono lo stress di mercato e lo stress inerente a un’impresa di investimento quando i finanziamenti (funding) potrebbero non essere accessibili in modo tempestivo o efficiente sotto il profilo dei costi.

4.   Quando si applica l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033, le autorità competenti applicano gli articoli da 2 a 7 del presente regolamento nella valutazione dei rischi di liquidità e degli elementi del rischio di liquidità dell’impresa di investimento madre nell’Unione, della holding di investimento madre nell’Unione o della società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione sulla base della situazione consolidata di queste ultime.

Articolo 2

Valutazione del rischio di liquidità derivante dai servizi e dalle attività di investimento e dai servizi accessori

1.   Per le imprese di investimento che esercitano una delle attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 1) o 2), della direttiva 2014/65/UE, le autorità competenti valutano il livello del fabbisogno di liquidità da coprire con attività liquide tenendo conto di tutti gli elementi seguenti:

a)

le caratteristiche specifiche dei servizi prestati ai clienti, in particolare il disallineamento temporale tra le commissioni percepite dai clienti e le commissioni pagate alle piattaforme di negoziazione per la trasmissione o l’esecuzione di ordini per conto dei clienti;

b)

il deflusso di liquidità dovuto all’aumento delle commissioni addebitate per l’accesso alle piattaforme di negoziazione o dovuto a condizioni meno favorevoli, tra cui la riduzione dei giorni per estinguere gli effetti a carico dell’impresa di investimento;

c)

ritardi nel pagamento delle commissioni dovute dai clienti.

2.   Per le imprese di investimento che esercitano una delle attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 3) o 6), della direttiva 2014/65/UE, le autorità competenti valutano il livello del fabbisogno di liquidità da coprire con attività liquide tenendo conto di tutti gli elementi seguenti:

a)

la valutazione del rischio di liquidità infragiornaliero per le posizioni del portafoglio di negoziazione dell’impresa di investimento;

b)

il rischio di liquidità derivante dal rischio di una variazione di prezzo dello strumento interessato dovuta a fattori connessi all’emittente dello strumento o all’emittente dello strumento sottostante e dalla variazione di prezzo di uno strumento dovuta a una variazione del livello dei tassi di interesse o a un movimento generale sul mercato degli strumenti di capitale non connesso alle caratteristiche specifiche dei singoli strumenti;

c)

le caratteristiche specifiche delle attività di negoziazione dell’impresa di investimento, in particolare il profilo di scadenza delle operazioni, l’eventualità di operazioni a lungo termine e le valute delle operazioni;

d)

il livello di gravami sulle attività, le caratteristiche della garanzia reale da fornire, in particolare la scadenza e la valuta, e l’eventualità che le attività fornite come garanzia reale possano essere riutilizzate o reimpegnate dalle controparti dell’impresa di investimento;

e)

il livello di margine infragiornaliero che l’impresa di investimento può essere contrattualmente tenuta a costituire in circostanze normali e in condizioni di stress;

f)

se l’impresa di investimento dispone di attività liquide o di altre risorse di liquidità sufficienti per mantenere le attività di negoziazione in caso di mancato regolamento o interruzione dei servizi presso depositari o banche corrispondenti;

g)

il mancato regolamento di un’operazione di negoziazione alla data concordata perché il venditore non consegna i titoli o l’acquirente non consegna i fondi al momento opportuno.

3.   Per le imprese di investimento che esercitano una delle attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 4), 5) o 7), della direttiva 2014/65/UE, le autorità competenti valutano il livello del fabbisogno di liquidità da coprire con attività liquide tenendo conto di tutti gli elementi seguenti:

a)

gli accordi contrattuali dell’impresa di investimento riguardanti le commissioni percepite in relazione al rendimento dei portafogli dei clienti;

b)

il disallineamento temporale tra le commissioni che l’impresa di investimento percepisce dai clienti e le commissioni che l’impresa di investimento paga ai prestatori di servizi specificamente connessi alle sue attività, tra cui analisi di mercato, relazioni specialistiche, analisi di portafoglio generiche o personalizzate e servizi di aggregazione;

c)

se l’impresa di investimento delega la gestione delle attività, il disallineamento temporale tra le commissioni che l’impresa di investimento percepisce dai clienti e le commissioni che l’impresa di investimento paga al soggetto finanziario destinatario della delega;

d)

se un altro soggetto finanziario ha formalmente delegato la gestione delle attività all’impresa di investimento, il disallineamento temporale tra le commissioni che l’impresa di investimento percepisce dal soggetto delegante e le spese sostenute dall’impresa di investimento in relazione alla delega;

e)

gli accordi contrattuali conclusi tra l’impresa di investimento e gli agenti collegati, compresi i tempi e la frequenza dei pagamenti in favore di tali agenti;

f)

ritardi nel pagamento delle commissioni dovute dai clienti.

4.   Per le imprese di investimento che esercitano una delle attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 8) o 9), della direttiva 2014/65/UE, le autorità competenti valutano il livello del fabbisogno di liquidità da coprire con attività liquide tenendo conto di tutti gli elementi seguenti:

a)

il disallineamento temporale tra le commissioni percepite dai clienti e le commissioni pagate ai prestatori di servizi;

b)

ritardi nel pagamento delle commissioni dovute dai clienti.

5.   Per le imprese di investimento che prestano i servizi accessori di cui all’allegato I, sezione B, punto 2), della direttiva 2014/65/UE, le autorità competenti valutano il livello del fabbisogno di liquidità da coprire con attività liquide tenendo conto di tutti gli elementi seguenti:

a)

gli importi in essere dei crediti e dei prestiti concessi ai clienti;

b)

il profilo di liquidità delle garanzie reali e i limiti alla loro liquidazione legati al mercato o di carattere giuridico;

c)

gli importi in essere dei crediti e dei prestiti concessi ai clienti che sono in stato di default.

Articolo 3

Valutazione del rischio di liquidità derivante dal finanziamento ( funding)

Nel valutare la disponibilità e la qualità delle fonti di finanziamento di un’impresa di investimento, le autorità competenti tengono conto di tutti gli elementi seguenti:

a)

la disponibilità delle fonti di finanziamento esistenti e l’accesso a fonti di finanziamento di emergenza prestabilite;

b)

l’eventualità che tali fonti di finanziamento siano o meno garantite;

c)

la valuta di tali fonti di finanziamento;

d)

l’importo delle attività non vincolate che sarebbero disponibili per ottenere finanziamenti garantiti;

e)

le diverse scadenze di tali fonti di finanziamento in funzione della loro data di scadenza più prossima e della prima data utile alla quale possono essere impiegate in base al contratto;

f)

il rischio di perturbazione dei flussi di cassa giornalieri dell’impresa di investimento causato da un’interruzione delle sue linee di credito;

g)

altre fonti di finanziamento impegnate ma non utilizzate fornite all’impresa di investimento.

Articolo 4

Valutazione degli eventi esterni che incidono sulla liquidità

1.   Le autorità competenti valutano se il livello di liquidità di un’impresa di investimento le consentirebbe di continuare a soddisfare il suo requisito in materia di liquidità in condizioni macroeconomiche, microeconomiche e geopolitiche avverse, tenendo conto di tutti gli elementi seguenti:

a)

perdita parziale o totale della capacità di finanziamento non garantito, comprese le linee di liquidità o di credito ricevute irrevocabili o revocabili;

b)

perdita parziale o totale del finanziamento a breve termine garantito;

c)

potenziale obbligazione di riacquistare debito o di onorare obbligazioni extracontrattuali.

2.   Nel valutare gli eventi di cui al paragrafo 1, le autorità competenti tengono conto degli eventi connessi al mercato, degli stress specifici relativi alla situazione degli emittenti delle attività dell’impresa di investimento o alla situazione dei fornitori di finanziamento dell’impresa di investimento, nonché di una combinazione di tali eventi.

3.   Se l’impresa di investimento appartiene a un gruppo, le autorità competenti stabiliscono in che modo le condizioni avverse di cui ai paragrafi 1 e 2 possono incidere sulla situazione di liquidità del gruppo nel suo complesso e le conclusioni della valutazione effettuata ai sensi dell’articolo 8.

Articolo 5

Valutazione del rischio operativo che incide sulla liquidità

Le autorità competenti valutano le conseguenze di uno qualsiasi degli eventi operativi seguenti sulla liquidità dell’impresa di investimento:

a)

la mancata disponibilità dei sistemi dell’impresa di investimento utilizzati per accedere al mercato o alle fonti di finanziamento;

b)

un’interruzione dei servizi presso depositari e banche corrispondenti;

c)

frodi esterne o interne;

d)

indennizzi e richieste di indennizzo in relazione a errori di esecuzione degli ordini.

Articolo 6

Valutazione del rischio reputazionale che incide sulla liquidità

Le autorità competenti valutano in che modo uno qualsiasi degli eventi seguenti connessi a una perdita di reputazione possono incidere sul rischio di liquidità dell’impresa di investimento:

a)

l’accesso dell’impresa di investimento al mercato è ridotto;

b)

le fonti di finanziamento dell’impresa di investimento sono ridotte dalle controparti;

c)

le controparti di mercato riducono le proprie esposizioni nei confronti dell’impresa di investimento nelle operazioni fuori borsa.

Articolo 7

Valutazione della solidità della gestione e dei controlli del rischio di liquidità

Le autorità competenti valutano se l’impresa di investimento dispone di una gestione e di controlli robusti e solidi delle proprie risorse di liquidità, come stabilito agli articoli 24 e 26 della direttiva (UE) 2019/2034, prendendo in considerazione le strategie, le politiche, i processi e i sistemi in atto per mantenere livelli adeguati di risorse liquide, compresi tutti gli elementi seguenti:

a)

i sistemi di misurazione, gestione e segnalazione del rischio di liquidità e il quadro di governance dell’impresa di investimento, compresa l’adeguatezza della sua funzione di gestione del rischio;

b)

eventuali azioni di attenuazione, tra cui la riduzione delle attività dell’impresa di investimento che richiedono ingenti deflussi di cassa, l’assetto delle sue linee di credito, il suo aumento di capitale in contante e il suo uso delle attività come garanzia reale nelle operazioni di pronti contro termine;

c)

la robustezza del piano di risanamento dell’impresa di investimento, qualora si applichi l’obbligo di preparare e tenere aggiornato un piano di risanamento a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

Articolo 8

Valutazione della struttura del gruppo in relazione al rischio di liquidità

1.   Se un’impresa di investimento appartiene a un gruppo, le autorità competenti valutano il rischio rappresentato da un’eccessiva concentrazione di risorse di liquidità tra le entità del gruppo.

2.   Le autorità competenti valutano se esistono meccanismi che richiedano all’impresa di investimento di trasferire parte o la totalità delle proprie risorse di liquidità all’impresa madre o a qualsiasi altra entità del gruppo.

3.   Le autorità competenti valutano i meccanismi utilizzati all’interno del gruppo per fornire all’impresa di investimento l’accesso alla liquidità del mercato o dei finanziamenti o per attenuare il rischio di liquidità dell’impresa di investimento e, in particolare, l’efficacia di tali meccanismi, verificando che si tratti o meno di accordi formali prestabiliti.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64.

(2)  Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

(3)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(4)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(6)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).


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