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Document 32023R1142

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1142 della Commissione del 9 giugno 2023 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda i quantitativi che possono essere importati nell’ambito di determinati contingenti tariffari a seguito dell’accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America

C/2023/3683

GU L 151 del 12.6.2023, p. 5–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1142/oj

12.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 151/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1142 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2023

che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda i quantitativi che possono essere importati nell’ambito di determinati contingenti tariffari a seguito dell’accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/200 (1)7 del Consiglio, in particolare l’articolo 187,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione (2) stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione e di esportazione e prevede norme specifiche.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione (3) stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione destinati a essere utilizzati secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali (principio «primo arrivato, primo servito»).

(3)

L’accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea, concluso con decisione (UE) 2023/912 (4) del Consiglio, modifica alcuni contingenti tariffari per quanto riguarda i quantitativi dei prodotti da importare dagli Stati Uniti d’America e alcuni contingenti tariffari aperti per tutti gli altri paesi. Si tratta dei contingenti tariffari recanti i seguenti numeri d’ordine: 09.0035, 09.0040, 09.0041, 09.0055, 09.0056, 09.0059, 09.0070, 09.0073, 09.0083, 09.0089, 09.0093, 09.0094, 09.0123, 09.0147, 09.4002, 09.4038, 09.4116, 09.4123, 09.4127 e 09.4170.

(4)

Le modifiche apportate dal summenzionato accordo dovrebbero essere rispecchiate negli allegati dei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988.

(6)

Sono necessarie disposizioni transitorie per chiarire come gestire le situazioni che possono derivare dalle modifiche dei quantitativi di prodotti da importare nell’ambito dei contingenti tariffari in questione. Si tratta di contingenti tariffari gestiti in periodi suddivisi in sottoperiodi. Esso riguarda anche i contingenti tariffari gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito», qualora la modifica dei quantitativi comporti un aumento del quantitativo di un contingente tariffario esaurito o una diminuzione del quantitativo disponibile di un contingente tariffario per prodotti già immessi in libera pratica nell’Unione.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761

Gli allegati II, III, VIII, e X sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988

L’allegato I è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Disposizioni transitorie

1.   Per quanto riguarda le modifiche introdotte dall’articolo 1, se il periodo contingentale di un dato contingente tariffario è già iniziato alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la differenza tra il nuovo quantitativo e il quantitativo già assegnato è messa a disposizione:

a)

a decorrere dal primo periodo di applicazione successivo all’entrata in vigore del presente regolamento, se il periodo contingentale non è suddiviso in sottoperiodi;

b)

secondo le norme specifiche applicabili a ciascun contingente tariffario, se il contingente tariffario ha un periodo suddiviso in sottoperiodi.

Se uno o più sottoperiodi sono già scaduti al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, la differenza tra il nuovo quantitativo disponibile nei sottoperiodi scaduti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e il quantitativo effettivamente assegnato è messa a disposizione a partire dal primo periodo di applicazione successivo all’entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Per quanto riguarda le modifiche introdotte dall’articolo 2, la differenza tra il nuovo quantitativo e il quantitativo già immesso in libera pratica prima dell’entrata in vigore del presente regolamento è messa a disposizione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

In caso di aumento dei quantitativi di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988, se alla data di entrata in vigore del presente regolamento il periodo contingentale pertinente è già iniziato e il quantitativo precedentemente disponibile è esaurito, la differenza tra il nuovo quantitativo e il quantitativo precedente è assegnata agli operatori secondo l’ordine cronologico della data di accettazione della dichiarazione doganale per immissione in libera pratica. Agli operatori che hanno importato le loro merci fuori contingente prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e che beneficeranno dell’assegnazione del quantitativo supplementare è rimborsata la differenza tra il dazio già pagato e il dazio contingentale.

In caso di riduzione dei quantitativi di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988, se alla data di entrata in vigore del presente regolamento il periodo contingentale pertinente è già iniziato ed è già stato immesso in libera pratica un quantitativo superiore a quello nuovo, gli operatori non sono tenuti a corrispondere alcun dazio supplementare per i quantitativi contingentali importati che superano i nuovi volumi disponibili.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1 si applica dal primo periodo di presentazione delle domande di titoli successivo all’entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli (GU L 185 del 12.6.2020, pag. 24).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione, dell’11 novembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio «primo arrivato, primo servito» (GU L 422 del 14.12.2020, pag. 4).

(4)  Decisione (UE) 2023/912 del Consiglio, del 25 aprile 2023, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea (GU L 119 del 5 maggio 2023, pag. 1).


ALLEGATO I

Gli allegati I, II, III, VIII e X del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 sono così modificati:

1)

nell’allegato I, la riga relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4170 è soppressa;

2)

nell’allegato II, nella tabella relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4123 la riga «Quantitativo in chilogrammi» è sostituita dalla seguente:

«Quantitativo in chilogrammi

572 000 000  kg»;

3)

L’allegato III è così modificato:

a)

nella tabella relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4116, la riga «Quantitativo in chilogrammi» è sostituita dalla seguente:

«Quantitativo in chilogrammi

1 910 000  kg, suddivisi come segue:

1 910 000  kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno

riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 agosto

riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1o settembre al 31 dicembre»;

b)

nella tabella relativa al contingente tariffario con numero d’ordine 09.4127, la riga «Quantitativo in chilogrammi» è sostituita dalla seguente:

«Quantitativo in chilogrammi

25 772 000  kg, suddivisi come segue:

7 153 000  kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo

11 466 000  kg per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno

7 153 000  kg per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 agosto

riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1o al 30 settembre»;

4)

nell’allegato VIII, nella tabella relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4002 la riga «Quantitativo in chilogrammi» è sostituita dalla seguente:

«Quantitativo in chilogrammi

10 500 000  kg di peso del prodotto, suddivisi come segue: il quantitativo disponibile per ogni sottoperiodo corrisponde a un dodicesimo del quantitativo totale»;

5)

L’allegato X è così modificato:

a)

nella tabella relativa al contingente tariffario con numero d’ordine 09.4038, la riga «Quantitativo in chilogrammi» è sostituita dalla seguente:

«Quantitativo in chilogrammi

5 720 000  kg di peso del prodotto, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo»;

b)

la tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4170 è soppressa.


ALLEGATO II

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è così modificato:

1)

la sezione intitolata «Contingenti tariffari nel settore dei cereali» è così modificata:

a)

nella tabella relativa al contingente tariffario con numero d’ordine 09.0073, la riga «Quantitativo» è sostituita dalla seguente:

«Quantitativo

2 800 000  kg di peso netto»;

b)

nella tabella relativa al contingente tariffario con numero d’ordine 09.0089, la riga «Quantitativo» è sostituita dalla seguente:

«Quantitativo

1 732 000  kg di peso netto»;

c)

nella tabella relativa al contingente tariffario con numero d’ordine 09.0070, la riga «Quantitativo» è sostituita dalla seguente:

«Quantitativo

2 700 000  kg di peso netto»;

2)

nella sezione intitolata «Contingenti tariffari nel settore del riso», nella tabella relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.0083 la riga «Quantitativo» è sostituita dalla seguente:

«Quantitativo

7 000  kg»;

3)

la sezione intitolata «Contingenti tariffari nel settore dei prodotti ortofrutticoli» è così modificata:

a)

nella tabella relativa al contingente tariffario con numero d’ordine 09.0094, la riga «Quantitativo» è sostituita dalla seguente:

«Quantitativo

472 000  kg»;

b)

nella tabella relativa al contingente tariffario con numero d’ordine 09.0056, la riga «Quantitativo» è sostituita dalla seguente:

«Quantitativo

1 244 000  kg»;

c)

nella tabella relativa al contingente tariffario con numero d’ordine 09.0059, la riga «Quantitativo» è sostituita dalla seguente:

«Quantitativo

647 000  kg»;

d)

nella tabella relativa al contingente tariffario con numero d’ordine 09.0035, la riga «Quantitativo» è sostituita dalla seguente:

«Quantitativo

9 770 000  kg»;

e)

nella tabella relativa al contingente tariffario con numero d’ordine 09.0040, la riga «Quantitativo» è sostituita dalla seguente:

«Quantitativo

151 000  kg»;

f)

nella tabella relativa al contingente tariffario con numero d’ordine 09.0041, la riga «Quantitativo» è sostituita dalla seguente:

«Quantitativo

86 223 000  kg»;

4)

nella sezione intitolata «Contingenti tariffari nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli», nella tabella relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.0093 la riga «Quantitativo» è sostituita dalla seguente:

«Quantitativo

6 551 000  kg»;

5)

nella sezione intitolata «Contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari», nella tabella relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.0147 la riga «Quantitativo» è sostituita dalla seguente:

«Quantitativo

62 917 000  kg»;

6)

nella sezione intitolata «Contingenti tariffari nel settore delle carni suine», nella tabella relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.0123 la riga «Quantitativo» è sostituita dalla seguente:

«Quantitativo

4 786 000  kg»;

7)

nella sezione intitolata «Contingenti tariffari nel settore di altri prodotti elencati nell’allegato I, parte XXIV, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013», tabella relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.0055, la riga «Quantitativo», è sostituita dalla seguente:

«Quantitativo

4 295 000  kg».


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