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Document 32023R1101

Regolamento (UE) 2023/1101 della Commissione del 6 giugno 2023 relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2023/3544

GU L 147 del 7.6.2023, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1101/oj

7.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 147/2


REGOLAMENTO (UE) 2023/1101 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2023

relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 1924/2006 le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari sono vietate, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione in conformità a tale regolamento e incluse nell'elenco di indicazioni consentite dell'Unione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all'autorità nazionale competente di uno Stato membro. Tale autorità è tenuta a trasmettere le domande valide all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»).

(3)

Quando riceve una domanda l'Autorità è tenuta a informarne senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione e a formulare un parere in merito all'indicazione sulla salute oggetto della domanda.

(4)

Spetta alla Commissione decidere in merito all'autorizzazione dell'indicazione sulla salute tenendo conto del parere formulato dall'Autorità.

(5)

In seguito a una domanda presentata dall'Istituto internazionale per l'ambiente e la salute pubblica di Cipro, Università di tecnologia di Cipro, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di formulare un parere in merito alla fondatezza scientifica di un'indicazione sulla salute riguardante gli alimenti biologici e il loro contributo alla protezione delle cellule e delle molecole del corpo (lipidi e DNA) dai danni ossidativi e la cui popolazione bersaglio è costituita da bambini e ragazzi sani tra i 3 e i 15 anni di età (domanda n. EFSA-Q-2021-00055). L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «Gli alimenti biologici (con livelli di residui di antiparassitari inferiori a quelli degli alimenti convenzionali) contribuiscono alla protezione delle cellule e delle molecole del corpo (lipidi e DNA) dai danni ossidativi».

(6)

Il 20 ottobre 2021 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico (2) dell'Autorità su tale indicazione. In tale parere l'Autorità ha osservato che il livello di residui di antiparassitari necessario per caratterizzare gli alimenti come «biologici» non è stato specificato né nella domanda né negli studi sull'uomo presentati a sostegno dell'indicazione sulla salute e ha concluso che, sulla base dei dati presentati, l'alimento/il costituente «alimenti biologici», oggetto dell'indicazione, non è caratterizzato a sufficienza e non può pertanto essere stabilito un rapporto di causa-effetto tra il consumo di alimenti biologici e la protezione delle cellule e delle molecole del corpo (lipidi e DNA) dai danni ossidativi. L'indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 ai fini dell'inclusione nell'elenco di indicazioni sulla salute consentite dell'Unione e non dovrebbe pertanto essere autorizzata.

(7)

Dopo la pubblicazione di tale parere la Commissione non ha ricevuto osservazioni a norma dell'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indicazione sulla salute di cui all'allegato del presente regolamento non è inclusa nell'elenco delle indicazioni sulla salute consentite dell'Unione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

(2)  EFSA Journal 2021;19(10):6847.


ALLEGATO

Indicazione sulla salute respinta

Domanda — Disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1924/2006

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti

Indicazione

Riferimento del parere EFSA

Articolo 14, paragrafo 1, lettera b), indicazione sulla salute che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini

Alimenti biologici

Gli alimenti biologici (con livelli di residui di antiparassitari inferiori a quelli degli alimenti convenzionali) contribuiscono alla protezione delle cellule e delle molecole del corpo (lipidi e DNA) dai danni ossidativi

Q-2021-00055


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